Contributi Enasarco 2022: minimali e massimali per agenti e rappresentanti

I contributi Enarsarco per la previdenza per agenti e rappresentati di commercio da versare per l’anno 2022 sono leggermente più elevati rispetto all’anno precedente. Ecco nel dettaglio i minimali e i massimali che dovranno versare gli agenti monomandatari e plurimandatari per essere in regola con la contribuzione previdenziale.

Contributi Enasarco 2022 per agenti monomandatari e plurimandatari

Per l’agente monomandatario la quota di contributi minimale da versare nell’anno 2022 è di 878 euro diviso in 4 rate da 219,50 € trimestrali. Per quanto invece riguarda il massimale di provvigione per il quale devono essere versati i contributi è di 39.255,00 €, quindi con un contributo da versare pari a 6.673,35 €.

Per gli agenti plurimandatari gli importi sono più elevati, i contributi Enasarco minimali sono di 440 euro divisi in quattro rate di 110 euro, per quanto invece riguarda i massimali, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è di 26.170,00 €, mentre i contributi da versare sono pari a 4.448,90 € sempre per ciascun rapporto di agenzia.

Il minimale viene applicato a coloro che hanno entrate di piccola entità, in questo caso non si applica l’aliquota, ma una contribuzione a forfait. Occorre ricordare che è necessario versare il minimale anche se nell’arco dell’anno ci sono entrate solo per un trimestre, mentre si è esonerati dal versamento nel caso in cui per l’intero anno non ci siano stati incarichi in qualità di agente.

L’aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è del 17%, il 3% della stessa va ad alimentare il contributo di solidarietà. Di questa l’8,5% è di spettanza della ditta mandante e il restante a carico dell’agente.

Cambia invece l’aliquota per gli agenti di commercio e i rappresentanti che lavorano in una società di capitali, in questo caso l’aliquota per le società che hanno provvigioni da 8 milioni a 13 milioni di euro è pari al 4% di questi 1% a carico dell’agente e 3% a carico del mandante.

Tariffa agevolata per giovani rappresentanti e agenti di commercio

I contributi Enasarco per i giovani godono di una tariffa agevolata. La stessa si applica a coloro che non hanno ancora compiuto 31 anni di età e si siano iscritti per la prima volta alla cassa Enasarco, oppure erano già iscritti, ma ricevono per la prima volta incarichi dopo 3 anni. L’aliquota agevolata si applica solo agli agenti o rappresentanti di commercio che operano in qualità di ditta individuale.

In questo caso:

  • nel primo anno l’aliquota è all’11%;
  • nel secondo anno è al9%;
  • al terzo anno è al 7%.

Quali sono le scadenze dei contributi Enasarco 2022?

Le scadenza è di tipo trimestrale:

  • 20 maggio;
  • 20 agosto;
  • 20 novembre;
  • 20 febbraio per l’ultima rata dell’anno precedente.

Se la scadenza capita in un giorno festivo, la scadenza slitta al giorno successivo.

Deduzione contributi Enasarco per agenti di commercio, come funziona

Gli agenti di commercio che sono iscritti all’Enasarco, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, sono soggetti ad obblighi di natura previdenziale. Ovverosia, al versamento dei contributi in ragione di minimali e di massimali che vengono fissati di anno in anno.

L’Enasarco, inoltre, fissa i minimali ed i massimali non solo sui contributi da versare, ma anche i massimali provvigionali per ciascun rapporto di agenzia. Facendo distinzione, inoltre, tra gli agenti monomandatari e gli agenti plurimandatari. Ma detto questo, come funziona la deduzione dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio?

Ecco come funziona la deduzione dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio

Nel dettaglio, la ritenuta Enasarco che è a carico dell’agente di commercio risulta essere deducibile dal reddito complessivo. In quanto, ai sensi di legge, si tratta di contributi che sono versati, nello specifico caso all’Enasarco, ad enti che, per quel che riguarda le previdenza e le prestazioni assistenziali, gestiscono delle forme pensionistiche obbligatorie.

Inoltre, per i contributi Enasarco per gli agenti di commercio, la deducibilità segue il principio di cassa. Ragion per cui l’agente per avvalersi della deduzione deve aver sostenuto la spesa nel corrispondente anno di imposizione. In più, la porzione di contributi deducibile è quella che è esclusivamente a carico dell’agente di commercio, e che sono stati trattenuti dalla provvigione.

Quali sono i minimali ed i massimali contributivi per gli agenti di commercio

Chiarita la questione relativa alla deducibilità, passiamo ad un altro aspetto che è molto importante e che è legato sempre ai contributi previdenziali che devono versare gli agenti di commercio. Ovverosia, come sopra accennato, i minimali ed i massimali anche per quel che riguarda le provvigioni.

Nel dettaglio, per il 2021 il massimale provvigionale annuo è pari a 25.682 euro, e corrisponde ad un contributo massimo di 4.365,94 euro, per ciascun rapporto di agenzia, quando l’agente è plurimandatario. In questo caso, inoltre, sempre per ciascun rapporto di agenzia, il minimale contributivo annuo si attesta a 431 euro, ovverosia a 107,75 euro a trimestre.

Per il 2021 il massimale provvigionale annuo è pari a 38.523 euro, e corrisponde ad un contributo massimo di 6.548,91 euro, per ciascun rapporto di agenzia, quando l’agente, invece, è monomandatario. In questo caso, inoltre, sempre per ciascun rapporto di agenzia, il minimale contributivo annuo si attesta invece a 861 euro, ovverosia a 215,25 euro a trimestre.

