Quando comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate?

I contribuenti che hanno il sostituto di imposta, ad esempio i lavoratori dipendenti e i pensionati, ricevono da questi gli eventuali rimborsi a carico dell’Agenzia dell’entrate, ma cosa succede a chi invece non ha il sostituto di imposta? In questo caso è necessario comunicare il codice Iban per l’accredito, ecco come fare.

Come comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate

Comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate è molto semplice, infatti non occorre recarsi presso gli uffici territoriali, ma basta seguire la procedura online. L’attività preliminare da compiere è registrarsi ai servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in particolare sul sito Fisconline oppure Entratel. All’atto della registrazione si riceve un codice Pin da utilizzare per i successivi accessi.

Una volta effettuata la registrazione per poter fornire i dati in modo da ricevere sul proprio conto corrente i rimborsi dell’Agenzia è necessario indicare:

  • il codice Iban del conto corrente sul quale si vogliono ricevere i rimborsi;
  • Codice BIC/SWIFT
  • PIN dell’azienda, per le operazioni che riguardano tutte le tipologie società.

La comunicazione del codice Iban è una procedura molto semplice, infatti non è necessario scaricare software particolari, tutto può essere fatto semplicemente accedendo al sito. Il sito è diviso in macro-aree, per poter procedere è necessario andare alla voce “rimborsi”. Accedendo a tale sezione ci sono ulteriori 5 voci tra cui selezionare: basta scegliere al prima, cioè “Accredito rimborso su conto corrente”.

Il codice Iban per poter essere inserito deve avere determinate caratteristiche, in particolare deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario del rimborso.

Come chiedere il rimborso con il codice Iban

Effettuato l’inserimento del codice Iban per procedere alla richiesta di rimborso con accredito occorre selezionare la voce “Accedi alla Richiesta di accredito su conto corrente”.

Visto il sistema di sicurezza messo a punto dall’Agenzia delle entrate, una volta inserita la richiesta occorre confermarla, l’utente potrà quindi vedere il riepilogo ed effettuare, dopo il controllo, la conferma definitiva inserendo anche il codice Pin.

Occorre ricordare che persone fisiche e titolari di partita Iva devono inserire lo stesso codice Pin utilizzato per l’accesso ai servizi online, mentre le società devono inserire il Pin dell’azienda, diverso da quello utilizzato per l’accesso al sito. In questo caso l’accesso al sito avviene con il Pin del rappresentante legale, mentre la richiesta di rimborso con il codice Pin della società.

Leggi anche: Rimborsi Agenzia delle Entrate per i deceduti a chi spettano? Si ereditano?

Fisco: differenza tra compensazione orizzontale e verticale. Guida

Quando effettuiamo dichiarazioni fiscali possono maturare dei crediti fiscali, gli stessi possono essere riscossi sotto forma di rimborsi, oppure utilizzati in compensazione. In alcuni casi è la legge a determinare se si può optare tra questi due strumenti o deve essere utilizzato uno dei due. Questo strumento consente di ridurre gli importi fiscali da versare attraverso i crediti vantati nei confronti del fisco e può essere orizzontale o verticale.  Quali sono le differenze tra compensazione orizzontale e verticale?

Differenza tra compensazione orizzontale e verticale

La compensazione verticale viene anche definita interna e prevede la possibilità di compensare il credito generato da una determinata imposta (ad esempio per effetto di detrazioni, deduzioni o rettifiche anche spalmate su più anni di imposta) con un debito fiscale della stessa natura. Ad esempio un credito Iva viene compensato con un debito Iva.

La compensazione orizzontale è invece più ampia e permette di compensare un credito fiscale anche con imposta di diversa natura, ad esempio un credito Iva può essere compensato con un debito generato da altra imposta come l’Ires o addirittura con debiti di natura previdenziale.

Caratteristiche e limiti della compensazione orizzontale

Naturalmente le compensazioni orizzontali sono più ampie e proprio per questo la legge stabilisce dei limiti. La di bilancio 2022 prevede che queste possano essere operate solo nel limite di 2 milioni di euro annui.

Nel caso in cui ci siano debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento sia già scaduto è preclusa la compensazione orizzontale per importi superiori a 1500 euro. Infine, in caso di crediti superiori a 5.000 euro per ottenere tale beneficio è necessario il visto di conformità.

La compensazione orizzontale può inoltre essere effettuata solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito fiscale.

La compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente con l’utilizzo del modello F24 presentato telematicamente attraverso i servizi Fisconline o Entratel. In caso di operazioni non regolari è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 1.000 euro.

