Diritto a Detrazione IVA fra Stati della UE

La Corte dell’Unione Europea ha stabilito che il soggetto passivo non ha il diritto di detrarre l’IVA in ogni condizione di acquisto intracomunitario.

La Sentenza (22 aprile, procedimenti riuniti C-536/08 e C-539/08) ha interpretato gli articoli 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva Iva ed è stata emessa in merito al contenzioso tra due società olandesi, entrambe operanti nella commercializzazione di computer e loro componenti, e il Fisco olandese.
La disputa avveniva sugli avvisi di rettifica IVA, posti in essere dalla seconda ai danni delle prime.

Il fatto della controversia

Le due società olandesi acquistavano i beni della loro attività da altre imprese situate al di fuori dei Paesi Bassi e le rivendevano a Stati membri dell’UE ma diversi da quelli fornitori.
In particolare, una delle due società acquistava beni da imprese aventi sede in Germania ed in Italia per rivenderli ad acquirenti stabiliti in Grecia.
In seguito,  i fornitori non contabilizzavano l’IVA sulle fatture (e riportavano il numero di identificazione IVA olandese della società), mentre la società olandese in oggetto contabilizzava l’IVA sulle fatture indirizzate agli acquirenti (riportando invece il numero di identificazione greco che gli acquirenti avevano comunicato) e  sulla dichiarazione al Fisco Olandese andava a menzionare l’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari portandola in detrazione.

Questo avveniva perché la società olandese considerava anche le forniture agli acquirenti come cessioni intracomunitarie (articoli 37 della legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari e 22, n. 6, lett. b), ultimo comma, della sesta direttiva Iva, e menzionva il numero di identificazione IVA greco degli acquirenti o dei loro rappresentanti fiscali.

Al contrario, i rappresentanti fiscali come gli acquirenti stessi non producevano dichiarazioni di acquisti intracomunitari, non dichiaravano le cessioni intracomunitarie e non depositavano un elenco ricapitolativo.

Il Fisco olandese

Da parte sua, il Fisco olandese emetteva gli avvisi di rettifica considerando che la società avesse effettuato acquisti intracomunitari e che non avesse il diritto di detrarre l’IVA.

A seguito dell’analisi della normativa olandese (cosìn come riportato dalle Fonti, ndr), la Corte dell’UE si è pronunciata stabilendo che il diritto a detrazione dell’IVA rappresenta un principio fondamentale che, almeno in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni così come regolamentato dalle leggi intracomunitarie a partire dall’articolo 28 ter, parte A, della sesta direttiva.

La situazione vigente sugli acquisti intracomunitari, però, non contempla  un sistema normativo vigente sullo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri che permetta, nel caso in cui un soggetto passivo non sia in grado di fornire le prove necessarie, di accertare se gli acquisti intracomunitari siano stati effettivamente assoggettati a IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione.

La soluzione

La Corte dell’UE ha stabilito che gli acquisti intracomunitari non possono fruire del regime generale di detrazione previsto dall’articolo 17 della sesta direttiva: questo perché i beni tassati a titolo di acquisti intracomunitari effettuati nello Stato membro di identificazione non sono stati effettivamente introdotti nel medesimo Stato membro.

Fonti
Negozioperleimprese.it
Nuovofiscooggi.it

Paola Perfetti

Detrazioni IVA sulle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

La Cassazione si è espressa sulle detrazioni IVA riguardanti le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Non è infatti sufficiente limitarsi ad affermare che l’impresa abbia acquistato i beni fatturati da soggetti differenti da quelli indicati in fatture.

A deciderlo è una nuova Sentenza, la n.19 gennaio 2010, n. 735.

Il caso oggetto della Sentenza infatti riguarda la merce che sia stata realmente acquistata e i cui costi siano stati effettivamente sostenuti.

Si tratta quindi di comprovare che la persona che emette la fattura sia un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione e che vada qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev’essere versata l’imposta sul valore aggiunto.

La prova dell’esistenza, dell’ inerenza e della competenza del costo grava sul contribuente che si trova a fornite elementi probatori certi e precisi.

Paola Perfetti

L’abbonamento dei mezzi pubblici è detraibile dalla Dichiarazione dei redditi

Una buona notizia per chi dispone di un abbonamento dei mezzi pubblici: sono state infatti prorogate le detrazioni sulle spese sostenute nel 2008 e nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (come bus, treni), regionale e interregionale.

Si considerano agevolate le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre), anche se l’abbonamento acquistato ha una scadenza successiva e siano spese sostenute non direttamente dai familiari a carico.

In sede di dichiarazioni dei redditi 2009 per l’anno 2008, e 2010 per l’anno 2009, la detrazione fiscale si applica per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).

Ad esserne beneficiari: studenti, lavoratori, pensionati, pendolari ovvero tutti coloro tesserati a un servizio di trasporti pubblici che usufruiscano di un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, e in un periodo di tempo specificato.

Con questa definizione di abbonamento si vanno a escludere biglietti orari, giornalieri o validi per periodi più’ lunghi come le tessere da 72 ore e le carte di trasporto turistiche integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli.