Per chi l’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria

In qualità di ente previdenziale, l’Enasarco è la cassa di riferimento per gli agenti e per i rappresentanti di commercio che operano su tutto il territorio nazionale. L’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria quando l’agente in Italia opera non solo per le preponenti italiane, ma anche per tutte quelle preponenti che sono straniere e che nel nostro Paese hanno una sede o, comunque, una qualsiasi dipendenza.

L’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre a svolgere attività di tipo previdenziale ed assistenziale, svolge pure attività di tipo ispettivo. Quindi, anche di indagine e di controllo.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: è possibile con contributi Enasarco?

Oggi andremo ad approfondire diverse questioni in merito ai contributi Enasarco. Come effettuare la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo con i contributi e come e cosa sia possibile di tutto ciò.

Enasarco: di cosa si tratta

Innanzitutto, per venire al punto della questione, bisogna capire di cosa si parla quando si parla di Enasarco.

Ebbene, la Fondazione Enasarco (riassunta come Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) é un ente previdenziale specifico per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio ai quali eroga una serie di servizi pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS.

Dunque, si può ben dire che l’Enasarco non è altro che una misura che aggiunge e integra redditi alla pensione Inps. Per dirla in breve, quest’ultima non si può sostituire con quanto maturato presso la prima. Di conseguenza, l’unica via per recuperare le somme consiste nel proseguire col versare volontariamente la contribuzione.

In conclusione, va aggiunto che il contributo Enasarco è un importo pagato da agenti di commercio e rappresentanti come percentuale delle provvigioni maturate. Questo importo deve essere inserito nel modello di fattura e sottratto dall’imponibile.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: sono possibili con Enasarco?

E veniamo, dunque alla domanda centrale della questione.

Innanzitutto, chiariamo di cosa si parla quando si fa riferimento a questi tre procedimenti, ovvero ricongiunzione, totalizzazione e cumulo, prima di capire se essi siano possibili o meno con la contribuzione Enasarco. Per quanto riguarda la ricongiunzione dei contributi, trattasi di quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

D’altro canto, invece, la totalizzazione dei contributi consiste nella possibilità di sommare i periodi contributivi di due od anche più enti di previdenza, per poter quindi conseguire quote di pensione, proporzionali agli stessi contributi versati, a carico delle gestioni interessate.

In ultimo, ma non ultimo vediamo cosa è il cumulo.

Il cumulo contributi è quel particolare meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore in casse previdenziali differenti, perché ha avuto un percorso lavorativo discontinuo.

Quindi, è possibile ottenere queste tre procedure o alcune di esse, attraverso Enasarco?

La risposta, alla fine di tutto ciò è molto semplice e chiara: i contributi Enasarco rappresentano un caso particolare e ad oggi non è possibile ricongiungerli o cumularli con altre tipologie di versamenti obbligatori, ricorrendo agli strumenti ordinariamente previsti: né ricongiunzione, né totalizzazione, né cumulo.

Quindi, attraverso Enasarco non c’è possibilità di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo sono a pagamento?

Molti, ovviamente si chiedono se queste procedure sono gratuite o a pagamento, andiamo a vedere ognuna di esse come consiste.

Per quanto riguarda la ricongiunzione va chiarito che è sempre a pagamento. È gratuita solo in un caso, qualora siate un dipendente pubblico che in passato lavorava presso un ente statale ora chiuso, di conseguenza verreste ricollocati presso un altro ente statale che vi versa i contributi INPS.

Mentre, per quanto concerne la totalizzazione, essa è sempre gratuita. Anche il cumulo avviene gratuitamente. Ed esso consente di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le varie casse professionali.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed essenziale da sapere e approfondire in merito alla questione legata ai contributi Enasarco.

Cosa spetta all’agente in caso di risoluzione del contratto?

Come e quando si può recedere dal contratto di agenzia e quanto spetta all’agente in caso di risoluzione? Nel rapporto di agenzia, l’agente ricopre l’incarico professionale di promuovere contratti in una zona assegnata. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo, ma coadiuvato da particolari garanzie stabilite dalla legge. Proprio per questo si parla anche di rapporto parasubordinato nel quale si integrano le affinità con il lavoro alle dipendenze con l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi da parte dell’agente. L’agente è legato da un rapporto di collaborazione con l’agenzia preponente.

Risoluzione e recesso del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è a tempo determinato e si risolve in maniera automatica quando scade il termine pattuito. Può verificarsi che entrambe le parti continuino il rapporto anche dopo la scadenza: in questo caso il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte (l’agente e l’agenzia preponente) possono recedere purché diano preavviso all’altra parte. Senza preavviso, si può recedere dal contratto solo in due casi:

  • per giusta causa;
  • per la presenza di una clausola risolutiva espressa nel contratto.

Recesso contratto agenzia: il preavviso

Il contratto a tempo indeterminato cessa solo con la scadenza del periodo di preavviso. Dunque il preavviso concerne il solo recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato. Il preavviso, secondo quanto disposto dalla legge, non può essere inferiore a un mese per il primo anno di contratto. Nel secondo anno, invece, il preavviso deve essere di minimo due mesi, di tre mesi per il terzo anno e così a salire fino al limite dei sei mesi per il sesto anno e per tutti quelli successivi. È altresì possibile che le parti concordino termini di preavviso inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge. Tuttavia, il preponente non può osservare un termine minore rispetto a quello che fa capo all’agente. La data del termine di preavviso coincide con l’ultimo giorno del mese, salvo che le parti dispongano diversamente.

Recesso per giusta causa

Agente e agenzia preponente possono recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. Ciò avviene quando l’altra parte sia inadempiente ai propri doveri. L’inadempimento deve essere tale da far venir meno l’elemento della fiducia nel rapporto tra le due parti. Tra le cause di inadempimento dell’agente si segnalano, ad esempio:

  • il non rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale;
  • la mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro;
  • l’appropriazione di valori o di beni dell’agenzia preponente.

