Le norme per definire le liti pendenti

Con la soppressione della Commissione Tributaria Centrale (CTC), è stata comunicata la proroga al 31/12/2013 per definire i contenziosi pendenti innanzi alla CTC.
Inoltre è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC.

Quest’ultima afferma che le liti ultradecennali sono definibili anche per soccombenza parziale dell’Ufficio qualora la pronuncia della CTP venga confermato nei successivi gradi di giudizio.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • la soccombenza (totale o parziale) dell’Ufficio pronunciata con sentenza della CTP è confermata dalla CTR solo qualora sia accolta la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di primo grado;
  • la soccombenza viene valutata solo in rapporto alla domanda giudiziale (cd petitum) e non in relazione ai motivi su cui tale domanda si fonda (cd causa petendi).

Ciò significa che non sono definibili le controversie ultradecennali nelle quali:

  • la decisione di primo grado (CTP) totalmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente/parzialmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado (CTR).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma interpretativa tutte le controversie pendenti al 26/05/2010 innanzi alla CTC per le quali al 28/02/2012 non risulta ancora depositata la relativa decisione.
Qualora non venga confermata la decisione della CTP nei successivi gradi di giudizio si determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

La norma di interpretazione autentica riguarda soltanto le controversie ultradecennali pendenti innanzi alla commissione centrale, mentre, non interessa le liti ultradecennali pendenti in Cassazione.
Per queste, continua a sussistere il presupposto della totale soccombenza dell’ Ufficio nei precedenti tre gradi di giudizio.

Vera MORETTI

Chiudere le controversie fiscali pendenti

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla chiusura delle liti fiscali pendenti che la vedono coinvolta di fronte alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione.

La circolare in questione, la n. 48/E del 24 ottobre, contiene la norma consente di definire le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi il cui valore – al netto di sanzioni e interessi – non superi i 20mila euro; riguarda le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio 2011 e per le quali, prima dell’entrata in vigore del Dl 98 (5 luglio 2011), non sia intervenuta alcuna pronuncia giuisdizionale definitiva.

Nel documento si chiarisce il concetto di “lite pendente”, che preclude l’accesso alla definizione per le controversie su cui si è configurato il giudicato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011. Riserva molto spazio all’“ambito di definibilità delle liti”, sia per le tipologie di atti impugnati, sia per i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria e indica come determinare il valore delle “liti autonome” anche per i ricorsi cumulativi, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite.

La circolare illustra anche le modalità procedurali della definizione, spiegando come calcolare e quando versare gli importi o scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. Perfezionare la procedura di definizione agevolata: basta pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082) e presentare per via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Per le liti potenzialmente definibili opera la sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012. La prima sarà protratta fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà che sia stato effettuato il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà all’organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.

Solo in limitate ipotesi, al contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente il dovuto, l’ufficio potrà riconoscere la scusabilità dell’errore, invitandolo a versare la differenza entro 30 giorni, senza decadere dalla definizione.

Laura LESEVRE