Disoccupazione agricola 2023, è già possibile presentare la domanda

La disoccupazione agricola 2023 è un’indennità spettante ai lavoratori del settore dell’agricoltura che lavorano solo per una parte dell’anno, l’obiettivo è integrare il reddito di coloro che di fatto eseguono lavori stagionali. Per poter accedere a questa prestazione è necessario presentare istanza, per ottenere la disoccupazione agricola 2023 è necessario presentare la domanda nel periodo tra il primo gennaio 2023 e il 31 marzo 2023.

Cos’è la disoccupazione agricola e a chi spetta nel 2023

La disoccupazione agricola è un’indennità  ( definita anche Naspi agricola) spettante a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • piccoli coloni che sottoscrivono un contratto per la coltivazione di un fondo e o allevamento di bestiame per un numero massimo di giornate lavorative nell’arco dell’anno di 120;
  • operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che lavorano solo per una parte dell’anno;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • operai agricoli che si dimettono per giusta causa;
  • in caso di dimissioni volontarie, la disoccupazione agricola spetta solo per le madri lavoratrici durante il periodo della gravidanza.

Affinché i lavoratori possano ottenere il sussidio di disoccupazione agricola 2023 è necessario che nel biennio precedente abbiano maturato almeno 102 giornate lavorative.

Come ottenere la disoccupazione agricola 2023

La domanda per ottenere la disoccupazione agricola 2023, come detto in precedenza può essere presentata dai lavoratori che ne abbiano i requisiti entro il 31 marzo 2023, la presentazione dell’istanza avviene esclusivamente per via telematica. Il lavoratore può inviare autonomamente l’istanza attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Inps, accedendo ai servizi con l’uso di un codice Spid, Cie e Cns e compilando il modulo Sr25. Una volta effettuato l’accesso al sito Inps, si segue il percorso:

  • Domande prestazioni a sostegno del reddito
  • Disoccupazione e/o Anf Agricola e su prestazione domande.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda, l’Inps proseguirà alla verifica e la prestazione sarà erogata in un’unica soluzione tra il mese di giugno e luglio 2023.

L’importo corrisponde al 40% delle retribuzione media dichiarata dal datore di lavoro per le giornate effettivamente lavorate nell’anno per il quale si chiede la prestazione. A questo importo deve essere detratto il 9% a titolo di contributo straordinario (fino a 150 giornate lavorate), l’Irpef e l’eventuale trattenuta sindacale.

Leggi anche: Agricoltura: esonero contributivo 2023 per coltivatori diretti e Iap

Agricoltori, esonero contributi per due anni conservando la pensione

Esonero contributi per i lavoratori impiegati nel settore agricolo di due anni conservando la pensione. I giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età, hanno 120 giorni dall’inizio dell’attività per richiedere l’esonero contributivo. A chiarirlo è una circolare dell’Inps che fissa i termini per gli sgravi contributivi a vantaggio degli agricoltori under 40.

Coltivatori diretti, qual è la scadenza per presentare domanda di sgravio contributi 2022?

La domanda degli sgravi contributivi per due anni degli agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età va inoltrata all’Inps. Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato in 120 giorni a partire dalla data di inizio dell’attività. Al 31 luglio è fissata la prima scadenza di chi abbia incominciato l’attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2022. I termini di scadenza della domanda sono fissati dalla circolare dell’Inps numero 75 del 2022.

Agricoli, chi può presentare domanda di sgravio contributi?

La domanda di sgravio dei contributi può essere presentata dai lavoratori agricoli che non hanno compiuto ancora i 40 anni di età. In particolare:

  • i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri;
  • gli imprenditori agricoli professionali.

Contributi lavoratori agricoli: calcolo del reddito medio convenzionale giornaliero e dell’aliquota spettante

Il calcolo dei contributi spettanti si basa sul reddito convenzionale delle quattro fasce previste. Ciascuna delle fasce di reddito si determina mediante il prodotto del reddito medio convenzionale giornaliero con le giornate lavorative stabilite dalla legge. Il reddito convenzionale giornaliero è fissato per ciascun anno dal decreto. Per il 2022, tale reddito è stabilito in 60,26 euro. L’aliquota dei contributi da versare è pari al 24%: la percentuale include già il contributo addizionale pari al 2%.

Contributo addizionale per i versamenti Inps in agricoltura: come si determina?

Al risultato ottenuto dalla moltiplicazione del reddito medio convenzionale giornaliero con le giornate lavorative, moltiplicato per il 24%, va aggiunto anche il contributo addizionale di ciascuna giornata lavorativa annuale fino al limite delle 156 annuali. Per l’anno in corso, il contributo addizionale è fissato in 0,69 centesimi per ciascuna giornata lavorata. Infine, i lavoratori agricoli devono aggiungere anche 7,49 euro a titolo di contributo di maternità.

Lavoratori agricoli under 40, come non versare contributi per due anni?