Inadempienze dell’agenzia

Tra le inadempienze dell’agenzia preponente figurano:

  • l’inserimento di un altro agente nella zona di competenza assegnata, salvo diversamente concordato;
  • il mancato pagamento delle provvigioni dovute;
  • la variazione dei clienti o della zona non conformi;
  • vendite indirette nella zona affidata all’agente senza comunicazione.

Infine, agenzia e agente  possono inserire una clausola nel contratto che stabilisce che, al verificarsi di un determinato inadempimento o evento, il contratto possa legittimamente risolversi.

Le tre indennità che spettano all’agente alla fine del mandato

Il Codice civile, all’articolo 1751, e gli Accordi economici collettivi (Aec) stabiliscono che alla cessazione del rapporto di agenzia spettino all’agente tre indennità:

  • la prima, l’indennità di risoluzione del rapporto Firr Enasarco viene pagata indipendentemente dall’aver procurato, all’agenzia, un incremento della clientela oppure del fatturato. Il pagamento del Firr avviene mediate percentuali di accantonamento sulle provvigioni durante il rapporto di lavoro;
  • la seconda è l’indennità suppletiva di clientela, corrisposta all’agente secondo gli Accordi economici collettivi e calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, inclusi eventuali incentivi, premi e affini. Non è dovuta solo nel caso in cui l’agente sciolga il contratto senza giusta causa;
  • l’indennità meritocratica, dovuta dall’agenzia solo nel caso in cui l’agente dimostri di aver procurato nuovi clienti oppure di aver aumentato sensibilmente gli affari.

Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela?

L’indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi Aec di settore, si calcola con le seguenti percentuali:

  • 3% per i primi tre anni di provvigioni;
  • 3,5% dal quarto al sesto anno;
  • 4% oltre il sesto anno e fino al termine del mandato.

L’indennità suppletiva è dovuta anche in caso di dimissioni dell’agente dovute all’invalidità permanente, alla malattia o infermità tale da non potergli permettere di proseguire il contratto, al conseguimento della pensione, alle circostanze dovute all’agenzia preponente, o al decesso con le indennità che verranno corrisposte agli eredi.

Come si calcola l’indennità meritocratica?

L’indennità meritocratica è dovuta all’agente solo nel caso in cui egli dimostri di aver aumentato gli affari o la clientela dell’agenzia preponente. Per il pagamento dell’indennità devono essere determinati un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente, e un valore finale, pari al fatturato di zona o dei clienti dell’agente alla fine del proprio mandato. L’indennità meritocratica non è dovuta in due casi:

  • se l’agente recede dal contratto, a meno che non dimostri il giustificato motivo attribuibile al preponente o a circostanze quali l’età, l’infermità o la malattia, tali da non poter far ragionevolmente proseguire il rapporto di lavoro;
  • se, ai sensi di un accordo con l’agenzia preponente, l’agente cede i sui diritti e gli obblighi a un terzo.

Come chiudere una posizione Enasarco?

La chiusura della posizione Enasarco deve essere fatta mediante comunicazione dell’agenzia mandante entro 30 giorni dalla fine del rapporto. In caso di comunicazione in ritardo od omessa, è prevista una sanzione di 250 euro. È importante sottolineare che per presentare richiesta di chiusura della posizione Enasarco non è necessario attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni.

Come si chiude la posizione Enasarco?

Entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il proponente deve fornire comunicazione online alla Fondazione. Per poter inoltre la richiesta di chiusura è necessario collegarsi nell’area del sito corrispondente alla “Gestione mandati“. Con l’inoltro della richiesta, si innesca la domanda e il calcolo della liquidazione, ovvero la procedura Firr Web. L’agenzia preponente deve tener conto dell’eventuale preavviso e, dunque, indicare come data effettiva di cessazione, l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.

Cosa si intende per 30 giorni per la chiusura Enasarco?

Dunque, l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente è quello cui far riferimento per la cessazione del contratto. Il termine dei 30 giorni per la chiusura della posizione Enasarco tuttavia può dar luogo a situazioni di non facile interpretazione. Può capitare, ad esempio, che l’agente continui a maturare provvigioni anche dopo la scadenza del preavviso e la chiusura del rapporto. Tale situazione può, infatti, innescare il dubbio su come debbano essere pagati i contributi sulle provvigioni residue.

Chiusura Enasarco, non bisogna attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni

Le due questioni, ovvero la chiusura della posizione Enasarco e il versamento dei contributi sulle provvigioni residue sono ben diverse tra loro, anche se strettamente collegate. La comunicazione di chiusura Enasarco è inerente alla sola data di cessazione del contratto di agenzia. Ciò a prescindere dalla circostanza che l’agente avrà ancora o meno delle provvigioni da maturare. In merito ai contributi sulle provvigioni residue, invece, la data di cessazione del contratto serve a interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre nel quale si verifica la cessazione. In tal modo si evita che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva non spettanti.

Contributi su provvigioni residue dopo chiusura Enasarco

Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue dell’agente, e dunque maturate successivamente alla cessazione del rapporto, è necessario compilare la distinta ordinaria. Tale distinta va predisposta fino al momento in cui l’agente, ormai cessato, non compaia più nell’elenco. La distinta normale online contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.

Versamento contributi Enasarco maturati l’anno dopo

Diverso è il caso in cui il trimestre di riferimento per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue ricade nell’anno solare precedente a quello di maturazione del versamento. Ciò può avvenire, ad esempio, per un agente cessato a fine anno 2019 cui l’agenzia preponente debba versare contributi previdenziali maturati ad agosto 2020. In tal caso, è necessario tener conto di quanto già versato per l’agente nell’anno precedente (il 2019) e il relativo massimale.

