Dichiarazione iva 2010 : Le novità del Quadro VA

Il Quadro VA relativo alle informazioni sull’attività è stato ridotto a due sole sezioni:

sezione I, contenente i dati analitici generali;
sezione II, contenete i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Talune informazioni che prima erano richieste nel Quadro VA, infatti, sono ora riportate in altri quadri del modello Iva, come ad esempio la ripartizione del totale acquisti ed importazioni ora presenti nel rigo VF24.

Nel Rigo VA1 è stato introdotto un nuovo campo denominato “Riservato al soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione e rappresentante fiscale o identificazione diretta”.

Come detto, infatti, a partire dal 26.09.2009, le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia possono operare solo mediante questa e non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente. In conseguenza di ciò, dopo tale data, esse potevano assumere questi comportamenti:

estinguere la partita Iva del rappresentante fiscale o quella relativa alla identificazione diretta;
far confluire, nella liquidazione Iva di settembre 2009 (effettuata il 16 ottobre 2009), il saldo Iva della posizione estera in quello della stabile organizzazione in Italia;
presentare un’unica dichiarazione Iva 2010 con un frontespizio e due moduli:
– uno per la stabile organizzazione;
– uno per il rappresentante fiscale o per l’impresa estera identificata direttamente.

La nuova casella 6 contenuta nel rigo VA1 deve essere barrata nel modulo relativo alla posizione Iva del rappresentante fiscale o dell’impresa identificata direttamente.
Sempre all’interno del Quadro VA, non è più richiesta l’indicazione dei maggiori corrispettivi (imponibile ed imposta) derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, ma è richiesto solo il dato relativo all’adeguamento ai parametri.
I dati relativi all’adeguamento da studi di settore sono ora chiesti direttamente nei quadri RE, RG ed RF del mod. UNICO 2010.
Per quanto concerne i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello IVA 2010 prevede ora uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi. Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).

Agevolazione tremonti ter: Calcoli di Convenienza fiscale

Nel seguito si propongono alcuni calcoli di convenienza fiscale ai fini Ires.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 90.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 30.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250
Risparmio di imposta: IRES
Euro (24.750 – 8.250) = 16.500
Si sottolinea che l’agevolazione non vale ai fini IRAP.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009. In questo caso l’agevolazione conduce ad una perdita fiscale.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 45. 000
Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro (15.000) perdita
Imposta IRES corrispondente: zero
Risparmio di imposta: IRES
Euro 12.375
Società in nome collettivo che acquista un bene strumentale agevolabile di Euro 50.000 in data 26.11.2009
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 50.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 25.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 80.000
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 55.000
Se supponiamo che la compagine sociale sia formata da due soci (A al 40% e B al 60%) a ciascuno di essi verrà imputato, per trasparenza, un minor reddito per effetto dell’agevolazione:
Socio A: Euro (25.000 x 40%) = 10.000 minor reddito imputato
Socio B: Euro (25.000 x 60%) = 15.000 minor reddito imputato
Si suppone che abbiano un’aliquota irpef del 41% (per la presenza di redditi di altra natura), una addizionale regionale con aliquota fissa dello 0,9% e siano entrambi iscritti alla Gestione IVS Commercianti con aliquota 2009 del 20,09% (il reddito di impresa conseguito è inferiore alla soglia dei 42.069 Euro rilevante ai fini IVS) il risparmio sarà:
Minori versamenti fiscali
Socio A: 10.000 x 41,90% = 4.190
Socio B: 15.000 x 41,90% = 6.285
Minori versamenti previdenziali:
Socio A: 10.000 x 20,09% = 2.009
Socio B: 15.000 x 20,09% = 3.014.

Nuovo modello Iva Base : Chi puo’ e chi non puo’ utilizzarlo

Chi puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base 2010 può essere compilato dai contribuenti titolari di partita Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso del 2009:
• hanno computato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione applicando le regole Iva generali ordinarie, senza applicare regimi speciali Iva (quali quello per l’agricoltura o le agenzie di viaggi);
• hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole ex art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’Iva avvalendosi del c.d. “plafond” ex art. 2, comma 2, della Legge n. 28/1997;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Chi non puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base non può, invece, essere utilizzato da:
• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale;
• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• i soggetti che devono usare il modello “F24 Auto Ue”;
• i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione IVA per conto dei contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali;
• le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Agevolazione tremonti ter: Esclusione dal reddito del 50%

L’agevolazione Tremonti-ter si sostanzia nella esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi. L’agevolazione è prevista nel decreto legge 78/2009 convertito poi nella legge n. 102 del 3 agosto scorso.
La norma di riferimento è l’articolo 5 (detassazione degli investimenti in macchinari) che agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
I soggetti che possono beneficiarne sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
La deduzione consiste in una variazione in diminuzione da rilevare nella dichiarazione dei redditi (Unico 2010 per gli investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 31.12.2009; nel modello Unico 2011 per gli investimenti dal 01.01.2010 al 30.06.2010)

Dichiarazione iva 2010 : Le novità del frontespizio

Le prime novità sono presenti già nel Frontespizio. In particolare:

• è stata eliminata la parte relativa alla residenza anagrafica ed al domicilio fiscale dei soggetti residenti;
• è stato eliminato il campo “codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione”, in passato destinato ai soggetti non residenti che operavano nel territorio dello Stato sia mediante la stabile organizzazione, sia mediante l’identificazione diretta; per effetto dell’art. 11 del D.L. n. 135/2009, infatti, a partire dal 26.09.2009 non è più consentito a tali soggetti avere una duplice posizione Iva in Italia e, quindi, essi possono operare solo tramite la stabile organizzazione;
• è stato introdotto il nuovo riquadro “sottoscrizione organo di controllo” per la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile; si ricorda che la compilazione del riquadro è prevista in caso di utilizzo in compensazione di un credito Iva di importo superiore a € 15.000.

Nuovo modello Iva Base : Il Modello Iva Base

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15.01.2010, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione annuale IVA, denominato “Modello IVA Base”.
Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA ordinario ed è stato predisposto allo scopo di mettere a disposizione del contribuente un prospetto di poche pagine (solo 3) che contenga solamente i quadri di suo interesse. L’impiego di tale modello è facoltativo, nel senso che il contribuente IVA “base” potrà scegliere se utilizzare il modello IVA/2010 ordinario oppure quello c.d. “Base”.
Il modello IVA Base deve, comunque, essere utilizzato all’interno della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e può, quindi, essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti ad inviare la dichiarazione IVA in forma unificata.