Quali agevolazioni per le startup?

Sono molte le agevolazioni che riguardano le startup innovative, introdotte dal Decreto Sviluppo Bis.
Si tratta di società di nuova costituzione, società di capitali o cooperative, non quotate, di diritto italiano, ma anche società europee con sede in Italia, che dimostrino di avere alcuni requisiti fondamentali:

  • Recente avvio: attività di impresa da non più di quattro anni.
  • Persone fisiche: con loro maggioranza di quote e diritti di voto, detenuti alla nascita della società e per i successivi due anni.
  • Personale qualificato: pari a un terzo degli occupati, compresi gli amministratori.
  • Ricerca e Sviluppo: investimenti mirati.
  • Innovazione tecnologica: con produzione o commercializzazione di prodotti e servizi.

Una volta costituite, le startup vanno iscritte al Registro delle Imprese nella sezione a loro dedicata. La sede principale degli affari deve essere, ovviamente, l’Italia.

Esistono alcune deroghe che riguardano principalmente le Srl:

  • creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti;
  • possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote e di emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • offerta al pubblico di quote di capitale.

Dal punto di vista fiscale, sono previste detrazioni Irpef e Ires relative al biennio 2013-2015 per le persone fisiche o giuridiche che investono in start up innovative.
In caso di cessazione attività, non si applicano le procedure concorsuali ordinarie ma quelle relative alle crisi da sovra indebitamento.

Importanti anche gli incubatori certificati, anch’essi fruitori di agevolazioni, e la possibilità di finanziare le nuove imprese attraverso il crowdfunding, ovvero la raccolta di capitali attraverso portali online.

Vera MORETTI

Nuove procedure per quanto riguarda la denuncia di fallimento

Il Decreto Sviluppo bis ha modificato la Legge fallimentare in modo che le procedure, in particolare notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentazione della domanda di insinuazione del passivo, comunicazioni ai creditori da parte del curatore del fallimento, diventassero più rapide e meno dispendiose.

Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti devono essere inviati al debitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ottenuto dal Registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti.

La notifica di persona da parte dell’ufficiale giudiziario può avvenire solo in caso di impossibilità o di esito negativo della modalità automatica, e comunque a cura del ricorrente.

Il creditore è obbligato a utilizzare l’indirizzo di PEC indicato dai debitori e dai titolari di diritti sui beni in caso di comunicazioni di ogni tipo. Se ciò non è possibile per cause dipendenti dal destinatario, ogni comunicazione sarà effettuata attraverso deposito in cancelleria.
Anche la domanda di ammissione al passivo dovrà essere inviata al curatore tramite via telematica mentre ai creditori andrà inviato il progetto di stato passivo all’indirizzo indicato nel documento. Il curatore potrà utilizzare i dati indicati nel documento e inseriti dai singoli creditori per la realizzazione del progetto di stato passivo e per l’elenco dei creditori, liberando dall’incombenza le cancellerie.

I creditori ammessi al passivo, chi ha fatto opposizione e i creditori in prededuzione non soddisfatti verranno informati mediante PEC del deposito del rendiconto approntato dal curatore e della data fissata per l’udienza. Fino a cinque giorni prima dell’udienza sarà possibile sottoporre osservazioni e contestazioni utilizzando il medesimo strumento.
Nel caso in cui non sia possibile valersi delle modalità previste, si potrà procedere attraverso l’utilizzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti del passivo.

La PEC va utilizzata anche nel caso di invio, ai creditori, del progetto di ripartizione all’attivo, della proposta di concordato, del ricorso e del decreto emanato dal Tribunale nel procedimento di esdebitazione.

Comunicazione telematica obbligatoria anche agli organi della procedura di concordato preventivo e ai creditori: diventa onere a carico del commissario giudiziale l’avviso recante la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, l’indirizzo PEC del debitore e, in caso di necessità, l’invito a fornirne uno valido.

Entro il termine minimo di dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, il curatore deve depositare presso la cancelleria una relazione particolareggiata su:

  • cause del dissesto;
  • condotta del debitore;
  • proposte di concordato;
  • garanzie offerte ai creditori.

La medesima relazione deve essere inviata via PEC al Registro delle imprese e ai creditori.
Le comunicazioni tra commissario e creditori nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, se il destinatario è un imprenditore, vanno svolte attraverso procedura telematica, negli altri casi per mezzo di fax o posta raccomandata.

Vera MORETTI