Ambiente, efficientamento energetico e mobilità sostenibile: quali misure del Pnrr per le imprese?

Sono vari i provvedimenti per la transizione ecologica già approvati o in itinere in linea con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). La strategia economica in risposta all’emergenza Covid ha previsto sei missioni, una delle quali dedicata proprio all’ambiente e all’ecologia. Si tratta della missione numero 2, quella sulla “Rivoluzione verde e la transizione ecologica“. Gli obiettivi sono livellati sul Green Deal europeo, rappresentante un pacchetto di riforme in ambito ambientale per centrare la neutralità climatica (“emissioni zero”) entro il 2050.

Come si suddivide la Missione 2 del Pnrr tra gli obiettivi di ambiente ed ecologia?

La seconda missione del Pnrr dedicata alla “Rivoluzione verde e la transizione ecologica”, a sua volta si suddivide in quattro “cluster”, obiettivi settoriali da raggiungere per arrivare a quello più generale. Si tratta, nell’ordine, delle componenti:

  • M2C1, economica circolare e agricoltura sostenibile;
  • M2 C2, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
  • M2C3, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
  • M2 C4, tutela del territorio e risorsa idrica.

Pnrr, le opportunità dell’agricoltura sostenibile ed economia circolare

All’interno del primo cluster della seconda missione M2 C1, economia circolare e agricoltura sostenibile, si perseguiranno i tre obiettivi specifici:

  • gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti;
  • sviluppo della filiera agroalimentare sostenibile;
  • lo sviluppo dei progetti integrati su isole e comunità.

Rilascio valutazione ambientale più snella per gli impianti di trattamento dei rifiuti

Un primo risultato dovrebbe arrivare dallo snellimento burocratico delle procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Da questo punto di vista, il decreto legge numero 152 del 2021 recante le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, dispone che si possa arrivare a una riduzione dei tempi previsti per l’istruttoria e il rilascio della valutazione ambientale strategica degli impianti di trattamento dei rifiuti  rispetto a quanto dispone attualmente il Codice ambientale.

Economia circolare, quali novità sono attesa?

Tra le novità del primo cluster, è attesa una revisione riguardo alle strategie italiane di gestione dell’economia circolare. In questo ambito, verranno promosse iniziative legislative volte a:

  • spingere l’ecoprogettazione dei prodotti, con l’adozione di materiali rinnovabili ai fini del riutilizzo e del recupero;
  • l’incentivazione agli appalti pubblici verdi, con la previsione di criteri ambientali minimi (o “Cam”);
  • l’adozione di modelli di consumo più sostenibili. In questo ambito gli obiettivi riguardano la spinta a un’educazione volta più a riparare che a sostituire i prodotti e a respingere le pubblicità ingannevoli.

Investimenti Pnrr a favore delle imprese: 2 miliardi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti

Sono stati già stanziati 2 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti per gestire i rifiuti e per ammodernare quelli già in funzione. È quanto prevede la procedura a evidenza pubblica dettata dai decreti del ministero per la Transizione ecologica numeri 396 e 397 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 e 16 ottobre 2021. Oltre agli impianti, i fondi stanziati dal ministero riguardano anche progetti di economia circolare, in particolare per procedure di raccolta e di riutilizzo di determinati rifiuti come plastica, tessile e prodotti Raee.

Pnrr, obiettivi generali dell’energia rinnovabile, della mobilità sostenibile e dell’idrogeno

Nell’ambito del secondo cluster della Missione 2, quella sull’energia rinnovabile, sull’idrogeno, sulla rete e mobilità sostenibile, si possono delineare gli obiettivi di:

  • incremento dell’energia prodotta dalle fondi di energia rinnovabile;
  • il potenziamento della digitalizzazione delle infrastrutture di rete;
  • la promozione della produzione, della distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno;
  • lo sviluppo del trasporto locale sostenibile;
  • sviluppo della leadership internazionale industriale e delle filiere della transizione.

Energia rinnovabile, quali sono le misure del Pnrr?

