Qualifiche professionali conseguite all’estero. Come fare per il riconoscimento in Italia?

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare del 28 maggio 2010, ha chiarito il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, introdotto in Italia con il Decreto Legislativo del 9/11/2007, n. 206 (con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE).

Il riconoscimento al titolo viene dato a tutti i cittadini – comunitari ed extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano e che hanno ottenuto, in un Paese diverso dall’Italia, un titolo professionale o che vantino un’esperienza esercitata per un congruo numero di anni.

Richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel settore di attività cui è interessato, il cittadino  deve inviare (raccomandata a/r) al Ministero l’apposita domanda. La disciplina normativa prevede che il procedimento si concluda entro quattro mesi dall’acquisizione della documentazione completa, mediante l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo; questo verrà predisposto previo parere espresso dall’apposita Conferenza di Servizi, convocata periodicamente per l’esame delle istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente.