Scontrino parlante della farmacia per la detrazione delle spese: che cos’è?

Che cos’è lo scontrino parlante della farmacia utile per la detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi? Chi fa acquisti in farmacia deve accertarsi di documentare le spese mediante la fattura oppure un documento cosiddetto “parlante”. Nel documento devono essere riportati:

In mancanza del codice fiscale dell’acquirente, la spesa non può essere oggetto di detrazione fiscale. Non si può procedere, a posteriori, a colmare questa mancata informazione.

Codice fiscale sullo scontrino della farmacia, quando può essere riportato dopo l’acquisto?

Vi è un unico caso nel quale il codice fiscale di chi provvede a comprare beni in farmacia può essere inserito successivamente all’acquisto. Si tratta del caso in cui si facciano acquisti in una farmacia estera. In questa situazione, il contribuente può riportare a mano, sul documento attestante la spesa, il proprio codice fiscale. Il contribuente può, inoltre, farsi rilasciare dal farmacista l’ulteriore documentazione attestante la spesa sanitaria effettuata ai fini della detrazione fiscale. In questo modo, il contribuente può integrare la documentazione di vendita delle informazioni richieste per l’operazione fiscale.

Quali sono le spese sanitarie che si possono effettuare in farmacia ai fini della detrazione fiscale?

Gli acquisti in farmacia ammissibili alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi riguardano:

  • i farmaci, inclusi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche. Si tratta di preparati in farmacia per i quali nel documento di vendita o nello scontrino parlante deve essere riportata la quantità;
  • i dispositivi medici, quali cerotti, siringhe, test autodiagnostici, provette, gel lubrificanti e saturimetri. Nella fattura o scontrino parlante devono essere indicati la quantità dei prodotti acquistati, la dicitura “CE” e il regolamento europeo (2017/746/Eu o 2017/745/Ue)oppure la direttiva europea (90/385/CEE, 93/42/Cee oppure 98/79/Ce);
  • l’eventuale ticket a vantaggio del compratore nel caso in cui la Regione partecipi alla spesa sanitaria. In questo caso si può non conservare la ricetta del dottore.

Servizi sanitari offerti dalle farmacie: quali sono ai fini della detrazione fiscale?

Nella dichiarazione dei redditi si possono detrarre le spese sostenute nell’anno di imposta per i servizi sanitari. Si tratta di dispositivi medici (apparecchiature per l’aerosol o per misurare la pressione, i tiralatte) e di prestazioni sanitarie fornite da professionisti abilitati negli ambienti della farmacia. Oppure può trattarsi di test autodiagnostici. Per queste tipologie di spesa, attendendo ulteriori delucidazioni sulla detraibilità fiscale, è consigliato procedere con il pagamento mediante mezzi tracciabili.

Si possono detrarre le spese effettuate nelle farmacie on line?

Ai fini della detrazione fiscale, gli acquisti di beni e di prestazioni sanitarie devono essere effettuati nelle farmacie autorizzate. Per i farmaci senza ricetta vanno bene anche le parafarmacie. Sugli acquisti on line, la normativa ammette alla detrazione gli acquisti effettuati solo da portali italiani autorizzati dal ministero della Salute. L’elenco delle farmacie on line autorizzate è verificabile sul sito del ministero della Salute seguendo il percorso: “Logo Commercio Elettronico” e “Cerca sito Ecomm”.

Detrazione fiscale dei dispositivi medici, l’acquisto può essere fatto anche in esercizi diversi dalle farmacie

È importante sottolineare che chi compra dispositivi medici può detrarre la relativa spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in esercizi differenti rispetto alle farmacie. La stessa possibilità è offerta pure per gli acquisti effettuati on line. Se il dispositivo medico viene realizzato su misura, non c’è bisogno della dicitura “Ce” presente nello scontrino parlante. Tuttavia, il contribuente è tenuto a conservare i documenti di conformità alla normativa europea come prevede il decreto legislativo numero 46 del 1997.

Quali sono le diciture presenti sullo scontrino parlante per i farmaci acquistati in farmacia?

