Assegno unico figli, in arrivo decreto attuativo: dal 2022 importo base di 180 euro, aiuti a stranieri e maggiorazioni giovani madri

È in arrivo il decreto attuativo del Family act relativo all’assegno unico per i figli. Dal 2022 saranno 19 i miliardi di euro all’anno che il governo impegnerà per gli aiuti in partenza del 1° gennaio prossimo. La misura è stata anticipata nel corso del 2021 dall’assegno ponte, prorogato fino al 30 ottobre 2021 per dar modo di presentare domanda. I lavoratori autonomi, inoltre, presentando domanda entro fine ottobre non perderanno gli arretrati calcolati dal 1° luglio 2021. La misura  che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 si traduce in un aiuto economico di circa 180 euro mensili che arrivano fino a 250 euro per il terzo figlio.

Assegno universale figli: quali sono le risorse, un terzo arriva dalle detrazioni Irpef

Tra le novità del decreto attuativo anche gli aiuti agli stranieri e le maggiorazioni per le giovani madri e i disabili. Per il finanziamento della misura, ormai pronta per il Consiglio dei ministri del governo Draghi, sono pronti sei miliardi di euro che si andranno ad aggiungere ai 6,2 miliardi per le detrazioni Irpef, ai 5,1 degli assegni familiari e ai 770 milioni del premio alle nascite. Altri fondi saranno recuperati dall’accorpamento degli altri bonus temporanei della stessa finalità e natura.

Decreto assegno unico universale per i figli: le prossime tappe per l’approvazione definitiva

Tra le riforme in tema delle tasse, dunque, la delega fiscale relativa all’assegno unico dei figli permetterà riforme strutturali fin dall’inizio del 2022. La delega dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana o, al massimo, entro la fine della successiva. In seguito, il provvedimento sarà sottoposto all’esame delle commissioni compente per materia al Parlamento e, infine, alla Conferenza unificata. Dopo 30 giorni si arriverà all’approvazione definitiva.

Cosa prevede l’assegno unico universale per i figli e quali sono gli importi?

L’assegno universale per i figli prevede un importo minimo di circa 180 euro per ogni figlio minorenne. Ulteriori 80 o 90 euro possono essere richiesti per il terzo figlio minorenne presente in famiglia e così via. L’importo pieno viene corrisposto alle famiglie che abbiano un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) più contenuto. Il che dovrebbe corrispondere a un tetto Isee di circa 9 mila euro.

Isee per la richiesta dell’assegno universale per i figli

Tuttavia, l’assegno sarà corrisposto anche alle famiglie che abbiano un Isee più elevato dei 9 mila euro. Dalle anticipazioni sulla misura, infatti, non vi sarà uno sbarramento per redditi superiori, ma il decrescere dell’assegno per i figli sarà piuttosto morbido al crescere di redditi e del patrimonio. Il minimo, dunque, di assegno che le famiglie vedranno riconoscersi potrà essere intorno ai 40 o 50 euro mensili per il primo figlio, anche in corrispondenza di un Isee più elevato.

Assegno per i figli dai 18 ai 21 anni di età

La base dell’assegno universale per i figli rappresenta il via anche ai meccanismi per altri sostegni. Il primo è l’indennità aggiuntiva per le madri con figli fino a 21 anni di età o per figli disabili. Infatti, tra i 18 e i 21 anni è possibile ricevere l’assegno per figli che siano a carico del nucleo familiare. È necessario, tuttavia, che i figli siano inseriti in percorsi di formazione o di avviamento al lavoro. In alternativa il requisito richiede l’inserimento nelle liste di collocamento.

Figli disabili e stranieri: l’assegno universale anche a loro

Per i figli disabili, l’assegno universale sarà corrisposto fino ai 21 anni e anche oltre. L’indennità è prevista, infatti, a condizione che il figlio rimanga a carico della famiglia. L’assegno verrà riconosciuto anche agli stranieri.

Assegno universale per i figli e Reddito di cittadinanza

Da ultimo sarà necessario verificare quale sarà il rapporto tra l’assegno universale per i figli e il Reddito di cittadinanza. Chi percepisce già il Reddito, infatti, dovrà decurtare la quota relativa alla presenza di figli in famiglia. Il meccanismo sarà necessario per evitare che vi siano famiglie che percepiscano due indennità, quella dell’assegno ai figli e quella del Reddito di cittadinanza.

Detrazioni lavoro dipendente quali sono le regole e come si presenta domanda

Le detrazioni da lavoro dipendente sono introdotte in busta paga e consentono al contribuente una diminuzione della tassazione IRPEF, con una conseguente disponibilità di denaro maggiore a fine mese. Secondo il principio generale, più il reddito è basso e maggiore sarà l’importo delle detrazioni, ma questo è vero solo fino a determinate soglie di reddito. Infatti, quando il reddito conseguito ci si avvicina, le detrazioni fiscali vanno a decrescere.

