Come conservare ed esibire una fattura elettronica

I processi di gestione delle fatture elettroniche, per i titolari di partita IVA, non si limitano solo a quelli relativi alla generazione ed alla trasmissione del documento digitale, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ma riguardano pure la corretta conservazione delle fatture elettroniche. Per le quali, tra l’altro, può poi sorgere l’esigenza di esibirla. Vediamo allora nel dettaglio, passo dopo passo, come si fa non solo a conservare, ma anche ad esibire una fattura elettronica.

Conservazione ed esibizione delle fatture elettroniche, ecco come fare

Selezionata l’utenza di lavoro, accedendo con le credenziali al portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, è possibile selezionare il campo ‘Accedi alla sezione conservazione‘ proprio al fine di accedere al servizio di conservazione delle fatture elettroniche.

Con il servizio che permette di richiedere la conservazione della fattura elettronica in modalità manuale. A patto di aver aderito al servizio di conservazione delle fatture. Inoltre, sia per chi ha aderito, sia per chi ha revocato il servizio di conservazione, la sezione ‘Accedi alla sezione conservazione’ permette pure di effettuare per la fattura elettronica la richiesta di esibizione.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito Internet istituzionale, ricorda che il servizio di consultazione delle fatture elettroniche non è rivolto solo agli operatori economici, ma anche a coloro che le fatture elettroniche le ricevono includendo pure gli eventuali intermediari abilitati e incaricati per delega.

Quali sono le opzioni collegate al servizio di conservazione delle fatture elettroniche

Gratuitamente, nel sistema dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono conservare non solo le fatture elettroniche singole, ma anche quelle contenute in file archivio. Inoltre, il servizio permette di accedere allo storico degli esiti e delle messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate.

In più, si può richiedere, come sopra accennato, l’esibizione delle fatture conservate nonché, a valle di motivazione specifica, l’Agenzia delle Entrate permette pure di effettuare il download dei ‘Pacchetti di distribuzione‘ che contengono proprio le fatture elettroniche per le quali è stata chiesta l’esibizione.

In caso di avvenuto recesso per il servizio di conservazione, il contribuente, come sopra indicato, potrà richiedere solo ed esclusivamente l’esibizione delle fatture elettroniche. Precisamente, l’esibizione di tutte le fatture elettroniche che sono state conservate prima del recesso. Attualmente, come da accordo di servizio, il Fisco a livello temporale garantisce il servizio di esibizione per 15 anni.

Quali fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente

Nel generare e nel trasmettere le fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, l’uso della firma digitale garantisce al documento non solo l’autenticità dell’origine, ma anche l’integrità del contenuto della fattura elettronica. Vediamo allora quali fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente, e quali invece no.

Quali fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente e quali invece no

Nel dettaglio, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, non c’è obbligo di firma digitale per le fatture elettroniche quando gli attori in gioco sono dei privati. Di contro, per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, quello della firma digitale del documento è in tutto e per tutto un obbligo.

Di conseguenza, inviare una fattura elettronica alla PA senza la firma digitale è un’operazione inutile. In quanto il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate non farà altro che scartarla. In altre parole, qualsiasi titolare di partita IVA, al fine di avere dei rapporti di natura commerciale con le Amministrazioni Pubbliche, deve necessariamente dotarsi di firma digitale.

Dalla PEC alla firma digitale, nei rapporti con la PA si chiude il cerchio sulla dematerializzazione dei documenti

Nel rapporto con la PA, inoltre, l’uso obbligatorio della firma digitale per le fatture elettroniche chiude il cerchio sulla dematerializzazione dei documenti. Visto che, per l’invio e per la ricezione della documentazione, come quando si invia una raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nei rapporti con la PA l’uso della posta elettronica certificata (PEC) è ormai ampiamente consolidato.

