Cartelle di pagamento, novità sulla loro validità

Notizie importanti in materia di cartelle di pagamento dalla Corte di Cassazione. La suprema Corte, sezione tributaria, con una sentenza ha infatti affermato che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’obbligo dell’intermediazione di un ufficiale notificatore.

In base alle norme postali che regolano settore, infatti, la notifica viene perfezionata anche con la semplice consegna della cartella al domicilio del destinatario, a prescindere dall’identità del soggetto che la riceve; il ricevente può infatti essere anche un soggetto diverso dal destinatario finale della cartella esattoriale.

L’unico adempimento a cui è tenuto l’ufficiale postale è quello di far apporre la firma della persona ricevente sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento, come nel caso di una qualsiasi raccomandata.

Cartelle esattoriali e ricorsi: parla la Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11736 del 27 maggio 2011, è intervenuta in merito a cartelle esattoriali, ruoli e relativi ricorsi, evidenziando come il ruolo, anche se atto interno dell’amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, in quanto contiene l’indicazione del periodo d’imposta al quale l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente.

La conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione è che la cartella esattoriale integra l’unico valido strumento per impugnare anche l’iscrizione a ruolo, più che costituire l’atto che dà vita al rapporto obbligatorio tra l’amministrazione ed il contribuente. Contrariamente a quanto era stato sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nel caso concreto.

La contestazione dell’iscrizione può avvenire, pertanto, solo tramite l’impugnazione della cartella esattoriale.