Cerchiamo di capirne di più indicando le varie soglie di reddito da lavoro dipendente indicate.

Detrazioni lavoro dipendente 2021: come cambia il bonus Renzi

Abbiamo tutti ben presente il bonus IRPEF introdotto dal governo di Matteo Renzi (da cui ha preso il nome) riconosciuto ai dipendenti pubblici o privati con un reddito percepito non superiore a 28.000 euro. I “famosi” 80 euro possono arrivare fino a 100 euro per i redditi compresi nella fascia 28.001 euro e 40.000 euro: in tal caso, all’aumentare dei compensi diminuisce il bonus.

E’ bene sottolineare che il bonus Renzi continuerà a non formare credito. Chi ne ha diritto lo riceverà ancora in busta paga, mentre i titolari di indennità INPS lo percepiranno come sostituto d’imposta.

Entrando nello specifico delle categorie di lavoratori, il bonus Renzi spetta ai lavoratori dipendenti, soci di cooperative, co.co.co., sacerdoti, LSU, stagisti, borsisti e similari, percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione NASpI, indennità Ape sociale, lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi.

Calcolo del Bonus IRPEF

Il reddito del contribuente preso in considerazione è sempre quello complessivo al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, tenendo conto di ciò, ricordiamo che per tali redditi inferiori a 8.145.000 euro annui, si resta esclusi dal bonus.

Invece, gli inclusi vengono divisi in due fasce:

  • contributo integrativo per redditi fino a 28.000 euro: 100 euro;
  • detrazione di imposta per i redditi da 28.000 euro a 40.000 euro:
    tra 28.000 e 35.000 euro: 480 + [120 x (35.000 – reddito) / 7.000];
    tra 35.000 e 40.000 euro: 480 + [(40.000 – reddito) / 5.000];

A chi spettano le detrazioni di imposta da lavoro dipendente?

  • Lavoratori dipendenti;
  • tipologie di redditi assimilati al lavoro dipendente (compensi dei soci lavoratori delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a questa qualità; compensi percepiti per rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa; borse di studio e assegni di formazione professionale; prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; compensi percepiti dai lavori socialmente utili; remunerazione dei sacerdoti.

Compilazione modulo detrazioni lavoro dipendente

Per ottenere le detrazioni il contribuente deve compilare l’apposito modulo da consegnare al proprio datore di lavoro che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • stato civile;
  • tipo di rapporto lavorativo;
  • unità locale di appartenenza;
  • periodo iniziale per diritto alle detrazioni;
  • detrazioni da lavoro dipendente e assimilato da riportare al periodo di lavoro dell’anno;
  • codice fiscale del coniuge;
  • (se a carico) dati del coniuge;
  • (se a carico) dati dei figli (codici fiscali; percentuale di ripartizione con il coniuge; se sono disabili o meno; opzione eventuale di detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico);
  • reddito complessivo (indicando se equivale a quello corrisposto dall’azienda o se dichiarano altri redditi previsti per l’anno corrente);
  • rinuncia eventuale del Trattamento Integrativo;
  • dichiarazione di non essere titolare reddito di pensione.

Le detrazioni d’imposta per figli, coniugi e familiari a carico

Da non dimenticare che un coniuge si dice a carico se non possiede redditi propri eccedenti l’importo di 2.840,51 euro nell’anno corrente. Per quanto concerne le detrazioni lavoro dipendente per figli a carico possono essere attivate se i figli conviventi non superano i 24 anni di età e non possiedono reddito eccedente i 4.000,00 euro. Parlando di detrazioni lavoro dipendente per convivente a carico: possono essere considerati tali anche altri familiari conviventi che non possiedano reddito eccedente i 2.840,51 euro.

Come calcolare detrazioni lavoro dipendente

Ai fini di calcolare quando spettano detrazioni lavoro dipendente e quando non spettano detrazioni lavoro dipendente, ecco come calcolare le detrazioni lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato (ricordiamo che l’importo dovrà essere rapportato ai giorni di lavoro effettuati durante l’anno):

  • Reddito complessivo fino a 8.000 euro – Detrazione 1.880 euro – le detrazioni lavoro dipendente per reddito inferiore 8.000 euro non possono essere inferiori a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro:
  • Reddito complessivo da 8.000 a 28.000 euro – Detrazione 978 + [ 902 * ( 28.000 – reddito complessivo ) / 20.000 ]
  • Reddito complessivo da 28.001 a 55.000 euro – Detrazione 978 * [ ( 55.000 – reddito complessivo ) / 27.000 ]
  • Reddito complessivo oltre 55.000 euro – Detrazione € 0,00

Superbonus 110%, chi può accedere all’agevolazione fiscale: persone fisiche e condòmini

Le persone fisiche e i condòmini non persone fisiche accedono alle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. Sono esclusi dalle singole unità immobiliari, pertanto, le imprese, le società e i professionisti. Non sono richiesti requisiti particolari per le spese sulle parti comuni che possono riguardare, invece, sia le imprese che i professionisti.

