Bonus estivo lavoratori turismo, di cosa si tratta? Chi può riceverlo?

I lavori di conversione del decreto Lavoro, decreto legge 48 del 2023, continuano a riservare sorprese, infatti tra gli emendamenti approvati vi è quello che definito Bonus estivo lavoratori turismo, in realtà non si tratta di un vero bonus, ma un importo maggiore in busta paga derivante dalla detassazione del lavoro notturno e svolto nei lavori festivi.

Bonus estivo lavoratori turismo, cos’è

Il comparto turismo sta avendo negli ultimi anni notevoli difficoltà, le prime sono state legate alle sospensioni di attività derivanti dal Covid, le seconde sono determinate dal fatto che il settore turismo è in forte ripresa. C’è una domanda elevata da parte di turisti italiani e stranieri, turisti che decidono di muoversi anche solo per un giorno, per scappare via dalle città e dedicarsi ad arte cultura, relax.

Sembra essere una notizia interessante e positiva, ma la realtà è ben diversa perché molti operatori non riescono a soddisfare la domanda a causa delle difficoltà a trovare personale. Denunciano il fatto che anche quando offrono compensi più elevati rispetto a quelli previsti per le diverse categorie dal contratto nazionale comunque non trovano personale, in particolare quello stagionale. A rendere questo settore poco attrattivo sono gli orari di lavoro e il fatto che viene percepito come un lavoro precario. Per aiutare il settore si è quindi pensato a un bonus lavoratori turismo.

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Un emendamento approvato in Commissione Senato prevede la detassazione dei compensi maturati per il lavoro notturno e per quello svolto nei giorni festivi.

Bonus estivo lavoratori turismo, come funziona?

L’articolo 39 bis aggiunto al decreto legge 48 del 2023 è rubricato Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere e mira a riconoscere ai lavoratori del settore turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Affinché si possa ottenere questo beneficio è necessario rispettare delle condizioni, in particolare, non possono ottenerlo i lavoratori del settore privato che nell’anno di imposta 2022 hanno maturato un reddito superiore a 40.000 euro.

In base a quanto stabilisce la normativa il bonus lavoratori turismo non sarà riconosciuto in automatico, ma solo dietro presentazione di istanza. La norma prevede infatti “Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022”.

Tale importo potrà essere usato dal datore di lavoro in compensazione.

Per gli altri contenuti del decreto Lavoro, leggi:

Azzeramento contributi badanti, ultime notizie per chi assume 

Reddito di cittadinanza e assegno inclusione, limiti al rifiuto impiego

 

La tredicesima mensilità sarà detassata? Ecco le novità annunciate

Nell’audizione del 2 maggio 2023 nelle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, il vice-ministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha annunciato che tra le intenzioni del Governo vi è la detassazione della tredicesima mensilità. Sono molti i lavoratori e pensionati che a questa notizia hanno espresso la loro approvazione, ma potranno vedere una tredicesima più importante già a dicembre 2023? Questi i chiarimenti.

Nel decreto Lavoro taglio del cuneo fiscale, ma la tredicesima mensilità non sarà detassata

La prima cosa da sottolineare è che la detassazione della tredicesima mensilità non è prevista nel decreto Lavoro varato il 1° maggio 2023. Tale provvedimento contiene misure per il lavoro che contribuiranno per un breve lasso di tempo ad aumentare la busta paga, si tratta del taglio del cuneo fiscale.

La norma prevede un taglio del 6% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il taglio non si applica alla tredicesima mensilità. Solo nel caso di retribuzione imponibile inferiore a 1.923 euro l’esonero sale al 7%.

L’obiettivo è rendere il taglio del cuneo fiscale strutturale ma per il momento tale non è.

La tredicesima mensilità sarà detassata nel 2024?

Per quanto riguarda la detassazione della tredicesima mensilità annunciata dal vice-ministro Maurizio Leo, la prima cosa da sottolineare è che non si tratta di un provvedimento che sarà adottato a breve e valido per il 2023. Si tratta di un’ipotesi allo studio e ancora non è chiaro quale dovrebbe essere la forma, infatti Maurizio Leo ha annunciato che potrebbe essere applicata attraverso l’applicazione di una flat tax incrementale su redditi dei lavoratori dipendenti.

Sappiamo che la flat tax incrementale è una tassa piatta applicata all’aumento di reddito tra un determinato periodo di imposta e un periodo precedente, si parla generalmente del reddito medio degli ultimi tre anni. Secondo chi scrive una flat tax incrementale sui redditi dei lavoratori dipendenti difficilmente sarà in grado di produrre una detassazione sulla tredicesima mensilità, ma come anticipato è una bozza di progetto che non sarà comunque in vigore per dicembre 2023.

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Dal Reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione, cosa cambia?

Detassazione e Professionisti

Confprofessioni ha dato delle delucidazioni circa l’agevolazione fiscale del 10% sugli incrementi di produttività. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Per accedere ai benefici occorre applicare il CCNL per i dipendenti degli studi professionali e aver fatto svolger un’attività lavorativa volta all’incremento della produttività, della qualità e redditività ai propri dipendenti, a prescindere dall’iscrizione a una delle associazioni aderenti a Confprofessioni.

Basterà applicare il regime agevolato della detassazione nel libro unico del lavoro e nei prospetti paga dei lavoratori interessati senza dover stipulare accordi interni allo studio. L’accordo è già stato sottoscritto da 15 regioni: Alto Adige (14 marzo), Emilia Romagna (22 aprile), Umbria (27 aprile), Toscana (29 aprile), Friuli Venezia Giulia (2 maggio), Lazio e Veneto (4 maggio), Sardegna (5 maggio), Lombardia e Piemonte (10 maggio), Marche (16 maggio), Liguria (1° giugno), Abruzzo (14 giugno), Puglia (28 giugno) e Valle d’Aosta (25 luglio).

