Diritto di famiglia, un master a Roma

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, presenta un interessante master su DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI. Prevede due moduli, con 30 ore per modulo (richiesti 24 crediti formativi per ogni modulo).

Modulo I
Venerdì 8 Giugno 2012 ore 14.00 / 20.00
Martedì 12 Giugno 2012 ore 14.00 / 20.00
Martedì 19 Giugno 2012 ore 14.00 / 20.00
Mercoledì 4 Luglio 2012 ore 14.00 / 20.00
Mercoledì 11 Luglio 2012 ore 14.00 / 20.00

Modulo II
Venerdì 28 Settembre 2012 ore 14.00 / 20.00
Venerdì 5 Ottobre 2012 ore 14.00 / 20.00
Venerdì 12 Ottobre 2012 ore 14.00 / 20.00
Venerdì 19 Ottobre 2012 ore 14.00 / 20.00
Sabato 20 Ottobre 2012 ore 14.00 / 20.00

Il master si terrà in Via Maria Cristina 2, Roma, presso la sede dell’Associazione.

MODULO I

IL PROCESSO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI
IL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE TUTELARE
L’AUDIZIONE E L’ASCOLTO DEL MINORE
L’INTERESSE DEL MINORE
PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DIVORZILE
LA PRIVACY NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

MODULO II

LEGGE 54 DEL 2006 E LA SUA APPLICAZIONE

AFFIDAMENTO CONDIVISO
L’affidamento alternato
L’assegnazione della casa familiare
L’assegno di mantenimento e divorzile
La Sindrome di alienazione genitoriale
Motivi di esclusione dall’affidamento condiviso

LA DEONTOLOGIA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Casi pratici di provvedimenti sanzionatori

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

STALKING
L’ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Artt 388 II Comma, 570 e 572 Cp

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
I Danni Endofamiliari

LA FAMIGLIA DI FATTO
GLI STRUMENTI A TUTELA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DI MANTENIMENTO
IL TFR E LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
IL TRUST ED IL PATTO DI FAMIGLIA
IL LAVORO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA – L’IMPRESA FAMILIARE
IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NEL PROCESSO DI FAMIGLIA
LA CTU NEL PROCESSO DI FAMIGLIA

I posti disponibili sono 40. Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate on line (e-mail: diritto_famiglia@email.it) oppure compilando l’apposita scheda da inviare per fax al n. 06/3220940, allegando copia di documento di identità. Le schede di iscrizione sono scaricabili sul sito www.dirittodellafamiglia.com.

Le informazioni sulle singole lezioni, sui docenti e sul regolamento del master sono pubblicate sul sito www.dirittodellafamiglia.it.

Il costo della partecipazione ad ogni singolo modulo del master, incluso il materiale didattico, è di euro 500,00 + IVA.
Il costo del master, per coloro che intendono partecipare ad entrambi i moduli, inclusivo del materiale didattico, è di euro 800 + IVA.

Gli importi dovranno essere corrisposti al momento dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI (IBAN: IT37C0350003201000000019292), provvedendo ad inviare via email o via fax, ricevuta di avvenuto bonifico o il numero di CRO.

Sono previsti un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.

L’addebito della separazione

Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di “giusta causa” nell’allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l’addebito della separazione.

Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa.

Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all’eventuale “scriminante” per il coniuge allontanatosi.

Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di “giusta causa”, il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell’altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall’altro.

La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell’ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo.

Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.

Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali.

A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche.

Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come “illegittimo” e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato.

Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l’allontanamento unilateralmente determinato dall’abitazione coniugale possa ritenersi giustificato.

In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l’onere della prova circa l’esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento.

La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012  ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l’altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 cpv. c.c..

Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.

In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l’esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata “intollerabilità”.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Convivenza e famiglia di fatto, un interessante convegno a Roma

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori, organizza a Roma un interessante convegno gratuito sul tema “Accordi di Convivenza e Famiglia di Fatto“.

Appuntamento in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, lunedì 5 dicembre dalle 14 alle 20. Il convegno dà diritto all’acquisizione di 6 crediti formativi.