Per godere di questa detrazione è necessario conservare – ed esibire a richiesta – :

– il titolo di viaggio con le indicazioni riguardo la ditta o società che rende il servizio (quindi ragione sociale, logos distintivo, partita IVA)
– descrizione delle caratteristiche del trasporto
– ammontare del corrispettivo dovuto
– numero progressivo
– data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzo.

In particolare:

– la descrizione del tipo di trasporto e l’ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate

– per i titoli nominativi occorre l’indicazione della durata dell’abbonamento, la spesa sostenuta e ogni documento che possa attestare la data di acquisto.

In caso dovesse mancare questa documentazione, la spesa si intenderà sostenuta rispetto alla data di inizio di validità dell’abbonamento mentre se si dovesse trattare di tessere magnetiche e biglietti elettronici, sarà necessario presentare una documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie quali:

– il soggetto utilizzatore
– il periodo di validità
– la spesa sostenuta
– la data di acquisto

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i titoli non nominativi occorre un’autocertificazione del contribuente in cui si certifica che l’abbonamento è stato acquistato per sè o per un familiare a carico che a sua volta deve essere redatta con un’intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47″) con una firma non autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Paola Perfetti

IVA Detrazioni: il no della Cassazione alle fatture soggettivamente inesistenti

Con Sentenza numero 4750 del 26 Febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente l’impossibilità di detrarre l’IVA da fatture soggettivamente inesistenti.

Ovvero, è possibile detrarre l’imposta al valore aggiunto solo nel caso di fatture emesse dal soggetto che ha effettivamente ceduto la merce oppure prestato il servizio.

Al contrario, la Sentenza sottolinea che, all’interno del sistema IVA, per quanto concerne la rivalsa e la detrazione non è possibile emettere fattura da parte del soggetto che non è stato controparte del rapporto commerciale.

Paola Perfetti

Detrazioni IVA e IRPEF sulle auto aziendali per agenti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti

I possessori di partita IVA che desideranno trovare soluzioni alternative e flessibili alle esigenze e alle spese connesse alla proprietà di un parco auto aziendali, possono rivolgersi alle detrazioni IVA legate al noleggio di veicolo.

In questo caso, le detrazioni variano dal 40% al 100% a seconda delle modalità di impiego del mezzo e di chi ne fa utilizzo.

Per ottenere una detrazione totale, bisogna certificare l’utilizzo di un auto al 100%, ovvero che i veicoli aziendali costituiscano un bene necessario senza il quale non può essere svolta l’attività di impresa (ad esempio, i furgoni o le auto di agenti e rappresentanti di commercio).

Al minimo, è possibile ottenere un’agevolazione dell’IVA al 40% se i veicoli in questione sono beni strumentali non strettamente necessari, che vengono affidati ai dipendenti e sono utilizzati anche con fini personali.

Ulteriori variazioni sull’imposta al valore aggiunto sono dovute ai professionisti: l’IVA è in detrazione al 40% sui costi di noleggio.

Rispetto all’IRPEF, il lavoratore autonomo infatti può inserire i costi professionali deducibili il 40% dell’ammontare dei canoni di autonoleggio fino al tetto massimo di 3.615 euro l’anno (un costo deducibile massimo di 1.446 euro) e il 40% dei servizi accessori (senza limite di importo). Ciò è però possibile limitatamente ad un unico veicolo.

Scegliere il noleggio di un auto aziendale al posto del leasing o dell’acquisto è ormai l’ultima tendenza per agenti di commercio e professionisti, che trovano in questa formula un modo alternativo per ridurre, quando annullare, tutte le spese legate alla proprietà di un autoveicolo. Bollo e assicurazione incluse.

A questo riguardo, per quanto riguarda la deducibilità dei costi di gestione si riesce ad arrivare al 100% e senza limiti di spesa se si tratta di un veicolo ad uso strumentale dell’azienda, mentre se il veicolo viene usato anche per fini personali, allora la percentuale di deducibilità scende al 90%.

Sono inclusi fra queste spese detraibili anche il canone di noleggio e i servizi accessori quali assicurazione, manutenzioni e bolli.

Paola Perfetti

Detrazioni IVA: requisito di inerenza per acquirenti-imprenditori

Una sentenza della Cassazione stabilisce le condizioni necessarie

In termini di detrazioni dell’IVA, la Sezione tributaria della Cassazione ha emesso la Sentenza n. 3706 (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706) con la quale vengono stabiliti i requisiti di inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata e finalizzato all’impresa.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è necessario dimostrare che gli acquisti di beni effettuati dalle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

I Giudici di legittimità si sono rivolti all’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, l’acquirente, che deve essere un imprenditore, può detrarre l’imposta se questa riguarda un acquisto effettuato nell’esercizio di impresa e se l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale è intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Di fatto, questa impostazione segue una disposizione già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007) la cui norma non introduce una deroga ai comuni criteri di onere della prova, ma lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

Paola Perfetti