Come si firma il file FatturaPA e qual è il portale istituzionale con tutte le FAQ

Detto questo, per la firma digitale del file FatturaPA è necessario un certificato di firma qualificata. Ovverosia, un certificato che, previa esibizione di un documento di identità, è stato rilasciato ad una persona fisica.

Al riguardo, per la fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), c’è il portale istituzionale fatturapa.gov.it. Dove, tra l’altro, sono presenti sulla FatturaPA, compreso l’obbligo di firma digitale, tutte le risposte alle domande più frequenti.

In merito ricordiamo, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA, con addio al documento cartaceo, è entrato in vigore con la Finanziaria del 2008. Ovverosia, con la Legge numero 244 del 24 dicembre del 2007.

Fatturazione elettronica, obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende a soggetti che finora esonerati, tra questi non solo coloro che hanno scelto il regime forfettario, ma anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Fatturazione elettronica per le associazioni sportive

La fatturazione elettronica è considerata uno strumento efficace di lotta all’evasione fiscale, inizialmente però hanno goduto dell’esenzione dall’applicazione le partite Iva in regime forfettario, cioè le aziende e i professionisti con un volume di affari non particolarmente rilevante che hanno optato per tale regime. Sono state inoltre esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria anche l’insieme di soggetti appartenenti al terzo settore e che svolgono anche attività di tipo commerciale, cioè le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) rientranti nella fattispecie delle associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore e le organizzazioni che si occupano di volontariato che possono comunque esercitare attività economica non prevalente.

Sanzioni per le associazioni sportive dilettantistiche che emettono in ritardo la fattura elettronica

Anche per le Associazioni Sportive dilettantistiche vi è però una certa gradualità nell’applicazione delle sanzioni, infatti, è previsto che per il terzo trimestre del 2022 ci sia un’applicazione mitigata delle sanzioni previste per chi non applica la fatturazione elettronica.

Se il soggetto provvede ad emettere la fattura elettronica entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione per la quale c’è  l’obbligo di fatturazione elettronica, la sanzione non si applica. Si riconosce quindi un maggiore lasso di tempo, ricordiamo che il trimestre comprende i mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Da ottobre 2022 dovrà essere emessa la fattura elettronica entro i canonici 12 giorni dall’operazione.

Ricordiamo che nel 2022 sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che hanno maturato nel 2021 un totale di ricavi e compensi inferiori a 25.000 euro. Dal primo gennaio 2023 la fatturazione elettronica si applica a tutti. Per le Associazioni Sportive Dilettantitistiche nel 2023 la fatturazione elettronica, in base al decreto PNRR-2  si applica se nel 2022 maturano compensi e ricavi superiori a 25.000 euro. In caso contrario l’obbligo parte dal 2024.

Spetta al contribuente valutare la sussistenza o meno dell’obbligo, naturalmente vi possono essere conseguenze in casi di mancato adeguamento.

Come effettuare la fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche

Per poter procedere alla fatturazione elettronica è necessario avere un software per la fatturazione elettronica che rispetti le specifiche tecniche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre è possibile avvalersi dei software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso App per PC e tablet, inoltre è disponibile un sistema web attraverso la pagina “fatture e corrispettivi”.

Come annullare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute

I dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute si possono annullare? La risposta è affermativa. In quanto se non scartati, i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute si possono annullare, tra l’altro, dal portale ‘Fatture & Corrispettivi’ grazie ad un’apposita funzionalità.

E lo stesso è possibile, con un file in formato XML, pure attraverso l’utilizzo di un canale accreditato da web-service o da FTP (File Transfer Protocol) così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo allora, su come annullare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, quali sono tutti i passi da seguire anche nel caso in cui ad agire con delega, per conto di un titolare di partita IVA, sia un intermediario abilitato.