Modello G14 online per i contributi agente maturati dopo cessazione contratto

In quest’ultimo caso, ovvero di cessazione del mandato avvenuta nell’anno precedente o ancora anteriore, è indispensabile compilare il modello G14 online. All’interno del modello deve essere indicato il trimestre solare nel quale la provvigione è effettivamente maturata e la data effettiva di cessazione del contratto. Queste indicazioni servono affinché si possa specificare che si tratta di contributi per affari le cui relative provvigioni sono maturate nel trimestre corrente e, pertanto, non sanzionabili, differentemente da contributi versati in ritardo. Inoltre, l’indicazione della data di cessazione del rapporto consente alla Fondazione Enasarco di imputare correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.

Chiusura Enasarco, come va considerato il preavviso?

La data da comunicare per la chiusura della posizione Enasarco è quella in cui si intende chiuso il contratto. Coincide con l’ultimo giorno di lavoro dell’agente, indipendentemente dal preavviso. Il preavviso può, pertanto, essere compreso nella data di effettiva chiusura del contratto.

Quanto tempo è necessario per ricevere la liquidazione del Firr?

Collegata alla chiusura Enasarco è la liquidazione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). La richiesta di liquidazione deve essere fatta online. L’agente ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della domanda dalla propria area riservata. Inoltre, l’agente può consultare il Disciplinare dei livelli di servizio indicante i tempi massimi di lavorazione delle diverse tipologie di domande.

Liquidazione Fondo indennità di risoluzione del rapporto: come avviene?

L’agente può ricevere la liquidazione del Firr in due modalità:

  • tramite la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl);
  • mediante bonifico bancario.

Nel primo caso, l’agente può riscuotere la somma a disposizione presso la Bnl se l’importo non supera i 1.000 euro. Il pagamento avviene presso qualsiasi sportello: l’ex agente dovrà presentare documento di identità e lettera ricevuta dall’Enasarco. Per la seconda modalità è invece necessario che l’agenzia preponente debba inserire le coordinate bancarie (Iban) dell’agente.

Come si calcola l’indennità di fine mandato dell’agente di commercio?

Nel momento in cui si cessa il rapporto di agenzia, all’agente competono una serie di indennità, tra le quali quelle di cessazione del rapporto previste dall’articolo 1751 del Codice civile e dalla contrattazione collettiva. Le indennità sono dovute sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tre tipologie di indennità alla fine del rapporto di lavoro dell’agente di commercio

La determinazione di quanto dovuto alla fine del rapporto di lavoro si calcola su tre tipologie di indennità, così come previsto dalla contrattazione degli Accordi economici collettivi (Aec):

  • indennità, da versare all’Enasarco, di risoluzione del rapporto (Firr);
  • una indennità suppletiva di clientela, stabilita dalla contrattazione collettiva;
  • una componente dell’indennità suppletiva, ovvero l’indennità meritocratica.

Indennità di risoluzione del rapporto (Firr)

L’indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è riconosciuta all’agente di commercio anche se quest’ultimo non ha concorso all’incremento del fatturato o della clientela. Il Firr, dunque, è dovuto in ogni caso ed è calcolato sulle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto. Gli accantonamenti si versano annualmente all’Enasarco e si calcolano mediante l’applicazione della percentuale del 3% al montante delle provvigioni liquidate all’agente nel corso del rapporto di lavoro.

Fine mandato agente di commercio: l’indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela deve essere corrisposta all’agente di commercio senza alcuna condizione, salvo nei casi in cui il rapporto di lavoro sia terminato per fatto imputabile all’agente stesso. In altre parole, l’indennità è dovuta se il contratto si scioglie su iniziativa dell’agenzia preponente. L’indennità è dovuta all’agente anche nei casi in cui quest’ultimo rassegni le dimissioni per:

  • invalidità permanente e totale;
  • infermità o malattie per le quali non è possibile, ragionevolmente, continuare il rapporto di lavoro;
  • maturazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, dell’anticipo pensionistico Ape Enasarco o Ape Inps;
  • circostanze attribuibili al preponente;
  • gli eredi, nel caso di decesso.

Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela si calcola con l’applicazione di tre percentuali sulle provvigioni maturate. Nel dettaglio:

  • il 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di rapporto di lavoro;
  • l’aliquota sale al 3,5% per le provvigioni rientranti tra il quarto e il sesto anno di rapporto;
  • il 4% sulle provvigioni corrisposte negli anni successivi.

Indennità meritocratica

La terza formula di indennità di fine rapporto dell’agente riguarda quella meritocratica. È riconosciuta e pagata solo quando l’attività dell’agente abbia portato l’agenzia a un aumento di fatturato con la clientela esistente o con quella acquisita. Inoltre, l’indennità è dovuta anche qualcosa l’importo complessivo dell’indennità di risoluzione e indennità suppletiva sia inferiore all’importo massimo previsto dall’articolo 1751 del Codice civile. L’articolo, al terzo comma, prevede che “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”.

Indennità di fine rapporto agenti per il Codice civile

Diverse dalla contrattazione collettiva sono le indicazioni sull’indennità di fine rapporto degli agenti enunciate dall’articolo 1751 del Codice civile. L’indennità di legge è un obbligo per l’agenzia preponente per la cessazione del rapporto quando:

  • dall’operato dell’agente, il preponente ne abbia ricavato nuovi clienti o abbia sviluppato in maniera consistente gli affari con i clienti esistenti e l’agenzia ne ricavi ancora vantaggi derivanti dagli affari con questi clienti;
  • dall’equità del pagamento dell’indennità. In particolare, occorre tener conto dalle provvigioni che l’agente perde dallo sviluppo degli affari dell’agenzia preponente con i clienti.

