Assegno Unico: attenzione agli errori nella compilazione della domanda

Ci sono ancora pochi giorni per presentare la domanda e accedere all’Assegno Unico e Universale per i figli a carico fino a 21 anni di età. L’INPS ha reso noto che in realtà solo una piccola parte delle persone che avrebbe diritto a percepire gli importi ha presentato la domanda. Ecco gli errori da evitare nella compilazione della stessa.

L’Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico prende il via dal mese di marzo 2022. Inoltrando la domanda entro il 28 febbraio sarà possibile percepirlo già a metà marzo. Per coloro che invece inoltrano entro il 30 giugno sarà possibile percepire l’assegno dal mese successivo, ma con gli arretrati decorrenti da marzo. Per coloro che presentano la domanda dal primo luglio, l’assegno sarà accreditato dal mese successivo ma senza arretrati.

Compilare la domanda per poter percepire l’Assegno Unico è abbastanza semplice, infatti, l’INPS ha reso noto che oltre ¾ delle persone ha proceduto in modo autonomo attraverso il servizio messo a disposizione sul sito dell’INPS al quale si può accedere con le proprie credenziali e quindi con il codice SPID, con la carta di identità elettronica oppure attraverso l’uso della Carta Nazionale Servizi. L’INPS per facilitare ulteriormente le operazioni ha inoltre previsto un altro servizio, cioè il sito www.assegnounicoitalia.it

Di seguito vediamo invece gli errori più frequenti nella compilazione e che potrebbero ritardare la percezione dell’Assegno Unico.

Errori nella compilazione della domanda: codice fiscale errato

Il primo errore di distrazione consiste nell’errata indicazione dei codici fiscali, basta sbagliare anche un solo carattere per impedire l’accredito, proprio per questo è consigliata un’attenta rilettura della domanda prima dell’inoltro. Attraverso il codice fiscale i richiedenti sono infatti associati a un’identità univoca e l’errata indicazione manda in tilt il sistema.

Per poter completare l’inoltro della domanda è inoltre necessario fornire l’assenso all’uso dei dati personali forniti nella compilazione della domanda. In assenza di questo piccolo adempimento non sarà possibile completare l’inoltro dell’istanza e di conseguenza non si potrà percepire l’Assegno Unico.

Per poter validare la domanda è necessario anche spuntare la casella in cui si auto-certifica che i dati forniti sono veritieri e di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni mendaci. Si tratta delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445 del 2000.

Assegno Unico: attenti nella indicazione dei beneficiari

Nel caso in cui invece siano presenti due genitori, la domanda può essere inoltrata anche da uno solo di essi, ma per poter percepire l’assegno al 100% è necessario spuntare la casella in cui si dichiara che c’è accordo con l’altro genitore. Non è necessario che l’altro genitore dia conferma di tale scelta. Lo stesso può però modificare, attraverso la sua pagina personale INPS, le precedenti scelte e quindi optare per l’assegno ripartito.

Si è detto che i figli maggiorenni che abbiano meno di 21 anni e che seguono un corso di formazione, un percorso di studio, stiano prestando servizio civile, tirocinio oppure disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, possono ricevere l’Assegno Unico e soprattutto possono inoltrare autonomamente la domanda e indicare il loro IBAN personale. La prima cosa da sottolineare è che il figlio maggiorenne può chiedere l’Assegno Unico se è nello stesso nucleo familiare del genitore e se è fiscalmente a carico del genitore. Inoltre deve avere un reddito ( ad esempio derivante da tirocinio) inferiore a 8.000 euro al mese.

In questo caso bisogna però prestare attenzione perché se la domanda è stata già inoltrata dal figlio non può essere inoltrata anche dal genitore.

Errori nella presentazione della domanda per l’Assegno Unico: errata indicazione dell’IBAN

In secondo luogo il codice IBAN deve avere la stessa intestazione del richiedente, quindi il figlio se vuole autonomamente presentare la domanda deve inserire codice di un conto con IBAN intestato a lui, non può inserire l’IBAN del genitore. Se la domanda viene proposta dal genitore l’IBAN deve essere riferito al suo conto. Si può richiede l’accredito su un conto cointestato, ma in questo caso uno dei cointestatari deve coincidere con il richiedente il beneficio. Non è invece possibile ricevere gli importi su un conto su cui si ha solo la delega. Infine, il codice IBAN deve essere identico a quello fornito dalla banca, insomma si deve porre attenzione nella trascrizione perché in caso di errori l’accredito non sarà possibile.