Pertanto, l’esonero contributivo dei lavoratori agricoli consente di non versare i contributi previdenziali per due anni, ma mantenendo il lavoro svolto ai fini della futura pensione. Tale esonero è allargato anche ai propri familiari. Rientrano nel beneficio i lavoratori agricoli che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e che si sono iscritti per la prima volta all’Inps nel corso del 2022. Per beneficiare dello sgravio contributivo è necessario presentare domanda all’Inps entro 120 giorni dal data di comunicazione di inizio dell’attività. Considerando che la comunicazione dell’inizio dell’attività può essere presentata entro 90 giorni, il termine complessivo per la presentazione della domanda di sgravio contributi è fissato in 210 giorni.

Contributi Inail 2022: qual è l’importo da versare per i coltivatori diretti?

Oltre ai contributi previdenziali, i coltivatori diretti sono tenuti a versare anche i contributi Inail. Si tratta di contributi contro le malattie professionali e gli infortuni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per l’anno 2022 i contributi Inail annuali sono pari a:

  • 768,50 euro per le zone normali;
  • 532,18 euro per le zone montane e svantaggiate.

Contributi lavoratori agricoli: come e quando pagarli?

Per il pagamento dei contributi, gli agricoltori devono utilizzare il modello F 24 da presentare per le quattro scadenze corrispondenti alle rate da versare. La prima è fissata al 18 luglio 2022 perché il 16 luglio quest’anno capita di sabato; la seconda è il 16 settembre; la terza scadenza è fissata al 16 novembre; infine, l’ultima scadenza del 2022 è al 16 gennaio 2023.

Coltivatori diretti e Iap, come compilare il modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi per i coltivatori diretti? È da subito necessario precisare che non si paga l’Irpef per i terreni se i coltivatori risultano in possesso di qualifica di imprenditori professionali agricoli (Iap) oppure di coltivatore agricolo. Tuttavia, sul modello 730 di dichiarazione dei redditi va compilato il quadro “A”. Chi possiede dei terreni agricoli deve indicarne i redditi in questo quadro ai fini della determinazione delle imposte dovute.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap): quando il possesso di terreni deve essere dichiarato nel modello 730?

Ma, in presenza della qualifica Iap o di coltivatore diretto, pur dovendo compilare il quadro “A” del modello 730, il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali che consentono di non ricomprendere i redditi di questi terreni ai fini della formazione della base imponibile. Nel caso in cui si tratti di un Iap, il contribuente deve indicarlo nel quadro A del modello 730 barrando la colonna 10.

Dichiarazione dei redditi degli agricoli: chi deve compilare il quadro A del modello 730?

A compilare il quadro “A” del modello di dichiarazione dei redditi 730 sono i conduttori dei fondi che rientrano nel regime di esonero. Tale regime permette loro di non dover presentare i modelli di dichiarazione dei redditi 770, Iva ed Irap. Sono altresì esonerati dalla compilazione di questi modelli (e dunque del solo quadro “A” del 730):

  • i soci delle società semplici che dichiarano solo la quota del reddito fondiario in proporzione alle percentuali di possesso;
  • chi partecipa all’impresa familiare;
  • gli agricoltori che, nell’anno prima, hanno ottenuto un volume di affari non eccedente i 7 mila euro. Tale somma deve essere stata prodotta per almeno i due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli.

Quali redditi vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

Sono due i redditi che vanno dichiarati nel quadro “A” del modello 730 rientranti tara i redditi fondiari. Il primo è il reddito dominicale che deve essere dichiarato dai contribuenti che sono possessori del terreno perché proprietari o titolari di un altro diritto reale. Tra i diritti reali rientra l’usufrutto. Il secondo reddito da dichiarare è quello agrario. Riguarda chi svolge attività agricole sui terreni.

Quali terreni non vanno dichiarati nel quadro A del modello 730?

I terreni che non devono essere dichiarati nel quadro “A” del modello 730 di dichiarazione riguardano essenzialmente quelli che non producono redditi fondiari. Ovvero:

  • i terreni che si trovano all’estero. In tal caso sono produttivi di redditi diversi e dunque da inserire nel rigo D 4;
  • quelli che sono stati dati in affitto per finalità non agricole. Anche in questa situazione si tratta di redditi diversi da inserire nel rigo D 4;
  • i terreni, costituiti da cortili e giardini, che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani;
  • infine i terreni, i giardini e i parchi che sono aperti al pubblico. Può trattarsi anche di terreni per i quali il ministero dei Beni e delle attività culturali ne abbia riconosciuto il pubblico interesse. La condizione per non dichiararli è quella che prevede che il proprietario non ne abbia ricavato alcuna tipologia di reddito nel periodo di imposta.

Come si determina la base imponibile per i terreni agricoli: terreni affittati o no

Per procedere alla determinazione della base imponibile per i terreni agricoli è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, se i terreni non sono affittati, l’Imu va a sostituire l’Irpef e le altri addizionali sui redditi dominicali. In altre parole, il contribuente si vedrà tassato il solo reddito agricolo. Se il terreno è affittato, invece, il contribuente dovrà versare sia l’Irpef che l’Imu. Inoltre è necessario verificare la qualifica: come già detto in precedenza, i coltivatori agricoli e gli imprenditori agricoli professionali non pagano l’Irpef. E, dunque, i relativi terreni non entrano nella base imponibile. Tale agevolazione, introdotta nel 2017 ed estesa fino al 2019, è stata ulteriormente prorogata dalla legge di Bilancio 2022.