Servizi telematici Agenzia delle Entrate, ecco come richiedere l’abilitazione a Entratel

Entratel è uno tra i primari servizi online che sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, nello specifico, e per la precisione, di un canale telematico grazie al quale le persone fisiche, ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, possono mantenersi in regola con il Fisco procedendo non solo con il versamento delle tasse, ma anche con tutti gli adempimenti fiscali. Vediamo allora passo passo, tra i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come si richiede proprio l’abilitazione al canale Entratel.

Pre-iscrizione al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate, ecco come fare

Nel dettaglio, ai fini dell’adesione al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate c’è una prima fase che è quella della pre-iscrizione. La pre-iscrizione si effettua dal portale dell’Agenzia delle Entrate compilando online un apposito modulo. Inoltre, la pre-iscrizione ad Entratel prevede due moduli online distinti.

Precisamente, uno per le persone fisiche, ed uno per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con la pre-iscrizione il contribuente ottiene un apposito codice da utilizzare poi dopo aver ottenuto, da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’abilitazione al servizio Entratel così come si legge proprio sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Come richiedere l’abilitazione a Entratel e come si invia al Fisco il modulo di domanda

Dopo aver richiesto la pre-iscrizione al servizio Entratel, l’iscrizione vera e propria avviene compilando ed inviando un apposito modello di richiesta che, in formato PDF, si può scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio del modello PDF, che è disponibile in formato editabile insieme agli eventuali allegati da presentare, ci sono due opzioni.

Ovverosia, attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) il cui indirizzo di ottiene tramite l’apposita funzionalità ‘Ricerca PEC per istanze di variazione utenza‘. Oppure, in alternativa, il modulo di domanda per l’abilitazione al servizio Entratel si può presentare presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ma a patto che questo rientri nella regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell’utente.

Come si acquisiscono le credenziali di accesso al servizio Entratel

Ottenuto l’attestato relativo all’avvenuta abilitazione al servizio Entratel, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate c’è l’apposita sezione ‘Prelievo dati’ che permette di acquisire le credenziali. Compilando l’apposito form online con tutti i dati richiesti, infatti, l’utente già abilitato ad Entratel non solo può prelevare le credenziali di connessione al sito web. Ma anche quelle di accesso all’area riservata del sito, ed il PinCode ai fini della generazione dell’ambiente di sicurezza. Con le stesse modalità, sempre dal sito delle Entrate, si può effettuare la ‘Ricerca PEC per istanze di variazione utenza’.

Certificazione Unica, scadenza vicina

Confermata e imminente la scadenza di lunedì 9 marzo per l’invio telematico della certificazione unica alle Entrate. Un invio che interesserà principalmente i redditi dichiarabili nel 730 e alla quale imprese e professionisti dovranno fare attenzione.

È infatti fondamentale una corretta gestione tanto delle ricevute relative alla certificazione unica che Entratel restituisce agli intermediari, quanto degli eventuali file scartati. Per ogni soggetto relativo al quale vengono inviati i dati, Entratel restituisce infatti una singola ricevuta, indipendentemente da quanti essi siano.

Relativamente ai file della certificazione unica scartati da Entratel, la questione è più delicata. Potrebbe infatti accadere che il sistema scarti parte dei dati, rilasciando però sia le ricevute dell’invio corretto e avvenuto, sia la segnalazione di scarto dovuta a dati errati. Per gestire queste eventualità, ci sono due strade: il sostituto d’imposta potrebbe inviare di nuovo tutto il contenuto del file, sia con i dati accolti e corretti, sia con quelli da rettificare; oppure potrebbe effettuare un invio parziale, con i soli dati corretti precedentemente scartati, facendo attenzione a non sovrascrivere e annullare il file di certificazione unica inviato in precedenza: se il secondo invio si sovrapponesse al primo, potrebbe essere annullata del tutto la prima comunicazione risultando all’Anagrafe tributaria solo i nominativi e i dati della seconda comunicazione.

F24: chi può presentarlo cartaceo?

Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili delucidazioni riguardanti la presentazione dell’F24 per via telematica e in quali casi è possibile presentare la vecchia presentazione cartacea.

Vanno presentati obbligatoriamente per via telematica i modelli F24 a saldo zero, quelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a mille euro.
Gli F24 a saldo zero possono essere presentati direttamente dal contribuente tramite i servizi F24 web o F24 online delle Entrate o attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure chiedere l‘aiuto di un intermediario abilitato.