L’acquisto di farmaci, con relativo rilascio da parte del farmacista dello scontrino parlante, deve riportare nel documento di vendita determinate diciture:

  • il classico numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia;
  • la dicitura di “farmaco”. Può essere riportata anche un’abbreviazione che può essere Med; Fco; Classe A; Classe C; Sop; Fascia A; Otc; Fascia C; generico; etico; equivalente.

Detrazione spese sanitarie, tamponi Covid e mascherine: ecco come procedere

Quali spese sanitarie sono detraibili per acquisti effettuati nell’anno 2021 per la pandemia Covid? In particolare, ci si riferisce alle spese sostenute per tamponi, prestazioni sanitarie come analisi di laboratorio e mascherine. Ma per la detraibilità dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi è necessario seguire specifiche regole.

Detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi: ecco cosa spetta per le prestazioni

La prima regola delle spese sanitarie è di carattere generale e prevede la detraibilità del 19% sull’importo superiore a 129,11 euro. Le spese, inoltre, devono essere state sostenute nell’anno di imposta (il 2021 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno) e il costo deve essere a carico del contribuente. Inoltre, sono da rispettare altre determinate regole. La prima è che si tratti di una spesa sostenuta per una prestazione sanitaria o di un bene sanitario. Rientrano nel primo caso, le spese sanitarie sostenute per visite spirometriche, analisi di laboratorio e di diagnostica per i casi di coronavirus. La prestazione può essere stata effettuata sia da un professionista che da una struttura sanitaria.

Acquisto di beni sanitari come mascherine e tamponi: quando si possono detrarre?

Nel caso di detrazione di beni comprati, come per esempio l’esecuzione di un tampone o l’acquisto delle mascherine, è opportuno far riferimento alle spese sostenute per i medicinali, per i dispositivi medici o degli altri prodotti detraibili. La detrazione si può esercitare a prescindere dall’utilizzo, unicamente per la natura del bene (o della prestazione medica) acquistato. Pertanto, è necessario verificare la classificazione merceologica, la conformità dei beni acquistati alle leggi italiane, la tracciabilità dei pagamenti e i documenti di spesa.

I requisiti che devono avere tamponi, mascherine e beni sanitari per la detrazione fiscale del 19%

Ai fini della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dei beni sanitari acquistati, è necessario dunque che:

  • suddetti beni rientrino nella relativa classificazione merceologica quali medicinali, dispositivi medici e presidi sanitari;
  • che vi sia conformità alle norme italiane e dell’Unione europea. Nel dettaglio, i beni devono riportare il codice Aic se si tratta di medicinali industriali. Per i medicinali omeopatici, ancora sprovvisti del codice Aic, è necessario il codice identificativo certificato da istituti privati. I galenici, invece, devono avere la natura di farmaco o di medicinale con indicazione sul titolo di spesa. I dispositivi medici devono avere la marcatura “Ce”;
  • il pagamento deve essere stato effettuato con mezzi tracciabili. Sono esclusi dalla regola i dispositivi medici e i medicinali;
  • è necessario il documento di spesa. Ovvero lo scontrino parlante o la fattura.

Spese sanitarie, cosa devono riportare lo scontrino e la fattura?

Sull’ultimo punto, è necessario che i documenti di spesa riportino il codice fiscale di chi provvede a comprare i beni sanitari e la natura del bene, con abbreviazioni “Ad”, “M” e “Pi”. Tali codici sono quelli per l’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria. Le regole si applicano, dunque, anche ai beni e ai dispositivi per l’emergenza Covid-19.

Spese sanitarie nel modello 730 di dichiarazione dei redditi: dove si trovano?

Nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie possono essere sommate all’importo riportato nel rigo E 1 della colonna numero 2. È tuttavia importante sottolineare che non per tutti i beni sanitari utilizzati per il Covid, che nello scorso anno avevano l’Iva al 5%, si può procedere con la detrazione. Si deve verificare che i beni rientrino nelle categorie di presidi sanitari, di farmaci o di dispositivi. Per esempio, i guanti monouso risultano esclusi dalla detrazione fiscale se non sono classificati come dispositivo.