Questi i relatori e le tematiche dibattute:                                         

– Avv. Lello Spoletini (Presidente Nazionale Associazione La Tutela dei Diritti): I CONTRATTI DI CONVIVENZA
– Dott. Luciano Imperiali (Giudice Tribunale Penale di Roma): L’EFFETTIVITA’ DELL’AFFIDO CONDIVISO TRA SANZIONI PENALI E SANZIONI CIVILI”
– Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori): L’AUTONOMIA NEGOZIALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
– Dott. Giuseppe Magno (Giudice di Cassazione): “L’affidamento dei figli minorenni: evoluzione del concetto, con riferimenti alla normativa interna e comunitaria”
– Prof. Avv. Antonio Caiafa: IL LAVORO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA
– Avv. Mauro Vaglio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma): LA DEONTOLOGIA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
– Avv. Romina Ferro (GOT presso il Tribunale di Milano): L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA FAMIGLIA DI FATTO
– On. Prof. Avv. Paola Balducci (Professore Ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Lecce): PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO

Save the date: Conferenza nazionale sul Diritto della Famiglia

Il prossimo 24 Giugno 2011, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II dell’Università Europea di Roma, si terrà la Conferenza Nazionale Sul Diritto Della Famiglia, evento gratuito organizzato dall’avvocato Matteo Santini del Foro di Roma (Presidente Nazionale Del Centro Studi Sul Diritto Di Famiglia), dal Prof. Marino Maglietta (Ideatore dell’affidamento condiviso), con il patrocinio dalla Regione Lazio dal Telefono Azzurro.

L’evento, al quale parteciperanno oltre 500 persone e che si protrarrà per l’intera giornata dalle 9.00 alle 21.00, vedrà la partecipazione dei maggiori esperti del settore – citiamo tra gli altri i professori Giovanni Doria (Ordinario di Diritto Civile Università di Tor Vergata), Mauro Orlandi (Ordinario di Diritto Privato Università di Tor Vergata), Vincenzo Mastronardi (Ordinario di Psicopatologia Forense – Università La Sapienza), Lucia Ruggeri (Ordinario di Diritto Privato Università di Camerino), Grazia Attili (Ordinario di Psicologia sociale Università La Sapienza), Otello Lupacchini (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma), Giuseppe Spadaro (Presidente del Tribunale di Lamezia Terme), ecc. -, oltre alla presenza delle Istituzioni e dei politici, che nel corso del tempo si sono occupati a vario titolo di provvedimenti normativi attinenti al diritto della famiglia e dei minori.

Il dibattito, quest’anno, sarà incentrato soprattutto sul tema della bigenitorialità. In particolare, verranno esaminati i successi e gli insuccessi applicativi della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, illustrando le varie proposte di modifica / integrazione della suddetta norma, con particolare riferimento al DDL 957. Sarà proprio il Prof. Marino Maglietta, estensore sia della legge sull’affidamento condiviso che del DDL 957 a spiegare in che modo la ratio dell’affidamento condiviso, così come concepita dal legislatore, è stata spesso disattesa dalle corti di legittimità e di merito, la quali, spesso ne hanno travisato il significato.

L’avvocato Matteo Santini, oltre a moderare gli interventi, affronterà temi di assoluto rilievo, tra cui la deontologia dell’avvocato nel diritto di famiglia, la formazione dei matrimonialisti, la proposta di redazione di un codice etico di autoregolamentazione per gli avvocati “matrimonialisti” e “familiaristi”.

La seconda parte della conferenza, sarà dedicata al dibattito tra le associazioni forensi e quelle operanti nel settore del diritto della famiglia e dei minori.

È possibile visionare il programma completo della conferenza collegandosi al sito www.dirittodellafamiglia.

L’idea della conferenza nazionale, apre le porte ad un dibattito scientifico improntato sul dialogo e sul confronto, tra i vari operatori del diritto, i politici e le associazioni forensi impegnate nella tutela dei diritti della categoria e nello studio ed approfondimento delle tematiche connesse al diritto della famiglia e dei minori.

A Roma la Conferenza Nazionale sul diritto di famiglia e dei minori

L’avvocato Matteo Santini e il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori, organizzano a Roma la Conferenza Nazionale sul diritto di famiglia e dei minori. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e da Telefono Azzurro, si terrà venerdì 24 giugno nell’Auditorium Giovanni Paolo II all’Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190. Sono richiesti 10 crediti formativi, di cui 2 deontologici. Moderatore e coordinatore sarà l’avvocato Matteo Santini.

Questo il programma provvisorio.

