Spese detraibili: se il figlio paga la visita medica alla madre, lei può detrarla dal 730?

Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?

Può la madre utilizzare la detrazione per le spese sanitarie pagate dal figlio?

La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.

Detrazione fiscale del 19% nel 730 di dichiarazione dei redditi

Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.

Pagamenti tracciabili e mancanza di bancomat o carta di credito

Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.

Tracciabilità delle spese con detrazione di imposta del 19%

Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le spese sanitarie che si possono portare in detrazione del 19%

È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Prova del pagamento tracciabile: quali sono i mezzi ritenuti idonei?

È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:

  • la ricevuta del bancomat;
  • l’estratto conto;
  • una copia bollettino postale o Mav;
  • la copia bollettino pagamento con PagoPa.

Mancanza di mezzi tracciabili: l’annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale

Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.

Parere favorevole dell’Agenzia delle entrate al pagamento spese detraibili da parte di altri soggetti

Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.

Tax credit vacanze ad agenzie e tour operator fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Sostegni bis ha aperto ad agenzie di viaggio e a tour operato per la tax credit sulle vacanze. In particolare, si tratta dei pacchetti con destinazione delle vacanze in Italia. Il maggior numero dei beneficiari della tax credit è assicurato dal comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge numero 73 del 2021. Il decreto Sostegni bis va dunque a modificare il comma 1 dell’articolo 176 del decreto legge numero 34 del 2020.

Agenzie di viaggi e tour operator si aggiungono alle strutture per l’utilizzo del bonus vacanze

Con la variazione introdotta dal decreto Sostegni bis, il governo ha inteso dare un “maggiore contributo all’obiettivo di rivitalizzare la domanda dei viaggi“. Infatti, le misure limitative introdotte per l’emergenza Covid hanno determinato un impatto al ribasso su tutto il turismo. Il settore comprende, da quanto si legge nella Relazione illustrative, oltre alle strutture ricettive, agli agriturismi e ai bed and breakfast, anche i tour operator e le agenzie di viaggio. Queste ultime due categorie hanno registrato riduzioni di oltre l’80% dei ricavi dall’inizio dell’emergenza Covid.

Bonus vacanze: da chi è stato richiesto dall’introduzione del Dl 34 del 2020

Nei numeri, alla fine del 2020 sono state 1.886.000 le famiglie che hanno prenotato il bonus vacanze per un impiego complessivo delle risorse pari a 820 milioni di euro. Ma meno della metà lo hanno effettivamente usato, per un numero di famiglie pari a 788mila.

Risorse del bonus vacanze nel 2020 e 2021: ancora 500 milioni da utilizzare

Le famiglie che non hanno ancora utilizzato il bonus vacanze (pari a circa 1,1 milioni) sono attese per l’utilizzo delle risorse pari a circa 500 milioni di euro. Potranno farlo entro il 31 dicembre 2021. In totale, i fondi stanziati dal decreto legge numero 34 del 2020 sono pari a 2,5 miliardi di euro, dei quali 1,67 miliardi per il 2020 e 733,8 per l’anno in corso. L’estensione della tax credit ai tour operator e alle agenzie di viaggi mira, pertanto, ad agevolare l’utilizzo delle risorse stanziate.

Chi può richiedere il bonus vacanze e con quali requisiti?

La domanda per l’utilizzo del bonus vacanze doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Il bonus, invece, può essere utilizzabile fino al 31 dicembre prossimo. L’inizio dell’utilizzo del bonus da parte di chi ha presentato domanda era fissato al  1° luglio del 2020. È necessario, per usufruire dello sconto, che almeno un giorno delle vacanze rientri tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: ciò in vista delle vacanze natalizie con le quali si concluderà la possibilità di utilizzare il bonus. Il credito,  utilizzabile da uno solo dei componenti di un nucleo familiare, è determinato in:

  • 500 euro per ogni famiglia con un figlio a carico;
  • 300 euro per le famiglie composte da 2 persone;
  • 150 euro per le famiglie di una sola persona.

Chi paga deve essere lo stesso soggetto che utilizza il bonus vacanze?

È importante sottolineare che il componente del nucleo familiare Isee che paga può anche non coincidere con chi intende utilizzare il bonus vacanze. Il codice fiscale dell’utilizzatore, in ogni modo, deve essere riportato sulla fattura, sul documento commerciale, sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale. Per la presentazione della domanda del bonus vacanze, scaduta a fine 2020 il valore dell’Isee non doveva superare i 40mila euro. La domanda si presentava in modalità telematica, utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Detrazione del bonus vacanze nella dichiarazione dei redditi

La tax credit del bonus vacanze va utilizzato nella misura dell’80% come sconto e, per il restante 20%, come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. La detrazione vale per il periodo d’imposta 2020 o 2021 a seconda dell’anno di utilizzo del bonus. Ciò significa che, per la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica che ha utilizzato il bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo), è necessario far riferimento alla data del pagamento. Se questa non supera il 31 dicembre 2020, la detrazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020. Per i soggiorni pagati a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione d’imposta dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del 2022 per l’anno di imposta 2021.