Superbonus 110% e differenza con le altre agevolazioni su lavori edilizi

Al di fuori del superbonus 110%, le detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili standard, si applicano anche alle società e ai professionisti, oltre alle persone fisiche. Detti lavori, inoltre, riguardano tutti gli immobili e, per l’antisismico, tutti i contribuenti e tutte le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Per il superbonus 110%, invece, occorre far riferimento ai commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020. In questi articoli sono indicati chi sono i beneficiari del superbonus 110%.

Chi può beneficiare del superbonus 110%?

Il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 specifica che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% si applicano “ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Inoltre, beneficiano del superbonus “le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari”.

Gli altri soggetti ammessi al superbonus 110%

Rientrano nelle agevolazioni del superbonus anche gli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli IACP e relativi enti aventi la medesima finalità possono beneficiare delle agevolazioni sugli immobili di loro proprietà, anche gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Infine, tra i beneficiari rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.

I condòmini tra i beneficiari del superbonus 110%: i requisiti

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% il decreto 34 del 2020 ha ammesso i condòmini. A questa tipologia di soggetti è riconosciuta la ripartizione della detrazione inerente le spese sulle parti comuni del condominio, in base alla suddivisione millesimale degli edifici oppure in relazione ai criteri determinati dall’assemblea condominiale.

Benefici del superbonus per le parti comuni del condominio

Per i condòmini non vi sono particolari requisiti sui lavori che interessano le parti comuni. Limitatamente alle parti comuni, però, possono concorrere al superbonus sia le persone fisiche che le imprese e i professionisti. Tra le imprese sono ammesse anche le società di persone e di capitali. Per chi possieda delle abitazioni nel condominio interessato dagli interventi agevolati dal superbonus, non è necessario che le unità corrispondano ad abitazione principale. E pertanto, sulle parti comuni degli immobili, i condòmini (sia come persone fisiche che come professionisti o imprese) possono godere dell’agevolazione fiscale sulle spese condominiali anche per un numero maggiore rispetto alle due unità.

Persone fisiche e benefici fiscali del superbonus 110%

L’altra grande categoria dei beneficiari del superbonus 110% è costituita dalle persone fisiche. Particolarmente ambiti risultano i lavori di ecobonus, di eliminazione delle barriere architettoniche, delle misure antisismiche, dei pannelli del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica delle autovetture elettriche. Per tutte queste tipologie di lavori sono richiesti due requisiti alle persone fisiche:

  • il primo requisito è la residenza;
  • il secondo riguarda le categorie catastali per le quali vige l’esclusione delle unità A/9, A/1 e A/8.

Esclusioni del superbonus 110%

Le agevolazioni fiscali del superbonus 110% in merito alla categoria delle persone fisiche va a escludere le unità immobiliari possedute o detenute per l’attività professionale o imprenditoriale. Sono inclusi, invece, gli immobili posseduti per uso privato dalle persone fisiche, anche se hanno una posizione Iva professionale o imprenditoriale.

L’esclusione di immobili adibiti ad attività di impresa, arte o professione

Peraltro, l’esclusione dal superbonus di unità immobiliari non a uso privato è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 24 dell’8 agosto del 2020. Tale esclusione opera sia nei riguardi di immobili e unità immobiliari strumentali alle attività di impresa, arte o professione, sia nel caso di immobili appartenenti all’impresa come edifici immobilizzati.

Superbonus 110% il limite delle due unità immobiliari

Il limite massimo delle due unità immobiliari per le agevolazioni del superbonus 110% sussiste direttamente per:

Le limitazioni indirette sulle colonnine di ricarica vetture elettriche e in ecobonus

La limitazione si applica indirettamente anche agli interventi per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il che significa che il superbonus si applica solo se l’installazione avviene congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”. Pertanto, lavori in ecobonus e sulle colonnine beneficiano del superbonus se fatti eseguire da persone fisiche, e non da  professionisti o imprenditori, per il limite massimo di due unità immobiliari. Queste ultime devono essere di tipo residenziale e ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus 110%, quando non si applica il limite delle due unità immobiliari?