Chi beneficia dell’esonero Irpef sui terreni?

Oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola, beneficiano dell’esonero Irpef:

  • i soci delle sole società semplici;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. In tal caso, deve trattarsi del medesimo nucleo familiare e deve sussistere l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola, nonché la partecipazione attiva all’impresa familiare. Nel modello 730, al quadro A, come per l’imprenditore agricolo professionale, si barra la colonna 10.

Base imponibile dei coltivatori agricoli se l’Irpef è dovuta

Al di fuori dei casi sopra descritti, nel caso in cui l’Irpef sia dovuta, sia il reddito agrario che quello dominicale concorrono alla formazione del reddito. In tal caso, la misura è corrispondente alla visura catastale del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore deve essere rivalutato per l’80 e il 70% e, successivamente, per una nuova rivalutazione del 30%. Le due rivalutazioni (70 e 80%) non vanno applicate nei casi di terreni affittati per non meno di cinque anni e per utilizzi agricoli, a giovani imprenditori under 40. Questi ultimi devono essere Iap o coltivatori diretti. In tal caso, nel quadro A del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve indicare il codice 4 alla colonna 7.

Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi dei coltivatori agricoli?

I coltivatori diretti devono compilare il quadro “A” del modello 730 di dichiarazione dei redditi per ogni terreno in possesso o condotto. Il numero dei terreni posseduti corrisponde a tanti righi da compilare del quadro “A”. Nella colonna 1, il contribuente deve indicare il reddito dominicale; invece, nella colonna 3 il contribuente deve indicare quello agrario. Nel caso in cui il terreno è solo coltivato, si dovrà compilare la sola colonna 3. Se, invece, il contribuente possiede solo il terreno, deve compilare la sola colonna 1. Il contribuente deve inserire i redditi non rivalutati: sarà chi presta assistenza fiscale a provvedervi.

Modello 730, quadro A dei coltivatori diretti: a cosa serve la colonna 2?

La colonna 2 del modello 730, al quadro A, serve per indicare la tipologia di possesso del terreno. Ad esempio, se il terreno è di proprietà e non è stato affittato, il contribuente deve indicare il codice “1”. Le colonne dalla 4 alla 6, invece, indicano ulteriori specifiche di possesso del terreno ed eventualmente il canone di affitto. Il contribuente deve indicare nella colonna 9 se non sconta l’Imu.

 

Esenzioni Irpef coltivatori diretti, detrazioni fiscali e bonus edilizi: chiarimenti Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha provveduto a illustrare, con la circolare 9/E del 1° aprile 2022, le novità relative alla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) inerenti l’esenzione Irpef dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, le detrazioni per il risparmio energetico e i vari bonus su affitti e lavori edilizi. Per varie misure di detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate chiarisce la data di scadenza della fruizione. Ecco quali sono i chiarimenti nel dettaglio.

Esenzione Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fino al 31 dicembre 2022

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’esenzione dalla tassazione delle detrazioni relative all’Irpef e alle addizionali, dei redditi dominicali e agrari per i terreni dichiarati dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) e dai coltivatori diretti. La proroga opera fino al 31 dicembre 2022. I soci che abbiano scelto la tassazione fondiaria nelle società di persone, invece, sono esclusi dalle agevolazioni fiscali. Rientrano nella detrazione fiscale, inoltre, i soci delle società semplici ai quali viene attribuita la quota del reddito fondiario.

Bonus facciate e bonus verde: quali sono le detrazioni spettanti?

Per il bonus facciate, l’Agenzia delle entrate chiarisce che solo fino al 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare della detrazione inerente il rifacimento delle facciate degli edifici. Il comma 219 dell’articolo 1 della legge numero 160 del 2019 ha introdotto la misura in oggetto. Ma, per i lavori del 2022, la percentuale di detrazione scende dal 90%, applicato fino al 31 dicembre 2021, al 60%. Analogamente, anche il bonus verde è stato prorogato fino a tutto l’anno 2024. La misura consiste nella sistemazione del verde dei giardini secondo quanto prevede il comma 12 dell’articolo 1 della legge numero 205 del 2017.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e bonus mobili

Inoltre, tutti i più importanti bonus per le detrazioni dei lavori edilizi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024. Nei bonus rientrano gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e le detrazioni spettanti per i bonus mobili disciplinati. La disciplina delle detrazioni fiscali è descritta agli articoli 14 e 16 del decreto legge numero 63 del 2013.

Bonus mobili, quando spetta la detrazione e quali sono le condizioni?