Quali tipi di mascherine possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 2022?

Particolare attenzione nella detrazione deve essere prestata alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3. Questi dispositivi sono classificati in 3 classi:

  • la prima riguarda le mascherine chirurgiche e, in generale, quelle autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla base del comma 2, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • i dispositivi di protezione individuali (Dpi) e quelli usati secondo il comma 3, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • le mascherine di comunità previste dal comma 2, dell’articolo 16, del decreto legge numero 18 del 2020.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine chirurgiche?

L’ultima classe di mascherine, quelle di comunità, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2022. Le mascherine chirurgiche invece, costituendo dispositivo medico, si possono detrarre. Ma c’è bisogno che riportino la marcatura “Ce” nel documento di spesa oppure il codice “Ad” necessario all’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria (Ts). Infine possono avere anche il richiamo alla direttiva numero 94/42/Ce o al Regolamento europeo numero 745 del 2017 con certificazione Uni En 14683 2019.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine Ffp2 o Ffp3?

Non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi le mascherine Ffp2 ed Ffp3. Si tratta, in questo caso, di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che non prevedono la detrazione. Tuttavia, se oltre alla certificazione tecnica Uni En 149:2001 + A1:2009 la mascherina ha la classificazione anche di dispositivo medico (oltre dunque alla certificazione Dpi), è possibile procedere con la detrazione. In quest’ultimo caso, il contribuente deve conservare la scheda tecnica o la confezione delle mascherine che riporta, oltre alla marcatura “Ce”, anche la certificazione di mascherina come “dispositivo medico” (Dm).

Dichiarazione dei redditi 2022, come detrarre le spese sanitarie per tamponi antigenici e sierologici?

Capitolo a parte meritano i tamponi, sia antigenici che sierologici. Infatti, per la detrazione fiscale del 19% di queste prestazioni sanitarie è necessario:

  • che siano eseguiti da laboratori privati autorizzati, pubblici o professionisti sanitari;
  • il pagamento tracciabile nel caso in cui questi esami sono eseguiti da laboratori privati non accreditati presso il Servizio sanitario nazionale (Ssn);
  • i tamponi acquistati nelle farmacie costituiscono dispositivi medici e diagnostici in vitro, dunque si può procedere con la detrazione anche se la spesa è stata pagata con denaro contante.

Modalità di pagamento dei tamponi in farmacia, a cosa prestare attenzione?

C’è un’eccezione per le farmacie che svolgano i tamponi. Alcune farmacie, infatti, considerano il tampone come una fornitura di dispositivi medici e di servizi strettamente connessi, altre come prestazioni sanitarie. Tutte e due le tipologie di prestazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma è necessario prestare attenzione al modo in cui sono state pagate. Infatti, se sullo scontrino c’è il codice “As”, il tampone è classificato come un servizio e dunque, prudentemente, si può detrarre la spesa solo se pagata con mezzi  tracciabili; invece, se nello scontrino è riportata la dicitura “cessione di dispositivo medico” mediante codice “Ad”, la detrazione fiscale è consentita anche con il pagamento in contanti.

Modello 730 precompilato, tutte le date del 2022

Lunedì 23 maggio l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio portale le dichiarazioni dei redditi precompilate per il 2022 di circa 30 milioni di contribuenti italiani. Con la pubblicazione del modello, saranno a disposizione dei contribuenti i dati e le informazioni fiscali, soprattutto in merito alle spese detraibili e deducibili. Si calcola che saranno 1,2 i miliardi di informazioni inerenti a queste spese caricate nei modelli. Si tratta essenzialmente di spese scolastiche e sanitarie, di costi per interessi sui mutui, di bonus casa e superbonus 110%, di contributi previdenziali e di altri dati fiscali.

Dichiarazione dei redditi 2022 e modello 730 precompilato: l’obiettivo dell’invio senza modifiche

L’obiettivo di questa tornata di dichiarazioni dei redditi è quello di aumentare la percentuale di invii dei modelli 730 precompilati senza l’apporto di modifiche da parte dei contribuenti. La semplificazione permette di prendere visione del modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e di inviarlo senza variazione dei dati in esso contenuti.