Il controllo dell’IBAN viene fatto attraverso un processo telematico con le banche convenzionate e con Poste Italiane, ma nel caso in cui il conto fosse aperto presso una banca non convenzionata o istituto estero con sede in un paese dell’area SEPA il richiedente, deve allegare anche il modello di identificazione bancaria.

Domanda senza ISEE: nessuna paura non è un errore

Ricordiamo che è possibile accedere al beneficio anche senza presentare l’ISEE, in questo caso si avrà diritto alla misura minima cioè quella prevista per chi ha un reddito ISEE superiore a 40.000 euro. Inoltrando l’ISEE dopo il 28 febbraio, ma entro il 30 giugno, saranno ricalcolati gli importi ed erogate eventuali maggiori somme anche per i mesi precedenti. Se l’ISEE viene invece inoltrato dopo il 30 marzo si perdono le eventuali maggiori somme. In caso di ISEE errato, gli importi sono comunque versati, ma l’INPS chiederà la correzione dei dati e nel caso procederà anche al recupero delle somme versate in misura maggiore.

Si è visto quali potrebbero essere gli errori nella compilazione della domanda per l’Assegno Unico, occorre a questo punto ricordare che è possibile correggere gli stessi. Per conoscere la procedura c’è l’articolo: Assegno Unico: come correggere la domanda in caso di errori.

Per avere indicazioni su come compilare correttamente la domanda c’è la guida: Online il sito per l’Assegno Unico: le Faq più importanti e casistiche

Associazione culturale senza scopo di lucro: gli adempimenti fiscali

In relazione agli adempimenti fiscali che riguardano le attività di un’associazione culturale senza fini di lucro è necessario distinguere gli enti che svolgono solo attività istituzionali da quelli che portano avanti anche attività di tipo commerciale. Le associazioni culturali senza fini di lucro rientrano tra quelle che svolgono solo attività di tipo istituzionale, ovvero a favore dei soci o con finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica.

I due principali adempimenti fiscale dell’associazione culturale: bilancio annuale e relazione

I principali adempimenti fiscali per  le associazioni culturali senza fini di lucro si sintetizzano nell’obbligo di redazione annuale del bilancio e della relazione illustrativa. Questi due atti restano depositati presso la sede dell’associazione. È altresì consigliabile anche la tenuta dei fogli cassa per l’annotazione periodica delle entrate e delle uscite dell’associazione culturale. Rientrano tra gli adempimenti anche la tenuta del libro dei soci e dei libri riguardanti le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Entrambi questi documenti attestano la democraticità della struttura associativa e anche una effettiva partecipazione dei soci alle attività dell’ente.

Adempimenti dell’associazione culturale nel momento della costituzione

Considerando dalla nascita dell’associazione culturale è importante rilevare che i primi adempimenti vanno effettuati presso l’Agenzia delle entrate. In primis, la richiesta di attribuzione del codice fiscale da ottenere dalla sede competente territorialmente. Per la richiesta è necessaria la compilazione del modello AA5/6. Previa richiesta proprio del codice fiscale, l’associazione deve procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. L’associazione culturale è tenuta a registrare anche le eventuali modifiche dello statuto. Il termine per la richiesta è fissato nei 20 giorni successivi alla costituzione.

Invio del modello EAS all’Agenzia delle entrate

Entro 60 giorni dalla data di costituzione, l’associazione culturale deve inviare esclusivamente per via telematica il modello EAS all’Agenzia delle entrate. Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi e riguarda, esclusivamente, le associazioni che non svolgono attività commerciale. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali e, in particolare, la tassazione dei contributi associativi e delle quote, oltre ai corrispettivi pagati dagli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente. Nel caso delle associazioni culturali, il modello va compilato in tutte le sue parti, ovvero è necessario rispondere a tutte e 38 le domande presenti nel documento.

Versamenti di ritenute e rilascio certificazione compensi

Sono altresì necessari i versamenti delle ritenute operate. Il termine corrisponde al giorno 16 del mese susseguente a quello al quale l’associazione ha corrisposto la somma soggetta a ritenuta. Il versamento si effettua mediante il modello F 24. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’associazione effettua i pagamenti, vige inoltre l’obbligo di certificare i compensi corrisposti e le ritenute operate.