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale acquistando mobili e grandi elettrodomestici per i costi sostenuti nei tre anni dal 2022 al 2024 ma con delle novità:

  • l’acquisto dei mobili deve essere correlato alla fruizione dei bonus per gli interventi di edilizia indicati nell’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
  • la misura della detrazione risulta ridotta rispetto allo scorso anno (16 mila euro di acquisti mobili) a 10 mila euro per l’anno in corso e alla metà per gli anni 2023 e 2024.

Bonus affitti, in cosa consiste la detrazione a favore dei giovani?

Per tutto il periodo di imposta 2022 si può beneficiare del bonus affitto. La misura è riservata ai giovani dai 20 ai 31 anni di età che abbiano un reddito complessivo non eccedente i 15.493,71 euro. Il beneficio fiscale consiste nella detrazione dell’Irpef per i giovani che stipulino un contratto di affitto di una unità abitativa oppure di una sua parte destinando in essa la propria residenza. L’unità immobiliare presa in affitto deve essere diversa dalla casa principale dei genitori del soggetto beneficiario.

 

Mutuo per ristrutturare casa: come avviene la detrazione degli interessi passivi?

Si può beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare la casa? La risposta è affermativa e l’agevolazione si concretizza nella detrazione dall’Irpef degli interessi passivi e dei relativi costi accessori sui mutui ipotecari pagati per ristrutturare o per costruire l’abitazione principale. Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione il 19% degli interessi versati, con l’indicazione dell’importo nella dichiarazione dei reddito. Il massimo della detrazione fiscale annuale è pari a 2.582,25 euro.

Detrazione interessi passivi sui mutui per costruire o ristrutturare casa: cosa si intende?

La costruzione e la ristrutturazione della casa riguarda tutti quei lavori realizzati conformemente al provvedimento del Comune che autorizza la nuova costruzione o la ristrutturazione edilizia. I lavori di ristrutturazione sono disciplinati dal comma 1, lettera d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sugli interessi pagati per acquistare un immobile allo stato grezzo. Inoltre, la detrazione opera anche sulla costruzione e sulla ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da adibire a casa principale dei coltivatori diretti.

A chi spetta la detrazione per gli interessi sui mutui passivi?

La detrazione sugli interessi passivi dei mutui per costruire o ristrutturare casa spettano ai contribuenti che stipulano il contratto di mutuo. Il contribuente avrà anche il possesso a titolo di proprietà o di un altro diritto reale dell’unità abitativa, resa come abitazione principale. Ovvero quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimoreranno abitualmente. Rispetto al mutuo stipulato per l’acquisto di una casa, in quello per la costruzione dell’abitazione principale la quota degli interessi del coniuge a carico fiscalmente non può portarsi in detrazione fiscale da parte dell’altro coniuge.

Cosa serve per avere la detrazione degli interessi sui mutui passivi?

Per poter beneficiare della detrazione degli interessi sui mutui passivi per la costruzione o per la ristrutturazione della casa è necessario avere:

  • le quietanze relative al pagamento degli interessi passivi;
  • la copia del contratto del mutuo. Dal documento deve risultare che il mutuo è stato stipulato per realizzare i lavori di costruzione della casa o di ristrutturazione;
  • il documento, in copia, che attesti gli interventi effettuati.

Quando si può richiedere la detrazione fiscale sugli interessi passivi?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per la costruzione o la ristrutturazione della casa può essere richiesta nel momento in cui:

  • il contribuente ha acceso il mutuo nei sei mesi precedenti il giorno dell’inizio degli interventi oppure nei 18 mesi susseguenti;
  • l’immobile sarà adibito a casa principale nel termine dei sei mesi susseguenti il completamento dei lavori;
  • il mutuo deve essere stato stipulato dalla persona che avrà anche il possesso dell’unità abitativa, sia come proprietà che come diritto reale.

In merito al primo punto, il diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi non viene meno se i lavori di costruzione dell’unità abitativa (abitazione principale) non risultano conclusi alla scadenza fissata dal provvedimento amministrativo se quest’ultimo sia arrivato in ritardo per cause imputabili solo all’Amministrazione comunale.

Limiti della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o ristrutturazione della casa

Il contribuente deve prestare attenzione ad alcune limitazione nella detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o la ristrutturazione della casa. Infatti, la detrazione ha il limite nell’importo degli interessi passivi del mutuo effettivamente goduto nell’arco di ciascun anno. Gli importi pertanto devono essere rapportati ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Inoltre, la detrazione fiscale non spetta sugli interessi passivi riferibili a quella quota di mutuo eccedente al totale dei costi documentati.

Cumulabilità delle detrazioni fiscali sugli interessi passivi sui mutui

La detrazione risulta cumulabile con le detrazioni previste sugli interessi passivi sui mutui ipotecari accesi per acquistare l’abitazione principale. Tale cumulabilità ha il limite del periodo di durata degli interventi relativi alla costruzione dell’unità abitativa. Il periodo si può estendere ai sei mesi susseguenti il completamento degli interventi stessi.

Quando si perde la detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui?