Il limite delle due unità immobiliari non si applica innanzitutto sugli interventi antisismici e, in seconda battuta, sugli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Dunque, le persone fisiche e i condòmini possono beneficiare del superbonus 110% per queste tipologie di interventi anche per più di due costruzioni adibite ad abitazione, purché ubicate nelle zone sismiche uno, due o tre, a prescindere dall’esecuzione di lavori cosiddetti “trainanti”. Pertanto, una volta fatto il lavoro antisismico con agevolazione del superbonus, si può far svolgere anche gli interventi per i pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, sempre con l’agevolazione fiscale.

Interventi fiscalmente agevolati per le parti comuni di un edificio

Il limite delle due unità immobiliari non si applica anche per le parti comuni dell’edificio. Pertanto, una persona fisica che possieda più di due unità immobiliari di un unico edificio, può far svolgere gli interventi in regime di superbonus 110% sulle parti comuni. Tra gli interventi rientrano anche quelli inerenti all’ecobonus.

Sostituzione vasca da bagno? Niente detrazione Irpef

Non è una buona notizia, specialmente per gli anziani, quella che l’Agenzia delle Entrate ha dato riguardo alla sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia: le Entrate hanno chiarito che questo intervento non gode della detrazione Irpef al 50%.

Il motivo è presto detto. Secondo le Entrate, che riprendono quanto già chiarito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sostituzione della vasca da bagno è un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche su singole unità e riguarda i lavori di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici. Per questo motivo non è fiscalmente agevolabile.

Diversamente dalla sostituzione della vasca da bagno, la detrazione Irpef al 50% e dovuta per le spese per interventi di:

  • restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali
  • manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali;
  • ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche; eseguite anche su parti comuni.

Proprio la precisazione sulle parti comuni esclude la sostituzione della vasca da bagno dagli interventi agevolabili. Le Entrate, infatti, sottolineano che:

  • la sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia o la sostituzione di un box doccia non sono singolarmente agevolabili;
  • possono godere della detrazione Irpef al 50% qualora rientrino in interventi di restauro maggiori per cui è prevista la detrazione d’imposta prevista all’art.16-bis Tuir. Casi in cui una categoria di intervento superiore ingloba la categoria inferiore. Un esempio è il rifacimento completo degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali che necessiti anche della sostituzione dei sanitari.

Detrazione Irpef per le spese di istruzione

Il modello 730/2016 presenta diverse novità, alcune delle quali sono piuttosto rilevanti per le famiglie italiane. Una di queste novità si trova nel quadro E dedicato a “Oneri e spese” detraibili o deducibili ed è relativa alla possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per istruzione differenti da quelle universitarie.

La novità presente nel modello 730/2016 è piuttosto rilevante per la detrazione Irpef legata alle spese di frequenza della scuola materna per i bimbi da 3 a 5 anni, precisamente le scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione, e per le spese legate alla frequenza della scuola secondaria scuola superiore.

Requisito indispensabile per ottenere la detrazione Irpef su queste spese di istruzione nel modello 730/2016 è che le stesse facciano parte del sistema nazionale di istruzione come scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali, secondo quanto riportato all’art. 1 della legge 62/2000.

Questa detrazione Irpef è stata prevista a partire dal 16 luglio 2015 dall’art. 1, comma 151, lett. a) della legge n. 107/2015, che ha modificato l’art. 15, comma 1, del TUIR inserendovi la lett. e-bis). La detrazione Irpef del 19% spetta per un importo annuo non superiore a  400 euro per ciascun alunno o studente.

Detraibilità spese bonifica amianto confermata al 50%

Buone notizie per chi ha intenzione di procedere a lavori di bonifica amianto durante il prossimo anno. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti conferma anche per il 2016 la detrazione Irpef del 50% (anziché del 36%) per le spese di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra anche la bonifica amianto.

La detraibilità dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per la bonifica amianto, entro il limite di spesa di 96mila euro, si applica ai lavori eseguiti sia sugli immobili abitativi, sia sulle relative pertinenze, ossia, per esempio, garage, cantina o soffitta.

Il fatto che la detrazione sia al 50% anche per il prossimo anno è un incentivo in più a procedere ai lavori di bonifica amianto, dal momento che il regime ordinario della detrazione tornerà poi a essere al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro.

Per accedere ai benefici della detrazione è sufficiente pagare le fatture relative alle spese di bonifica amianto con bonifico bancario o postale, versati dall’amministratore di condominio qualora gli interventi interessino i condomini. L’amministratore si deve ricordare di indicare nella causale del bonifico la partiva Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e il codice fiscale del condominio. Ogni condomino riceverà poi un’attestazione degli importi pagati per la bonifica amianto, detraibili sulla base della tabella millesimale.