Di conseguenza, affinché all’agente venga riconosciuto il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto, sempre dovuta nel caso della Firr, dovranno essere presi in considerazione sia l’accresciuto portafoglio clienti per l’operato dell’agente, sia la perdita in capo all’agente stesso per le mancate provvigioni sui clienti acquisiti.

Indennità di fine rapporto agenti, quando non è dovuta

I casi nei quali l’indennità di fine rapporto dell’agenzia non è dovuto all’agente sono elencati dallo stesso articolo 1751 del Codice civile. In particolare, l’indennità non si paga se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto su iniziativa dell’agenzia preponente per un’inadempienza imputabile all’agente. In tal caso, per la gravità dell’inadempienza, non è possibile proseguire il contratto, anche temporaneamente;
  • l’agente recede dal contratto, ad esclusione dei casi in cui il recesso non sia giustificato. Tali circostanze devono essere imputabili all’agenzia preponente. Non possono essere imputabili all’agente circostanze nelle quali non sia ragionevolmente possibile proseguire il contratto di agenzia, come malattia o infermità;
  • l’agente ceda a un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto con l’agenzia in accordo con il proponente.

Misura indennità agenti fine rapporto per il Codice civile

La misura dell’indennità agli agenti per la fine del mandato, erogata nei casi enunciati dall’articolo 1751 del Codice civile, si determina nel limite massimo di un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente di commercio negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione. Il diritto all’indennità decade se non viene esercitato dall’agente nel limite temporale di un anno.

Quando matura il diritto alla provvigione dell’agente di commercio?

Quando matura il diritto dell’agente di commercio a percepire la provvigione? Per rispondere a questa domanda è necessario rifarsi all’articolo 1748 del Codice civile che disciplina: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.

Provvigioni agenti anche per affari conclusi precedentemente con terzi

Inoltre, lo stesso articolo precisa che “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”. La ratio del riconoscimento delle provvigioni all’agente in questi casi si ravvisa nell’esigenza di tutela dell’agente da ogni invasione del preponente, traducibile nella sottrazione degli affari e nell’indebita appropriazione dei risultati dell’operato dell’agente stesso.

Agenti di commercio, quando matura il diritto alle provvigioni?

Dunque, seguendo quanto spiegato dal Codice civile, il diritto alle provvigioni spetta all’agente per gli affari conclusi durante il contratto di agenzia per il suo intervento. Da una prima lettura, le provvigioni maturano per i contratti conclusi entro la zona o per i clienti affidati all’agente. Sono altresì valide due clausole. La prima che riserva all’agente i clienti di una determinata zona. La seconda, molto simile, riserva all’agente determinate categorie di clienti.

Affari dell’agente conclusi nella zona assegnata

In mancanza di queste clausole, l’agente avrà diritto alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella zona che gli è stata assegnata. Sul concetto di zona, è interessante rilevare che fa fede il luogo dove deve essere conclusa l’operazione. Non si tiene conto, invece, del luogo dove la prestazione prevista dal contratto deve essere eseguita.

Agenti di commercio, quando non è dovuta la provvigione

In ogni caso, resta fermo il punto che l’affare debba essere riconducibile all’intervento dell’agente affinché maturino delle provvigioni. Conseguentemente, se l’affare si conclude senza l’intervento dell’agente, non matureranno provvigioni in suo favore. Un caso si riscontra nelle vendite passive effettuate tramite un magazzino o un punto vendita di zona dell’agente. Se gli acquisti sono conclusi direttamente dai clienti nel punto vendita, all’agente non spettano le provvigioni. A meno che, come ovvio, le vendite stesse non siano riconducibili ad attività di promozione da parte dell’agente.

Clausole che differiscono la maturazione delle provvigioni

Ulteriori clausole sono possibili per differire la maturazione delle provvigioni dell’agente di commercio. Ad esempio, posticipare il pagamento delle provvigioni al momento in cui il terzo abbia eseguito la prestazione. È possibile anche la clausola “salvo buon fine” che sposta il pagamento della provvigione al momento in cui il terzo svolga l’adempimento previsto nel contratto stipulato mediante l’intervento dell’agente. È altresì possibile, per l’agente, richiedere il pagamento parziale della provvigione sulla eventuale relativa controprestazione parziale fornita dal terzo.

Provvigioni spettanti anche dopo lo scioglimento del contratto di agenzia

L’agente di commercio matura le provvigioni sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia in due casi. Il primo è che la proposta deve pervenire al proponente o all’agente prima della data dello scioglimento del contratto stesso. Il secondo caso è che l’affare deve essere stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento, fermo restante che la conclusione dello stesso deve essere ricondotta prevalentemente all’operato dell’agente.

Onere della prova per contenziosi sulle provvigioni

Per contenziosi sulle provvigioni eventualmente maturati dall’agente, spetterà a quest’ultimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione. L’agente, in altre parole, dovrà dimostrare:

  • la conclusione dell’affare;
  • il pagamento della controprestazione da parte del terzo, a meno che non ci sia la clausola salvo buon fine.

Tuttavia, la prova potrebbe risultare molto difficoltosa. Per questo motivo, la legge va incontro all’agente prevedendo specifici diritti di informazione. In primo luogo, il preponente deve informare l’agente in tempi ragionevoli dell’accettazione o del rifiuto dell’affare da parte del terzo. Ciò vale anche nel caso della mancata esecuzione dell’affare procurato dall’agente.