La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per costruire o ristrutturare casa non è più possibile quando:

  • nel periodo di imposta susseguente a quello nel quale la casa non risulta più come abitazione principale;
  • se manca la destinazione a casa principale dell’unità abitativa entro i sei mesi susseguenti al termine dei lavori di costruzione della casa;

Inoltre la detrazione non spetta nel caso in cui i lavori di costruzione dell’unità abitativa non sono conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo. Ciò significa che non è stato rispettata la scadenza fissata dal provvedimento che ha consentito di effettuare la costruzione della casa. Dal termine dei lavori inizia a decorrere il tempo per rettificare la dichiarazione dei redditi.

Agricoltura: tutte le novità nella legge di bilancio 2022

Le legge di bilancio 2022, legge 34 del 2021, stanzia circa 2 miliardi di euro per l’agricoltura, settore che sempre più viene attenzionato. Ecco quali sono le principali misure adottate nel campo dell’agricoltura 2022.

Novità fiscali per l’agricoltura con la legge di bilancio 2022

La prima misura in favore dell’agricoltura è l’abolizione dell’IRAP per coloro che esercitano attività di allevamento, agriturismo e per le attività in cui è prevista la determinazione del reddito forfettaria.

Novità importanti anche per gli accertamenti fiscali, in particolare le cartelle di pagamento ricevute dalle aziende agricole entro il 31 marzo 2022 devono essere pagate entro 180 giorni e non entro 60 giorni come in “regime ordinario”. Deve però essere sottolineato che a questo punto non coincidono più i termini per il pagamento con quelli previsti per il ricorso, infatti questo deve comunque essere esercitato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Per poter ottenere il pagamento rateale delle cartelle emesse è necessario provare con documenti la situazione di difficoltà economica temporanea se l’importo è inferiore a 60.000 euro, in passato la soglia prevista era di 100.000 euro. In caso di mancato pagamento si decade dal beneficio dopo il mancato pagamento di:

  • di 5 rate consecutive nel caso in cui il piano rateale sia stato chiesto dopo il 1° gennaio 2022;
  • per le richieste di pagamento rateale in essere al 8 marzo 2020 il beneficio del pagamento rateale si perde dopo il mancato pagamento di 18 ratei;
  • infine, per quelli concessi dopo l’8 marzo 2020 invece il beneficio si estingue dopo il mancato pagamento di 10 rate consecutive.

Il comma 25 della legge di bilancio 2022 invece conferma per il 2022 l’esenzione dall’IRPEF per i redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dai IAP (Imprenditori Agricoli Professionali).

Il comma 527 porta invece novità per chi si occupa di allevamento bovini e suini, infatti per il 2022 viene prorogata la percentuale di compensazione del 9,5% da applicare in detrazione sull’IVA dovuta.

Dal 1° gennaio 2022 la soglia massima dei crediti di imposta è fissata in 2 milioni di euro.

Incentivi per giovani e donne che investono in agricoltura

Ulteriori misure sono previste per incentivare l’ingresso di giovani e donne in agricoltura. La prima misura riguarda gli under 40 che possono beneficiare della decontribuzione al 100%. Tale misura è diretta esclusivamente a coltivatori diretti e IAP che si iscrivono alla previdenza agricola entro il 31 dicembre 2022. L’esonero contributivo è previsto per un periodo massimo di 24 mesi.

Il comma 523 della legge di bilancio 2022 comprende misure particolarmente importanti volte a favorire il ricambio generazionale all’interno di aziende già esistenti e a favorire l’ingresso delle donne in agricoltura. Le misure previste sono:

  • mutui agevolati a tasso zero per investimenti in agricoltura. L’importo massimo finanziabile a tasso 0 è pari al 60% della spesa ammissibile;
  • contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa ammissibile;

Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti sono rivolti ad aziende che effettuano esclusivamente attività agricole descritte dall’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni rispetto al momento in cui viene richiesta l’agevolazione. Questi sono inoltre subordinati al subentro nella conduzione dell’attività agricola da parte di:

  • un giovane imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni;
  • una donna (in questo caso non sono previsti limiti di età);
  • una società composta per almeno metà delle quote di partecipazione da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.

Le aziende agricole oltre ad essere destinatarie di aiuti specifici sono inoltre destinatarie di incentivi e agevolazioni rivolte a tutte le altre imprese, in particolare il comma 44 prevede l’estensione al 2022 del credito di imposta del piano industria 4.0

Per conoscere le misure previste per il Piano Industria 4.0 leggi la guida: Piano Industria 4.0 e finanza agevolata. Benefici per le imprese.

Legge di bilancio 2022: gli altri aiuti previsti dalla legge di bilancio 2022

Infine, occorre ricordare che ci sono misure specifiche per alcuni settori dell’agricolatura, ad esempio:

  • favorire la filiera delle carni bianche e delle uova;
  • favorire il recupero di zone interessate da incendi boschivi;
  • apicoltura (comma 860);
  • vigilanza e controllo pesca marittima;
  • cura e recupero della fauna selvatica;
  • promozione dello sviluppo del comparto frutta da guscio, canapa, frutta a guscio;
  • coricoltura (coltivazione nocciole) (861);
  • colture di piante aromatiche e officinali biologiche (865);
  • ristorazione con valorizzazione dei prodotti agricoli (868);
  • funzionamento e apertura di nuovi impianti ippici;
  • tutela del sughero;
  • controllo delle specie esotiche invasive;
  • tutela dei produttori di vini DOP, IGP e vino biologico (842);
  • contenimento degli effetti degli attacchi dell’insetto Ipstypographus, denominato “bostrico” .