Invio senza modifiche del modello 730 precompilato 2022

Con la presa visione del modello 730 precompilato a partire dal 23 maggio prossimo, l’invio sarà possibile a decorrere dalla data del 31 maggio 2022. A partire dalla stessa data sarà possibile per i contribuenti procedere con le modifiche del modello precompilato. Il termine ultimo dell’invio del modello è fissato al 30 settembre 2022. L’invio senza ritocchi del modello 730 precompilato, visibile nell’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate, ha il vantaggio dei mancati controlli sul modello stesso. Le modifiche possibili riguardano le informazioni contenute nel modello. In particolare, i dati sulle spese detraibili, sugli oneri deducibili o su un reddito mancante. Dall’altra parte, il modello 730 precompilato contiene informazioni che, in vari casi, il contribuente avrebbe dimenticato di inserire.

Spese mediche e altri costi sostenuti nel 2021 nel modello 730 precompilato

Particolare attenzione dovrà essere posta dal contribuente sulle spese mediche e sugli altri costi sostenuti nell’anno di imposta 2021. Ad esempio, bisognerà prestare attenzione a eventuali spese mediche non tracciate e a calcolarle prima di inviare il modello. Per quanto concerne i bonus casa, è necessario riscontrare le spese sostenute nel foglio informativo. Tale foglio è allegato al modello 730 precompilato. In questo caso, il confronto dei dati si effettua dai bonifici emessi.

Calendario modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022: accesso ai dati dal 23 maggio

Seguendo il calendario del modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022, la prima data utile è quella del 23 maggio prossimo. Si tratta, dunque, del giorno di messa a disposizione dei contribuenti dei dati del modello 730 precompilato. Per visualizzarli, è necessario accedere alla propria area personale del portale dell’Agenzia delle entrate. Si può entrare con lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

730 precompilato, dal 31 maggio 2022 le modifiche e l’invio

A decorrere dal 31 maggio 2022 si potrà accettare il modello 730 precompilato così com’è, modificarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate direttamente dall’area personale. Si potrà, dunque, variare e inoltrare il modello Redditi precompilato e usare la compilazione assistita per gli oneri deducibili e detraibili relativi al “quadro E”.

Dal 6 giugno 2022 si potrà inviare il modello dei redditi aggiuntivo

È fissata al 6 giugno 2022 la data a partire dalla quale si potrà inoltrare il modello Redditi aggiuntivo al 730 precompilato, presentando il frontespizio e i quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. In alternativa, si potrà correggere e sostituire il modello 730 precompilato già inviato o annullarlo presentando una nuova dichiarazione dei redditi mediante l’area personale dell’Agenzia delle entrate. Si può annullare il modello già inviato una sola volta e non oltre il 20 giugno 2022. Entro il 30 giugno 2022 si dovrà procedere con il versamento del saldo e del 1° acconto dell’Irpef per i contribuenti che non hanno il sostituto di imposta oppure che presentano il modello Redditi.

Maggiorazione per gli interessi e termine di presentazione del modello 730 precompilato

Scade il 22 agosto 2022 il termine della maggiorazione. Ovvero, entro tale data, i contribuenti senza il sostituto d’imposta oppure che abbiano presentato il modello Redditi, dovranno versare la maggiorazione corrispondente allo 0,4% di interessi, il saldo e il 1° acconto. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato è fissato al 30 settembre 2022.

Dichiarazione dei redditi 2022, le scadenze di ottobre

Entro il 10 ottobre i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione dell’acconto ridotto. Ovvero, entro tale data dovrà essere comunicata al sostituto di imposta di non voler procedere con il 2° acconto dell’Irpef, o con l’unico acconto, oppure di voler versare nella misura minore. Il termine per la presentazione del modello 730 integrativo è fissato invece al 25 ottobre 2022. Entro questa scadenza dovrà essere presentato il modello al Centro assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato. Il giorno 10 novembre è invece la scadenza per presentare all’Agenzia delle entrate il modello 730 integrativo. Si tratta del modello di “tipo 2” che dovrà essere inoltrato attraverso l’area personale del portale dell’Agenzia delle entrate.

