Acquisto auto con IVA agevolata: non basta il riconoscimento della 104

L’acquisto auto con IVA agevolata è un beneficio previsto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, molti però ritengono che basti il riconoscimento della 104 per poter accedere, in realtà non sempre è così perché non tutte le patologie aprono la strada a tale diritto. Vediamo in quali casi si può ottenere tale agevolazione.

La legge 104 del 1992: quadro generale

La legge 104 del 1992 regola diritti e agevolazioni spettanti a coloro che sono colpiti da disabilità, è rubricata “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e disegna un quadro abbastanza meticoloso, ma soprattutto cerca di dare a ogni disabile, in base alla gravità della condizione e alla tipologia di limitazione, un supporto adeguato, cioè mirato. Non tutti i benefici e le agevolazioni previste vengono riconosciute a tutti indistintamente, ma si procede in base alla condizione del singolo.

Per chi vuole conoscere le varie tipologie di aiuto per i disabili c’è la guida: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104: quali sono e a chi spettano

Acquisto auto con IVA agevolata per disabili

In questo caso ci occuperemo in modo dettagliato dell’acquisto auto con IVA agevolata. Il beneficio prevede la possibilità di acquistare un veicolo con il pagamento dell’IVA al 4% e non al 22% (aliquota ordinaria), come si può notare il risparmio è davvero notevole, inoltre si può beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto e la detrazione IRPEF al 19%. Questi benefici però non sono automatici , cioè non vengono riconosciuti a tutti i soggetti con legge 104, ma solo per alcune patologie, si tratta di:

  • non vedenti, tra cui ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi;
  • sordità congenita o preverbale;
  • soggetti con handicap fisico o mentale per i quali è prevista anche l’indennità di accompagnamento;
  • soggetti pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulare;
  • disabili con ridotte o limitate capacità motorie, in questo caso l’agevolazione è riconosciuta solo nel caso in cui sia necessario effettuare degli adattamenti al veicolo.

C’è comunque un’altra condizione per poter accedere al beneficio, cioè il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente per il trasporto del disabile.

A ben vedere si tratta quindi di soggetti che hanno capacità di movimento gravemente limitate, in assenza di gravità non si può accedere a questi benefici. Per valutare se si ha diritto a ottenere il riconoscimento del diritto all’acquisto auto con IVA agevolata per disabilità si deve fare riferimento al verbale redatto dalla commissione che ha riconosciuto il diritto al riconoscimento della legge 104. Se in esso è scritto che il paziente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non c’è spazio per ottenere i benefici previsti.

Chi può ottenere l’acquisto auto con IVA agevolata

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio può essere richiesto dal disabile o dal familiare che lo ha in carico. Il disabile è a carico di un familiare quando è minorenne oppure se maggiorenne con reddito inferiore a 4.000 euro, se di età inferiore a 24 anni e 2.840,51 euro annui, se di età inferiore.

Quali veicoli si possono acquistare

Non tutti i veicoli possono beneficiare dell’acquisto auto con IVA agevolata, deve infatti trattarsi di vetture con cilindrata non superiore 2.000 cc se a benzina o 2.800 cc con alimentazione diesel.

Per i veicoli elettrici non è possibile ottenere l’IVA agevolata in quanto la stessa è subordinata ai limiti di cilindrata, mentre si può usufruire per le vetture ibride, quindi con doppia alimentazione. L’agevolazione non è prevista neanche per le minicar, che possono essere guidate anche senza patente. Si può invece ottenere per le motocarrozzette, da intendersi come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, con massimo 4 posti, compreso quello del conducente ed equipaggiati con idonea carrozzeria. Un’altra particolarità sta nel fatto che si può ottenere l’IVA agevolata per l’acquisto anche di autocaravan per il trasporto massimo di 7 persone compreso il conducente.

L’acquisto può riguardare un’auto nuova o usata, inoltre non si può godere dello stesso più di una volta nell’arco di 4 anni. Ci sono però deroghe a tale limitazione, infatti se il precedente veicolo viene demolito, è possibile ottenere l’agevolazione anche prima dei 4 anni. In caso di furto, si può ottenere il beneficio prima del quadriennio dal precedente acquisto.

Disabilità: IVA agevolata per le modifiche al veicolo

Naturalmente può capitare che un disabile abbia bisogno di apportare delle modifiche sul veicolo acquistato al fine di rendere possibile il trasporto del disabile, oppure per far in modo che possa guidare nonostante le menomazioni. In questo caso l’IVA agevolata si estende anche a tali “optional” o modifiche. L’IVA agevolata si estende quindi alle sue riparazioni degli adattamenti. Ad esempio se si adatta il cambio per rendere possibile la guida al disabile, si può ottenere l’IVA agevolata e la detrazione al 19% su tale modifica, se lo stesso è danneggiato e va riparato, i benefici si ottengono anche sull’intervento di riparazione, ma se si rompe a un’altra componente che non sottoposta ad adattamento, non si può usufruire dell’IVA agevolata.