Come si genera il file di annullamento dei dati delle fatture elettroniche

Nel dettaglio, la funzionalità relativa all’annullamento dei dati delle fatture elettronica emesse e ricevute, che sono stati trasmessi e non scartati, si realizza attraverso l’invio di un nuovo file ‘Dati Fattura’. Ed il tutto facendo attenzione al fatto che l’operazione di annullamento è irreversibile, ragion per cui non sarà poi possibile effettuare la revoca.

Inoltre, per ogni operazione di annullamento file si deve fare riferimento, per la fattura elettronica, sempre al file originario. Ovverosia, a quello che è stato trasmesso la prima volta indipendentemente dal fatto che, sugli stessi dati, siano state apportate delle modifiche.

Ecco come i dati delle fatture elettroniche si possono annullare con una procedura guidata

Per agevolare la generazione del file di annullamento dei dati delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate permette l’accesso, dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’, ad una procedura guidata.

Ed il tutto fermo restando che il titolare di partita IVA, o l’intermediario abilitato e delegato, può utilizzare, al posto del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, pure altri software che siano conformi. Ovverosia, dei software che rispettino le specifiche tecniche del formato Dati fatture. Come da documenti tecnici allegati, in data 27 marzo del 2017, ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la funzionalità web, inoltre, l’Agenzia delle Entrate per quel che riguarda l’annullamento dei dati delle fatture elettroniche fa altresì presente che c’è una limitazione. Ovverosia, si può generare il file di annullamento di un intero file originario ad una sola condizione. Ovverosia, solo se questi dati si riferiscono a fatture elettroniche emesse nei confronti di un solo cliente. Oppure se sono state ricevute da un solo fornitore.

Come aggiornare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

Per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (Sdi), che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, i titolari di partita IVA in genere utilizzano i loro indirizzi telematici abituali. Questi canali telematici abituali di trasmissione delle fatture elettroniche possono essere censiti attraverso un apposito servizio che viene messo a disposizione proprio dal Fisco italiano.

In questo modo, il titolare di partita IVA, o comunque il soggetto che è delegato, abilitato e incaricato, può controllare in ogni momento che le fatture elettroniche provengano effettivamente da indirizzi telematici indicati e censiti proprio come canali abituali di trasmissione. Vediamo allora, nel dettaglio, come andare ad aggiornare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche.

Come controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

Nel dettaglio, per controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche la prima cosa da fare è quella di accedere, tramite le proprie credenziali e identità digitali, al servizio web ‘Fatture e Corrispettivi‘ dell’Agenzia delle Entrate. Per poi selezionare l’utenza di lavoro.

Dopodiché, all’interno del box ‘Fatturazione elettronica e conservazione’ del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, il titolare di partita IVA o l’intermediario abilitato, incaricato e delegato dovrà selezionare ‘Censimento dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche’. E questo permette proprio di accedere e di controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche.

Quali sono i servizi e le funzionalità che sono associate al censimento degli indirizzi telematici

All’interno del servizio relativo al censimento dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche. l’utente può accedere a diverse funzionalità. Precisamente, l’inserimento registrazione del contatto pec, l’inserimento dei canali abituali di trasmissione, l’aggiornamento dei contatti, l’aggiornamento dei canali abituali di trasmissione e la funzione relativa all’eliminazione del censimento.

Per quel che riguarda la funzionalità aggiornamento dei canali abituali di trasmissione, selezionando questa opzione l’utente, cliccando sul tasto ‘Gestisci canali‘, potrà effettuare gli aggiornamenti. Così come, con l’icona ‘Cestino‘, può invece eliminare all’occorrenza un canale dall’elenco dei canali precedentemente censiti.

Come eliminare il censimento dei canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

In maniera diametralmente opposta, il censimento dei canali di trasmissione e del contatto PEC si possono eliminare. Sempre partendo dall’opzione ‘Censimento dei canali abituali di trasmissione‘, per poi cliccare su ‘Elimina censimento‘. Un’operazione che, avverte l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet istituzionale, porterà ad eliminare tutti i dati dei contatti e dei canali abituali di trasmissione.delle fatture elettroniche.

Indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, come si registra

I titolari di partita IVA, al fine di poter ricevere tutte le fatture elettroniche, devono effettuare la registrazione del proprio indirizzo telematico. Che può essere rappresentato, in particolare, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), oppure dal cosiddetto Codice Destinatario che è composto da 7 cifre.

In più, registrando l’indirizzo telematico questo può essere utilizzato sia puntualmente, da parte di un soggetto passivo IVA, sia in maniera massiva da parte dei soggetti intermediari abilitati e delegati. Vediamo allora, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere proprio su come si registra l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Come si registra l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Come sopra accennato, per la registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche i servizi attivabili sono due. Ovverosia, quello relativo alla ‘Registrazione puntuale per un singolo soggetto IVA dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche‘. E quello relativo alla ‘Registrazione massiva dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche‘.

Quando come indirizzo telematico basta la PEC e quando invece serve il codice univoco detto anche codice destinatario

Nella scelta dell’indirizzo telematico, basta la posta elettronica certificata (PEC) quando il flusso in invio ed in ricezione è di poche fatture elettroniche al giorno. Mentre quando si deve trasmettere un numero rilevante di fatture elettroniche è preferibile optare per il codice univoco, ovverosia per il cosiddetto codice destinatario con il canale accreditato di tipo SFTP o Web-Service.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per il flusso delle fatture elettroniche con il canale accreditato di tipo SFTP o Web-Service, serve a monte un adeguato grado di informatizzazione. Nonché il costante presidio di personale ai fini della gestione del sistema informativo che è collegato al Sistema di Interscambio (SdI).

Come funziona l’accreditamento e la corrispondente procedura per l’attivazione di un canale di tipo SFTP o Web-Service

Per l’accreditamento, e per la conseguente attivazione di un canale di tipo SFTP o Web-Service, l’Agenzia delle Entrate fa altresì presente che occorre stipulare un apposito accordo di servizio con il Sistema di Interscambio (SdI). E questo avviene, nello specifico, attraverso una esplicita richiesta di accreditamento.

Al riguardo, dal portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ del Fisco, c’è l’apposita funzionalità ‘Accreditare il canale‘. In questo modo, inserendo tutte le informazioni tecniche e dettagliate richieste, si potrà chiedere e ottenere l’accreditamento del canale telematico.

Come generare una fattura elettronica senza connessione ad Internet

Per l’invio di una fattura elettronica in Italia c’è un unico canale ammesso, ed è quello che è rappresentato dal Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Pur tuttavia, ci sono tanti modi per poter generare e predisporre una fattura elettronica.

Per esempio, è possibile farlo pure senza avere al momento una connessione ad Internet attiva. E questo grazie ad un apposito software che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo allora di cosa si tratta, nel dettaglio, proprio su come generare una fattura elettronica senza avere la connessione ad Internet.

Sulla fatturazione elettronica, ecco il software stand-alone per personal computer del Fisco

Nel dettaglio, proprio per la generazione del file XML della fattura elettronica, i titolari di partita IVA hanno la possibilità di scaricare, dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito pacchetto software stand-alone per personal computer.

Il software è chiaramente gratis, e permette, anche senza avere attiva la connessione ad Internet, di predisporre le tre diverse tipologie di fattura elettronica. Ovverosia, la fattura elettronica ordinaria, la fattura elettronica semplificata e la FatturaPA.

Dal PC al Sistema di Interscambio, ecco come funziona il software fatturazione elettronica

In questo modo, grazie al software stand-alone per personal computer del Fisco, il titolare di partita IVA può predisporre e può generare le fatture elettroniche, salvandole sul proprio PC. E poi, quando c’è connessione ad Internet, si potrà procedere alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) attraverso il portale ‘Fatture e Corrispettivi‘.