In merito alle energie rinnovabili, il decreto 152 del 2021 ha recepito la direttiva europea numero 2001 del 2018 sull’utilizzo di energie rinnovabili con approvazione definitiva il 4 novembre scorso. In particolare, le novità in questo campo riguardano la semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni a favore di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili. Ulteriori novità si riscontrano sugli incentivi messi a disposizione per realizzare gli impianti stessi. Ulteriori incentivi sono inerenti a:

  • all’installazione degli impianti solari;
  • alla riqualificazione energetica degli edifici;
  • agli investimenti in transizione ecologica;
  • alla previsione di un fondo relativo alla mobilità sostenibile.

Pnrr, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici tra gli obiettivi

Il terzo cluster della Missione 2, il M2 C3 riguarda l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. Nel dettaglio, gli obiettivi consistono:

  • nell’efficientamento energetico del parco immobiliare;
  • negli investimenti locali, la promozione alla resilienza sociale e l’integrazione delle energie rinnovabili.

L’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile (del cluster 2) sono oggetto di revisione del decreto legge numero 152 del 2021. In particolare, la norma ha rivisto la ripartizione dei fondi per questi due ambiti, indirizzando sull’efficientamento energetico almeno la metà delle risorse previste.

Tutela del territorio e risorse idriche nella missione di Rivoluzione verde e transizione ecologica del Pnrr

L’ultimo cluster, il M2 C4, della Missione 2 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, riguarda la tutela del territorio e risorse idriche. Nel dettaglio:

  • la previsione degli effetti del cambiamento climatico con i sistemi di monitoraggio e di analisi;
  • la prevenzione e il contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico sui dissesti idrogeologici e sulla vulnerabilità del territorio;
  • la salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità;
  • l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Interventi Pnrr sulla tutela del territorio e delle acque

Il provvedimento numero 152 del 2021 interviene anche sugli interventi in ambito Pnrr di tutela del territorio e delle acque. Infatti, il decreto legge inasprisce le sanzioni nel caso di utilizzo dell’acqua pubblica senza le dovute concessioni. Inoltre, vengono dettate nuove norme per il rischio idrogeologico. Sono altresì previsti interventi per bonificare i siti contaminati. Infine, il ministero delle Infrastrutture ha lanciato l’invito a presentare proposte di progetti inerenti alla diminuzione delle perdite delle reti idriche di distruzione delle acque. Altri 300 milioni sono messi a disposizione del ministero per la Transizione ecologica a favore della tutela e della valorizzazione del verde sia urbano che extraurbano.

Fondo perduto alle imprese dalla legge di Bilancio 2022: aiuti per transizione, turismo ed editoria

Ingenti le risorse messe a disposizione delle imprese dalla legge di Bilancio 2022. Si tratta di risorse da assegnare a fondo perduto per la transizione ecologica e industriale, la tutela ambientale, la lotta al cambiamento del clima e i sostegni all’editoria e al turismo. I finanziamenti, pari a 4 miliardi e 200 milioni di euro, saranno assegnati fino al 2026. In quasi tutte le misure c’è una quota relativa al finanziamento della transizione digitale.

Fondo perduto per obiettivi legati alla difesa ambiente e cambiamenti climatici: 840 milioni alle imprese

A tutela del clima è stato istituito il fondo rotativo del ministero della Transizione ecologica (Mite). Si distribuiranno risorse a fondo perduto per 840 milioni di euro all’anno, dal 2022 al 2026. Le imprese potranno beneficiare di finanziamenti per interventi rientranti nella difesa dell’ambiente e degli obiettivi fissati a livello europeo per i cambiamenti climatici. Sarà la Cassa depositi e prestiti a gestire le risorse.

Finanziamenti della Cassa depositi e prestiti: quali sono i prestiti e le garanzie che si potranno richiedere?

In particolare, La Cassa depositi e prestiti potrà assumere capitale di rischio attraverso il capitale di debito oppure tramite i fondi di investimento. Ma potrà anche erogare finanziamenti diretti e indiretti. Nell’ambito dello stesso obiettivo la Cassa depositi e prestiti potrà fornire garanzia sui finanziamenti bancari ottenuti dalle imprese nel limite del 50% di quanto finanziato. Per la misura sarà necessario attendere i relativi decreti che stabiliranno le modalità di utilizzo e di gestione del fondo.