Chi presenta, invece, F24 con crediti in compensazione e saldo finale maggiore di zero o con saldo superiore a mille euro può avvalersi, oltre che dei servizi telematici delle Entrate, dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I titolari di partite Iva saranno sempre tenuti ad utilizzare la modalità telematica in caso di versamento di imposte e contributi e compensazioni del credito IVA annuale per importi superiori a 5mila euro annui.

La possibilità di avvalersi del modello in forma cartacea sopravvive in presenza di modelli precompilati dall’ente impositore, con saldo finale superiore a mille euro; tale opzione è prevista anche per i soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a mille euro.

Vera MORETTI

I rimborsi dal Fisco arrivano con bonifico

Le imprese che dispongono di PEC riceveranno direttamente dall’Agenzia delle Entrate la segnalazione della possibilità di ottenere i rimborsi fiscali in accredito postale o bancario.

Nella comunicazione, il Fisco sollecita inoltre gli interessati a comunicare, a questo proposito, il proprio IBAN, per velocizzare i rimborsi stessi.
Tra i più urgenti e diffusi c’è quello relativo alla deducibilità Irap, sul costo del lavoro, che riguarda da vicino 70mila aziende.

Al loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata, dunque, le aziende riceveranno la richiesta di consenso per accreditare le somme direttamente sul conto corrente.
Il vantaggio dell’accredito con procedura automatizzata è che i tempi sono molto più veloci, senza contare che la procedura non comporta aggravi per i contribuenti.

La nuova procedura di rimborso fiscale, in precedenza possibile solo per liquidazioni da dichiarazione dei redditi e contributo unificato, è stata da poco estesa a tutte le imposte dirette e indirette.
E’ possibile effettuare le comunicazione e richiedere il rimborso diretto in due modi:

  • per via telematica utilizzando i servizi web Fisconline e Entratel delle Entrate, dall’area riservata agli utenti registrati.
  • allo sportello recandosi presso gli uffici dell’Agenzia e presentando il modelloper la richiesta di accredito debitamente compilato.

In realtà, questa segnalazione non interessa solo le imprese ma anche i contribuenti che possono dunque comunicare il proprio Iban compilando il modello per le persone fisiche. In questo caso, i rimborsi potranno anche essere pagati in contanti presso qualsiasi ufficio postale purché l’importo sia inferiore a mille euro.
Diversamente, il rimborso può essere erogato tramite vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Vera MORETTI

C’è tempo fino al 2 aprile per il modello Eas

Per la compilazione del modello Eas, gli enti associativi hanno tempo fino al 2 aprile per comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche rispetto alla comunicazione precedente.

Il modello per comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali è stato approvato con provvedimento del 2 settembre 2009. Lo stesso provvedimento ha previsto che, in caso di variazione dei dati comunicati, il modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la modifica.
Se invece si perdono i requisiti previsti dalla normativa tributaria, il modello va inviato entro 60 giorni dall’evento.

Non occorre presentare un nuovo modulo per modifiche riguardanti:

  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
  • i messaggi pubblicitari
  • l’ammontare medio delle entrate complessive
  • numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
  • ammontare di erogazioni liberali ricevute
  • ammontare di contributi pubblici ricevuti
  • numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.

Senza la trasmissione del modello Eas gli enti associativi non possono usufruire dei benefici previsti dalle norme tributarie, che prevedono la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (articolo 30, Dl 185/2008).
L’adempimento va effettuato in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

La mancata presentazione di Eas non preclude l’accesso ai benefici fiscali se il contribuente, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche:

  • è in possesso dei requisiti sostanziali alla data di scadenza ordinaria del termine
  • effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2013)
  • versa contestualmente la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo 8114), senza possibilità di compensazione.

Vera MORETTI

Correzione agli studi di settore con Segnalazioni 2012

Anche per quest’anno è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le motivazioni che giustificano gli scostamenti dagli studi di settore relativi ad Unico 2012.

Questa procedura, del tutto facoltativa, può essere segnalata entro il 28 febbraio 2013 utilizzando il software Segnalazioni 2012 e permette di segnalare all’Agenzia delle Entrate le cause che hanno comportato il mancato allineamento ai risultati di Gerico.
E’, in realtà, una seconda possibilità, perché anche durante la compilazione della dichiarazione si potevano indicare le cause di non congruità nel campo “annotazioni” degli studi di settore.

