Accordo tra i Commercialisti italiani e spagnoli: l’esame di stato non potrà essere evitato

E’ stato stipulato un importante accordo tra commercialisti italiani e spagnoli per bloccare chi si abilita in Spagna per evitare il nostro esame di Stato. L’accordo è stato stipulato tra il presidente degli Economistas, i commercialisti spagnoli, Valentin Pich Rosell e il presidente dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti e prevede di valutare attentamente ogni richiesta di iscrizione al proprio Albo proveniente da soggetti che, laureatisi in Italia, hanno ricevuto da università spagnole la dichiarazione di equipollenza del titolo accademico italiano, senza però aver effettuato in Spagna nessuna ulteriore attività formativa teorico-pratica.

Il fenomeno del “turismo professionale” è sempre più praticato fin da quando la direttiva comunitaria 36 del 2005 ha stabilito la possibilità di esercitare l’attività professionale in un altro Paese dell’Unione europea. “La Direttiva 2005/36/CE  ha come funzione di fondo quella di fornire uno strumento concreto per consentire a chi esercita l’attività professionale di spostare realmente, da un Paese all’altro, la sede dei propri interessi professionali e di svolgere la medesima attività per la quale si è abilitato nel Paese di origine“.

La direttiva vuole eliminare ostacoli relativi alla circolazione ma non eliminare gli esami di abilitazione previsti da ciascun Paese. Il Consigliere nazionale dei commercialisti Andrea Bonechi commenta: “Questo protocollo è frutto della volontà del Cndcec di recidere in partenza ogni tentativo di abusi di questo genere. Una chiara posizione assunta già nell’ambito della conferenza dei servizi ministeriali per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere e l’accordo con gli amici spagnoli, sono il risultato di approfondimento e condivisione di principi e valori che tanti, troppi vorrebbero eludere. Un discorso che vale anche per quelle associazioni di lavoratori autonomi, anche intellettuali, affannosamente in cerca di riconoscimenti di matrice pubblica per inventare qualifiche professionali per attività oggi interamente libere ed in pieno regime di concorrenza”.

M.Z.

Qualifiche professionali conseguite all’estero. Come fare per il riconoscimento in Italia?

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare del 28 maggio 2010, ha chiarito il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, introdotto in Italia con il Decreto Legislativo del 9/11/2007, n. 206 (con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE).

Il riconoscimento al titolo viene dato a tutti i cittadini – comunitari ed extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano e che hanno ottenuto, in un Paese diverso dall’Italia, un titolo professionale o che vantino un’esperienza esercitata per un congruo numero di anni.

Richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel settore di attività cui è interessato, il cittadino  deve inviare (raccomandata a/r) al Ministero l’apposita domanda. La disciplina normativa prevede che il procedimento si concluda entro quattro mesi dall’acquisizione della documentazione completa, mediante l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo; questo verrà predisposto previo parere espresso dall’apposita Conferenza di Servizi, convocata periodicamente per l’esame delle istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente.