Detrazione mascherine: le modalità operative indicate dal MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un interrogazione parlamentare, spiega i dettagli per la detrazione dei costi sostenuti per l’acquisto di mascherine FFP2 e FFP3. Ecco come fare.

Detrazione mascherine: i modelli FFP2 ed FFP3 sono dispositivi medici

Siamo vicini al periodo in cui deve essere presentata la dichiarazione dei redditi e le famiglie sono già alla ricerca di scontrini e fatture di beni che possono essere portati in detrazione e quindi che concorrono a determinare un risparmio di imposta. Dubbi però vi sono sui prodotti acquistati per far fronte all’emergenza Covid, come mascherine, disinfettanti, tamponi che hanno costituito per gli italiani importanti esborsi. Vedremo ora come portare in detrazione le spese sostenute per le mascherine FFP2 ed FFP3.

Il MEF rende noto che le mascherine che presentano determinati requisiti tecnici sono da considerare dispositivi medici e di conseguenza gli oneri sostenuti per il loro acquisto possono essere portati in detrazione con il modello 730/2022. Affinché si possa ottenere lo sgravio fiscale è necessario che le mascherine siano conformi alla normativa europea, inoltre lo scontrino fiscale deve riportare il codice AD. Si tratta del codice che identifica le “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE” .

Nel caso in cui lo scontrino o la fattura non riportino tale codice, sarà comunque possibile ottenere la detrazione solo se il contribuente ha conservato i documenti dai quali risulti la marchiatura CE delle mascherine, la quale deve attestare che si tratta di un prodotto compreso nella banca dati del Ministero della Salute. Nel caso in cui il prodotto non sia indicato in tale banca dati, la prova si fa ancora più difficile in quanto è necessario che rechi la marchiatura CE con indicazione della conformità alla normativa europea.

Ciò implica che la conformità per i prodotti non fatturati con il codice AD, deve essere verificata per ogni singola mascherina il cui costo si vuole portare in detrazione.

Detrazione mascherine FFP2 ed FFP3: a quanto ammonta?

Tale meccanismo può forse essere considerato eccessivamente pesante, ma purtroppo la pandemia ha generato un volume tale di domanda e speculazioni che spesso in Italia hanno portato alla distribuzione di prodotti non conformi, cioè con caratteristiche tali da non impedire o ridurre il rischio di contagio.

Dai calcoli fatti emerge che gli italiani hanno speso 327 milioni di euro per l’acquisto di mascherine FFP2 ed FFP3 quindi gli importi che dovrebbero essere portati in detrazione sono abbastanza alti. É anche vero che molto probabilmente numerosi scontrini, fatture e marchi relativi agli acquisti sono andati perduti e di conseguenza anche le relative detrazioni. Occorre anche sottolineare che la detrazione non viene applicata alle mascherine chirurgiche che per molto tempo hanno rappresentato l’acquisto prevalente.

La normativa per i dispositivi medici prevede una detrazione con aliquota al 19% delle spese sostenute, per le famiglie che hanno fatto largo uso delle mascherine potrebbe essere un risparmio di imposte piuttosto notevole.

Sorveglianza Sanitaria: proroga al 31 luglio per la comunicazione dei dati

In un avviso pubblicato il 22 febbraio 2022 l’INAIL ha reso noto che c’è una proroga dei termini per l’invio da parte del medico competente della comunicazione sulla sorveglianza sanitaria. Le aziende, tramite il medico competente, dovranno ottemperare entro il 31 luglio 2022 e non entro il 31 marzo 2022.

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è disposta dal decreto legislativo 81 del 2008, cioè la principale norma avente ad oggetto la sicurezza sul luogo di lavoro. L’ottemperanza di tale obbligo è prevista in determinate tipologie di imprese in cui vi è un elevato rischio che si verifichino sinistri e in cui sono frequenti i casi di malattia professionale. In queste aziende deve essere nominato anche il medico competente che entro il primo trimestre dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento deve inviare all’INAIL, tramite l’ASL, il comunicato con i risultati della sorveglianza sanitaria attuata nell’anno precedente. Per fare ciò deve utilizzare il modulo 3B.

Perché viene prorogato il termine per la comunicazione dei dati aggregati inerenti sinistri e malattie professionali?

In seguito all’emergenza Covid, l’INAIL ha provveduto a sospendere l’obbligo di inoltro di tale comunicato per l’anno 2020, quindi relativa alla comunicazione da inviare entro il 31 marzo 2021. Ora con il nuovo comunicato dell’INAIL si provvede alla posticipazione dei termini relativi alla presentazione della comunicazione da parte del medico competenze all’INAIL dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria 2021. Il nuovo termine è il 31 luglio 2022.