Detrazioni risparmio energetico, un riassunto

Un argomento che interessa parecchie persone, imprenditori o cittadini qualunque, è quello delle detrazioni Irpef o Ires per le spese di efficientamento energetico degli edifici. Ricordiamo infatti che possono beneficiare delle detrazioni risparmio energetico, pari al 65% delle spese sostenute, i contribuenti, persone fisiche, società, professionisti, enti, imprese che effettuano interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari di proprietà o in locazione in comodato d’uso.

Sono almeno 4 le grandi aree di lavori interessate dalle detrazioni risparmio energetico:

  • installazione di pannelli solari (detraibilità max. 60mila euro);
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale (caldaie, detraibilità max. 30mila euro);
  • miglioramento delle prestazioni termiche del cappotto e dell’involucro dell’edificio (detraibilità max. 60 mila euro);
  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (detraibilità max. 100mila euro).

Nello specifico, le spese agevolabili con le detrazioni risparmio energetico Irpef del 65% sono:

  • installazione di pannelli solari anche ad integrazione dell’impianto già esistente;
  • sostituzione o integrazione impianti con caldaie a condensazione o pompe di calore; installazione di caldaie a biomassa; schermature solari;
  • installazione di serramenti e infissi ad alta capacità isolante e coibentazione di pareti verticali, di solai e tetti;
  • ogni intervento utile affinché l’edificio raggiunga l’indice specifico di prestazione energetica, definito dalla certificazione di un perito, che consideri la forma, la funzione e l’ubicazione dell’edificio in questione.

Per maggiori informazioni sulle detrazioni risparmio energetico, cliccare qui.

Sempre più imminenti i tagli delle detrazioni Irpef

Non sembra ci siano ulteriori speranze per evitare i tagli delle detrazioni Irpef, con effetto retroattivo sul 2013.
Per scongiurare l’ipotesi, prevista dalla legge di Stabilità, sarebbe necessario che il governo emanasse un decreto attraverso cui mantenere le percentuali attuali.

Ma l’ultima parola non è ancora stata scritta, poiché termine ultimo è previsto per il 31 gennaio, data entro la quale dovrebbero essere pubblicati anche i modelli di dichiarazione fiscale con annesse istruzioni.

I tempi, però, sono troppo stretti, soprattutto per considerare un intervento da parte dell’esecutivo.
Ciò significa che, nella prossima dichiarazione dei redditi, i contribuenti italiani potranno recuperare non più il 19%, ma il 18% sulle spese sanitarie, sul mutuo della prima casa, sulle polizze vita ed infortuni e su tutte le altre spese che ammettono detrazioni.

Di conseguenza, nelle casse dello Stato quest’anno entreranno 488,4 milioni di euro in più, che diventeranno 772,8 nel 2015 quando l’aliquota scenderà ulteriormente al 17%.

Vera MORETTI

Le novità del modello 730/2013

Ormai i tempi stringono e, per presentare il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro, se presta assistenza fiscale, c’è tempo fino al 30 aprile.
In alternativa, il modello può essere consegnato, entro il 31 maggio, ad un CAF o ad un professionista incaricato.

Tra le novità salienti c’è la parte dedicata all’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.
Restano invece assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. In tal caso, va barrata la nuova casella “Esenzione Imu” (colonna 9) del Quadro A.

Anche nel Quadro B è stata introdotta una nuova colonna, Colonna 12, in cui indicare se si è in un caso di esenzione Imu: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a Irpef .
Anche in questo caso, infatti, a partire dall’anno 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Pertanto, nel Quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Il Quadro B quest’anno tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico:

  • per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%;
  • per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale.

E’ stato istituito il nuovo codice 4 da inserire nella Colonna 5 (codice canone) per evidenziare che il canone va ridotto del 35% (in colonna 6 andrà riportato il canone annuo nella misura del 65%).
Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione per il 2012 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di € 2.500 (non più € 6.000), oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole.
Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 (e non più € 40.000).

Novità anche nel Quadro E, a cominciare dalla nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. – R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza nell’ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede € 40 e non più totalmente.
C’è poi la novità, che rientra nella Colonna 2, sempre dello stesso Quadro, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013 è elevata dal 36% al 50% ed il limite di spesa è elevato da € 48.000 a € 96.000.
La Colonna va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

In particolare, in essa andrà indicato uno dei seguenti codici:

  • 1, spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
  • 2, spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente all’1 gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
  • 3, spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Vera MORETTI