Documenti da presentare per l’acquisto auto con IVA agevolata legge 104

Il venditore applica in modo diretto l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto a uso prevalente o esclusivo del disabile, ma ci sono delle procedure da espletare, in particolare è necessario consegnare al venditore la documentazione che prova la disabilità, quindi il verbale di accertamento da cui emerge la tipologia e la gravità della patologia.

Occorre inoltre presentare:

  • autocertificazione con cui si dichiara che nei precedenti 4 anni non si è usufruito del beneficio;
  • Se l’acquisto è effettuato dal soggetto a cui il fiscalmente a carico occorre fornire l’autocertificazione di tale status.

Chi vende deve emettere la fattura da cui emerge l’agevolazione applicata e comunicare all’Agenzia delle Entrate (sede territorialmente competente) la vendita indicando anche le generalità dell’acquirente, la targa del veicolo e la data dell’operazione.

Ausili disabili con IVA al 4%, quando spetta l’agevolazione?

In questa rapida guida andremo a scoprire ed approfondire quando spetta l’agevolazione per gli ausili ai disabili con IVA al 4% e quali benefici può comportare per chi ne usufruisce.

Ausili disabili 4%, di cosa si tratta

Come molti sanno la normale aliquota sull’IVA è applicata al 22%, ma nel caso di disabilità c’è l’agevolazione in ausilio alle persone con disabilità, che riduce tale aliquota al 4%.

Con questa riduzione si dona agevolazione per l’acquisto di mezzi di notevole importanza per chi possiede disabilità, come ad esempio i seguenti soggetti:

  • servoscala e altri mezzi simili, in grado di permettere alle persone con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra le quali, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
  • protesi e ausili applicabili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
  • protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
  • apparecchi per sostegno audio, per i disabili non udenti
  • poltrone e veicoli simili, per inabili e persone non deambulanti, anche con motore o qualunque altro meccanismo di propulsione
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Oltre alle già citata detrazione dell’IVA al 4%, vi si può applicare anche la detrazione IRPEF del 19%, per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici, utili a fare da sostegno a chi possiede disabilità. Rientrano, ad esempio, nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.

A chi spetta l’agevolazione del 4%?

La risposta a questa domanda è presto data. Difatti, l’ applicazione dell’Iva al 4% è riconosciuta esclusivamente ai disabili in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Ma come si richiede, quindi l’agevolazione al 4% di agevolazione è un passo che andremo a scoprire nel prossimo paragrafo.

Agevolazione IVA al 4% come si richiede?

In maniera molto sostanziale, per poter beneficiare della aliquota al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici sarà necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. 

Va aggiunto, inoltre che l’Iva al 4si applica, tra le altre cose, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da appalti per la costruzione di un immobile da adibire a prima casa, oltre che per interventi successivi. Rientrano nell’agevolazione tutti gli interventi che non rendono l’immobile di “lusso” ma ne migliorano le condizioni di abitabilità.

IVA al 4% per acquisto auto

Come è possibile acquistare un auto con la riduzione al 4% dell’IVA? Questa è una domanda assai in voga per le persone affette da gravi disabilità ma è bene specificare che questo beneficio è destinato solo a chi ha problemi di deambulazione e non basta, quindi, la gravità dell’handicap per poterne beneficiare.

Possiamo ben dire, per rispondere a tale quesito che vanno evidenziati tre punti basici per gli acquisti delle auto e dei veicoli effettuati dai disabili è con IVA al 4% applicabile:

  • sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con una cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici (se con motore a benzina o ibrido) o 2.800 centimetri cubici (se con motore diesel o ibrido) o fino a 150 kW se a motore elettrico;
  • sull’acquisto di autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile. Il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);
  • alle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli (anche non nuovi di fabbrica), alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Si specifica che il venditore deve emettere fattura (pur laddove non richiesta dal cliente), con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000 o della legge n. 388/2000.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario da sapere in merito all’agevolazione dell’IVA al 4% per disabili gravi.

 

Acquisto condizionatore con IVA ordinaria: non è ausilio per disabili

La legge 104 del 1992 riconosce ai disabili e ai familiari rispetto ai quali sono fiscalmente a carico delle agevolazioni il cui obiettivo è aiutare il disabile ad avere una qualità della vita migliore e a relazionarsi con l’ambiente circostante e con le persone in modo completo.

