Niente obblighi dei gestori di locali pubblici per l’utilizzo della Wi-Fi

Il Garante della Privacy è intervenuto relativamente agli obblighi in materia di privacy da parte dei gestori di locali e pubblici esercizi che permettono la navigazione interben tramite Wi-Fi.

La responsabilità dei siti visitati e dell’utilizzo del Wi-Fi nei locali pubblici, ma anche quello dei terminali messi a disposizione è esclusivamente dei clienti che se ne servono.

Il dubbio che aveva spinto il Fipe a chiedere l’intervento del Garante era legato al decreto Milleproroghe del 2010 che sollevava i gestori da ogni responsabilità in merito alla navigazione tramite Wi-Fi offerta gratuitamente, obbligandoli però a far firmare al cliente una autorizzazione al trattamento dei dati personali nel caso in cui si fossero volute informazioni più dettagliate.

La questione più delicata riguardava i provider che forniscono programmi di archiviazione i quali avevano interpretato la norma sostenendo che “su gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale”.

Il Garante ha confermato che: “gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di Wi-Fi offerto. Altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi”.

Vera MORETTI

La Manovra Monti facilita la vita ai contribuenti in difficoltà

di Vera MORETTI

La regolarità nell’adempimento agli obblighi fiscali è sempre più difficile per i contribuenti, soprattutto considerando la crisi economica ancora molto presente.

La Manovra Monti, a questo proposito, ha deciso di venire incontro a chi si trova in difficoltà e introdurre una proroga della rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili con possibilità di rate variabili.

Questa dilazione era già possibile prima di questa manovra, perché il contribuente che ne necessitava poteva presentare una domanda ad Equitalia ed ottenere una rateazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo di 72 rate mensili. Tutto ciò era possibile senza garanzia e l’unico obbligo era la puntualità dei pagamenti, pena la cessazione del beneficio della dilazione.

Con il decreto Milleproroghe 2010, poi, era stata data facoltà ad Equitalia, per le dilazioni concesse fino al 27/2/2011 che mancassero del pagamento della prima rata e di due rate successive, di riconcedere la dilazione, sempre fino a 72 mesi, a condizione che il contribuente fosse in grado do provare il peggioramento dello stato di difficoltà.

Con la Manovra Monti, dunque, cosa cambia? Viene concessa un’ulteriore proroga di 72 mesi al contribuente che ha già usufruito della dilazione ed ha anche subito un peggioramento della sua situazione. Ciò è possibile, però, solo se la prima dilazione concessa non è scaduta. La novità è l’importo delle rate, che possono essere di importo crescente per anno.

La disposizione della Manovra Monti concede la seconda proroga anche alle dilazioni concesse fino al 28/12/2011 per le quali non era stata pagata la prima rata o le due successive e che non hanno benenficiato della dilazione prevista dal decreto Milleproroghe 2010.