Associazione culturale: presentazione del modello 770

Entro il 31 luglio dell’anno susseguente a quello in cui l’associazione paga compensi, è necessaria la presentazione del modello 770. Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, o attraverso il proprio indirizzo Pec, oppure tramite il commercialista.

Redazione del rendiconto economico e finanziario

L’associazione culturale ha anche l’obbligo di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e dunque solitamente entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario (REFA). Si tratta di un documento mediante il quale l’associazione culturale fornisce ai soci le informazioni sulle spese e sugli incassi relativi alle attività sociali e istituzionali che ha svolto. Pertanto, all’interno del documento devono essere riportate tutte le movimentazioni dell’associazione, comprese le quote associative, le spese, i costi e i contributi. La redazione del rendiconto avviene a cura del consiglio direttivo.

Redazione del rendiconto inerente le raccolte pubbliche di fondi

Entro lo stesso termine (quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale) l’associazione culturale deve curare la redazione del rendiconto specifico inerente alle raccolte pubbliche di fondi, nel caso in cui dette raccolte siano state effettuate. Il documento deve contenere l’iscrizione puntuale di tutte le entrate e le spese che l’associazione ha sostenuto relative a ogni manifestazione effettuata.

Canone Rai, SIAE e modello unico ENC

A carico dell’associazione culturale sono altresì corrisposti ulteriori obblighi, consistenti nel:

  • pagamento del canone della Rai, per la televisione e la radio. Il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  • eventuale pagamento della quota di abbonamento SIAE, che va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  • la presentazione del modello Unico ENC, ovvero degli enti non commerciali, presso l’Agenzia delle entrate. Il termine è nel nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e riguarda le associazioni che, pur avendo il solo codice fiscale, hanno anche redditi di capitali e fondiari.

 

Associazione culturale con codice fiscale: come funziona?

Il primo passo da compiere nella creazione di un’associazione culturale è quello di stabilire che tipo di associazione si voglia costituire. Ovvero, è necessario capire cosa si voglia fare e con chi farlo. Il passaggio successivo, oltre alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, è quello di decidere se aprire un’associazione con il solo codice fiscale oppure con la partita Iva.

Differenza tra associazione culturale con partita Iva da quella con il solo codice fiscale

La differenza tra le due tipologie di associazioni culturali, con partita Iva o con il solo codice fiscale, risiede essenzialmente nel fatto che l’associazione con il codice fiscale può svolgere solo la normale attività istituzionale, mentre l’associazione con partita Iva può attivarsi anche per l’attività commerciale subordinata a quella istituzionale. Nel primo caso, l’attività istituzionale è rivolta ai soci tesserati. Lo stesso anche nel caso di attività di tipo commerciale: anche quest’ultima è rivolta ai soci tesserati o per la fornitura di servizi  a realtà terze. In ogni caso, l’apertura della partita Iva permette all’associazione di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge numero 398 del 1991.

Codice fiscale obbligatorio per un’associazione culturale

È importante rilevare che il codice fiscale è sempre obbligatorio per la società culturale come lo è sempre per ogni tipologia di associazione che si voglia costituire. La partita Iva, invece, può essere aperta anche in un secondo momento. L’unica differenza è che, se l’associazione chiede l’attribuzione del codice fiscale e, contestualmente, l’apertura della partita Iva, i due numeri coincidono. Se, invece, l’apertura della partita Iva avviene in un momento successivo i due numeri sono differenti.

Associazione culturale: come si richiede il codice fiscale?

La richiesta del codice fiscale di un’associazione culturale, come per tutte le altre tipologie di associazioni, va fatta all’Ufficio del registro dell’Agenzia delle entrate. È necessario compilare il modello AA5/6 in due copie, una per l’associazione e una per l’Agenzia delle entrate. Si può scaricare il modulo anche on line, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrato. L’Ufficio del Registro chiede anche la fotocopia dell’Atto costitutivo dell’associazione e lo statuto. Inoltre, viene richiesto anche il documento valido del presidente dell’associazione o di un delegato nel caso in cui la domanda dovesse essere presentata da un delegato del presidente. Questi documenti vanno allegati al modello di richiesta del codice fiscale.