Fondo perduto alle imprese per adeguamento dei sistemi produttivi

Sempre in ambito di difesa dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) istituirà fondi perduti a favore delle imprese per adeguare i propri sistemi produttivi alle politiche e agli obiettivi da raggiungere entro il 2030 e il 2050. Si tratta di finalità relative al dimezzamento delle emissioni e di emissioni zero entro la metà del secolo. I finanziamenti dal Mise, con un fondo di 150 milioni di euro all’anno fino al 2026, andranno a intervenire a favore delle imprese ad alta intensità energetica per:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • riutilizzo delle materie prima e di quelle riciclate;
  • cattura e riutilizzo della CO2.

Anche per il fondo perduto alle imprese relativo alla transizione industriale sarà necessario attendere il decreto interministeriale che ne detterà gestione e utilizzo.

Sostegni al turismo: ecco gli interventi oggetto di finanziamento a fondo perduto

Fino a 100 mila euro di fondo perduto sono previsti per le imprese operanti nel settore turistico. Gli interventi mirano alla ristrutturazione delle strutture, alla costruzioni di nuovi impianti (come, ad esempio, la realizzazione di una piscina termale) e alla transizione verso il digitale delle imprese stesse. Beneficiari dei fondi saranno anche i campeggi, le strutture alberghiere e le terme. Il minimo ottenibile dalle imprese è di 40 mila euro a fondo perduto, elevabili di:

  • 30 mila euro per interventi di transizione digitale;
  • 20 mila euro per imprese gestite da donne o giovani;
  • ulteriore 10 mila euro per le strutture ubicate in tutte le regioni del Sud Italia più Abruzzo e Molise.

Contributi a fondo perduto per il settore del turismo: ecco quanto si potranno inviare le domande

Anche per i sostegni a fondo perduto del turismo occorrerà attendere l’uscita dell’apposito decreto che regolerà l’assegnazione delle risorse. Orientativamente la presentazione delle domande dovrebbe iniziare entro la fine di novembre o inizi di dicembre e gli interventi oggetto di finanziamento a fondo perduto potrebbero essere sia quelli di nuova realizzazione, sia quelli iniziati nel corso del 2021 ma non ancora ultimati.

Fondo perduto per l’editoria: ecco gli interventi finanziabili

Infine, un fondo di finanziamenti è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 a favore del settore dell’editoria. Si tratta di 90 milioni di euro per il 2022 e di 140 milioni per il 2023 per l’incentivazione di investimenti delle aziende editoriali. Anche il fondo perduto di questo finanziamento riguardano la transizione digitale e l’innovazione tecnologica delle imprese,  l’impiego in azienda di giovani professionisti, le ristrutturazioni aziendali. Sono compresi nei finanziamenti (anche per le nascenti attività) anche il sostegno agli ammortizzatori sociali e le domande di informazione.

Superbonus 110%, unità immobiliari in corso di costruzione escluse dalle agevolazioni fiscali

Le unità immobiliari della categoria F/3 rimangono escluse dal superbonus 110%. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 609 del 2021. In risposta al quesito, l’Agenzia infatti ha ribadito che le unità immobiliari, per accedere al superbonus, devono essere formalmente esistenti. Con la decisione, l’Agenzia delle entrate esclude pertanto un’intera categoria catastale, la F/3, dall’applicazione del 110%.

Cosa si intende unità in corso di costruzione ai fini del superbonus 110%?

La richiesta fatta all’Agenzia delle Entrate riguarda un condominio di 343 unità immobiliari. Le unità ancora in corso di costruzione e censite nella categoria F/3 sono 26. Gli immobili in costruzione sono definite dalla società che sta avviando le operazioni di ristrutturazione allo “stato grezzo avanzato”. Si tratta, pertanto, di unità non ultimate perché mancanti di finiture, di rivestimento dei pavimenti, di porte interne, di sanitari e di rubinetterie. Hanno, tuttavia, l’impianto di riscaldamento come per tutte le altre unità immobiliari.