Con la PEC oppure con il canale telematico Web Service o FTP in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Ed il tutto fermo restando che il software stand-alone per personal computer del Fisco per la fatturazione elettronica è corredato da un’apposita Guida che si può visionare e che si può scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in formato PDF.

Cosa fare quando offline il software per la fatturazione elettronica non funziona

Quindi, con il software stand-alone per personal computer del Fisco il titolare di partita IVA può comodamente lavorare offline, e quindi senza connessione ad Internet. Ma in ogni caso al momento della trasmissione occorre accedere alla rete.

In più, l’Agenzia delle Entrate fa presente e ricorda che, utilizzando per molto tempo offline il software stand-alone per personal computer, si può riscontrare qualche problema tecnico. Che si risolve chiudendo l’applicativo e, dopo aver effettuato l’accesso ad Internet, riavviandolo affinché questo si possa aggiornare in automatico all’ultima versione disponibile.

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche, come funziona l’adesione ed il recesso

Per la fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione solo i servizi gratuiti di generazione e di invio al Sistema di Interscambio (SdI), ma anche il servizio di consultazione.

In particolare, possono consultare le fatture elettroniche non solo i titolari di partita IVA, ma anche i consumatori finali. Vediamo allora in maniera dettagliata, proprio sul servizio di consultazione delle fatture elettroniche, come funziona e come si fa sia a aderire, sia all’occorrenza pure a recedere.

Quali sono le funzionalità disponibili per l’adesione e per il recesso al servizio di consultazione e-fatture

Nel dettaglio, sono attualmente 4 le funzionalità che sono disponibili per l’adesione e per il recesso dal servizio di consultazione delle e-fatture in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, nello specifico, del servizio standard di consultazione delle fatturazione elettronica con la possibilità di adesione e di recesso.

Nonché l’adesione ed il recesso Business To Business (BTB) per i soggetti IVA, Business To Business (BTB) massiva e adesione e recesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per il Business To Consumer (BTC). Ovverosia, per i consumatori finali che sono i destinatari delle fatture elettroniche. E quindi le persone fisiche ed anche le persone non fisiche che non sono titolari di partita IVA.

Adesione e revoca del servizio di consultazione dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’

Per i soggetti IVA e per gli intermediari abilitati e delegati, il portale per l’adesione e per la revoca del servizio di consultazione delle fatture elettroniche è ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate. Dal portale, infatti, il soggetto IVA può aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Oppure, fa altresì presente l’Agenzia delle Entrate, il soggetto IVA può recedere dal servizio di consultazione e di acquisizione delle fatture elettroniche oppure dei loro duplicati informatici. E questo, a livello normativo, in forza ed ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile del 2018 e delle successive modifiche.

Consultazione fatture elettroniche BTB in modalità massiva, quali sono le modalità di adesione

Per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche BTB in modalità massiva, invece, ci sono due ruoli possibili per l’accesso alle relative funzionalità. Ovverosia, per delega diretta oppure come incaricato.

In particolare, i ruoli per delega diretta o come incaricato corrispondono a due possibili profili autorizzativi per l’adesione al servizio. Con la delega diretta il delegato ha tra l’altro la possibilità di operare massivamente su tutti i suoi deleganti. Mentre per il ruolo incaricato l’utente deve necessariamente indicare il codice fiscale del soggetto che lo ha incaricato.

Adesione e revoca consultazione fatture elettroniche B2C, ecco quali sono i canali

Per l’adesione e per il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer), i canali telematici ai quali accedere, invece, sono quelli rappresentati da Entratel e da Fisconline potendo scegliere in base ai casi tra due opzioni.

Ovverosia, l’adesione o il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer) per un utente che è una persona fisica e che accede per sé stesso. Oppure l’adesione o il recesso dalla consultazione delle fatture elettroniche B2C (Business To Consumer) per un utente che è incaricato da soggetti che sono persone non fisiche e non titolari di partita IVA.

