I giovani non trovano lavoro perchè non accettano di faticare

Secondo un’indagine condotta dai Consulenti del lavoro il 55,5% degli italiani pensa che i giovani non trovino lavoro perché non vogliono accettare occupazioni faticose e di scarso prestigio. Sembra uno stereotipo, però a ben guardare  ad esserne più convinti sono proprio i più giovani, tra i quali la percentuale sale al 57,8%.

La percentuale più alta degli inattivi è quella delle donne in età 25-34 anni residenti nelle regioni del sud d’Italia (80%) e con basso livello di istruzione. Per le imprese risulta difficoltoso reperire manodopera specializzata in particolare informatici e telematici, gli ingegneri meccanici, gli idraulici ed il personale delle professioni sanitarie.

Tra tutti un settore occupazionale che, nel suo complesso, non conosce crisi è quello delle professioni intellettuali, visto che nell’ultimo decennio il numero degli iscritti agli ordini regolamentati è aumentato di oltre il 70 per cento (da 1.150.000 a oltre 2.000.000 unità).

Quali sono i motivi per cui non si cerca lavoro?

–        ritengono di non riuscire a trovare lavoro (21%)

–        per motivi familiari (20%)

–        per motivi legati al territorio (disoccupazione, mancanza di servizi, ecc.) (13%)

Mirko Zago

Nuovi obblighi relativi al lavoro notturno e usurante

Con il decreto legislativo n. 67/2011 in materia di lavoro usurante, entrano in vigore anche nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro da effettuare alla DPL competente per territorio dell’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Apposita comunicazione, inoltre, andrà spedita per lo svolgimento di attività usuranti (entro 30 giorni dall’inizio dell’attività).

In sede di prima applicazione della norma la comunicazione va resa entro il 24 giugno (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo). In caso di omissione di incorre in una sanzione pecuniaria che va da 200 a 1500 euro.  Il provvedimento è in vigore dal 26 maggio. Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è disponibile qui.

Novità in merito alla gestione dell’imposta sostitutiva

Sono stati forniti nuovi chiarimenti per quanto riguarda la gestione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti collegati agli incrementi di produttività e efficienza organizzativa mediante nuove istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro che hanno modificato alcuni principi emanati in precedenza.

E’ stato chiarito in particolare che gli importi assoggettati alla detassazione non concorrono alla formazione del reddito da indicare nel modello Isee, nel limite di 6mila euro, costituendo una sorta di franchigia: questa specifica è molto importante se si pensa che questa dichiarazione è finalizzata all’ottenimento di particolari prestazioni previdenziali e assistenziali da parte dei lavoratori. Infatti, il calcolo della situazione economia equivalente (Isee) è condizione essenziale per poter godere di servizi sociali quali le mense scolastiche e gli asili nido.

Si deve invece precisare come questi importi rientrino nel computo reddituale con riferimento a altre prestazioni, come l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno o la pensione sociale ecc.

i lavoratori, i quali, nel biennio 2008-2009, abbiano versato maggiori imposte derivanti dalla mancata applicazione della detassazione sui salari incentivanti (ad esempio per lavoro notturno e straordinario), potranno recuperare le differenze con la dichiarazione fiscale modello 730, se le stesse somme sono state esposte dal datore di lavoro sul modello Cud 2011.

Quando lo studio associato deve pagare l’Irap?

La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia di Irap. Con l’ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, infatti, la suprema Corte nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha chiarito che anche lo studio associato, che abbia dichiarato inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri i compensi per i collaboratori, è tenuto al pagamento dell’Irap, se “nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell’affermazione”. L’imposta non è invece dovuta, dal professionista che ha lo studio in casa e possiede solo un’auto.

A sancire quanto detto è la sentenza numero 11935, del 30 maggio 2011. L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) infatti,  solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. La Suprema Corte ribadisce in particolare che: “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione“.

Consulenti del lavoro propongono modifiche al Durc

I Consulenti del lavoro chiedono alle istituzioni che vengano apportate alcune modifiche all’attuale quadro normativo “complesso e a volte contraddittorio” in materia di Durc. I Consulenti hanno inviato una lettera al Ministero del lavoro segnalando la necessità di modificare alcune parti del decreto ministeriale che ha istituito il Durc.

Tra le proposte, quella di inserire, tra le ipotesi in cui la regolarità contributiva comunque sussiste, quella di aziende che abbiano corrispettivi non ancora pagati dalle Pa e da aziende partecipate dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti. Questo a condizione che siano liquidi, esigibili e non caduti in prescrizione, sino ad ammontare corrispondente all’importo degli stessi corrispettivi.

Il testo integrale con le proposte di modifiche è visualizzabile a questo indirizzo.