Si legge nell’avviso che, al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, e consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati aggregati e collettivi, è oggetto di proroga il termine per l’invio dei dati alle “Aziende Sanitarie Locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021”.

Per conoscere in quali casi è necessario attivarla e nominare il medico competente, è consigliata la lettura degli approfondimenti:

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Quarantena COVID lavoratori: quando è pagata e quando no?

Dal primo gennaio 2022 ci sono nuove regole per la quarantena Covid dei lavoratori, se fino al 31 dicembre 2021 la stessa consentiva di avere la retribuzione prevista per la malattia, ora non è più così. Scopriamo quando la quarantena Covid lavoratori è pagata e quando invece no.

Quarantena Covid lavoratori: cambiano le regole

Dal primo gennaio 2022 sono cambiate le regole per la quarantena precauzionale dei lavoratori: coloro che hanno avuto un contatto stretto con un positivo non possono più percepire l’indennità di malattia. Cosa devono fare quindi per non perdere la retribuzione?

La prima cosa da sottolineare è che sono cambiate le regole per la quarantena, infatti dal primo gennaio se:

  • si è positivi sintomatici è necessario restare in quarantena per 10 giorni dall’inizio dei sintomi, eseguire quindi un tampone antigenico o molecolare almeno 3 giorni dopo il termine dei sintomi. In caso di esito negativo si può tornare a lavoro, in caso contrario si resta a casa e si ripete il tampone;
  • se si è positivi asintomatici, dal momento in cui c’è il risultato positivo è necessario attendere 10 giorni e svolgere un nuovo tampone antigenico o molecolare. Se questo è negativo si può riprendere la vita sociale. Nel caso in cui il soggetto sia vaccinato con la terza dose, oppure abbia ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni, è possibile ripetere il tampone di controllo dopo 7 giorni;

Quarantena per contratto stretto

Regole diverse sono previste per chi ha avuto contatti stretti con un positivo, in questi casi le differenze sono dovute anche all’essersi sottoposti a vaccino. In questo caso:

  • Se non si hanno sintomi e si è vaccinati con terza dose, oppure con seconda dose da meno di 120 giorni, non è necessario stare in isolamento, ma occorre indossare la mascherina ffp2;
  • Se si hanno sintomi, sebbene vaccinati, è necessario eseguire un tampone molecolare o antigenico dopo 5 giorni dal contatto;
  • nel caso in cui la seconda dose sia stata effettuata da oltre 120 giorni occorre restare in quarantena (isolamento) per 5 giorni dal momento del contatto e quindi eseguire un tampone;
  • per i non vaccinati in seguito a contatto con un positivo è necessario trascorrere 10 giorni in quarantena e di seguito procedere al tampone molecolare o antigenico.

Quarantena Covid Lavoratori: quando viene pagata?

Fatta questa premessa occorre vedere come comportarsi con il lavoro. Nel caso in cui si sia costretti alla quarantena precauzionale, se il datore di lavoro può “trasformare” il rapporto in smart working, si può procedere in tal modo. In caso contrario non si potrà avere la malattia. Questo vuol dire che, per evitare di perdere la retribuzione, si possono sfruttare le ferie o in caso contrario il datore di lavoro può concedere permessi retribuiti aggiuntivi.

Diverso è il caso del genitore che è costretto a restare in casa perché il figlio, minore di 14 anni, è in DAD (didattica a Distanza) in questo caso è possibile usufruire fino al 31 marzo 2022 del congedo speciale per Covid-19 retribuito al 50%. Se lo studente ha più di 14 anni per i genitori non è possibile usufruire di tale congedo speciali e si viene trattati alla stregua di tutti gli altri lavoratori.

Restano senza particolari tutele anche i lavoratori fragili che, se tenuti alla quarantena precauzionale, non hanno diritto alla malattia ma devono sfruttare le proprie ferie.

Quarantena dei positivi è retribuita?

Naturalmente nel caso in cui la quarantena non sia precauzionale, cioè si tratti di una quarantena per aver contratto il Covid 19, il periodo ha il trattamento economico dell’astensione dal lavoro per malattia. In questo caso è necessario che il medico curante invii il relativo certificato all’INPS come una comune malattia.

La scelta di non considerare più la quarantena precauzionale, cioè quella dovuta a contratto stretto con un positivo periodo di malattia, può sembrare un’ingiustizia.  In realtà tutela tutti coloro che per vari motivi hanno dovuto usufruire per più volte di periodi di malattia per quarantena precauzionale nel 2020 e nel 2021.  Numerosi contratti di lavoro prevedono che non si possa superare il periodo di comporto di 180 giorni e quindi rischierebbero il licenziamento.