Per poter godere della detassazione il lavoratore non deve aver percepito una somma superiore ai 40mila euro di reddito nel corso del 2010. Il limite di reddito assoggettabile all’imposta del 10% è infatti fissato a 6mila euro lordi.

Per le reti d’impresa, la detassazione è -75% degli accantonamenti

Le imprese appartenenti a una rete d’impresa ufficialmente riconosciuta potranno accantonare in un “fondo consortile non tassato” la quota di utile 2010 indicata al momento della domanda, nella percentuale del 75%.

Sarà di oltre il 75 per cento (per l’esattezza, il 75,3733%) la percentuale di utile accantonato dai soggetti appartenenti alle reti d’impresa che potrà beneficiare, per l’anno 2010, dell’esenzione dalla tassazione. A stabilirlo è il provvedimento emanato ieri dal Direttore dell’agenzia delle Entrate (Protocollo n. 2011/81521).
In altri termini, le imprese appartenenti a una rete riconosciuta (quelle che hanno fatto domanda per ottenere il beneficio mediante l’invio telematico del modello «RETI» entro lo scorso 23 maggio) potranno accantonare in un “fondo consortile non tassato” la quota di utile 2010 indicata al momento della domanda nella percentuale del 75,3733 per cento.

La quota restante di utile non usufruirà della sospensione d’imposta.

 

Novità in merito alla gestione dell’imposta sostitutiva

Sono stati forniti nuovi chiarimenti per quanto riguarda la gestione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti collegati agli incrementi di produttività e efficienza organizzativa mediante nuove istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro che hanno modificato alcuni principi emanati in precedenza.

E’ stato chiarito in particolare che gli importi assoggettati alla detassazione non concorrono alla formazione del reddito da indicare nel modello Isee, nel limite di 6mila euro, costituendo una sorta di franchigia: questa specifica è molto importante se si pensa che questa dichiarazione è finalizzata all’ottenimento di particolari prestazioni previdenziali e assistenziali da parte dei lavoratori. Infatti, il calcolo della situazione economia equivalente (Isee) è condizione essenziale per poter godere di servizi sociali quali le mense scolastiche e gli asili nido.

Si deve invece precisare come questi importi rientrino nel computo reddituale con riferimento a altre prestazioni, come l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno o la pensione sociale ecc.

i lavoratori, i quali, nel biennio 2008-2009, abbiano versato maggiori imposte derivanti dalla mancata applicazione della detassazione sui salari incentivanti (ad esempio per lavoro notturno e straordinario), potranno recuperare le differenze con la dichiarazione fiscale modello 730, se le stesse somme sono state esposte dal datore di lavoro sul modello Cud 2011.

L’Ires scade oggi

Scade oggi il pagamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011 dell’Ires, anche se è possibile avere il rinvio al 18 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Le società di maggiori dimensioni, che non rientrano negli studi di settore, devono procedere entro il 16 giugno al pagamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011, salva la possibilità di slittare al 18 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% (o in presenza di approvazione del bilancio a giugno).
Nel calcolo del saldo Ires del 2010, le società possono usufruire della detassazione Tremonti-ter. L’incentivo comporta una deduzione dal reddito pari al 50% dei costi di investimenti in beni nuovi della Tabella Ateco 28 effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2010.

 

La detassazione sui premi di produttività non è retroattiva

La detassazione del 10% sui premi di produttività non è retroattiva. Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti legate a incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando l’accordo prevede la retroattività al 1° gennaio. A chiarirlo è  la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro dell’11 maggio scorso.

La tassazione agevolata al 10 per cento, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Quindi non può essere applicata se prima non sono stati firmati tali accordi. I datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non saranno soggetti ad alcuna sanzione.

Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.

Detassazione: aliquota fiscale agevolata del 10% alle sole quote di reddito legate ad aumento di produttività

Ascom Bergamo, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil l’11 marzo hanno firmato l’accordo territoriale quadro per la detassazione che vincola la concessione dell’aliquota fiscale agevolata del 10% alle sole quote di reddito legate ad aumento di produttività, a condizione che siano oggetto di un accordo sindacale di secondo livello in ambito di contratto territoriale. Il regolamento viene applicato a partire da gennaio 2011 (valore retroattivo) fino alla fine dell’anno ed è applicato a tutte le aziende aderenti ad Ascom, compreso il settore Turismo.

L’agevolazione prevista dalla legge 122/2010 coinvolge circa 80.000 lavoratori. Le imprese potranno beneficiare dell’aliquota del 10% su una parte della retribuzione ai dipendenti, fino a 6mila euro, purché questa sia collegata a incrementi di produttività e a patto che i lavoratori non abbiano superato un reddito per il 2010 di 40mila euro. L’agevolazione si applica a straordinari, il lavoro supplementare, i turni, il lavoro notturno, festivo e domenicale, premi variabili di rendimento.

Per Luigi Trigona, direttore dell’Ascom di Bergamo “si tratta di un ottimo lavoro di negoziazione sindacale che ha permesso alle imprese aderenti al nostro sistema associativo di mantenere – in un periodo di crisi così profonda – i livelli di reddito dei loro dipendenti, avvicinando il costo aziendale a quanto effettivamente percepito dai lavoratori, un motivo in più per le aziende di entrare a far parte della nostra Associazione”.

M. Z.