Estratto conto delle provvigioni tra gli obblighi di informazione del preponente

In secondo luogo, vige in capo gli obblighi di informazione delle provvigioni maturate. In particolare, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione delle provvigioni, il proponente dovrà consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni stesse.

Cosa deve indicare l’estratto conto delle provvigioni?

L’estratto conto delle provvigioni maturate dall’agente deve indicare gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato calcolato il compenso. L’agente ha altresì diritto a ottenere tutte le informazioni idonee a permettergli di verificare l’importo di quanto liquidato. In tal senso, all’agente dovrà essere fornito un estratto dei libri contabili della preponente.

 

 

Come calcolare il contributo FIRR Enasarco?

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) comprende i contributi che vengono accantonati dalle imprese mandanti a favore dei propri agenti di commercio. I contributi Firr vengono versati all’Enasarco. Nel momento in cui cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco liquida all’agente i contributi accantonati. Se il mandato di un agente cessa nell’arco dell’anno solare ancora in corso, il Fondo indennità di risoluzione rapporto deve essere liquidato dall’impresa stessa direttamente all’agente.

I requisiti delle aziende e degli agenti per il contributo Firr

I requisiti previsti per le aziende in merito al contributo Firr consistono:

  • nell’effettuare la prima iscrizione a Enasarco. L’iscrizione fa ottenere all’azienda il “numero di posizione” che identifica proprio le aziende mandanti;
  • nell’aver conferito minimo un mandato di rappresentanza commerciale o di agenzia.

Gli agenti destinatari dei contributi Firr, invece, possono operare in forma individuale, in forma di società di persone (come società in accomandita semplice o società in nome collettivo) o in forma di società di capitale (società per azione, società a responsabilità limitata).

Pagamento annuale del Firr

Gli importi da versare a titolo di contributi Firr vengono calcolati in funzione delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, del tipo di mandato con il quale lavora l’agente (monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi. Il calcolo, dunque, deve essere fatto sulla base di determinati scaglioni e il pagamento avviene annualmente. Le imprese, infatti, versano il Firr alla Fondazione Enasarco alla scadenza del 31 marzo dell’anno successivo. Ad esempio, entro il 31 marzo 2021 dovrà essere pagato il Firr del 2020.

Aliquote Firr

Le aliquote del Firr sono stabilite anno per anno nelle seguenti percentuali e per i seguenti scaglioni:

  • per i monomandatari, il 4% sulle provvigioni fino a 12,400 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari sulle provvigioni fino a 6.200 euro all’anno;
  • per i monomandatari l’aliquota è del 2% per la quota delle provvigioni tra i 12.400,01 e i 18.600 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote delle provvigioni tra i 6.200,01 e 9.300 euro all’anno;
  • l’aliquota dell’1% è pagata dai monomandatari sulle provvigioni oltre i 18.600,01 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote di provvigioni al di sopra dei 9.300,01 euro all’anno.

Calcolo delle quote del Firr

Volendo calcolare quale sarà la quota del Firr per un agente plurimandatario che abbia lavorato continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre e con un totale di provvigioni nell’anno pari a 7.800 euro occorrerà considerare percentuali e scaglioni. Dunque, la quota che ricade nel primo scaglione fino a 6.200 euro dovrà essere moltiplicata per il 4% con risultato pari a 248 euro. La quota in questo caso è totale perché le provvigioni superano il limite della quota stessa. La quota che eccede il primo scaglione (ovvero 7.800 – 6.200 = 1.600 euro) dovrà essere moltiplicata per la relativa percentuale, ovvero il 2%. Dunque 1.600 x 2% = 32 euro. Pertanto, il contributo totale Firr dovuto è pari a 248 + 32 euro = 280 euro.

Calcolo Firr per mandato inferiore all’anno solare

Se il rapporto tra l’azienda e l’agente non inizia il 1° gennaio, ma nel corso dell’anno, occorre ridurre gli scaglioni in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare. Ad esempio, se un agente plurimandatario inizia il mandato il 31 agosto e nell’anno solare percepisce un totale provvigioni pari a 6.000 euro, è necessario considerare solo i mesi effettivi, ovvero agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mese va considerato per intero anche se si lavora un solo giorno. Quindi gli scaglioni si calcolo per i 5 dodicesimi dell’anno solare e diventano:

  • 6.200 euro per 5/12 = 2.583,34  euro, scaglione sul quale si applica il 4%;
  • lo scaglione da 6.200,01 e 9.300,00 diventa da 2.583,35 a 3.875,00 euro applicando i 5/12. Lo scaglione è moltiplicato per la percentuale del 2%;
  • il successivo scaglione delle provvigioni da 9.300,01 euro si riduce a partire da 3.875,01 sul quale si applica l’1%.

Caso di agente con mandato conferito nel corso dell’anno solare

Nel caso in esame, dunque, sui 6.000 euro delle provvigioni guadagnate nei 5 mesi verranno applicate le seguenti percentuali:

  • fino a 2.583,34 euro il 4% = 103,34 euro. Il primo scaglione si prende per intero essendo il totale delle provvigioni maggiore al limite dello scaglione stesso;
  • secondo scaglione, 3.875,00 – 2.583,34 = 1291,66 euro. La percentuale del 2% fa 25,83 euro. Anche il secondo scaglione si calcola per intero;
  • terzo scaglione, 6.000 – 3.875,00 = 2.125 euro x 1% = 21,25 euro;
  • sommando i tre risultati (103,34 + 25,83 + 21,25) si ottiene il contributo totale, pari a 150,42 euro.

Come si versa il contributo Firr?