Ore 9: Saluti delle Autorità, del Magnifico Rettore e dei rappresentanti degli enti patrocinanti Prof. Paolo Scarafoni (Magnifico Rettore), Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati (Sottosegretario di Stato alla Giustizia)

Ore 9.25: Interventi dei relatori.

– 09.25 Avv. Carolina Valensise (Vice Presidente CaMiNo Camera Minorile Nazionale)
– 09.45 On. Roberta Angelilli (Vice Presidente Parlamento Europeo)
– 10.00 Prof.ssa Paola Balducci (Ordinario di Diritto Penale Università di Lecce)
– 10.20 Prof. Giovanni Doria (Ordinario di Diritto Civile Università di Tor Vergata)
– 10.40 Prof. Mauro Orlandi (Ordinario di Diritto Privato Università di Tor Vergata)
– 11.00 Prof. Vincenzo Mastronardi (Ordinario di Psicopatologia Forense – Università La Sapienza)
– 11.20 Prof. Luigi Viola (Docente di Diritto Privato Università E_Campus)
– 11.40 Prof. Giovanni Furgiuele (Ordinario di diritto Civile Università di Firenze)
– 12.00 Prof.ssa Lucia Ruggeri (Ordinario di Diritto Privato Università di Camerino)
– 12.20 Pr.ssa Grazia Attili (Ordinario di Psicologia sociale Università La Sapienza)
– 12.40 Prof. Michele Riondino (Professore di Diritto Minorile Università Lateranense)
– 13.00 Prof. Marino Maglietta (estensore della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso)
– 13.30 Avv. Giorgio Lombardi (Presidente Associazione APL)
– 13.50 Dott. Fabio Nestola (Presidente FENBI)
– 14.10 Dott. Otello Lupacchini (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma)
– 15.30 Dott. Giuseppe Spadaro (Presidente del Tribunale di Lamezia Terme)
– 16.00 Prof. Rocco Favale (Ordinario di Diritto Privato Università di Macerata)
– 16.20 Dott.ssa Loretta Ubaldi (Criminologa)
– 16.40 Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma)
– 17.00 Avv. Titti Troianiello Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli)
– 17.20 Prof. Avv. Marco Scarpati (Docente Università di Modena)
– 17.40 Avv. Carolina Ferro (Centro Studi Famiglia)
– 18.00 Avv. Mauro Vaglio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma)

Ore 19: Spazio riservato alle associazioni.
 
– OUA (Roberto Nicodemi)
– ANF (Mario Scialla)
– CaMiNo Camera Minorile Nazionale (Carolina Valensise)
– Unione Camere Minorili (Luca Muglia)
– Accademia Forense (Mauro Mazzoni)
– Agire e Informare (Andrea Costanzo)
– Associazione degli Avvocati Romani (Avv. Fabrizio Bruni)
– Avvocati della Tavola Rotonda (Avv. Roberto Maria Meola)
– Associazione la Tutela dei Diritti (Avv. Lello Spoletini)
– Azione Legale (Avv. Antonino Galletti)
– Unione Nazionale delle Camere Minorili Multidisciplinari (Manlio Merolla)
– Associazione Europea Integrata Psicologi ed Avvocati per la Famiglia (Donatella De Caria)
– Associazione Familiaristi Italiani (Carlo Ioppoli)
– Associazione Genitori Sottratti
– Associazione Adiantum

Ore 21: Chiusura dei lavori.

La casa coniugale (assegnazione in caso di separazione e divorzio)


di Matteo SANTINI

La casa coniugale o casa familiare è quel luogo fisicamente individuato (di norma corrispondente ad un appartamento) all’interno del quale i coniugi (o i conviventi more uxorio) svolgono la maggior parte della vita di coppia . Il diritto dell’assegnatario di un’abitazione già adibita a casa coniugale, si configura come un atipico diritto personale di godimento, trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile.

Con riferimento all’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione o divorzio il nuovo testo dell’articolo 155-quater. del codice civile dispone che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

La norma contempla esclusivamente il criterio d’elezione che deve ispirare l’organo giudicante al momento dell’emissione del provvedimento di assegnazione ma non indica quali sono i criteri secondari sulla base dei quali deve essere orientata la scelta in caso di assenza di prole. Tale omissione, forse scientemente voluta dal legislatore, lascia ovviamente alle Corti di merito un vasto margine di discrezionalità relativamente all’assegnazione della casa coniugale.