Interventi in superbonus 100%

Gli interventi che il condominio istante intende realizzare e oggetto di chiarimento all’Agenzia delle entrate riguardano:

  • il miglioramento energetico per la sostituzione del parco macchine pompe di calore a gas metano con assorbimento di ammoniaca delle tre centrali termiche con nuove macchine in pompa di calore elettriche e ad alta efficienza;
  • la costruzione di un impianto fotovoltaico capace di produrre circa 70 Kw;
  • l’installazione di batterie di accumulo;
  • installazione di 100 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre i condòmini, singolarmente, intenderebbero effettuare, sulle singole unità immobiliari, interventi “trainanti” per l’installazione di schermature solari e infissi.

La richiesta all’Agenzia delle entrate di chiarimenti sul superbonus 110%

L’istante chiede dunque all’Agenzia delle entrate se le unità immobiliari rientranti nella categoria F/3 e in corso di costruzione, possano essere conteggiate nelle operazioni di ristrutturazione necessarie per l’accesso al superbonus 110%. E, di conseguenza, la circostanza di conteggiarle possa far in modo da aumentare il tetto previsto per gli interventi.

Risposta dell’Agenzia delle entrate sulle unità immobiliari in costruzione

In riferimento al quesito posto dal richiedente, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che, per poter fruire dei benefici del superbonus 110%, è indispensabile che gli interventi vengano eseguiti “su unità immobiliari e su edifici esistenti, dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione”. Le unità immobiliari F/3 non possono essere definibili “unità esistenti” di natura residenziale, proprio per il motivo che sono ancora in fase di costruzione.

Perché le unità immobiliari in costruzione non rientrano nel superbonus 110%?

Ne consegue, dunque, che le detrazioni del superbonus 110% non possono essere applicate alle 26 unità immobiliari, facenti sì parte del condominio ma non ancora considerabili “esistenti”. Inoltre, le unità immobiliari della categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non concorrono all’individuazione della spesa massima ammissibile ai fini delle agevolazioni inerenti gli interventi trainanti.

Superbonus, le unità non ancora ultimate non aumentano il tetto massimo di spesa

In altre parole, le unità non ultimate non possono dare il loro apporto per incrementare il tetto massimo di spesa. La motivazione risiede nel fatto che è necessario tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori. E, pertanto, queste unità non rientrano nemmeno nella possibilità di usufruire di detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento.

Superbonus 110%: unità immobiliari non ultimate e parti comuni

Diversa è invece la possibilità di utilizzare il superbonus 110% per le parti comuni. Come specificato dall’Agenzia delle entrate, alle unità immobiliari non ancora ultimate non è preclusa la possibilità di accesso al 110% per le spese comuni delle unità residenziali e non residenziali, incluse le pertinenze. Il presupposto è che la superficie complessiva delle unità residenziali debba essere superiore al 50%.

Superbonus 110% anche per sostituzione caldaie: istruzioni

Un contribuente può aderire al superbonus 100% per la sostituzione della caldaia? La risposta è affermativa purché questo intervento rientri tra quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti. In tal caso, le detrazioni e i vantaggi fiscali previsti dal superbonus e dall’ecobonus prevedono che l’impianto di riscaldamento sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione (anche di tipo straordinario).

Cosa si intende per impianto di riscaldamento?

Tuttavia, è importante precisare cosa si intenda per impianto di riscaldamento. Una caldaia come una stufa a legna o a pellet, ad esempio, possono rientrare tra gli interventi all’impianto di riscaldamento e dunque essere soggetti a sostituzione e a beneficio del superbonus?

Quali sono gli impianti di riscaldamento rientranti nel superbonus 110%?

Diventa necessario, dunque, riprendere la definizione che fa il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005, poi modificato dal decreto legislativo numero 48 del 10 giugno 2020. Secondo l’articolo, si intende per termico l'”impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.

Quali impianti di riscaldamento sono esclusi dal superbonus?

Tra gli impianti esclusi dall’essere considerati come riscaldamento rientrano quelli “termici dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”. Ciò comporta che l’impianto di riscaldamento, così definito, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Il campo di applicazione del superbonus è stato ampliato dal più recente decreto legislativo del 10 giugno 2020. Secondo la nuova normativa, anche gli impianti termici, le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi, si possono definire “impianti di riscaldamento”.

Sostituzione impianti climatizzazione invernale: requisiti edifici

Il tipo di intervento, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, può essere ammesso su unità abitative:

  1. unifamiliare;
  2. unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente. Diventa indispensabile che l’unità abbia uno o più accessi autonomi all’esterno.