Agevolazioni legge 104/1992

La legge 104 del 1992 è un importante pilastro del nostro ordinamento per la tutela del disabile e riconosce diversi gradi di disabilità in base alle patologie e alla loro gravità e in correlazione a tali caratteristiche prevede anche agevolazioni diverse. Proprio perché trattasi di una legge particolarmente complessa la normativa ha dato adito a dubbi interpretativi realtivi a cosa si potesse far rientrare tra gli acquisti con agevolazioni e in particolare con l’IVA agevolata oppure con IVA ordinaria. In questo caso ci occuperemo della possibilità di acquistare un condizionatore d’aria con l’IVA agevolata.

Se vuoi conoscere le agevolazioni spettanti ai disabili leggi l’articolo: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104.

Acquisto del condizionatore con IVA ordinaria o agevolata?

La prima domanda a cui rispondere è: perché è sorto il dubbio interpretativo sulla possibilità di effettuare l’acquisto del condizionatore con  IVA ordinaria o agevolata? La risposta è semplice, infatti il decreto legge 669 del 1996 convertito in legge 30 del 1997 si occupa delle disposizioni urgenti in materia tributaria e all’articolo 2 comma 9 “prevede  l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni  funzionali  permanenti,  si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le modalità alle quali e’  subordinata  l’applicazione  della  predetta aliquota.”

Il successivo decreto di attuazione è del 14/03/1998 e all’articolo 2 a sua volta precisa che i dispositivi che possono godere di tale beneficio sono “ basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Disabilità: collegamento funzionale tra condizionatore e patologia

La parte che ha destato ambiguità al punto da indurre a pensare che i condizionatori potessero essere acquistati con IVA agevolata è quella inerente il controllo dell’ambiente. Nel caso concreto, un Associazione di categoria ha proposto un interpello sottolineando che si sono verificati casi di prescrizione del condizionatore per soggetti malati di sclerosi multipla. Molti medici specialisti del Servizio Pubblico (ASL)  sottolineano l’esistenza del collegamento funzionale tra la malattia e l’apparecchiatura e questo perché avere un clima confortevole, non eccessivamente caldo e umido in estate, evita ai pazienti un aggravamento della condizione di salute e in particolare riduce i sintomi.

Il condizionatore non è ausilio per disabili

Da questi dubbi interpretativi nasce l’esigenza della Risoluzione n° 57 del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, in questa si precisa che il legislatore quando parla di controllo dell’ambiente intende riferirsi  “all’installazione  di  strumenti  basati su tecnologie  meccaniche, elettroniche   o   informatiche  che  consentano  al  disabile  il  superamento degli  impedimenti  derivanti  dal proprio handicap od il parziale  recupero di  migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio.”

Nella Risoluzione si sottolinea che deve trattarsi di ausili il cui obiettivo è dare maggiore autosufficienza e propone degli esempi: “dispositivi a telecomando che  consentono l’apertura  o  la  chiusura  di porte o finestre, l’accensione o lo  spegnimento di  luci,  rispondere  al  citofono  e  al  telefono,  gestire gli  elettrodomestici, la   televisione   oppure   gli   strumenti   meccanici  che  consentano di  conferire  una  certa  autonomia  permettendo,  ad  esempio, al  portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa”. Infine, nella Risoluzione l’Agenzia sottolinea che il Ministero della Salute è dello stesso parere e di conseguenza, sebbene sia evidente che il climatizzatore possa alleviare i sintomi per i soggetti colpiti da sclerosi multipla, la regola prevede l’acquisto del condizionatore con IVA ordinaria in quanto non è considerato un ausilio per disabili.

 

 

Agevolazioni riconosciute con legge 104, articolo 3, comma 1

 

La legge 104 del 1992, spesso chiamata semplicemente “la 104” , è una legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Il nucleo fondamentale di questa normativa sono i riconoscimenti attribuiti a soggetti disabili, e ai loro familiari, e in particolare detrazioni e altri benefici fiscali e permessi di lavoro. Oggi ci occuperemo in particolare dell’articolo 3 comma 1 di questa legge.

A chi è rivolto l’articolo 3, comma 1 della legge 104

L’articolo 3 comma 1 mira a delineare chi è la persona diversamente abile, la norma parla di  persona handicappata, che definisce come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Per poter ottenere quindi tale riconoscimento è necessario che si verifichino diverse condizioni:

  • minorazione fisica, psichica o sensoriale;
  •  tale condizione deve essere stabilizzata (non può trattarsi di una minorazione temporanea) o progressiva (condizione che con il tempo peggiora);
  •  minorazione deve essere tale da portare uno svantaggio sociale o emarginazione.

Per determinare il campo di applicazione e quali diritti derivano da tale riconoscimento occorre fare un paragone con il comma 3 dello stesso articolo che si applica a coloro che hanno bisogno di un intervento assistenziale permanente e per questo considerati “disabili gravi”.