Codice fiscale, come si compila il modello AA5/6?

Per la compilazione del modello AA5/6 è necessario barrare, nel quadro A, la casella “Attribuzione del numero di codice fiscale” e inserire la data  di costituzione dell’associazione. Il quadro B riguarda il soggetto d’imposta. E, pertanto, bisogna scrivere il nome, per esteso, dell’associazione e inserire il numero 12 nel campo della “natura giuridica”. La scelta successiva del codice attività varia in base alla tipologia di associazione che si desidera costituire. Per inserire le cifre è necessario fare riferimento ai codici Ateco e alla loro classificazione in base alla tipologia di attività. Di seguito, il richiedente deve indicare l’indirizzo, il Cap, il comune e la provincia della sede legale dell’associazione.

Indicazione del presidente dell’associazione nel modello di richiesta codice fiscale

Il modello AA5/6 continua con il quadro C che riporta le informazioni sul rappresentante. In questo quadro, si devono indicare i dati del presidente dell’associazione e nello spazio “Codice carica” si deve riportare il numero 1. Le due pagine successive si devono lasciare vuote, anche se bisogna stamparle e consegnarle all’Agenzia delle entrate. Va compilata l’ultima pagina dove occorre riportare gli allegati al modello. Il presidente, o un suo delegato, devono barrare le lettere A, B e C, inserire la data e la firma. Le successive parti vanno lasciate vuote.

Dove si registra un’associazione culturale?

Come si apre e dove si registra un’associazione culturale? Innanzitutto, aprire un’associazione culturale è un passaggio utile alla condivisione di interessi e di passioni per il raggiungimento di uno stesso obiettivo. E, pertanto, un gruppo di persone che decide di aprire un’associazione culturale, senza fini di lucro, deve procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

L’atto costitutivo di un’associazione culturale

L’atto costitutivo di un’associazione culturale rappresenta l’accordo tra più persone di istituire un’associazione. Nell’atto devono essere indicati la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede e il patrimonio.

Associazione culturale: lo statuto

Lo statuto dell’associazione culturale deve essere redatto per iscritto e deve contenere al suo interno alcuni elementi imprescindibili:

  • la denominazione dell’associazione;
  • l’oggetto sociale;
  • il rappresentante legale dell’associazione culturale;
  • l’assenza dei fini di lucro;
  • la non possibilità di dividere i proventi dell’attività tra i membri.

I principi dell’associazione culturale nello statuto

Fanno parte dei principi, da riportare nello statuto dell’associazione culturale, i seguenti punti:

  • l’orientamento ai principi di uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno all’associazione;
  • l’accettazione del principio di democrazia;
  • la predisposizione degli stessi diritti per tutti i membri dell’associazione;
  • la sovranità dell’assemblea dei soci, in qualità di associati o di partecipanti, insieme ai criteri per l’ammissione e per l’esclusione;
  • la parità di voto degli associati o dei partecipanti per l’approvazione e per la modifica dello statuto, per i regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
  • il principio del voto singolo.

Obblighi di convocazione assemblee e scioglimento associazione culturale nello statuto

Altre informazioni devono essere contenute nello statuto dell’associazione culturale e riguardano gli obblighi di pubblicità delle assemblee, l’intrasmissibilità delle quote e le modalità di scioglimento. Nel dettaglio, lo statuto deve contenere:

  • la predisposizione del rendiconto economico e finanziario obbligatorio la cui modalità di approvazione deve essere stabilita prima;
  • la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
  • la predisposizione di idonee modalità di pubblicità delle convocazioni delle assemblee, delle deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti;
  • la non trasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (fa eccezione il caso di morte dell’associato);
  • la rivalutabilità delle quote e dei contributi associativi;
  • la modalità di scioglimento dell’associazione, con obbligo di devolvere il patrimonio a enti che abbiano la stessa finalità.

Associazione culturale: come richiedere il codice fiscale

Dopo aver completato l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione culturale, è necessario presentare richiesta del codice fiscale. La richiesta va fatta presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate con la compilazione del modello AA5/6 (domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione per soggetti diversi dalle persone fisiche). La richiesta può essere fatta anche tramite raccomandata. Il modello si può scaricare sul sito dell’Agenzia delle entrate sia nella versione pdf che in quella editabile.  Dopo l’ottenimento del codice fiscale, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate.