La sostituzione della caldaia deve produrre un risparmio energetico

Condizione necessaria per accedere al superbonus 110% è che gli interventi sulle caldaie producano un risparmio energetico testimoniato dal miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una classe se l’immobile è già in classe A3. Il risultato deve essere certificato con APE prima e dopo l’intervento. A queste condizioni, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che producono i benefici fiscali del superbonus 110%.

Superbonus caldaia, parti comuni dell’edificio e unità immobiliari indipendenti

Le condizioni per usufruire del superbonus nel caso della caldaia sono riportate nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Infatti, secondo quanto prevede il decreto “Rilancio”, per la sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali si applicano nella misura del 110% sulle spese sostenute e documentate a carico del contribuente, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 in due casi:

  • sia per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti nelle parti comuni degli edifici;
  • sia per gli impianti esistenti negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.

Superbonus 110% in condominio con impianti di riscaldamento indipendenti

Varie sono le possibilità di utilizzare il superbonus 110%. Ad esempio, può usufruire del superbonus per la sostituzione della caldaia un condominio con impianti di riscaldamento indipendenti? La risposta è affermativa. La detrazione del 110% in cinque anni, in questo caso è possibile se l’intervento è abbinato a uno di quelli “trainanti”. In particolare, dovrà essere congiunto all’isolamento termico per più del 25% della superficie disperdente. L’intervento resta ancorato alla condizione che debba garantire almeno due categorie di classe energetica dell’edificio superiori.

Interventi caldaia in superbonus anche se si è già sostituita con l’ecobonus?

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle varie possibilità di sostituzione della caldaia. Nel caso in cui si sia già beneficiato in precedenza dell’ecobonus per la sostituzione della caldaia, è possibile un nuovo intervento con superbonus 110%? La risposta è affermativa in assenza di specifiche preclusioni da parte della normativa. Il tutto fermo restante eventuali controlli per utilizzi distorti della normativa sul superbonus 110%.

Sostituzione caldaia e pompa di calore multisplit in regime di superbonus 110%

Ulteriore quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’ammissibilità al superbonus 110% di interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente costituito da una caldaia e una pompa di calore multisplit. In questo caso è necessario rifarsi alla definizione di “impianto termico” indicata dal comma 1, lettera 1-tricies, dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 2005. Inoltre, come condizione essenziale, l’impianto termico deve essere provvisto dal libretto di impianto per la climatizzazione. Quest’ultimo requisito è previsto dal decreto ministeriale numero 10 del febbraio 2014. Soddisfacendo tutti e due gli articoli, ed essendo in possesso dei parametri indicati dal decreto “Rilancio”, l’intervento è ammissibile al superbonus.

 

Superbonus 110%, è applicabile se l’immobile è sede di attività?

Si possono applicare le agevolazioni fiscali del superbonus 110% per interventi su un immobile che è sede di attività di impresa, arte o professione? È questa la domanda frequente per vari professionisti e imprenditori in merito all’esecuzione dei lavori agevolabili al 110%. Il caso è quello di una villetta a schiera, con entrata autonoma e impianti indipendenti, di categoria catastale A/3, appartenente a un unico proprietario. Un quarto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, si ipotizza rappresenti la sede dove il proprietario svolte attività professionale.

Quali tipologie di interventi ai fini del superbonus 110%?

La tipologia di interventi ipotizzabili per beneficiare del superbonus 110% riguardano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente e il rifacimento del tetto. Quest’ultimo lavoro verrebbe portato a termine con l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, il proprietario vorrebbe eseguire lavori di isolamento termico, ovvero realizzare il cosiddetto “cappotto”.

Come valutare i lavori per i benefici del superbonus 110%?

Il primo intervento, consistente nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento della villetta, rientra nel beneficio del superbonus 110%. Il decreto legge numero 34 del 2020, infatti, lo ammette tra i lavori cosiddetti “trainanti” disciplinati dal comma 1 lettera c) dell’articolo 119 del suddetto decreto. I due interventi consistenti nel rifacimento del tetto e del cappotto termico, a norma della lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 dello stesso decreto, rientrano tra gli interventi trainanti purché incidano per non meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’intera villetta.