Fattura elettronica, obbligo a partite Iva forfettarie: quali nuovi costi e adempimenti?

L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche al regime forfettario aumenta costi e adempimento alle partite Iva. Si tratta della conseguenza delle novità che il governo si appresta a varare per l’attuazione delle misura di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) nell’ambito della legge fiscale. Nell’articolo 15 della bozza del provvedimento è prevista l’estensione della fatturazione elettronica ai soggetti finora esonerati fino al 31 dicembre 2024. L’obbligo dovrebbe scattare a partire dal 1° luglio 2022. Tuttavia, rimarranno esonerate le piccole partite Iva con limite di ricavi e di compensi entro i 25 mila euro.

Fattura elettronica, quali sono i nuovi soggetti e partite Iva soggetti all’obbligo?

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica alle partite Iva a regime forfettario era tra gli interventi più attesi in materia fiscale. Infatti, l’Italia già il 13 dicembre 2021 aveva recepito la decisione di esecuzione dell’Unione europea numero 2251 che prevedeva l’estensione dell’obbligo ai soggetti finora esonerati. La modifica che il governo si appresta ad apportare è quella al comma 3 dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015. Il provvedimento ha previsto l’introduzione della fatturazione elettronica esonerando dall’obbligo determinati soggetti, ovvero:

  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • quelli forfettari;
  • le associazioni che esercitano l’opzione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge numero 398 del 1991 per compensi commerciali che non eccedano i 65 mila euro nel precedente anno.

Obbligo di fattura elettronica alle partite Iva forfettarie: cosa cambia dal 1° luglio 2022?

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica scatterà, per i nuovi soggetti prima esonerati, a decorrere dal 1° luglio 2022. Tra gli adempimenti fiscali richiesti, vi rientrano:

  • l’utilizzo della fattura elettronica verso i soggetti residenti. Per il terzo trimestre di quest’anno la fatturazione elettronica vige senza le sanzioni se i documenti risultano emessi entro il mese successivo a quello nel quale viene effettuata l’operazione;
  • la fatturazione elettronica verso i non residenti, attualmente con scelta tra la modalità cartacea o elettronica. Dal 1° luglio 2022 comporterà invece l’adempimento dell’esterometro disciplinato dal comma 3 bis. In particolare, per le relative operazioni, a partire dal prossimo luglio scatterà l’obbligo di trasmettere le informazioni inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in entrata o in uscita da e verso soggetti non residenti nel territorio italiano. La trasmissione dovrà avvenire in via telematica. L’adempimento, dunque, comporta la scelta dell’alternativa della fattura elettronica più l’esterometro, oppure della sola fattura elettronica.

Fattura elettronica, nuovi adempimenti per le partite Iva che fanno acquisti su internet da soggetti non residenti

La fattura elettronica per le operazioni da e verso i soggetti non residenti comporterà, dunque, maggiori adempimenti soprattutto per le partite Iva che effettuano acquisti via internet da soggetti non residenti nel territorio nazionale. Il passaggio comporterà dei costi perché i nuovi soggetti tenuti ad adempiere alle norme difficilmente potranno gestire questo tipo di operazioni, almeno inizialmente, senza il sostegno di un commercialista o di un professionista. Peraltro, a differenza della fattura elettronica, la gestione dell’esterometro dovrà avvenire entro il 15esimo giorno successivo a quello dell’operazione.

Altri adempimenti legati all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica

Per quanto concerne gli altri adempimenti legati all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica, gli acquisti in reverse charge dai fornitori residenti, attualmente comporta per i forfettari la reverse charge con il versamento dell’Iva attraverso il modello F24. A partire dal prossimo luglio, tale regime rimarrà invariato. Varierà invece, con obbligo di esterometro a decorrere da luglio prossimo, l’acquisto intracomunitario di beni sotto la soglia annua di 10 mila euro dai fornitori comunitari senza l’iscrizione al Vies.

