Coordinatore per la sicurezza: quando va nominato?

Il coordinatore per la sicurezza è un professionista che opera esclusivamente sui cantieri edili, ecco le sue funzioni e i requisiti.

Il Coordinatore per la Sicurezza

I cantieri edili, mobili o temporanei, sono luoghi di lavoro molto particolari infatti qui il rischio di malattie professionali legate all’uso di determinati strumenti che producono rumori e vibrazioni e di sostanze che possono essere inalate, è elevato. Inoltre in cantiere vi è anche il rischio di infortuni che spesso sono di rilevante entità. Le note dell’INAIL sottolineano una riduzione degli stessi negli ultimi anni, ma i dati restano comunque preoccupanti anche perché devono essere confrontati con la riduzione delle giornate lavorative a causa dei vari lock down.

Proprio in ragione della maggiore incidenza degli infortuni e delle malattie professionali in questo settore, rispetto ad altre tipologie di attività sono previsti degli accorgimenti diversi ed ulteriori. Tra questi vi è senz’altro la figura del coordinatore per la sicurezza.

Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza è una figura, prevista dal decreto Legislativo 81 del 2008, obbligatoria nei cantieri edili e deve avere una formazione professionale specifica. I requisiti professionali sono indicati nell’articolo 98 del TUSL, deve essere in possesso di un titolo attinente al settore, ad esempio un diploma da geometra o da perito tecnico, una laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agraria.

Deve seguire inoltre un corso specifico, della durata di almeno 120 ore, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ed effettuare aggiornamenti costanti. Gli aggiornamenti hanno cadenza quinquennale e durata minima di 40 ore. Si può notare fin da subito che rispetto al Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP) i requisiti professionali sono diversi, infatti questi deve avere un diploma di scuola secondaria con qualunque indirizzo e seguire un corso specifico.

Le funzioni del coordinatore per la sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza svolge due funzioni specifiche, in primo luogo in fase di progettazione dei lavori si occupa della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, mentre in fase di esecuzione dei lavori deve controllare l’andamento dei lavori e in particolare verifica che siano adottate tutte le misure per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese devono essere valutati anche i potenziali rischi provenienti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Tra i compiti del coordinatore vi è anche la predisposizione del fascicolo dell’opera che contiene le informazioni sui rischi per i lavori siccessivi alla realizzazione dell’opera.

Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del piano di sicurezza e coordinamento, leggi l’articolo: Sicurezza e lavoro: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

La nomina del coordinatore per la sicurezza spetta al committente dei lavori o al responsabile dei lavori. Il ruolo del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere affidato allo stesso soggetto o a soggetti diversi.

Il ruolo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è molto importante perché deve:

  • controllare che il POS, Piano Operativo per la Sicurezza, sia congruo ( è bene non confondere il POS con il PSC, si tratta infatti di cue documenti diversi che hanno funzioni diverse, inoltre il POS è di spettanza del datore di lavoro, seguendo il link si possono avere i dettagli) ;
  • verificare che sia rispettato il Piano di Sicurezza, ma deve anche coordinare le attività delle varie imprese esecutrici in modo da avere sempre sotto controllo i rischi presenti in cantiere;
  • far in modo che le varie imprese adeguino il loro POS al piano coordinato;
  • Ha il compito di segnalare al committente e al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 81 del 2008, inoltre deve proporre la sospensione dei lavori e l’allontanamento dal cantiere delle imprese edili e la sospensione dei lavori nel caso in cui lo consideri opportuno e cioè se ritiene che le condizioni di lavoro siano tali da esporre a rischi di malattie professionali o infortuni. In particolare può optare per tale scelta nel caso in cui in seguito a segnalazione della violazione del Testo Unico comunque non siano adottati opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui ravvisi urgenza e pericolo grave può da solo sospendere i lavori, cioè senza passare per la fase della proposta.

Sicurezza e lavoro: Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento necessario al fine di analizzare i rischi presenti in cantiere, informare i responsabili per la sicurezza sul lavoro e adottare misure preventive per la tutela dei lavoratori, ma vediamo quando è obbligatorio e cosa deve contenere.

Cos’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere obbligatoriamente redatto nei cantieri, che siano privati o per lavori pubblici, in cui è presente più di un’impresa. Ad esempio facciamo il caso di una ristrutturazione edile in cui contemporaneamente siano presenti in sede un’impresa che si occupa di impiantistica e una che si occupa degli aspetti edili, in questo caso è necessario adottare il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il piano mira a identificare e definire i rischi inerenti le varie attività poste in essere dalle diverse imprese che stanno operando e quindi a coordinare i sistemi di sicurezza adottati in quanto in tali casi i pericoli possono derivare anche da un errato coordinamento delle diverse operazioni eseguite dalla varie imprese. Si parla in questo caso anche di interferenze.