Installazione dell’impianto fotovoltaico tra gli interventi trainati del superbonus

Gli interventi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ai fini dei benefici fiscali del superbonus 110%, rientrano invece tra gli interventi trainati. Ciò significa che questi tipi di intervento devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, come nel caso in questione con la realizzazione del cappotto termico e della sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti. Per i limiti di spesa e per l’esecuzione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici è necessario rifarsi al comma 5 dell’articolo 119.

Applicazione superbonus 110% a immobili sedi di attività: il decreto 34 del 2020

In linea generale, in caso di lavori svolti su immobili che costituiscano sede di attività professionale o di impresa è importante rifarsi sia a quanto previsto dal decreto 24 del 2020 che ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto prescrive il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34, infatti, chi effettua interventi che possono essere agevolati dal superbonus non deve agire nell’ambito di attività da lavoro autonomo o di impresa.

Interventi su sedi di attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Un ulteriore chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del superbonus 110% su immobili sedi di attività. Nel caso in questione, la detrazione spetta, infatti, anche ai contribuenti persone fisiche che svolgano attività di impresa o di arte o di professione nel momento in cui gli interventi da effettuare siano inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. In altre parole, la regola generale vuole che l’applicazione del superbonus non avvenga per interventi su immobili strumentali all’attività professionale o di impresa. Inoltre, non sono agevolabili lavori su unità immobiliari costituenti l’aggetto dell’attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Unità abitative utilizzate a uso promiscuo: si applica il superbonus?

Secondo quanto chiarito, pertanto, dall’Agenzia delle entrate gli interventi sono agevolabili purché riguardanti unità immobiliari residenziali. Per le unità immobiliari utilizzate a uso promiscuo, in quanto utilizzate anche per attività di impresa o professionale, il proprietario può applicare le detrazioni del superbonus ma ridotte della metà. Pertanto il contribuente potrà beneficiare della misura ma con importi decurtati del 50%.

Superbonus 110%, chi può accedere all’agevolazione fiscale: persone fisiche e condòmini

Le persone fisiche e i condòmini non persone fisiche accedono alle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. Sono esclusi dalle singole unità immobiliari, pertanto, le imprese, le società e i professionisti. Non sono richiesti requisiti particolari per le spese sulle parti comuni che possono riguardare, invece, sia le imprese che i professionisti.

Superbonus 110% e differenza con le altre agevolazioni su lavori edilizi

Al di fuori del superbonus 110%, le detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili standard, si applicano anche alle società e ai professionisti, oltre alle persone fisiche. Detti lavori, inoltre, riguardano tutti gli immobili e, per l’antisismico, tutti i contribuenti e tutte le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Per il superbonus 110%, invece, occorre far riferimento ai commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020. In questi articoli sono indicati chi sono i beneficiari del superbonus 110%.

Chi può beneficiare del superbonus 110%?

Il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 specifica che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% si applicano “ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Inoltre, beneficiano del superbonus “le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari”.

Gli altri soggetti ammessi al superbonus 110%

Rientrano nelle agevolazioni del superbonus anche gli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli IACP e relativi enti aventi la medesima finalità possono beneficiare delle agevolazioni sugli immobili di loro proprietà, anche gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Infine, tra i beneficiari rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.

I condòmini tra i beneficiari del superbonus 110%: i requisiti

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% il decreto 34 del 2020 ha ammesso i condòmini. A questa tipologia di soggetti è riconosciuta la ripartizione della detrazione inerente le spese sulle parti comuni del condominio, in base alla suddivisione millesimale degli edifici oppure in relazione ai criteri determinati dall’assemblea condominiale.

Benefici del superbonus per le parti comuni del condominio

Per i condòmini non vi sono particolari requisiti sui lavori che interessano le parti comuni. Limitatamente alle parti comuni, però, possono concorrere al superbonus sia le persone fisiche che le imprese e i professionisti. Tra le imprese sono ammesse anche le società di persone e di capitali. Per chi possieda delle abitazioni nel condominio interessato dagli interventi agevolati dal superbonus, non è necessario che le unità corrispondano ad abitazione principale. E pertanto, sulle parti comuni degli immobili, i condòmini (sia come persone fisiche che come professionisti o imprese) possono godere dell’agevolazione fiscale sulle spese condominiali anche per un numero maggiore rispetto alle due unità.