Dichiarazione dei redditi 2022, la scadenza del 30 novembre e del 28 febbraio 2023

Entro la scadenza del 30 novembre 2022 è necessario presentare il modello Redditi precompilato e il modello Redditi aggiuntivo al 730. Si tratta del frontespizio e dei quadri “RW”, “RM”, “RS” e “RT”. Entro questa data si può inviare il modello Redditi correttivo al 730. È previsto, inoltre, entro questa data che il contribuente proceda con il versamento del 2° acconto o dell’unico acconto. Si tratta dei contribuenti senza sostituto di imposta o con il modello Redditi. Il 28 febbraio 2023, infine, è il giorno di scadenza per il modello Redditi in ritardo. Ovvero si può presentare il modello Redditi precompilato a 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022. Si può scaricare, entro questo giorno, anche il modello redditi Persone Fisiche (Pf).

Novità su Aliquote Imu 2013 e Dichiarazione Imu


Lo scorso 28 marzo il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n 5/DF con la quale si è ribadito che il versamento della prima rata dell’Imu sarà da effettuarsi entro il 17 giugno e per il calcolo delle aliquote vigenti, il contribuente dovrà tenere in considerazione le aliquote pubblicate entro il 30 aprile 2013 sul sito www.finanze.it.
Inoltre è molto importante ricordare che l’art 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 prevede che dall’anno di imposta 2013, l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico.
Si ricorda che in mancata pubblicazione entro il termine previsto per la fine di aprile, le aliquote e le detrazioni s’intendono prorogate di anno in anno. Quindi in caso di mancata pubblicazione, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione della deliberazione relativa al 2012.
Nella giornata di ieri per le imprese e i contribuenti è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione sugli immobili del gruppo D non iscritti al catasto e l’iscrizione al catasto degli immobili fantasma.
Da ricordare che per gli immobili di questo gruppo, la dichiarazione 2012 andava presentata entro il 2 aprile 2013, mentre la dichiarazione 2013 va presentata entro il 21 marzo 2014.

Dichiarazione iva 2010 : Le novità del Quadro VE

All’interno del Quadro VE relativo alla determinazione del volume d’affari, quest’anno il rigo VE30, dedicato all’indicazione delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali (esportazioni ed altre operazioni non imponibili), è suddiviso in più campi, per consentire già all’interno del rigo stesso un dettaglio delle operazioni effettuate.
E’ stato, inoltre, introdotto un nuovo campo all’interno del rigo VE36, nel quale vanno riportate le operazioni effettuate nell’anno, ma con Iva esigibile negli anni successivi (c.d. “Iva ad esigibilità differita”). Il nuovo campo è relativo alle operazioni effettuate con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 (c.d. Decreto anticrisi), ovvero le cosiddette operazioni con “Iva per cassa”.

Come noto, l’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 riporta un elenco puntuale di operazioni (tra cui ad esempio quelle effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici o di enti ospedalieri), ordinariamente assoggettate ad Iva ma con esigibilità differita, per le quali, cioè, l’Iva diviene esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione , ma al momento di effettivo pagamento del corrispettivo.
Con il Decreto anticrisi , è stata prevista la possibilità di applicare l’Iva ad esigibilità differita anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Tale disposizione si applica solo se il soggetto che effettua le operazioni:

• rispetta il limite di volume d’affari previsto pari a € 200.000;
• non si avvale di regimi speciali Iva;
• non effettua operazioni nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Il cedente/prestatore può esercitare la facoltà di applicare l’Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 per ogni singola fattura, inserendone in calce l’apposita dicitura; nella redazione della dichiarazione Iva va, dunque, prestata attenzione alla possibile coesistenza di fatture con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 e di fatture con Iva “per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008.

Nuovo modello Iva Base : Termini di presentazione e modalità di contabilità separata

Modalità e termini di presentazione del modello


La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.
Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.