L’Unione Europea approva il contributo a fondo perduto per attività chiuse

Arriveranno entro il 31 dicembre 2021 gli aiuti il contributo a fondo perduto per le attività chiuse, ciò è possibile grazie all’ok arrivato dall’Unione Europea. Si potranno ottenere fino a 25.000 euro.

Iter approvazione del contributo a fondo perduto per le attività chiuse

Arriva il via libera dell’Unione Europea allo stanziamento di 140 milioni di euro in favore delle attività che a causa del Covid hanno dovuto sopportare lunghi periodi di inattività, più di 100 giorni. Si tratta in particolare delle attività connesse al tempo libero, arte e cultura, eventi cerimonie. Per poter procedere ora occorrono solo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto in favore delle attività che hanno subito lunghi periodi di chiusura a causa del Covid è contenuto nell’articolo 2 del decreto Sostegni Bis che ha istituito il Fondo per le attività economiche chiuse per un periodo di almeno 100 giorni.

Se vuoi conoscere i dettagli di tale fondo, leggi l’articolo: Attività chiuse oltre 100 giorni causa Covid: arriva il fondo di sostegno

Il 7 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il 19 novembre è arrivata l’approvazione da parte dell’Unione Europea. Proprio la Commissione Europea nel suo provvedimento ha precisato che l’approvazione arriva in quanto il contributo per ogni impresa non supera 1,8 milioni di euro, inoltre sarà concesso entro il 31 dicembre.

La Commissione ha sottolineato che questa misura appare necessaria, adeguata e proporzionata all’obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave turbamento per l’economia di uno Stato Membro.

Come richiedere il contributo a fondo perduto

Per poter conoscere nel dettaglio le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso comunque dovrebbe arrivare entro il 6 dicembre, quindi a breve. Nel frattempo possiamo ricordare che le richieste dovranno essere inoltrate telematicamente all’Agenzia delle Entrate e i contributi approvati saranno erogati su conto corrente, quindi già al momento della domanda dovrà essere fornito un codice IBAN.

Il calcolo del contributo effettivamente dovuto a ogni richiedete sarà effettuato tenendo in considerazione i ricavi e i compensi dichiarati nel 2019, cioè l’ultimo anno prima della pandemia.

Gli importi massimi sono però rivolti solo alle attività con codice ATECO 93.29.10 , cioè sale da ballo, discoteche. A queste attività è destinata una quota di 20 milioni di euro. Le altre attività invece avranno un contributo compreso tra 3.000 euro e 12.000 euro e saranno comunque calcolate sui compensi relativi al 2019.

Le soglie sono di:

  • 3.000 euro per le attività che dichiaravano un fatturato di 400.000 euro;
  • 7.500 euro per soggetti con ricavi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 12.000 euro per attività che dichiaravano un fatturato superiore a 1 milione di euro.

Nel caso in cui i fondi dovessero risultare insufficienti, l’Agenzia delle Entrate provvederà a ripartire gi stessi riducendo proporzionalmente i contributi.

Codici Ateco ammessi al contributo

Naturalmente gli imprenditori hanno bisogno di sapere se rientrano tra coloro che hanno diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto per attività chiuse a causa Covid, proprio per questo inseriamo la lista dei codici Ateco che rappresentano il migliore punto di riferimento per sapere se si rientra tra coloro che hanno diritto a percepire il contributo a fondo perduto per le attività che hanno subito chiusure di almeno 100 giorni approvati dall’Unione Europea.

  • 47.78.31 commercio opere d’arte;
  • 49.39.01 gestione impianti sci;
  • 56.21.00 catering;
  • 59.14.00 cinema;
  • 79.90.11 biglietteria per eventi teatrali, sport e spettacolo in genere;
  • 82.30.00 convegni e fiere;
  • 85.51.00 corsi per sport e ricreativi;
  • 85.52.01 corsi di danza;
  • 90.01.01 attività connesse alla recitazione;
  • 90.01.09 rappresentazioni di tipo artistico;
  • 90.02.09 aziende che svolgono attività di supporto rispetto alle attività di tipo artistico e culturale;
  • 90.04.00 imprese che si occupano della gestione di teatri e altri luoghi deputati allo spettacolo e all’arte;
  • 91.02.00 musei;
  • 91.03.00 gestione monumenti;
  • 92.00.02 gestione macchine giochi;
  • 92.00.09 attività connesse alle lotterie;
  • 93.11.10 gestione stadi;
  • 93.11.20 gestione piscine;
  • 93.11.30 e 93.11.30 imprese che si occupano degli impianti sportivi;
  • 93.13 palestre;
  • 93.21 parchi divertimento;
  • 93.29.10 discoteche;
  • 93.29.30 sale giochi;
  • 93.29.90 imprese che operano nel settore dei divertimenti;
  • 96.04 centri benessere;
  • 96.09.05 organizzazione feste.