Le informazioni inviate saranno utilizzate dal fisco per eseguire un altro accertamento ed eventualmente escludere il contribuente dal controllo dell’Ufficio.
Nella compilazione, nel campo “note aggiuntive”, contenuto nel modello studio di settore da allegare all’Unico, è possibile motivare la sussistenza di cause oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei risultati.

Si tratta di un’opportunità che ha il contribuente per spiegare all’amministrazione finanziaria i motivi della propria situazione, cercando così di “prevenire” il contraddittorio. Resta fermo che, qualora il contribuente decida di non inviare la segnalazione, egli potrà comunque manifestare tutte le giustificazioni del caso, in sede di contraddittorio o nell’eventuale successiva fase del contenzioso.

Ed è proprio il contenzioso che si cerca di evitare ricorrendo a questa comunicazione: l’Agenzia delle Entrate vuole infatti acquisire maggiori informazioni per instaurare un dialogo preventivo con i cittadini ed evitare successivi controlli.

L’invio della segnalazione avviene per via telematica, utilizzando il software “Segnalazioni 2012” che si può scaricare gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’utilizzo del software è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare il servizio “File Internet” dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.
Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite la registrazione ai servizi telematici.

Vera MORETTI

Prorogata la scadenza per l’aiuto alle aziende terremotate

I titolari di reddito di impresa colpiti dal terremoto del maggio scorso hanno due settimane in più per inviare all’Agenzia delle Entrate il modello che consente loro di accedere al finanziamento, garantito dallo Stato, per pagare tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi in seguito al sisma.
La scadenza iniziale del 16 novembre è stata prorogata al 30 novembre.

Gli interessati, comunque, devono far avere ai loro finanziatori la ricevuta di trasmissione del modello all’Agenzia e l’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti tra il 19 e 30 novembre.

Per coloro che hanno chiesto un finanziamento inferiore rispetto all’effettivo fabbisogno, c’è la possibilità di inviare, anche dopo la scadenza del 30 novembre, una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente rivelatasi sottostimata.
In questo caso, la certificazione da consegnare alla finanziaria, comprensiva di ricevuta di trasmissione e autocertificazione, deve essere presentata entro il 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori somme.
Infine, vengono sostituite le istruzioni per la compilazione del modello: fanno fede quelle contenute nell’allegato al provvedimento di modifica.

E’ possibile inviare la documentazione per via telematica: a questo proposito, è disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il pacchetto informatico che gli interessati, imprenditori o intermediari autorizzati, dovranno utilizzare per l’invio entro il 30 novembre o più tardi, se si tratta di rivedere l‘ammontare del fabbisogno.
Per scaricare la procedura occorre registrarsi ai servizi telematici dell’Amministrazione Fisconline o Entratel.

Nel caso non si usufruisse del pacchetto informatico messo a disposizione dall’Amministrazione, occorre accertare la conformità dei dati inseriti con le istruzioni dell’Agenzia.
La verifica va effettuata con l’apposita procedura di controllo, disponibile online, in grado di segnalare all’istante le eventuali difformità rispetto ai criteri prescritti.
Una comunicazione di avvenuta presentazione assicurerà il contribuente sulla corretta acquisizione del modello da parte dell’Agenzia, in caso contrario il sistema produrrà un messaggio di scarto.

Gli utenti di Fisconline possono visualizzare e stampare la nota direttamente dal sito web, mentre quelli di Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul proprio computer ed elaborarlo con l’applicazione Entratel.

Vera MORETTI

Telefonia: i dati da dichiarare riguardano business e uso domestico

di Vera MORETTI

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati sui contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare delle utenze domestiche e ad uso pubblico.

Tra le novità salienti, arriva l’obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di sostituire un file inviato, che possa migliorare i flussi di trasmissione e il controllo sulla qualità dei dati. L’invio di questa comunicazione dovrà avvenire dopo 30 giorni dalla ricezione del primo file.
Se, prima di questo provvedimento, erano richiesti solo i dati dell’area business, ora i nuovi tracciati dovranno contenere le informazioni relative alle utenze esistenti, ai consumi fatturati e al credito del traffico telefonico sia ad uso pubblico sia domestico.

Per quanto riguarda la scadenza, le comunicazioni relative al 2011 saranno inviate entro il 30 settembre 2012, mentre a partire dai dati del 2012, la scadenza sarà anticipata al 30 aprile, attraverso invio telematico Entratel.
Dopo aver ricevuto la documentazione, l’Agenzia delle Entrate fornirà la ricevuta contenuta in un file con data e ora di ricezione, numero identificativo, protocollo, numero delle comunicazioni riportate nel file.