Nuovi codici tributo dall’Agenzia delle Entrate. Attenti a non sbagliare

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che per alcune accise e sanzioni sono cambiati i codici tributo, vediamo quali sono e quando devono essere utilizzati.

I nuovi codici tributo dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione 66/E dell’Agenzia delle Entrate sono stati ridefiniti i codici tributi da utilizzare per versare correttamente alcune accise e le somme dovute in seguito ad accertamento. Sono 17 i codici tributo cambiati dall’Agenzia delle Entrate e vanno dal numero 2950 al numero 2966. Riassumiamo in un pratico schema con il vecchio codice tributo e il nuovo.

Vecchio codice tributo Nuovo codice tributo Descrizione Risoluzione
2950 2802 Accisa sull’alcole – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2951 2803 Accisa sulla birra – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2952 2804 Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/02/2001
Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2953 2805 Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2954 2806 Accisa sull’energia elettrica – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/02/2001
Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2955 2809 Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/02/2001
Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2956 2812 Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2957 2813 Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2958 2814 Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/02/2001
Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2959 2816 Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2960 2817 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2961 2818 Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo –Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2962 2845 Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2963 2846 Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2964 2847 Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2965 2820 Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2966 2821 Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo- Accertamento Ris. n. 22/E del 14/01/2001

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che restano immutati gli altri codici relativi a reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992.

Indicazione per la compilazione del modello F24 con i nuovi codice tributo

I codici devono essere indicati nella sezione Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello “F24 Accise” nella colonna “importi a debito versati”.

Per i vari campi è invece necessario indicare:

– “ente”, la lettera “D
– “provincia”, la sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo
– “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati)
– “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA
– “codice ufficio”, nessun valore
– “codice atto”, se richiesto, il codice dell’atto oggetto di definizione
– “mese”, nessun valore.

Nel caso in cui si decida di versare gli importi a rate occorre usare il formato NNRR, dove NN indica il numero della rata in pagamento e RR il totale delle rate. Ad esempio se si deve versare la seconda rata di 6, si dovrà scrivere 0206.

Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Nuovi codici tributo per F24 e F24 Accise

Modifiche in arrivo per quanto riguarda il tributo del valore dei contratti di assicurazione sul Modello F24 e delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato sull’imposta unica sull’F24 Accise.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha introdotto nuovi codici tributo per entrambe le voci.

Per effettuare il versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione deve essere utilizzato il codice tributo 1695 denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione”.

Relativamente ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 5322 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5323 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • 5324 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5325 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • 5326 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5327 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • 5328 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5329 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • 5330 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5331 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • 5332 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5333 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • 5334 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5335 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • 5336 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • 5337 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • 5338 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica – interessi di dilazione per rateizzazione delle somme dovute – art. 24, c. 7, d.l. n. 98/2011”;
  • 5339 denominato “Controllo automatizzato – imposta unica – interessi di dilazione per rateizzazione delle somme dovute – art. 24, c. 7, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia”.

Infine, per versare le somme dovute a titolo di recupero delle spese per trasporto, custodia e distruzione degli apparecchi sottoposti a confisca, nel modello F24 Accise deve essere usato il codice tributo 5321 denominato “Recupero spese per trasporto, custodia e distruzione di apparecchi confiscati”.

Vera MORETTI

Le istruzioni per pagare le sanzioni da accertamento

Sono stati istituiti quattro codici tributo per consentire il versamento delle penalità dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole nei confronti di chi ha presentato ricorso. A seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento – introdotta, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’articolo 29 del Dl 78/2010 – gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati.

La risoluzione n. 95/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle imposte e dei relativi interessi gli importi dovuti in fase di contenzioso per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.

Con la risoluzione n. 78/E del 20 luglio sono stati invece istituiti i codici tributo per versare, sempre mediante F24, le sanzioni dovute in caso di sentenza sfavorevole:

  • 9970, per le sanzioni relative a tributi erariali
  • 9971, per le sanzioni relative all’Irap
  • 9972, per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef
  • 9973, per le sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef.

I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I valori da indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno ricavati dall’atto di accertamento.

Due nuovi tributi per il contributo di solidarietà

di Vera MORETTI

Sono stati introdotti due nuovi codici tributo, il 1618 e il 145E, che dovranno essere indicati rispettivamente in F24 e F24EP (F24 Enti Pubblici), per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011).
Se si tratta, dunque, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un’unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’erario.

Il 1618 deve essere segnalato nella sezione “Erario“, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati“, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento“, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.

Anche il 145E va esposto nella sezione “Erario“, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B“.

Non vanno invece riempiti i campi codice ed estremi identificativi.

Acconto Iva 2011, versamento alle porte

Il 27 dicembre scade il termine per versare l’acconto IVA per il 2011, calcolato utilizzando tre metodi: previsionale, storico o analitico. Il contribuente sceglie tra uno dei tre, tendenzialmente il più vantaggioso.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, solo in modalità telematica. Ecco i codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti trimestrali.

L’acconto Iva dovrà considerare l’aumento dell’aliquota ordinaria, passata dal 20 al 21%, per quanto riguarda i metodi previsionale o analitico. Meglio quindi il metodo storico, che assume come base su cui calcolare l’88%, importo dell’ultima liquidazione dell’anno scorso, quando l’aliquota era ancora al 20%.

L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore a 103,29 euro e non può mai essere rateizzato. I contribuenti che operano liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%: questa si applica infatti solo ai versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.

I codici per le sanzioni dei gestori che non segnalano le scommesse

di Vera MORETTI

Sono attivi i codici tributo 5271, “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1998, e 5272 “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1998 di competenza della Regione Sicilia”, per il versamento, tramite F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per chi gestisce in concessione i concorsi pronostici e le scommesse e non ha presentano la segnalazione certificata di inizio attività o l’ha presentata con dati inesatti.

Le sanzioni vanno da un minimo di 516 fino a un massimo di 2mila euro, a seconda del tipo di violazione commessa, e sono state decise dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 65, legge 220/2010) sulla disciplina che regola il riordino dell’imposta unica dovuta all’AAMS per i concorsi pronostici e scommesse (Dlgs 504/1998, articolo 5, comma 3).

I codici tributo 5271 e 5272 vanno inseriti, nel modello di versamento F24 Accise, nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Oltre a ciò, bisogna indicare la lettera M nel campo “ente”; la sigla della provincia dell’ufficio AAMS che ha emesso l’atto di contestazione ovvero ha irrogato la sanzione nel campo “provincia”; il codice concessione nel campo “codice identificativo”; nessun valore per il “mese” e l’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata, nel campo “anno di riferimento”.

Nuovi Codici Tributo per versamenti parziali da 36-bis

I nuovi Codici Tributo per versamenti parziali da 36-bis sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 120/E del 12/12/2011, che attribuisce ad ogni tributo il codice di riferimento che dovrà utilizzare il contribuente che intende versare soltanto una quota dell’importo complessivo richiestogli con comunicazione d’irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Vale a dire quando dalla dichiarazione presentata emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata dal contribuente e l’Ufficio invia, prima della cartella di pagamento, una comunicazione di irregolarità in cui riporta le maggiori somme dovute, incluse sanzioni ed interessi.

Se il contribuente provvede al versamento di quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/3 di quella ordinaria (10% anziché 30%) e decide di pagare solo una quota delle cifre indicate nella comunicazione di irregolarità, non potrà utilizzare l’allegato modello F24 precompilato, che riporta l’intero importo con il codice tributo 9001, ma dovrà compilare un nuovo F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla suddetta risoluzione identificativi delle diverse imposte, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “importi a debito versati”, indicando il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione di irregolarità.