In aprile scende la soglia per le compensazioni Iva

di Vera MORETTI

La nuova disciplina sulle compensazioni Iva introdotta dal decreto semplificazioni tributarie entrerà in vigore dal 1° aprile, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate in un comunicato nel quale sono indicate anche le modalità di applicazione della norma.

Ciò significa che, se le compensazioni non sono superiori a 10mila euro annui, fino al 31 marzo potranno essere effettuate applicando la vecchia regola, ovvero senza presentare alle Entrate la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.

Da aprile in poi, la soglia scenderanno a 5mila euro i crediti Iva che potranno essere portati in compensazione solo per via telematica, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.

Modello F24, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare in caso di compensazioni iva.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito i dubbi relativi alla predisposizione del modello F24 in caso di compensazioni Iva. Il chiarimento è avvenuto con la circolare n. 29/E del 3 giugno 2010. Le compensazioni Iva che devono essere riportate nel modello F24 concorrono ai limiti di compensabilità di 10.000 euro e 15.000 euro. Invece non hanno rilievo le compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale.

Compensazioni IVA orizzontale e verticale: le nuove norme

Dal 1° gennaio 2010 sono state modificate le regole sulle compensazioni IVA tramite l’utilizzo di crediti annuali e trimestrali così da osteggiarne gli abusi: riguardano soltanto la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna, e non anche la compensazione verticale o interna (la compensazione dei crediti di cui sopra con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico).

Richiedere una compensazione significa rivolgersi al Fisco per un rimborso sul credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’IVA ma essa può non comprendere tale dichiarazione in quella unificata e invece presentarla in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno.

Ciò non esclude che si continui a presentare la dichiarazione annuale IVA all’interno del modello UNICO, in tal caso, però, prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 10.000 euro c’è l’obbligo di attendere la presentazione della stessa dichiarazione.

Per importi superiori a 15.000 euro annui, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati oppure far sottoscrivere la dichiarazione dai revisiori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, mentre per i crediti IVA di importo pari o inferiore a 10.000 euro continua ad applicarsi la vecchia disciplina.

Le nuove normative riguardano proprio queste compensazioni: che siano annuali o di un periodo di tempo inferiore, rispetto agli importi superiori a 10.000 euro annui, possono essere effettuati a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Per la trasmissione bisogna utilizzare i modelli F24 edesclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Paola Perfetti