Fattura elettronica ed esterometro, gli adempimenti che comportano l’iscrizione al Vies

La procedura serve per le autorizzazioni a compiere operazioni intracomunitarie, ovvero di vendita o di acquisto di beni o di servizi da e verso altri Paesi dell’Unione europea.  Fino al prossimo luglio, ai forfettari è imposto la sola conservazione, con l’Iva pagata al fornitore dell’Unione europea. Da luglio sarà necessario l’esterometro con la particolarità di ottemperare all’adempimento al più tardi entro il 15 del mese susseguente all’operazione.

Fattura elettronica, quali altre operazioni necessiteranno dell’esterometro?

Per gli altri acquisti territoriali da non residenti, che non siano importazioni, attualmente le partite Iva forfettarie utilizzano la reverse charge con versamento dell’Iva attraverso il modello F24. Da luglio prossimo, il versamento dell’Iva con il modello F24 sarà accompagnato dall’esterometro. Obbligo, dell’esterometro, che vigerà anche per tutti gli altri acquisti non territoriali che, ad oggi, non prevedono alcun adempimento. Da luglio sarà obbligatorio l’esterometro con termine al massimo entro il 15 del mese susseguente a quello dell’operazione.

 

Canali SdI per le fatture elettroniche, quali sono e come si utilizzano anche con accreditamento

Il Sistema di Interscambio, che è detto anche Sdi, è il sistema informatico che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, e che si occupa del transito digitale delle fatture elettroniche sia per l’invio, sia per la ricezione.

All’Sdi, inoltre, sono associati più canali per la fatturazione elettronica anche con accreditamento. Vediamo allora quali sono questi canali e come i titolari di partita IVA devono utilizzarli.

Quali sono i canali Sdi per la fatturazione elettronica, dalla PEC al canale FTP

Nel dettaglio, i canali SdI per le fatture elettroniche sono tre. Precisamente, quello con l’accreditamento che è rappresentato dall’attivazione di un canale di tipo FTP o Web-Service. Mentre gli altri due canali SdI per le fatture elettroniche, senza alcun bisogno di accreditamento, sono rappresentati dalla PEC, ovverosia dalla posta elettronica certificata, e dal servizio di invio e di ricezione delle fatture elettroniche attraverso il portale web dedicato ‘Fatture e Corrispettivi‘.

Quando è preferibile la PEC o il portale Fatture e Corrispettivi per l’invio e per la ricezione delle e-fatture

Per i tre canali SdI per le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate consiglia l’uso della PEC, e/o del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, quando la cadenza di invio e/o di ricezione delle e-fatture è sporadica. Ed il tutto fermo restando che i titolari di partita IVA, sulla scelta del canale Sdi, possono rivolgersi al Fisco attraverso il numero verde 800-299940.

Quando utilizzare il canali SdI FTP o Web-Service per la fatturazione elettronica

Quando invece la ricezione e l’invio di fatture elettroniche non sono sporadiche, allora la soluzione ideale è quella che è rappresentata, tramite accreditamento, dell’attivazione del canale Sdi di tipo FTP o Web-Service.

Con l’Agenzia delle Entrate che, al riguardo, attraverso il proprio sito Internet fa presente come trattasi di una scelta che richiede, a monte, non solo l’esistenza di una struttura a supporto delle attività informatiche. Ma anche la capacità di andare a gestire un sistema informativo con continuità e con disponibilità di personale di presidio.

Per l’accreditamento al canale SdI FTP o Web-Service occorre presentare una specifica richiesta dall’apposito link ‘Accreditare il canale‘ dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il link permette di accedere ad un form online da compilare, da firmare e da inoltrare poi ad un indirizzo PEC dedicato. Solo in questo modo, se la procedura è stata effettuata correttamente, il Sistema di Interscambio, precisa altresì il Fisco, provvederà a lavorare e ad inviare all’utente un apposito messaggio di presa in carico.