Saranno reintrodotti gli ecobonus sui lavori che migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni

Ci siamo. La reintroduzione degli ecobonus, vale a dire le detrazioni fiscali del 55% sui lavori che migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni, è cosa (quasi) fatta. Il vice ministro dell’Economia, Giuseppe Vegas, ha parlato lo scorso 17 novembre della possibilità di introdurre con un emendamento già alla Camera, dove si discute la Legge di stabilità, la proroga alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie eco compatibili, l’unico nodo rimasto aperto per quel che riguarda l’articolato. Ora l’emendamento è stato depositato.

I costi sostenuti potranno essere spalmati in dieci anni anziché in cinque come ora. Ai cronisti Vegas ha spiegato: “L’ecobonus porta 124 milioni nel 2012 per via del maggiore gettito Iva legato agli interventi sugli immobili. Il costo per lo Stato scatta nell’anno in cui si porta la detrazione, quindi nel 2012, e vale 300-310 milioni di euro”.

Interventi per il risparmio energetico e detrazioni del 55%

Tutti i versamenti effettuati dalle persone fisiche, attraverso un bonifico bancario, entro la data del il 31 dicembre 2010, permettono la detrazione del 55% dall’Irpef.

Tale detrazione sarà possibile anche se il versamento è riferito ad interventi da realizzarsi nel prossimo anno, cioè nel 2011. Qualora i lavori terminino nel 2010, il beneficio spetta sull’investimento complessivo, senza effettuare alcun pagamento, purché gli interventi risultino effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Detrazione del 55%. Quali adempimenti se i lavori proseguono oltre l’anno?

Secondo quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E/2010, riguardante le spese sostenute a partire dal 2009 e non terminate entro lo stesso periodo d’imposta nel quale sono iniziate,  era necessario, inviare  telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2010 (ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), consentendo di poter beneficiare dell’agevolazione del 55% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2009 all’interno di UNICO 2010 (da presentare quest’anno).
Tale comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.

Quali documenti produrre all’Amministrazione finanziaria?

  • l’asseverazione, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi;
  • la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA;
  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
  • le ricevute del bonifico attestante il pagamento.

Se gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Riqualificazione energetica: ok alla detrazione del 55% anche se il contenuto della scheda informativa è errato.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E dello scorso 27 maggio 2010, ha indicato le nuove modalità a cui attenersi per usufruire della detrazione del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare, i contribuenti che entro il 31 maggio 2010 devono presentare il modello 730 potranno usufruire della detrazione del 55%, anche se il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea è errato e la correzione non è ancora stata presentata. Il contribuente potrà esibire, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si evidenziano le modifiche effettuate.

Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.