E’ opportuno rilevare come la lettera dell’articolo 155 quater del codice civile in riferimento all’assegnazione della casa coniugale, consideri come elemento non esclusivo ma solo prioritario per effettuare la scelta, l’interesse dei figli. Questo significa che pur essendovi un criterio di “scelta”, tuttavia, il Giudice non è obbligato a disporre l’assegnazione al coniuge economicamente più debole (che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento), neanche se ad egli siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l’equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti. (Con sentenza n. 9071 del 21.06.2001 la S.C. ha cassato una sentenza che aveva sostenuto la decisione unicamente sulla necessità di garantire l’esigenza del figlio maggiorenne, incolpevolmente non autosufficiente, a permanere nell’abitazione originaria, insieme con il padre non proprietario della casa).

Ancora la Corte di Cassazione con sentenza n. 376 del 15.01.1999 ha stabilito che non esiste alcun obbligo a carico del Giudice di assegnare la casa coniugale al coniuge economicamente più debole, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l’equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti (Cass. Civ. n. 376 del 15.01.1999).

In quest’ultimo caso la Corte (pur sotto la vigenza della vecchia normativa), si è spinta sino ad escludere qualsiasi riferimento all’interesse dei figli in ordine all’assegnazione della casa coniugale ponendo l’accento esclusivamente sul diritto di proprietà e sulle condizioni economiche delle parti e sulla tutela del coniuge debole.

Il corollario del suddetto principio è rappresentato dall’obbligo da parte del giudice di indicare, valutare e motivare le ragioni che, nell’esclusivo interesse della prole, lo inducano ad assegnare la casa familiare al coniuge con il quale la prole conviva, e tale obbligo assume sempre maggiore rigore, via via che aumenti l’età della prole, riducendosi con il passare degli anni la necessità di conservazione dell’ambiente familiare (Cass. Civ. n. 10797 del 29 ottobre 1998). Tale obbligo di motivazione assume infatti dimensioni di sempre maggiore puntualità ed aderenza alla fattispecie concreta, con l’aumentare l’età della prole, riducendosi con il passare degli anni la necessità di tale conservazione dell’habitat, con attenuazione del disagio psichico e materiale che si accompagna al mutamento dell’abitazione.

Solo qualora vi sia una situazione di cointestazione dell’immobile e non vi siano figli minori o maggiorenni conviventi, la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi sarà presupposto prioritario ai fini dell’assegnazione della casa coniugale.

Cosi la Corte di Cassazione in sentenza n. 2070 del 23.02.2000: “Nell’ipotesi in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l’esercizio del potere discrezionale del giudice non può trovare altra giustificazione se non quella di, in presenza di una sostanziale parità di diritti, favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio: da ciò consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell’immobile e lo scioglimento della comunione. Ne consegue anche che, venuta meno la situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà dell’ex coniuge non assegnatario, questi non può per ciò solo vantare alcun diritto al godimento esclusivo dell’abitazione della quale è mero comproprietario ma deve, in mancanza di accordo con l’ex coniuge assegnatario, proporre una domanda di divisione per lo scioglimento della comunione“.

Ciò sta a significare che l’assegnazione della casa coniugale cointestata, in presenza di un disequilibrio economico tra le parti, avrà come fine quello di riequilibrare le rispettive posizioni economiche, ma nel caso in cui non vi sia un coniuge economicamente più debole, e non vi siano figli minorenni o maggiorenni conviventi, non esisterà alcun criterio per poter disporre l’assegnazione ad un coniuge piuttosto che ad un altro e questo perché non vi è alcuna prevalenza di un diritto dell’uno su quello dell’altro bensì una condizione di esatta equivalenza tra i diritti in questione; entrambi i coniugi infatti risultano titolari di un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto di proprietà e nessuno dei due si trova in una situazione di svantaggio economico tale da determinare in capo al soggetto più debole il sorgere di un diritto al mantenimento.

In modo difforme si è invece espressa la Suprema Corte con sentenza n. 11696/2001 affermando che in materia di divorzio, l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla protezione della prole, e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l’assegno divorzile. Ne consegue che il giudice non potrebbe, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale, della quale i coniugi siano comproprietari, a quello fra i due che ritenga economicamente più debole, onde sopperire a tale squilibrio.