Il PSC non deve essere adottato nel caso in cui sia necessario far fronte a situazioni di emergenza.

Il PSC deve essere redatto in fase di progettazione, quindi prima che inizino effettivamente i lavori ed è parte integrante della gara di appalto, viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, un professionista che su incarico del committente si occupa di coordinare l’attività delle varie imprese presenti in cantiere. In alcuni casi, ad esempio quando il cantiere è privato, non richiede autorizzazione per l’esecuzione del lavori e ha un valore inferiore a 100.000 euro, può essere sostituito dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Contenuto minimo del Piano di Sicurezza e Coordinamento

I contenuti del PSC sono delineati dal decreto legislativo 81 del 2008 e in particolare sono contenuti nell’allegato XV proprio come per il POS che abbiamo già trattato e che è in stretta correlazione con il PSC.

Se vuoi conoscere i dettagli del POS, leggi l’articolo: Piano Operativo per la Sicurezza: quali imprese devono redigerlo

Per quanto riguarda i contenuti è necessario indicare:

  • i dati relativi all’opera con indicazione dell’ubicazione del cantiere;
  • le generalità dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, inoltre le generalità dei responsabili del lavoro e del coordinatore per la sicurezza e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul cantiere;
  • individuazione, analisi e valutazione dei rischi (l’individuazione non deve essere generica ma dettagliata e deve anche indicare il livello di rischio, ad esempio basso, medio, alto);
  • misure preventive e protettive adottate in cantiere e interferenze tra i vari lavori eseguiti con rischi che derivano proprio da tali interferenze, ad esempio recinzioni, impalcature… ;
  • dispositivi per la protezione individuale adottati in cantiere;
  • devono essere individuate le fasi di lavoro e la loro durata (si deve realizzare un vero cronoprogramma da cui si evinca anche quali imprese operano nelle varie fasi);
  • stima dei costi da sostenere per la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • indicazione delle modalità di organizzazione del servizio di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazioni;
  • descrizione del progetto, delle scelte architettoniche, strutturali e tecnologiche (le scelte devono esser emotivate);
  • devono essere indicate le misure adottate per i servizi igienici, scarico dei rifiuti, impianti organizzati in cantiere;
  • modalità di organizzazione della coordinazione dei lavori.

Verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento

L’applicazione e il controllo del Piano Sicurezza e Coordinamento è devoluta al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ( non è detto che debba coincidere con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione) che deve anche valutare la corretta applicazione di tutte le misure adottate. Rispetto al POS, che abbiamo visto in precedenza e che è redatto dal datore di lavoro, vi sono delle differenze sostanziali, infatti in questo caso siamo di fronte a una relazione tecnica redatta da un professionista.

Il PSC almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere consegnato al RSPP e a tutte la figure che partecipano alla sicurezza sul luogo di lavoro, ad esempio al medico competente nel caso in cui lo stesso debba essere nominato.

Inoltre sempre prima dell’inizio del lavori, ma dopo la verifica del piano e del cantiere, deve essere organizzata una riunione a cui partecipano il direttore dei lavori, le varie imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi che dovranno partecipare ai lavori.

Sanzioni per la mancata applicazione delle disposizioni

Anche nel caso di mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono previste delle sanzioni per mancanze, inadempienze e irregolarità nella redazione e verifica del Piano. Le sanzioni possono colpire diversi soggetti e di conseguenza possono essere diverse:

  1. per il committente e il responsabile dei lavori è prevista l’ammenda da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 10.000 euro oppure arresto da 3 a 6 mesi nel caso in cui omette di nominare i coordinatori visti in precedenza; nel caso in cui non invii il piano ai soggetti che devono averne comunicazione la sanzione prevista ha un ammontare minimo di 1.200 euro e massimo di 3.600 euro.
  2. Le sanzioni per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione risultano essere l’arresto da 3 a sei mesi e l’ammenda una minimo di 3.000 a un massimo di 12.000 euro e vengono applicate in caso di omessa redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  3. Infine, restano da contemplare le sanzioni per il Coordinatore per la Sicurezza nell’Esecuzione dei Lavori, queste ammontano a un ammenda da 3.000 euro a 12.000 euro o l’arresto da 3 mesi a 6 mesi per la mancata verifica del piano e delle procedure adottate in corso di esecuzione dei lavori.

Per una redazione corretta ed esaustiva che possa evitare sanzioni, è possibile rivolgersi a professionisti del settore che spesso forniscono modelli da compilare.