Il sito Enasarco offre la possibilità di utilizzare anche un calcolatore per determinare quale sia l’importo Firr da versare entro il 31 marzo di ogni anno. Per versare il contributo Firr è necessario entrare nell’area riservata dello stesso sito, all’interno della quale l’impresa preponente compila la distinta on line. Inserendo le provvigioni guadagnate dagli agenti, il sistema restituirà in automatico il calcolo dei contributi dovuti. Per il versamento si può scegliere di:

  • pagare con bollettino bancario Mav. È questo il pagamento classico che il sistema propone;
  • utilizzare in alternativa l’addebito su conto corrente bancario.

Contributo Enasarco, cos’è e come si calcola

Il contributo Enasarco rappresenta una percentuale sulle provvigioni degli agenti di commercio e dei rappresentanti utile a raggiungere il massimale o, almeno, il minimo della contribuzione. L’importo calcolato come contributo Enasarco deve essere inserito nella fattura e sottratto all’imponibile.

Elementi del contributo Enasarco: aliquota contributiva 2021

Per determinare i contributi Enasarco è necessario essere a conoscenza di almeno tre elementi, ovvero l’aliquota contributiva, il massimale e il minimale. Questi ultimi due elementi rappresentano i contributi annui massimi e minimi che gli agenti di commercio versano. L’aliquota contributiva è fissata al 17% e deve essere pagata dal mandante e dall’agente in pari misura, all’8,5% da ciascuno.

Massimali e minimali contributivi annui per agenti monomandatari e plurimandatari

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli importi dei minimali e dei massimali contributivi sono determinati:

  • per l’agente plurimandatario, il massimale annuo per ogni rapporto di agenzia è di 25.682 euro. Al massimale corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro;
  • il minimale contributivo per l’agente plurimandatario per ogni rapporto di agenzia è di 431 euro, pari a 107,75 euro a trimestre;
  • per l’agente monomandatario, il massimale per ogni rapporto di agenzia è di 38.523 euro, con un contributo massimo pari a 6.548,91 euro;
  • il minimale di un agente monomandatario annuo per ogni rapporto di agenzia è di 861 euro, pari a 215,25 euro a trimestre.

Contributo da determinare per ogni trimestre dell’anno

Il contributo di un monomandatario va calcolato, per ciascun trimestre dell’anno, fino a raggiungere il tetto massimo che è pari a 38.523 euro all’anno. Alle provvigioni che superano questo tetto non si dovrà applicare alcuna aliquota, ma l’eccedenza deve essere sempre dichiarata. Ad esempio, se le provvigioni sono pari a:

  • 15.000 euro per il primo trimestre;
  • 20.000 euro per il secondo;
  • 30.000 euro per il terzo;
  • 20.000 euro per il quarto.

Calcolo massimale per un monomandatario

Il contributo Enasarco da pagare si calcola nel modo seguente:

  • per il primo trimestre, 15.000 x 17% = 2.550 euro;
  • nel secondo trimestre, 20.000 x 17% = 3.400 euro;
  • per il terzo trimestre è necessario considerare come base imponibile solo la differenza tra il massimale e quanto già guadagnato, ovvero 38.523 – 35.000. Alla differenza (3.523 euro) si applica l’aliquota contributiva del 17%, pari a 598,91 euro. Ai restanti 26.477 euro delle provvigioni del terzo trimestre non si applica alcuna aliquota, ma vanno ugualmente dichiarati;
  • per il quarto trimestre non vi sono calcoli da fare con l’aliquota contributiva, ma le provvigioni devono essere ugualmente dichiarate.

Massimale dell’agente plurimandatario

Il calcolo del massimale nel caso di un agente plurimandatario è uguale a quello dell’agente monomandatario. È necessario tener conto solo del limite del massimale, fissato per il 2021 a 25.682 euro annui. Pertanto, prendiamo in esame un agente che maturi provvigioni per:

  • primo trimestre 13.000 euro;
  • secondo trimestre 23.000 euro;
  • terzo trimestre 35.000 euro;
  • quarto trimestre 49.000 euro.

Calcolo massimale per agente plurimandatario

Il calcolo dovrà effettuarsi per ogni trimestre, ovvero:

  • per il primo trimestre: 13.000 euro x 17% = 2.210 euro;
  • nel secondo trimestre si fa la differenza tra il massimale e le provvigioni già pagate nel primo trimestre, dunque 25.682 euro – 13.000 euro. Sulla differenza, pari a 12.682, dovrà essere applicato il 17%, pari a 2.156 euro. Ai rimanenti 10.318 euro non dovrà essere applicata l’aliquota contributiva, ma le provvigioni dovranno essere dichiarati;
  • sia nel terzo che nel quarto trimestre le provvigioni dovranno essere dichiarate ma non dovrà essere applicata alcuna aliquota contributiva perché il massimale è stato raggiunto già nel secondo trimestre.

Versamento trimestrale dei minimali

I minimali dei contributi Enasarco, differentemente dai massimali, si calcolano frazionandoli per trimestri. I minimali sono dovuti se il rapporto di agenzia produce provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in minima parte. Dunque, se almeno in un trimestre dell’anno si maturano provvigioni dovranno essere pagate anche le quote dei minimali previsti per i restanti trimestri dell’anno, anche se il rapporto è improduttivo. Il minimale non è dovuto solo se tutto l’anno è stato nella globalità improduttivo.

Come si calcola il minimale per i monomandatari e i plurimandatari?

Pertanto, in caso di inizio di attività o di cessazione della stessa nel corso dell’anno, l’importo minimale deve essere frazionato in quote trimestrali e versato per tutti i trimestri dell’anno in ragione della durata del rapporto di agenzia. Analogamente, la differenza tra l’importo minimale e l’entità dei contributi deve essere versata dall’agenzia mandate. Anche per i minimali è possibile utilizzare il calcolatore che il sito ufficiale Enasarco mette a disposizione.