A parere di chi scrive, questo criterio deve ad oggi essere considerato come completamento superato in virtù del nuovo testo dell’articolo 155 del codice civile il quale ribadisce espressamente che il criterio prioritario per disporre l’assegnazione è quello della tutela della prole; il che significa che accanto ad un criterio “prioritario” ben possono coesistere altri criteri da adottare in via subordinata specie quando non vi sono figli minori o maggiorenni conviventi.

Questo sta a significare che ai fini dell’assegnazione della casa sulla quale entrambi i coniugi vantino diritti di proprietà, il giudice potrà anche tenere conto delle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione a favorire il coniuge più debole, ed in caso di assenza di figli minori o conviventi potrà valutare anche le ulteriori finalità volte a consentire un certo equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi ed al tempo stesso ad assicurare una soluzione sostanzialmente equa, in quanto correlata alle ragioni della decisione, nonché a favorire il coniuge più debole.
Tuttavia, come opportunamente osservato dalla Corte di Cassazione (12428/1991) il giudice non può disporre l’assegnazione a favore del soggetto non titolare del diritto di proprietà o godimento, ove questi non abbia la qualità di assegnatario di figli minori o di convivente con i figli maggiori (non autonomi), atteso che la norma citata, di natura eccezionale, si fonda essenzialmente sulla necessità di conservare l’habitat domestico (inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia). Come testé affermato qualora il Giudice nulla disponga in ordine all’assegnazione, l’utilizzo della casa coniugale spetterà automaticamente ed esclusivamente al coniuge esclusivo proprietario.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Diritto di famiglia, si replica il corso di perfezionamento e approfondimento a Roma

Esauriti tutti i posti per il corso di perfezionamento sul tema “Il diritto di famiglia: evoluzione normativa e giurisprudenziale“, in programma a Roma venerdì 17 e sabato 18 febbraio, nella Sala Conferenze del Vicariato, Via Aurelia 208, il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori replica l’appuntamento per venerdì 1 e sabato 2 aprile 2011, nella medesima location e con questa struttura: primo modulo, venerdì 1 aprile 2011, dalle 13 alle 20; secondo modulo sabato 2 aprile 2011, dalle 13 alle 20. Durata totale 14 ore, richiesti 14 crediti formativi.

Le relazioni e gli interventi del primo modulo verteranno su: Il Diritto di Famiglia Europeo – L’assegno di mantenimento e divorzile – L’addebito della separazione – Le obbligazioni alimentari – L’affidamento condiviso – L’assegnazione della casa coniugale – L’attività istruttoria nel processo di famiglia.

Le relazioni e gli interventi del secondo modulo verteranno su: I reati contro la Famiglia – Tecniche di mediazione e conciliazione nei procedimenti di famiglia – Il processo minorile – Il disconoscimento di paternità – La famiglia di fatto – Il regime patrimoniale della famiglia – Il risarcimento del danno nel diritto di famiglia.

Per informazioni sui Relatori e per le prenotazioni, inviare una e-mail a diritto_famiglia@email.it o contattare la Segreteria Organizzativa al numero 06-320289206.

Diritto di famiglia: un interessante corso di perfezionamento e approfondimento a Roma

Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori presenta un interessante corso di perfezionamento e approfondimento sul tema “Il diritto di famiglia: evoluzione normativa e giurisprudenziale“. Il corso si terrà a Roma, nella Sala Conferenze del Vicariato, Via Aurelia 208, e sarà strutturato in due moduli: primo modulo, venerdì 18 febbraio 2011, dalle 13 alle 20; secondo modulo sabato 19 febbraio 2011, dalle 13 alle 20. Durata totale 14 ore, richiesti 14 crediti formativi.

Le relazioni e gli interventi del primo modulo verteranno su: Il Diritto di Famiglia Europeo – L’assegno di mantenimento e divorzile – L’addebito della separazione – Le obbligazioni alimentari – L’affidamento condiviso – L’assegnazione della casa coniugale – L’attività istruttoria nel processo di famiglia.

Le relazioni e gli interventi del secondo modulo verteranno su: I reati contro la Famiglia – Tecniche di mediazione e conciliazione nei procedimenti di famiglia – Il processo minorile – Il disconoscimento di paternità – La famiglia di fatto – Il regime patrimoniale della famiglia – Il risarcimento del danno nel diritto di famiglia.
 
Per informazioni sui Relatori e per le prenotazioni, inviare una e-mail a diritto_famiglia@email.it o contattare la Segreteria Organizzativa al numero 06-320289206.