Cassazione: il lavoratore che percepisce compensi in nero deve pagare i contributi

La Corte di Cassazione con sentenza n.9867/11 ha stabilito che il lavoratore che percepisce compensi “in nero” deve pagare i contributi su tali compensi. Il caso di cui si è occupata la Cassazione ha dell’assurdo: per inadempienze del sostituto d’imposta, sorgono obblighi e oneri maggiori in capo al lavoratore il quale non ha omesso nessuna dichiarazione. La lavoratrice interessata nella vicenda firmava le ricevute a quietanza di quanto percepito, come se il rapporto in essere fosse stato gestito nel modo corretto.

Per la lavoratrice è stato ovvio impugnare l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in quanto non era sua responsabilità il mancato versamento delle ritenute sul rapporto di lavoro. Inoltre sarebbero state le uniche imposte dovute per l’anno e non avrebbero fatto sorgere alcun obbligo di presentazione della dichiarazione visto che il datore di lavoro effettua il conguaglio a fine anno.

L’Agenzia delle Entrate dopo le pronunce di primo e secondo grado a favore della lavoratrice è ricorsa in Cassazione. Tale ricorso è stato accolto dalla Corte in quanto l’obbligo del sostituto di versare le imposte non esonera il sostituito, il quale resta l’obbligato principale al pagamento dei tributi. In linea generale il lavoratore deve dichiarare anche i redditi assoggettati a ritenuta, sui quali, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta, detraendo quanto ritenuto e versato dal sostituto.

Nuove iniziative per assistere le Pmi e i lavoratori

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, esprime piena soddisfazione per i protocolli siglati in questi giorni dagli Ordini provinciali della categoria con amministrazioni locali ed enti: “Si tratta di iniziative validissime che andranno replicate su tutto il territorio evidenziando presso le varie realtà presenti la disponibilità dei consulenti del lavoro a mettere in contatto lavoratori e imprese, ad assisterli su problematiche lavorative e fiscali, nonché su ricerca e selezione del personale“.

Gli accordi siglati con le città di Biella, Firenze e Pescara hanno portato alla nascita di punti di consulenza del lavoro (come nel caso di Biella e Firenze), punti di contatto tra i centri per l’impiego (come per Pescara) che favoriranno la vicinanza con Consulenti del Lavoro e realtà lavorative locali.

Tra i protocolli firmati con l’Inps, meritevole è l’iniziativa del Consiglio provinciale di Catanzaro per la soluzione rapida delle problematiche e il progetto presentato di recente in occasione di un convegno a Reggio Calabria per la lotta al sommerso e la diffusione della legalità tra i giovani.

Votazioni: come funzionano i permessi per chi lavora nei seggi

A breve assisteremo alle elezioni amministrative e Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pensato di creare un vedemecum per chiarire eventuali dubbi relativi agli impegni di chi lavorerà nei seggi, presidenti di seggio, segretari e scrutatori, rappresentati di lista ecc. Secondo la legge i giorni di assenza sono considerati giorni lavorativi a tutti gli effetti. “Ciò significa – spiega la Fondazione Studi – che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti”. Al posto della retribuzione aggiuntiva, il lavoratore potrà sfruttare queste giornate di mancato riposo con delle giornate compensative, non è però stabilito dalla legge come può avvenire la scelta.

“Per quanto riguarda i riposi compensativi, secondo l’orientamento della Corte Costizionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali nel periodo immediatamente successivo ad esse” – prosegue Fondazione Consulenti del Lavoro.

Riassumendo nei due giorni successivi alle elezioni i lavoratori avranno diritto a rimanere a casa, in quanto il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza. La eventuale rinuncia deve essere accettata validamente dal lavoratore.

Mirko Zago

Prorogati i voucher per i disoccupati per tutto il 2011

Il Decreto Milleproroghe ha “allungato” la vita dei voucher di lavoro per disoccupati a tutto il 2011.  Sarà possibile poter impiegare in attività di lavoro accessorio lavoratori che godono di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, quindi cassaintegrati e disoccupati ma anche lavoratori part-time (il ministero del lavoro ha avvertito che sarà inoltre possibile ricorrervi anche in caso di lavoro a tempo pieno) con  il limite massimo di importo erogato non superiore ai 3000 euro netti.

In ogni caso potrà ricorere ai vocuher chi svolge attività concernenti alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, dei lavori domestici, di giardinaggio, dell’insegnamento privato supplementare ecc. Per quei settori che non compaiono nella norma, i committenti possono invece ricorrere ai voucher con determinate categorie di soggetti: giovani con meno di 25 anni di età, pensionati, lavoratori part-time, percettori di misure di sostegno al reddito.

Mirko Zago

Il Durc non è più necessario per le integrazioni salariali

Da oggi non è piú necessario presentare il Durc per autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale (cosiddetti Cigo che erano ritenuti un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/06). Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n.5089/11 ha precisato che la Cigo non rientra nell’ambito dei benefici normativi per i quali è richiesto il Durc.

Rimangono soggetti al Durc i benefici quali gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici normativi sono le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale (contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro come cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni.

Mirko Zago