 

Coltivatori diretti, come si calcolano i contributi Ivs?

Oltre all’iscrizione all’Inps per i contributi, i coltivatori diretti devono versare anche l’Ivs, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il metodo di calcolo è differente rispetto a quello previsto dal legislatore per i contributi Inps. Questi ultimi sono dovuti in presenza di 104 giornate lavorative annue per ogni unità attiva nell’attività che sia chiamata a contribuire.

Contributi Ivs per i coltivatori diretti, i riferimenti normativi

La legge numero 1047 del 26 ottobre 1957 dispone che viene “istituita presso l’Istituto nazionale una Gestione speciale per i coltivatori mezzadri“. La gestione ha lo scopo di prevedere l’obbligo dell’assicurazione Ivs per i coltivatori diretti che siano i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti e i pastori che si occupano, in maniera diretta e abituale, alla coltivazione manuale dei fondi o all’allevamento del bestiame.

Contribuzione Ivs, da chi è dovuta?

Pertanto, la contribuzione Ivs è dovuta sia dai coltivatori diretti che da ciascun altro membro della famiglia che vi sia iscritto. Il legislatore ha voluto estendere le tutele assicurative a tutti i familiari che siano addetti in maniera attiva nei lavori agricoli. L’assicurazione può essere fatta anche a favore di parenti e affini fino al quarto grado.

Contributi Ivs, come si calcolano per i coltivatori diretti e i familiari attivi nella coltivazione?

Sia i coltivatori diretti che i familiari iscritti all’assicurazione Ivs devono determinare i contributi dovuti applicando l’aliquota del 24%. Tale aliquota è rimasta invariata dal 2018 ad oggi. Il 24% si applica al reddito convenzionale che viene individuato seguendo una classificazione a 4 fasce di reddito. Per il calcolo del reddito convenzionale si fa riferimento alla legge numero 233 del 1990.

Coltivatori diretti, le quattro fasce di reddito previste dalla legge 233 del 1990

Secondo la legge numero 233 del 1990, “con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge del 26 ottobre 1957, la numero 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni”.

Come si calcola il reddito convenzionale dei coltivatori diretti per l’applicazione del 24%?

Il comma 5 della citata legge spiega come procedere con il calcolo del reddito medio convenzionale per ogni fascia di reddito agrario prevista dalla tabella D. La determinazione avviene annualmente su base nazionale mediante il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488. Il reddito medio convenzionale dei coltivatori diretti si determina, dunque, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero degli operai agricoli per il numero di giornate indicate nella tabella D allegata alla legge 233.

Contribuzione Ivs, come verificare a quale fascia di reddito si appartiene?

Il risultato che si ottiene dalla moltiplicazione rappresenta la soglia di reddito per verificare in quale fascia debba essere inserito il reddito agrario  denunciato dall’azienda nel momento in cui ha provveduto all’iscrizione. Se l’azienda risulta essere iscritta nella previdenza per l’attività di allevamento, il contribuente deve far riferimento al reddito agrario calcolato dall’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Coltivatori diretti: i versamenti dell’addizionale fissa giornaliera

Il contributi annuo ottenuto deve essere sommato all’addizionale fissa giornaliera. Tale addizionale è pari a 0,68 fino a un limite di 156 giorni. Il coltivatore diretto deve inoltre versare i contributi per l’indennità di gravidanza e puerperio. Infine sono da versare i contributi Inail che vengono riscossi dall’Inps grazie alla contribuzione unificata.

Contributi coltivatori diretti: quando scadono le quattro rate annuali?

I contributi, nel totale, si possono versare in quattro rate con le seguenti scadenze, sempre nel giorno 16 dei mesi di:

  • luglio;
  • settembre;
  • novembre;
  • gennaio (dell’anno successivo).

Infine, i coltivatori diretti e i loro familiari possono richiedere la riduzione dei contributi Ivs pari al 50% se hanno già superato i 65 anni.

Partite Iva, la domanda all’Inps sullo sconto dei contributi va presentata entro il 30 settembre

La domanda all’Inps per lo sconto sui contributi delle partite Iva va presentata entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza. L’esonero parziale è applicabile nel tetto massimo individuale di 3.000 euro all’anno, con applicazione su base mensile. Inizialmente il termine per la presentazione della domanda era stato fissato al 31 luglio scorso dal decreto interministeriale numero 17 maggio 2021. L’Inps, con messaggio numero 2761 del 29 luglio 2021, ha posticipato la scadenza a fine settembre.

Autonomi e professionisti, chi può richiedere l’esonero contributivo?

