Acquisto condizionatore con IVA ordinaria: non è ausilio per disabili

acquisto condizionatore con IVA ordinaria

La legge 104 del 1992 riconosce ai disabili e ai familiari rispetto ai quali sono fiscalmente a carico delle agevolazioni il cui obiettivo è aiutare il disabile ad avere una qualità della vita migliore e a relazionarsi con l’ambiente circostante e con le persone in modo completo.

Agevolazioni legge 104/1992

La legge 104 del 1992 è un importante pilastro del nostro ordinamento per la tutela del disabile e riconosce diversi gradi di disabilità in base alle patologie e alla loro gravità e in correlazione a tali caratteristiche prevede anche agevolazioni diverse. Proprio perché trattasi di una legge particolarmente complessa la normativa ha dato adito a dubbi interpretativi realtivi a cosa si potesse far rientrare tra gli acquisti con agevolazioni e in particolare con l’IVA agevolata oppure con IVA ordinaria. In questo caso ci occuperemo della possibilità di acquistare un condizionatore d’aria con l’IVA agevolata.

Se vuoi conoscere le agevolazioni spettanti ai disabili leggi l’articolo: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104.

Acquisto del condizionatore con IVA ordinaria o agevolata?

La prima domanda a cui rispondere è: perché è sorto il dubbio interpretativo sulla possibilità di effettuare l’acquisto del condizionatore con  IVA ordinaria o agevolata? La risposta è semplice, infatti il decreto legge 669 del 1996 convertito in legge 30 del 1997 si occupa delle disposizioni urgenti in materia tributaria e all’articolo 2 comma 9 “prevede  l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni  funzionali  permanenti,  si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le modalità alle quali e’  subordinata  l’applicazione  della  predetta aliquota.”

Il successivo decreto di attuazione è del 14/03/1998 e all’articolo 2 a sua volta precisa che i dispositivi che possono godere di tale beneficio sono “ basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Disabilità: collegamento funzionale tra condizionatore e patologia

La parte che ha destato ambiguità al punto da indurre a pensare che i condizionatori potessero essere acquistati con IVA agevolata è quella inerente il controllo dell’ambiente. Nel caso concreto, un Associazione di categoria ha proposto un interpello sottolineando che si sono verificati casi di prescrizione del condizionatore per soggetti malati di sclerosi multipla. Molti medici specialisti del Servizio Pubblico (ASL)  sottolineano l’esistenza del collegamento funzionale tra la malattia e l’apparecchiatura e questo perché avere un clima confortevole, non eccessivamente caldo e umido in estate, evita ai pazienti un aggravamento della condizione di salute e in particolare riduce i sintomi.

Il condizionatore non è ausilio per disabili

Da questi dubbi interpretativi nasce l’esigenza della Risoluzione n° 57 del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, in questa si precisa che il legislatore quando parla di controllo dell’ambiente intende riferirsi  “all’installazione  di  strumenti  basati su tecnologie  meccaniche, elettroniche   o   informatiche  che  consentano  al  disabile  il  superamento degli  impedimenti  derivanti  dal proprio handicap od il parziale  recupero di  migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio.”

Nella Risoluzione si sottolinea che deve trattarsi di ausili il cui obiettivo è dare maggiore autosufficienza e propone degli esempi: “dispositivi a telecomando che  consentono l’apertura  o  la  chiusura  di porte o finestre, l’accensione o lo  spegnimento di  luci,  rispondere  al  citofono  e  al  telefono,  gestire gli  elettrodomestici, la   televisione   oppure   gli   strumenti   meccanici  che  consentano di  conferire  una  certa  autonomia  permettendo,  ad  esempio, al  portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa”. Infine, nella Risoluzione l’Agenzia sottolinea che il Ministero della Salute è dello stesso parere e di conseguenza, sebbene sia evidente che il climatizzatore possa alleviare i sintomi per i soggetti colpiti da sclerosi multipla, la regola prevede l’acquisto del condizionatore con IVA ordinaria in quanto non è considerato un ausilio per disabili.