Pagamento dei minimale, un caso concreto di agente monomandatario

Prendendo in esame il caso di un agente monomandatario e considerando che l’importo minimale annuo è di 861 euro, pari a 215,25 euro per ogni trimestre, è possibile calcolare quanto dovuto dall’agente.

  • Se nel primo trimestre, l’agente matura 250 euro di provvigioni, il contributo teorico sarebbe pari a 250 euro per il 17%, pari a 42,50 euro. Tale importo è inferiore al minimale riferito al trimestre (215,25 euro), pertanto è dovuta l’integrazione al minimale a totale carico dell’agenzia mandante. L’integrazione a carico dell’agenzia è pari a 215,25 euro – 42,50 euro = 172,75 euro;
  • per il secondo trimestre, l’agente matura 350 euro di provvigioni. Anche in questo caso si applica l’aliquota contributiva del 17%, generando una contribuzione da pagare pari a 59,50 euro. La differenza per arrivare a 215.25 è versata dall’agenzia mandataria;
  • nel terzo trimestre l’agente non matura contributi, dunque dovrà pagare il contributo minimo di 215,25 euro;
  • se nel quarto trimestre non matura provvigioni, dovrà ugualmente versare la quota minima.

Pensione ENASARCO 2021: come funziona il fondo per gli agenti di commercio?

Il fondo ENASARCO è la cassa previdenziale privata per Agenti e Rappresentanti di commercio, ma anche per promotori finanziari che eroga trattamenti pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS, dove gli agenti versano la loro contribuzione presso la gestione artigiani e commercianti.

I suddetti lavoratori autonomi sono obbligati all’iscrizione e al versamento dei contributi presso entrambi gli enti previdenziali.

Sono tenuti ad iscriversi all’Enasarco i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio che svolgono la loro attività in Italia per conto di aziende mandatarie italiane o di ditte mandatarie straniere che hanno sede in Italia o una qualsiasi dipendenza nel territorio nazionale. Sono obbligati all’iscrizione Enasarco anche gli Agenti che lavorano all’estero per preponenti italiane o quelli che svolgono la loro attività sia in forma individuale che societaria, a prescindere dalla forma giuridica, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Da precisare che i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ma che non svolgono attività di agenzia, non sono obbligati all’iscrizione ad Enasarco.

Pensione Enasarco 2021: requisiti

Gli uomini possono accedere alla pensione di vecchiaia con Quota 92, età minima 67 anni e contribuzione minima di 20 anni. Le donne potranno accedervi con Quota 91, età minima 65 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli agenti si trovano attualmente in un regime transitorio che porterà alla parità dei requisiti pensionistici uomo/donna nel 2024.

Rappresentanti e agenti di commercio (uomo/donna) possono accedere anche alla pensione anticipata Enasarco di uno o due anni, al compimento del 65° anno d’età. In questo caso, l’importo dell’assegno pensionistico sarà ridotto del 5% per ogni anno anticipato rispetto all’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia. L’anzianità contributiva minima deve essere di 20 anni, quindi Quota 90. La domanda di pensione va inoltrata sul sito Enasarco.

Enasarco: le altre pensioni

Pensione di invalidità: l’accesso è consentito a coloro che hanno riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopraggiunta o aggravatosi dopo l’iscrizione al Fondo, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata. Altro requisito necessario: aver maturato almeno cinque anni di contributi obbligatori, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Pensione di inabilità: si può chiedere nel caso di una sopraggiunta assoluta e permanente incapacità nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, difetto fisico o mentale. Sono necessari cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui un anno (non richiesto per inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità) nei cinque precedenti la presentazione della domanda.

Pensione ai superstiti: le pensioni Enasarco sono reversibili in favore dei superstiti dell’avente diritto già pensionato al momento della dipartita. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’agente non pensionato, ma solo se quest’ultimo, al momento del decesso, abbia versato almeno 20 anni di contribuzione. Oppure, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente la morte. I superstiti dell’agente in possesso dei requisiti possono chiedere il riconoscimento della rendita contributiva (decorrenza dal 2024) che prevede la riduzione del 2% per gli anni mancanti di anzianità contributiva.

Supplemento di pensione

Il fondo Enasarco consente l’accesso a un supplemento di pensione a coloro che hanno già acquisito le pensioni di invalidità, di inabilità; ai titolari di pensione ai superstiti reversibile o indiretta; ai titolari di rendita contributiva. E’ necessario avere almeno 72 anni d’età (esclusi i pensionati d’inabilità e i superstiti) ed essere pensionato da cinque anni o aver ricevuto la liquidazione del precedente supplemento da almeno cinque anni.

Rendita previdenziale integrativa

I lavoratori iscritti ad Enasarco non possono cumulare i contributi versati al Fondo con altra contribuzione versata presso altre forme della previdenza obbligatoria. La ricongiunzione dei contributi non è possibile in quanto le prestazioni erogate dall’Enasarco hanno natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale.

Gli agenti già titolari di una prestazione a carico dell’AGO o dei fondi ad essa sostitutivi od esclusivi non possono chiedere una prestazione supplementare Enasarco, se non possiedono almeno 20 anni di contributi.

Per ovviare alle suddette limitazioni, l’Enasarco ha adottato la rendita previdenziale integrativa. Essa spetta agli iscritti che abbiano versato cinque anni di contributi e almeno 67 anni d’età. L’importo dell’assegno è calcolato in base alla contribuzione effettivamente versata con riduzione del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento di Quota 92. La rendita è reversibile, quindi il coniuge sopravvissuto potrà avere una quota del contributo.