La richiesta di esonero contributivo può essere fatta dai lavoratori autonomi e dai professionisti, iscritti alle gestioni previdenziali. Nel dettaglio, possono accedere alla misura:

  • gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti coloni e mezzadri, e gli iscritti alla gestione separata come professionisti;
  • i lavoratori soci di società e i professionisti di uno studio associato;

Per queste due categorie l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale di competenza del 2021, da versare con rate o acconti in scadenza al 31 dicembre 2021.

Esonero dei contributi dei professionisti, medici e infermieri

Possono presentare domanda di esonero contributivo anche i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali secondo quanto prevedono i decreti legislativi numero 509 del 1994 e numero 103 del 1996 per i contributi da versare relativi all’anno di competenza 2021 in rate o acconti scadenti nell’anno in corso. La misura riguarda anche i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari richiamati dalla legge numero 3 del 2018. Per la categoria dei professionisti sanitari, già collocati in pensione, l’esonero contributivo riguarda incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). L’applicazione dell’esonero riguarda la contribuzione dell’anno in corso da versare per acconti o rate entro fine 2021.

Esonero contributivo partite Iva, a chi si presenta la domanda

La domanda si presenta agli enti previdenziali interessati. Per gli iscritti alle Casse professionali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2021. Nella domanda devono essere inserite varie dichiarazioni sotto la responsabilità del richiedente. Il richiedente deve dichiarare che, nel periodo oggetto di esonero, non deve aver avuto un contratto di lavoro subordinato. Fa eccezione il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. La domanda non deve essere stata presentata per la stessa finalità presso un’altra forma di previdenza obbligatoria.

Requisiti di pensione e di reddito ai fini della domanda di esonero contributivo

Tra i requisiti richiesti all’atto della domanda e da sottoscrivere ai fini dell’esonero contributivo, vi è l’assenza di titolarità di pensione diretta. Fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità e ogni altro emolumento disposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Inoltre, tra i requisiti fondamentali per la richiesta di esonero contributivo rientra il reddito: in particolare, quello complessivo del 2019 non deve aver superato i 50mila euro.

Richiesta dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o alla gestione dei commercianti non obbligati al minimale contributivo devono dichiarare di aver percepito redditi negli anni di imposta del 2019 e 2020 e devono indicarne l’importo. Gli stessi devono quantificare la contribuzione relativa all’anno di imposta del 2021.

Sconto contributi: il richiedente deve essere in regola con i contributi

Spetta, a tutti i richiedenti, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Chi presenta domanda, tra le dichiarazioni deve sottoscrivere il “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” presente nella sezione 3.1. Nel dettaglio, il richiedente non deve aver oltrepassato l’importo individuale degli aiuti concedibili.

 

Finanziamenti Ismea per giovani agricoltori e donne: tutto quello che c’è da sapere

Tra le misure a favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura particolare importanza assumono i finanziamenti Ismea con la specifica misura “Più Impresa”. Alla misura accedono i giovani imprenditori  richiamati dal decreto ministeriale numero 180228 del 20 aprile 2021. Inoltre, grazie alle modifiche introdotte dal decreto “Sostegni bis”, le disposizioni del decreto ministeriale si applicano anche alle imprese amministrate e condotte da donne.

Chi può richiedere il finanziamento Ismea per l’agricoltura?

Il finanziamento Ismea “Più Impresa” riguarda la concessione di mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere, su tutto il territorio nazionale, il subentro, ovvero il ricambio generazionale, e l’ampliamento, ovvero lo sviluppo, delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. Pertanto, il finanziamento può essere concesso alle micro, alle piccole e alle medie imprese agricole, organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, che siano amministrate da giovani tra i 18 e i 41 anni di età o da donne.

Requisiti dei giovani agricoli e donne per presentare domanda finanziamento Ismea

I 41 anni di età non devono essere stati compiuti alla data di presentazione della domanda. I richiedenti domanda devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Tale qualifica deve risultare dall’iscrizione alla Gestione previdenziale agricola. Se la domanda viene presentata da una società è necessaria la composizione per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione di giovani imprenditori tra i 18 e i 41 anni.

Requisiti delle imprese per richiedere il finanziamento Ismea

Oltre all’età dei giovani imprenditori e all’accesso alle donne, per la richiesta del finanziamento Ismea nel caso del subentro le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

  • la costituzione da non più di 6 mesi della società subentrante rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  • l’esercizio esclusivo dell’attività agricola secondo quanto prescrive l’articolo 2135 del Codice civile, sempre alla data di presentazione della domanda;
  • il subentro, anche a titolo accessorio e da non oltre i 6 mesi alla data di invio della domanda, nella conduzione dell’intera impresa agricola. Il subentro può essere anche di 3 mesi se effettuato mediante atto di cessione dell’impresa;
  • la sede operativa che deve trovarsi nel territorio nazionale.