Persone fisiche e benefici fiscali del superbonus 110%

L’altra grande categoria dei beneficiari del superbonus 110% è costituita dalle persone fisiche. Particolarmente ambiti risultano i lavori di ecobonus, di eliminazione delle barriere architettoniche, delle misure antisismiche, dei pannelli del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica delle autovetture elettriche. Per tutte queste tipologie di lavori sono richiesti due requisiti alle persone fisiche:

  • il primo requisito è la residenza;
  • il secondo riguarda le categorie catastali per le quali vige l’esclusione delle unità A/9, A/1 e A/8.

Esclusioni del superbonus 110%

Le agevolazioni fiscali del superbonus 110% in merito alla categoria delle persone fisiche va a escludere le unità immobiliari possedute o detenute per l’attività professionale o imprenditoriale. Sono inclusi, invece, gli immobili posseduti per uso privato dalle persone fisiche, anche se hanno una posizione Iva professionale o imprenditoriale.

L’esclusione di immobili adibiti ad attività di impresa, arte o professione

Peraltro, l’esclusione dal superbonus di unità immobiliari non a uso privato è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 24 dell’8 agosto del 2020. Tale esclusione opera sia nei riguardi di immobili e unità immobiliari strumentali alle attività di impresa, arte o professione, sia nel caso di immobili appartenenti all’impresa come edifici immobilizzati.

Superbonus 110% il limite delle due unità immobiliari

Il limite massimo delle due unità immobiliari per le agevolazioni del superbonus 110% sussiste direttamente per:

Le limitazioni indirette sulle colonnine di ricarica vetture elettriche e in ecobonus

La limitazione si applica indirettamente anche agli interventi per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il che significa che il superbonus si applica solo se l’installazione avviene congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”. Pertanto, lavori in ecobonus e sulle colonnine beneficiano del superbonus se fatti eseguire da persone fisiche, e non da  professionisti o imprenditori, per il limite massimo di due unità immobiliari. Queste ultime devono essere di tipo residenziale e ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Superbonus 110%, quando non si applica il limite delle due unità immobiliari?

Il limite delle due unità immobiliari non si applica innanzitutto sugli interventi antisismici e, in seconda battuta, sugli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Dunque, le persone fisiche e i condòmini possono beneficiare del superbonus 110% per queste tipologie di interventi anche per più di due costruzioni adibite ad abitazione, purché ubicate nelle zone sismiche uno, due o tre, a prescindere dall’esecuzione di lavori cosiddetti “trainanti”. Pertanto, una volta fatto il lavoro antisismico con agevolazione del superbonus, si può far svolgere anche gli interventi per i pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, sempre con l’agevolazione fiscale.

Interventi fiscalmente agevolati per le parti comuni di un edificio

Il limite delle due unità immobiliari non si applica anche per le parti comuni dell’edificio. Pertanto, una persona fisica che possieda più di due unità immobiliari di un unico edificio, può far svolgere gli interventi in regime di superbonus 110% sulle parti comuni. Tra gli interventi rientrano anche quelli inerenti all’ecobonus.

Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali i trainati?

Il superbonus 110% rappresenta una agevolazione che il decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto per determinate tipologie di interventi sugli immobili ed edifici. I lavori devono effettuarsi tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione può consistere:

  • in una detrazione dell’imposta pari al 110% delle spese sostenute da calcolare negli anni successivi a quello dell’intervento;
  • nella cessione del credito maturato proprio per gli interventi fatti;
  • in uno sconto direttamente in fattura.

Differenza tra interventi trainanti e interventi trainati

Fermo restante che per gli interventi che non rientrano nel superbonus sono sempre valide le altre agevolazioni come il bonus delle ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il bonus delle facciate e il sismabonus, per gli interventi previsti dal legislatore al 110% si può distinguere quelli trainanti da quelli trainati. I trainanti sono le opere per le quali spetta la detrazione al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge. Gli interventi trainati, invece, per poter beneficiare del superbonus 110%, hanno bisogno di essere congiunti alle opere trainanti.