Appare quindi evidente che il soggetto che trova tutela nell’articolo 3, comma 1 della legge 104 abbia una menomazione di entità non grave, non richiede assistenza h24 e non implica incapacità di provvedere a sé, ma deve essere tale da determinare uno svantaggio sociale e/o emarginazione. Proprio per questo il soggetto non ha diritto ad assegni di tipo economico, ma questo non vuol dire che non abbia dei riconoscimenti.

Detrazioni spese mediche e per assistenza

La normativa riconosce a chi rientra nella legge 104 del 1992, articolo 3, comma 1, diverse agevolazioni  la possibilità di detrarre al 19% le spese per i contributi previdenziali e assistenziali sostenute baby sitter e badanti a cui siano stati affidati incarichi inerenti all’assistenza del disabile.

Tra le spese che possono essere dedotte vi sono anche quelle per visite mediche e terapie, ad esempio la fisioterapia, sostenute per il soggetto disabile. Tali costi possono essere dedotti sia dal disabile, quindi nella dichiarazione dei redditi di tale soggetto, sia dai familiari a cui sia fiscalmente a carico il disabile.  Questo implica che se il genitore di una ragazzo disabile sostiene i costi per la fisioterapia del figlio a cui è riconosciuta la 104, costui può dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi tali spese. Se il soggetto disabile è fiscalmente indipendente, potrà dedurre tali spese dal suo reddito. Particolari agevolazioni sono previste per l’acquisto di ausili medici per i disabili, infatti in questo caso viene applicata l’IVA agevolata al 4%, inoltre la spesa sostenuta potrà essere portata in detrazione al 19%. Rientrano tra le spese mediche anche il trasporto in ambulanza. Per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è previsto che gli ausili medici come protesi, ortesi e altri ausili correlati alla minorazione riscontrata siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Agevolazioni per lavoratori della Pubblica Amministrazione

Particolari agevolazioni sono previste anche nella Pubblica Amministrazione. Colui a cui vengono riconosciuti i benefici della legge 104 articolo3, comma 1 che abbia un’invalidità superiore ai 2/3 oppure minorazioni che rientrano nella Tabella A della legge 648 del 1950,  nel caso in cui risulti vincitore in pubblici concorsi ha diritto con priorità rispetto ad altri vincitori a scegliere la sede.

Deve essere sottolineato che i familiari (coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado) che si occupano di un soggetto riconosciuto disabile in base alla legge 104, articolo 3, comma 1  non possono essere obbligati al lavoro notturno. Non godono però di permessi retribuiti e dei congedi straordinari riconosciuti a coloro che hanno disabilità ex articolo 3, comma 3, legge 104.

Legge 104, articolo 1, comma 3: agevolazioni per acquisto auto

Molti soggetti che ottengono il riconoscimento della disabilità prevista dalla legge 104 articolo 3 comma 1 sono in realtà interessate alle agevolazioni previste per il settore auto. In questo caso occorre sottolineare che coloro che sono titolari di indennità di accompagnamento o certificato di handicap grave per disabilità motoria o intellettiva, ridotte capacità motorie oppure disabilità sensoriale (sordi e ciechi),  possono ottenere in caso di acquisto di un veicolo, la riduzione dell’IVA al 4% e la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi del 19% di quanto pagato per l’acquisto dell’auto. Il costo non deve superare il limite di 18.075,99 euro e l’acquisto può riguardare veicoli nuovi o usati. Per il settore auto vi è anche il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione.  Anche in questo caso le agevolazioni possono essere riconosciuti anche ai familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, ma l’auto deve essere utilizzata in modo prevalente per il trasporto dello stesso.

Agevolazioni per acquisto di ausili informaici e tecnici

Le stesse agevolazioni sono previste anche per l’acquisto di ausili informatici, ma in questo caso è bene porre attenzione perché non sempre si rientra tra i beneficiari di questo diritto. Tale riconoscimento è legato in modo esclusivo all’acquisto di ausili che possano migliorare la qualità della vita del disabile aiutandolo a colmare il gap dovuto alla menomazione/patologia. Come sottolineato dall’Agenzia Entrate e Riscossioni, deve trattarsi quindi di ausili informatici in grado di migliorare:

  • la comunicazione interpersonale;
  • l’elaborazione scritta o grafica;
  • il controllo dell’ambiente circostante;
  • l’accesso all’informazione e alla cultura;
  • assistere nella riabilitazione.

Per quanto riguarda gli ausili tecnici, deve trattarsi anche in questo caso di strumenti che migliorano le condizioni del disabile, ad esempio l’acquisto del servoscale, poltrone per inabili o persone con limitate capacità di movimento e simili. L’agevolazione è quindi strettamente correlata alla disabilità.