Subentro e ampliamento di imprese agricole con il finanziamento Ismea

La misura, secondo quanto prevede il decreto Sostegni Bis poi convertito nella legge numero 106 del 23 luglio 2021, prevede inoltre che l’azienda cedente sia attiva da non meno di 2 anni e che sia economicamente e finanziariamente sana. Inoltre, l’azienda cedente, ditta individuale o società, deve svolgere in maniera esclusiva l’attività agricola, essere iscritta alla Camera di Commercio con titolarità di partita Iva. La seconda situazione prevista per il finanziamento Ismea è quella dell’ampliamento. Si intende per ampliamento l’intervento di miglioramento, di ammodernamento o di consolidamento dell’impresa esistente. Anche in questo caso, l’azienda agricola deve essere attiva da almeno 2 anni, con sede nel territorio nazionale ed economicamente sana.

Cosa finanzia l’Ismea e quali spese sono ammissibili?

Il progetto Ismea finanzia i progetti di sviluppo e di consolidamento delle imprese agricole, inerenti alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre è compresa anche la diversificazione del reddito agricolo. Queste tipologie di interventi sono finanziabili nella misura massima del 10% dei costi totali dell’intervento da realizzare.

Quali altre spese sono finanziabili dall’Ismea

Inoltre, le altre spese ammissibili nel finanziamento Ismea riguardano:

  • le spese per i nuovi impianti di trasformazione. In questo caso, la potenzialità non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva dell’azienda rientrante nell’intervento;
  • gli oneri per lo studio di fattibilità nella misura del 2% del valore complessivo del progetto da realizzare;
  • i costi per le opere agronomiche sono ammissibili solo per investimenti nella produzione agricola primaria;
  • gli oneri relativi alle opere edilizie per il rilascio della concessione;
  • opere dell’edilizia per la costituzione o per il miglioramento dei beni immobili;
  • l’allacciamento, gli impianti, i macchinari e le attrezzature;
  • i beni pluriennali;
  • l’acquisto dei terreni;
  • le opere agronomiche o di miglioramento del fondo;.

In cosa consiste il finanziamento Ismea?

L’intervento complessivo del finanziamento Ismea può arrivare fino a 1.500.000 euro, Iva esclusa, con una durata che va dai 5 ai 15 anni. Le agevolazioni, sull’intero territorio nazionale, possono essere concesse mediante:

  • un mutuo agevolato per un importo fino al 60% delle spese ammissibile e applicazione del tasso zero;
  • il contributo a fondo perduto per un importo fino al 35% delle spese ammissibili.

Sono altresì finanziabili le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo: per questi interventi sono previste agevolazione in regime de minimis per un importo complessivo di spesa fino a 200.000 euro. Infine, le spese effettuate e oggetto di finanziamento devono essere rendicontate per stato di avanzamento dei lavori nel limite massimo di cinque.

Cosa non finanzia l’Ismea

Non sono finanziabili dall’Ismea le spese sostenute per:

  • la costituzione o la ristrutturazione dei fabbricati rurali che non sono connessi strettamente all’attività oggetto del progetto;
  • l’acquisto dei diritti di produzione, o dei diritti all’aiuto e piante annuali, i costi di impianto di piante annuali, i lavori di drenaggio, gli investimenti fatti per la conformità alle norme dell’Unione europea, l’acquisto di animali, gli investimenti inerenti il settore della produzione agricola primaria;
  • i costi del capitale circolante;
  • le spese sostenute per sostituire i beni preesistenti, pertanto i beni di investimenti finanziabili devono essere nuovi di fabbrica;
  • i lavori in economia;
  • i costi dell’Iva;
  • gli investimenti negli impianti per la produzione di biocarburanti;
  • i costi per gli impianti riguardanti la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
  • tutti gli interventi o acquisti fatti prima della data di ammissione al finanziamento.

Le garanzie a sostegno del finanziamento Ismea

L’azienda agricola che ottiene i finanziamenti Ismea deve fornire garanzie pari al 100% del valore del mutuo agevolato concesso. La durata della garanzia deve essere pari a quella del mutuo agevolato. Rientrano tra le garanzie ammissibili al finanziamento Ismea:

  • quelle ipotecarie di primo grado inerenti i beni oggetto delle agevolazioni, o su altri beni dell’impresa beneficiaria o ancora di terzi;
  • in alternativa o a supporto dell’ipoteca, è possibile ricorrere alla fideiussione di banche o assicurazioni.

Chiarimenti sulle agevolazioni Imu sull’agricoltura

Per chiarire alcuni punti oscuri riguardanti l’Imu è stata emanata la circolare 3/DF, che si riferisce in particolare all’agevolazione del coefficiente moltiplicatore 110 per i redditi dominicali al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo professionale IAP iscritto alla previdenza agricola.

Tale circolare chiarisce che le agevolazioni per i terreni agricoli si applicano anche nel caso di terreni affittati, ma solo se gli affittuari sono società di persone tra coltivatori diretti.

Ricordiamo le tre agevolazioni per l’agricoltura in materia di IMU:

  • Imponibile calcolato con coefficiente 110 moltiplicato per il reddito dominicale rivalutato del 25%
  • Base imponibile su valore catastale se il terreno e in area edificabile
  • Riduzioni della base imponibile fino a 32.000 euro.

Vera MORETTI