Come registrare l’associazione culturale presso l’Agenzia delle entrate: il modello 69

La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione si effettua mediante compilazione del modello 69 all’Agenzia delle entrate. Il documento serve a registrare atti e contratti presso l’Agenzia e si può inviare anche per raccomandata. Il modello 69 si compone di tre parti:

  • la prima è riservata all’ufficio e non deve essere compilata dal richiedente. È l’Agenzia delle entrate a compilarla nel momento in cui si presenta il modello;
  • la seconda parte contiene i quadri A, B, D, E ed F e deve essere compilata dal richiedente in base al tipo di atto;
  • il quadro C va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici o le scritture private autenticate o dallo stesso ufficio scritture private non autenticate.

Marca da bollo e modello di pagamento F 23 dell’associazione culturale

L’associazione culturale richiedente deve presentare, oltre al modello 69, anche due copie originali dell’atto da registrare e una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 righe o quattro facciate dell’atto. Inoltre, il richiedente deve compilare il modello di pagamento F 23 per l’imposta di registro nel quale vanno inseriti:

  • il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove si sta effettuando la registrazione che deve essere indicato nel campo numero 6;
  • la causale di registrazione di atto privato (RP) che deve essere indicata nel campo 9;
  • il codice del tributo 109 T che deve essere riportato nel campo 11;
  • l’importo corrispondente all’imposta di registro da versare pari a 200 euro che deve essere riportato nel campo 13.

Infine, l’associazione culturale, dopo la registrazione può decidere se aprire o meno la partita Iva.

Partita Iva con il codice fiscale, tutto quello che c’è da sapere

Quando con il codice fiscale un contribuente ha anche la partita Iva e quando invece no? Inoltre, quando il codice fiscale e la partita Iva coincidono, e quando invece no? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che i contribuenti possono essere suddivisi in tre grandi categorie. Ovverosia in persone fisiche, in persone fisiche che sono titolari di una ditta individuale, ed in persone giuridiche.

Partita Iva con il codice fiscale, dal comune cittadino alla persona giuridica

Nel dettaglio, quando il contribuente è un comune cittadino, magari un lavoratore dipendente, la partita Iva con il codice fiscale non ha motivo di esistere. In tal caso, infatti, il contribuente avrà solo il codice fiscale che, come per tutti, in Italia è composto da 16 caratteri alfanumerici, ovverosia da lettere e da cifre.

Per la persona fisica che è titolare di una ditta individuale, oppure è un libero professionista, invece, la partita Iva con il codice fiscale ha motivo di esistere. Inoltre, nella fattispecie la partita Iva ed il codice fiscale non coincidono mai, in quanto la partita Iva è composta da 11 caratteri numerici mentre la partita Iva, come sopra detto, è composta da 16 caratteri alfanumerici. Per una persona giuridica, invece, la partita Iva con il codice fiscale in genere coincidono.

Qual è l’iter di attribuzione della partita Iva con il codice fiscale?

L’attribuzione del codice fiscale in Italia avviene alla nascita, e precisamente nel momento in cui il neonato viene iscritto nei registri dell’anagrafe. Questo basta affinché il tesserino con il codice fiscale venga poi inviato in automatico a casa della famiglia dove vive il neonato.

L’iter di attribuzione della partita Iva, invece, avviene sempre alla nascita, ma in tal caso si parla di costituzione di un’impresa o di una ditta individuale. In tal caso, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio attività, per l’attribuzione della partita Iva occorre presentare all’Agenzia delle Entrate il modello modello AA9/12.

Per le attività con obbligo di iscrizione al registro delle imprese, pur tuttavia, la richiesta di attribuzione della partita Iva deve essere effettuata con la procedura informatica che è rappresentata dalla Comunicazione Unica.

A cosa serve la partita Iva con il codice fiscale ai sensi di legge

Il codice fiscale permette all’Agenzia delle Entrate, tramite l’anagrafe tributaria, di registrare ed eventualmente di controllare tutti i dati rilevanti del contribuente. Inoltre, un cittadino senza codice fiscale non potrebbe, per esempio, aprire un conto corrente. Così come non potrebbe nemmeno comprare o vendere un immobile, accedere ad un finanziamento, comprare un’auto ed ottenere, tra l’altro, un rimborso delle tasse.