Utilizzo del bonus vacanze: cosa c’è da sapere

Il bonus è utilizzabile dalle sole persone fisiche per il pagamento dei servizi di turistici usufruiti in Italia. I servizi devono essere resi da imprese del turismo e ricettive, da agriturismi, da bed and breakfast e, da ultimo, da tour operator e agenzie di viaggio.

Bonus vacanze, cosa deve fare l’esercente

Il fornitore del servizio turistico, che può essere la struttura ricettiva, l’agenzia di viaggio o il tour operator, per applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure con lo Spid, Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Il fornitore dovrà inserire:

  • il Qr Code o il codice univoco associato al bonus vacanze che viene fornito dal cliente;
  • il codice fiscale del beneficiario (cliente) che deve essere indicato anche nella fattura, nel documento commerciale, nello scontrino o nella ricevuta fiscale;
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto al lordo dello sconto da applicare.

Detrazioni Agente di Commercio: per quali spese di rappresentanza?

Oggi andiamo a vedere come funzionano le detrazioni per gli agenti di commercio. Nello specifico, nel novero della questione, andremo a scandagliare per quali spese di rappresentanza avvengono tali detrazioni. Scopriamolo assieme.

Quali sono le spese di rappresentanza

Dunque, le spese di rappresentanza per un agente di commercio appartengono, sostanzialmente alle tre seguenti tipologie:

  • omaggi alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • pasti offerti alla clientela (o quindi ai funzionari della casa mandante)
  • soggiorni alberghieri offerti alla clientela (o, ancora ai funzionari della casa mandante)

Dunque, appurato ciò, occorre precisare che in tutti i casi di queste tipologie di spesa, sopra elencate, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e quindi si potrà dedurre il costo sostenuto in maniera integrale e detrarre (sempre integralmente) l’Iva, qualora il valore unitario sia inferiore a € 25,82. Nel caso in cui, invece, il costo del bene/servizio dovesse essere superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà esclusivamente detrarre il valore unitario del bene/servizio e non si potrà sottrarre l’Iva.

Dunque, per un breve riepilogo esplicativo, potremmo dire che se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva. Qualora, invece spendi fino più di 25,82 euro e meno di  50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva.

Ulteriori ragguagli sulle spese di rappresentanza per Agente di Commercio

Una volta appurato quali sono le tipologie, dobbiamo precisare ulteriori ragguagli sulla questione delle spese di rappresentanza. Quindi, occorre dire che per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro sarà riconosciuta un’eccedenza in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che potrà consentire la deducibilità delle spese di rappresentanza nella misura integrale.

Va ricordato e precisato che vengono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per le seguenti tipologie:

  • viaggi turistici con sostanziose attività promozionali su beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa;
  • feste, eventi di intrattenimento e ricevimenti, qualora siano organizzati per ricorrenze aziendali, per festività nazionali o per occasioni religiose, oppure per inaugurare nuove sedi;
  • beni e servizi distribuiti ovvero erogati in maniera gratuita dall’impresa con i requisiti normativamente previsti.

Per chiudere il quadro completo della situazione va aggiunto che la deducibilità fiscale opera sempre, univocamente, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di rappresentanza, le quali vengono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa. I quali risulteranno tali dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura esclusivamente e sistematicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità di tutto ciò sarà pari a:

  • 1,3% dei ricavi e di altri proventi fino a un tetto di 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino ad un tetto di 50 milioni di euro;
  • 0,1% dei ricavi e altri proventi nel caso in cui avremo una parte eccedente i 50 milioni di euro.

Differenze tra deducibilità e detraibilità

In ultimo, ma non ultimo, un punto di chiarezza tra le differenze tra spese deducibili e spese detraibili. Quindi un breve riepilogo delle differenze tra deducibilità e detraibilità. Va subito, quindi detto che deducibilità e detraibilità non sono la stessa cosa.

La prima delle due, quindi la deducibilità è inerente alla percentuale del costo che può essere portato in deduzione (appunto) dai ricavi ammontati per la determinazione del reddito imponibile, quando faremo la dichiarazione dei redditi. La detraibilità dell’IVA, invece consiste nella percentuale dell’IVA assolta sulle fatture di acquisto ed essa può essere detratta dall’IVA addebitata alle fatture di vendita all’atto del calcolo dell’ammontare di debito IVA verso l’Erario.

Dunque, questo è quanto vi era di più necessario da sapere. Ora, in qualità di agenti di commercio, non vi resta che tenere meglio d’occhio il vostro portafogli aziendale e le vostre spese di rappresentanza.