Gli interventi trainanti

Ai fini del superbonus 110%, come detto, gli interventi trainanti hanno il duplice vantaggio di comportare l’applicazione del beneficio sia per sé che per gli interventi trainati. Sono trainanti tre tipologie di interventi:

  • l’isolamento termico degli edifici, anche conosciuto come cappotto;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti;
  • gli interventi previsti dall’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013 rientranti già nel sismabonus.

Per ciascuno di questi interventi è previsto un limite di spesa che dipende anche dal tipo di immobile sul quale viene effettuato l’intervento stesso. È pertanto differente il limite a seconda che venga svolto su villette unifamiliari o su edifici in condominio.

Requisiti degli interventi di isolamento termico e di sostituzione impianto di climatizzazione

L’applicazione del superbonus 110% sugli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti deve soddisfare due requisiti. Il primo è contenuto nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e riguarda gli elementi tecnici. Il secondo, invece, è la garanzia che l’intervento possa portare dei miglioramenti di due classi energetiche dell’immobile o, quanto meno, di raggiungere la classe più elevata. Il miglioramento termico deve essere attestato da un professionista abilitato che verifichi la prestazione energetica prima e dopo l’intervento.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Gli interventi trainati, che necessitano dei trainanti per poter essere riconosciuti ai fini del superbonus 110%, si distinguono in quattro categorie:

  • intervento di efficientamento energetico o ecobonus;
  • l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi di efficientamento energetico

La categorie degli interventi di efficientamento energetico comprende tutti quegli interventi nei quali si va a riqualificare gli edifici e che consentono di risparmiare sul fabbisogno di energia primaria. Rientrano in questa tipologia di interventi anche quelli necessari per migliorare l’edificio dal punto di vista termico. In questo ultimo novero si elencano interventi sui pavimenti, sugli infissi delle finestre, sulle schermature solari, sulle chiusure oscuranti e interventi di coibentazione.  Queste categorie di interventi sono trainati sia dall’isolamento termico che dalla sostituzione della caldaia, ma non dal sismabonus.

Quali sono gli interventi dell’installazione di impianti fotovoltaici per il superbonus 110%?

Nella seconda categoria degli interventi trainati rientrano quelli del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. Questi interventi sono trainati da qualsiasi intervento trainante, compreso il sismabonus. Affinché si possa beneficiare del superbonus è necessario, tuttavia, che l’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo possa essere ceduta al gestore dei servizi energetici (GSE) tramite il ritiro dedicato. È da precisare che l’installazione degli impianti dell’energia fotovoltaica può avvenire o sugli edifici stessi o su strutture pertinenziali. Il superbonus 110% spetta anche per la tipologia di interventi riguardanti il sistema di accumulo integrato negli impianti fotovoltaici agevolati. L’intervento consiste nell’accumulare elettricità prodotta e di utilizzarla in un momento susseguente.

Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici e superbonus

La terza categoria degli interventi trainati ai fini dell’applicazione del superbonus 110% è quella che prevede l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Tuttavia, questo intervento non è trainato dal sismabonus ma solo dagli interventi di isolamento termico o da quelli di sostituzione della caldaia. Nella detrazione sono compresi i costi iniziali per la richiesta della potenza addizionale fino a un limite di 7kW.

Superbonus 110% sulle barriere architettoniche

L’ultima categoria di interventi trainati che possono beneficiare del superbonus 110% è quella relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. Rientrano tra questi interventi:

  • l’installazione di montacarichi e di ascensori;
  • realizzazione di qualsiasi strumento che, tramite la comunicazione, la robotica o qualsiasi altro mezzo tecnologico, favorisca la mobilità esterna e interna all’abitazione per soggetti portatori di handicap.

Requisiti del superbonus 110% per le barriere architettoniche

Il requisito della gravità dell’handicap deve essere commisurato a quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La medesima agevolazione spetta anche per interventi effettuati a favore di soggetti over 65. Con le ultime modifiche, questo quarto gruppo di interventi, è trainato da qualsiasi intervento trainante e, pertanto, sia dall’isolamento termico e dalla sostituzione della caldaia che dall’adeguamento sismico, inizialmente non previsto.