Al pari del codice fiscale, pure la partita Iva è fondamentale per un’impresa che esercita in Italia un’attività ai sensi di legge. La partita Iva, tra l’altro, serve per emettere le fatture, per dichiarare legalmente gli incassi all’Agenzia delle Entrate e, inoltre, pure per poter fruire di eventuali agevolazioni fiscali. Così come, al pari di un cittadino che è senza codice fiscale, pure un’impresa senza la partita Iva non potrebbe aprire un conto corrente.

Niente code per i duplicati di codice fiscale e tessera sanitaria

di Vera MORETTI

I servizi che si possono ottenere per via telematica, senza dover subire estenuanti code, si estendono anche per i documenti personali, quali tessera sanitaria, Carta nazionale dei servizi e tesserino di codice fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha messo a punto sul proprio sito due nuove applicazioni informatiche, che saranno gradite a quanti desiderano sottrarsi alla burocrazia cartacea, spesso inutile e lenta.

Il primo di questi servizi è ad accesso libero, ovvero senza registrazione.
Accedendo all’area servizi è possibile richiedere il duplicato necessario indicando codice fiscale o dati anagrafici completi. Inoltre, per evitare un uso improprio dell’applicazione, vengono richiesti alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e, dopo aver riempito tutti i campi richiesti, occorre inserire un codice di controllo, il cosiddetto Captcha (Completely automated public turing test to tell computers and humans apart) antirobot.

Se, però, il duplicato da richiedere è quello della Carta nazionale dei servizi, occorre utilizzare la seconda applicazione, che richiede l’autenticazione nell’ambito dei Servizi Telematici dell’Agenzia (Entratel, Fisconline).

Per entrambe le procedure bisogna indicare la motivazione della richiesta, che sia furto o smarrimento o una semplice sostituzione tecnica dovuta all’usura della tessera.

Dopo aver seguito le indicazioni online, se il richiedente è assistito dal Servizio sanitario nazionale, viene inviata la tessera sanitaria o la Carta nazionale dei servizi all’indirizzo registrato in Anagrafe Tributaria, altrimenti riceverà il tesserino di codice fiscale.

Fisconline: le tasse 2.0

Le tasse si pagano con un click. Registrare un contratto di affitto, visualizzare versamenti e atti, pagare le imposte, inviare la dichiarazione dei redditi, da oggi è più semplice e a portata di mouse. Grazie ai nuovi servizi offerti dal sito www.agenziaentrate.gov.it, il fisco diventa 2.0.

Ma come si usufruisce dei servizi messi a disposizione da Fisconline?
Destinatari dell’iniziativa sono tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero. Per accedere alle funzione del sito occorre essere muniti di un Pincode, che è possibile richiedere:

  • online, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e seguendo il percorso “Servizi online > Servizi con registrazione”, che consente di scaricare la domanda di abilitazione.
  • per telefono, al numero 848.800.444, selezionando il servizio di assistenza automatico. Le ultime 6 cifre del Pin e la password per il primo accesso saranno recapitate per posta entro 15 giorni dalla richiesta.
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione inoltre una brochure che spiega le principali funzionalità del servizio. Grazie a Fisconline da oggi pagare online imposte, tasse e contributi con il modello F24, inviare la dichiarazione dei redditi,  registrare un contratto d’affitto, scegliere la cedolare secca, comunicare le proprie coordinate bancarie per l’accredito dei rimborsi,- ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata, trasmettere istanze, inviare la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di importo fino a 20.000 euro.

Se invece vi occorre raccogliere informazioni, Fisconline vi aiuta consentendovi di consultare ogni volta vogliate la dichiarazione fiscale, i dati catastali degli immobili, i versamenti eseguiti e gli atti registrati.

Per chi ancora non possiede un Pincode, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono a dispozione alcuni servizi free come il calcolo dell’importo del bollo dell’auto inserendo la targa, o della potenza del veicolo, o ancora verificare la regolarità dei contrassegni telematici, controllare gli importi per la tassazione degli atti giudiziari, verificare la validità di codici fiscali e partite Iva comunitarie. Da oggi il Fisco diventa più leggero, ma solo per le code!