Settore edile e detrazioni appalti

La recente sentenza rilasciata da parte della Cassazione ha stabilito che non si possono portare a detrazione i costi di lavori, soprattutto per importi ingenti e solo sulla base di fatture. D’ora in poi sarà necessario presentare il contratto di appalto.

Quindi, per applicare le deduzioni fiscali ai costi degli appalti è obbligatorio un contratto scritto.
La conferma arriva dall’ordinanza 7897 del 28 marzo 2013 approvato in merito a un ricorso dell’Agenzia delle entrate sul caso della costruzione di un capannone.

Tutto è iniziato con l’avviso di accertamento che il Fisco aveva inviato nel 1995 nei confronti di un’azienda, dove veniva richiesto di recuperare imposte Irpeg e Ilor, dichiarando non valide le detrazioni effettuate. Visto che l’importo delle detrazioni era considerevole, la Corte Suprema ha stabilito che è necessario presentare un atto scritto.
Poichè l’azienda in questione non aveva un contratto di appalto, la detrazione di imposta non sarà considerata valida. Inoltre davanti a una contestazione formale, il contribuente è tenuto a dimostrare la legittimità della detrazione.

Detrazione 36% o 50% per fotovoltaico


Lo sapevate che le spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto, possono essere soggette alla detrazione Irpef del 36%-50% a condizione che l’impianto venga installato per soddisfare un bisogno energetico nell’abitazione.
La conferma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, i cittadini interessati a posizionare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, possono richiedere la detrazione Irpef del 36% prevista per tutti gli interventi di recupero del patrimonio.
Quindi per accedere a questa detrazione non è necessario acquisire documentazioni specifiche per il risparmio energetico ma è sufficiente tenere i documenti che comprovano l’acquisto. Vi ricordiamo che la detrazione non è cumulabile con la tariffe incentivanti del “conto energia”, ma è cumulabile con i meccanismi dello “scambio sul posto” e del “ritiro dedicato”.

Per tutte le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è prevista la detrazione del 36% con un tetto massimale di spesa pari a 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Per tutte le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione aumenta al 50% e la spesa massima raggiunge il valore di 96.000 euro.

Map 2012: cosa possono dedurre i professionisti

 

Con la Circolare 35/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove e ulteriori specifiche al Modulo di aggiornamento professionale (MAP) 2012. Le chiarificazioni riguardano la deducibilità delle spese dei professionisti per la formazione e per l’uso promiscuo di immobili.

Nel primo caso, le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali: potranno essere dedotte fino al 50% come stabilito dal Tuir, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. L’Agenzia delle Entrate confuta quindi la facoltà di dedurre per intero le spese di formazione, sulla base della differenziazione fra i corsi di aggiornamento professionale e la partecipazione a convegni e congressi.

Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare” si legge nell’articolo 54 comma 5 del Tuir.

Il dubbio riguardava una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50%, da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico e extra-professionale. La richiesta verteva quindi sulla possibile detrazione integrale delle spese di pura partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali, vista la perfetta inerenza rispetto all’esercizio della propria attività professionale. La legge non prevede alcuna distinzione circa la natura del corso, ed è quindi applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria  di iscritti in albi professionali: la detrazione va dunque calcolata al 50%.

Secondo punto: per gli immobili ad uso promiscuo, ovvero quelli utilizzati dai professionisti per uso abitativo e di lavoro, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50%. Unico vincolo: il contribuente non dovrà disporre nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Allo stesso modo (50%) sono deducibili le spese per i servizi, ovvero utenze gas, luce e telefono). Indifferente la porzione dell’unità immobiliare: la quota che è possibile dedurre non può superare il 50%, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del Tuir.

 

Scheda carburante, ecco come compilarla

La scheda carburante è un documento importante che si utilizza per documentare gli acquisti di qualsiasi carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati dai soggetti passivi dell’IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Il fine è poter beneficiare della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

I dati che devono essere indicati nella scheda carburante sono i seguenti:

  • dati identificativi del contribuente:
    – la ditta, la denominazione sociale o ragione sociale ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto che acquista il carburante;
    – l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia, se il soggetto è domiciliato all’estero;
    i dati possono essere indicati anche a mezzo timbro.
  • dati identificativi del veicolo:
    – gli estremi d’individuazione del veicolo, vale a dire la casa costruttrice, il modello e la targa, oppure, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi attribuiti dalla casa produttrice;
    l’indicazione delle targa è imprescindibile perchè rappresenta il principale elemento di individuazione del veicolo.

L’esercente presso cui si fa rifornimento deve annotare:

  • la data del rifornimento
  • spesa al lordo dell’Iva
  • Denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome dell’esercente e ubicazione dell’impianto (il tutto anche a mezzo timbro)
  • apporre la propria firma (elemento essenziale di convalida).

Mirko Zago