Cosa fare se la contabilità Iva è  tenuta separatamente

Nel caso in cui un contribuente abbia esercitato nel periodo d’imposta 2009 più attività e per esse sia stata tenuta, per obbligo di legge o per opzione, contabilità IVA separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, l’uso del modello IVA Base è comunque ammesso. In questo caso, egli dovrà presentare tanti moduli IVA Base 2010 quante sono state le attività esercitate e, quindi, le contabilità tenute.
Le istruzioni ministeriali precisano, inoltre, che:
• nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata e tra di esse vi sia un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (es. esercizio di attività di intrattenimento), per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo;
• nel caso di esercizio sia di attività imponibili che di attività esenti,  gestite con contabilità separate, occorre inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.
La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.

Nuovo modello Iva Base : Novità comuni con il modello Iva Ordinario

Oltre alle semplificazioni del modello IVA Base 2010, la stagione dichiarativa per l’IVA 2010 prevede anche alcuni righi del tutto nuovi.
In particolare, per i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello Iva Base 2010 ed il modello IVA 2010 ordinario prevedono uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi.

Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).
Un’altra novità in comune è costituita dal rigo VE36, dedicato all’indicazione delle operazioni eseguite in base al regime della c.d. “IVA per cassa” ex art. 7 del D.L. n. 185/2008 .

In particolare, in colonna 1 occorre riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate con IVA per cassa, comprese quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972; in colonna 2, invece, andranno indicate solo quelle effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Dichiarazione IVA 2010 : Le novità del Quadro VO

All’interno del Quadro VO riservato alle opzioni e revoche, è da segnalare l’introduzione della casella “revoca” anche per il rigo VO33 relativo ai contribuenti che, pur avendo i requisiti di contribuenti “minimi” ex art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007, hanno optato per il regime Iva ordinario e che poi hanno revocato tale scelta dal 2009.


Termini e modalità di presentazione

Da ultimo, si ricorda che la dichiarazione Iva/2010 deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30.09.2010, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Quest’anno, la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio 2010 esonera dalla presentazione della comunicazione annuale Iva.

Nuovo modello Iva Base : Modello Base e differenze con il Modello Ordinario

Come è composto il modello Iva Base:

Il modello Iva Base 2010 è costituito da un modulo composto solo da sette quadri:
• VA – Informazioni sull’attività;
• VE – Determinazione del volume d’affari;
• VJ – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
• VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione;
• VH – Liquidazioni periodiche;
• VL – Liquidazione dell’imposta annuale;
• VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva.

Le differenze rispetto al Modello Iva Ordinario

Rispetto al modello IVA ordinario, sono assenti:
• il frontespizio e la pagina solitamente dedicata alle informazioni sulla privacy, in quanto il modello IVA Base/2010 può essere usato solo in forma unificata e, quindi, insieme al modello UNICO 2010, che riporta già tali tipi di informazioni;

• la pagina dedicata alle informazioni sulla privacy;
• alcuni righi dei quadri che non interessano il contribuente IVA “base”;

• il quadro VX, relativo alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta; tali dati devono, infatti, essere indicati nel quadro RX di Unico 2010;

• il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni o delle revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Nel caso in cui si debba comunicare una opzione od una revoca, occorrerà utilizzare il quadro VO del modello IVA 2010 ordinario, il quale andrà anch’esso allegato al modello UNICO 2010: a tale fine, si ricorda che nel modello UNICO 2010 è presente un’apposita casella “VO” da barrare per indicare che è stato allegato anche il quadro VO.

Sebbene siano stati tagliati alcuni righi, la numerazione dei restanti righi non è stata modificata tenendo conto di quelli mancanti.

Dichiarazione iva 2010 : Le novità del Quadro VF

Il Quadro VF relativo alle operazioni passive e Iva ammessa in detrazione è stato rimodellato rispetto a quello dello scorso anno, inglobando anche le informazioni destinate ad essere indicate nel soppresso Quadro VG. Il Quadro VF è, infatti, ora suddiviso in 4 sezioni:

sezione I: Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;

sezione II: Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;

sezione III: Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, suddivisa in tre sottosezioni;

sezione IV: Iva ammessa in detrazione.