Fatturazione elettronica, obbligo esteso dal 1° gennaio 2024

Dal primo gennaio 2024 cadono le deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite Iva ( o quasi). Ecco tutte le novità.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso

L’obbligo di fatturazione elettronica nasce nel 2019. Nel 2022 lo stesso è esteso anche a coloro che sono in regime forfettario, ma con esclusione dell’obbligo per coloro che hanno un volume di ricavi o compensi inferiore a 25.000 euro. A partire invece dal 1° gennaio 2024 cade anche quest’ultimo limite o deroga e di conseguenza tutte le partite Iva devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Questo sistema è stato introdotto al fine di contrastare l’evasione fiscale, infatti il sistema prevede che la documentazione economica sia inviata tramite il Sistema di Interscambio, questo consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire immediatamente i dati della fatturazione e quindi con estrema precisione può essere determinato il reddito prodotto dall’impresa/professionista.

La fatturazione elettronica può essere gestita autonomamente con l’uso di software specifici oppure può essere gestita con i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ma qualunque sia il sistema adottato non cambia il risultato: la fatturazione passa attraverso il sistema di interscambio. La fattura elettronica contiene i dati fiscali del professionista/impresa che emette la fattura e del soggetto che la riceve, ad esempio il cliente dell’avvocato.

Deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica

Si è detto che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 è esteso a tutte le partite Iva, in realtà all’ultimo momento con il decreto Milleproroghe è arrivata una deroga. È fatto divieto a medici e odontoiatri l’uso della fatturazione elettronica. Il motivo è legato alla necessità di garantire la privacy dei pazienti. Di conseguenza questi professionisti devono continuare a usare, almeno per il momento, il sistema cartaceo. È allo studio un sistema che consenta anche a tali soggetti di utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione senza però mettere a repentaglio dati sensibili e super-sensibili come quelli inerenti le prestazioni mediche.

Leggi anche: Cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML

Fatturazione elettronica: ecco chi è obbligato dal 1° gennaio 2023

Chi è titolare di una partita Iva e ha aderito al regime forfetario dal 1° gennaio deve effettuare controlli per valutare se applicare la fatturazione elettronica. Ecco cosa cambia con il nuovo anno.

Fatturazione elettronica per forfetari: a chi si applica? Chi è esente?

Il decreto legge 36 del 2022, convertito in legge 79 del 29 giugno 2022, ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche a coloro che hanno aderito al regime forfetario, in precedenza esenti. L’obbligo non è stato esteso a tutti ma coloro che maturano ricavi o compensi superiori a 25.000 euro annui. La norma è entrata in vigore il primo luglio 2022 e i contribuenti, titolari di partita Iva, per valutare se obbligati alla fatturazione elettronica dovevano far riferimento ai ricavi e compensi del 2021. Chi non è rientrato in tale casistica si sta ora chiedendo cosa succederà dal primo gennaio 2023. Cercheremo di capire ora chi è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica dal primo gennaio 2023.

La normativa prevede che chi ha ricavi e compensi inferiori a 25.000 euro sarà sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal primo gennaio 2024, fin da ora accenniamo al fatto che il Governo ha più volte sottolineato che potrebbe slittare anche tale termine, ma visto che manca un anno, per ora meglio accantonare questa ipotesi.

Quali contribuenti dovranno applicare la fatturazione elettronica dal primo gennaio 2023?

Chi però ha una partita Iva e ha aderito al regime forfetario opzionale deve stare attento, infatti se anche dal mese di luglio 2022 non ha adottato la fatturazione elettronica in quanto nel 2021 non ha raggiunto la soglia limite dei 25.000 euro, questo non vuol dire che dal mese di gennaio 2023 potrà continuare con la fatturazione cartacea tradizionale. I titolari di partita Iva in regime forfetario al 31 dicembre dovranno controllare i ricavi/compensi prodotti nel 2022. Se questi superano la soglia dei 25.000 euro, se anche a luglio 2022 non sono stati obbligati alla fatturazione elettronica, dovranno adottarla a partire dal mese di gennaio 2023.

Molti hanno il dubbio: visto che la stagione dichiarativa inizia in primavera perché devo anticipare i calcoli? In effetti è come se si dovesse anticipare il calcolo visto che deve essere fatto nel dettaglio per evitare che piccole incongruenze possano determinare sanzioni. Di fatto però per evitare problemi futuri è necessario fare già ora il calcolo dei ricavi/compensi.

Naturalmente devono essere considerate solo le fatture emesse nel 2022.

In realtà in molti non sono concordi con tale interpretazione, ritenendo che invece solo coloro che nel 2021 hanno superato la soglia dei 25.000 euro devono adottare la fatturazione elettronica. Tale intepretazione appare però illogica. Di fatto l’Agenzia delle Entrate non riesce a chiarire i dubbi e molti commercialisti stanno suggerendo ai clienti di giocare d’anticipo evitando problemi in futuro.

Ricordiamo che la fatturazione elettronica è sempre obbligatoria quando ci sono rapporti con la Pubblica Amministrazione. Infine, è possibile delegare la pratica al commercialista oppure procedere in autonomia con un software per la fatturazione elettronica.

Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenza il 30 settembre 2022

Con il decreto ministeriale del MEF del 4 dicembre 2022 sono state rimodulate le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Entro il 30 settembre è necessario effettuare il versamento per le imposte di bollo maturate nel secondo trimestre dell’anno.

Assolvimento imposta di bollo sulla fatturazione elettronica

Le imposte di bollo sulle fatture elettroniche possono essere correttamente assolte al momento dell’emissione indicando sulla fattura stessa l’assolvimento dell’obbligo. Dal 15 luglio 2022 sul sito “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è invece disponibile l’elenco degli obblighi assolti. In particolare è disponibile:

  • l’elenco A, non modificabile, contenente gli estremi delle fatture elettroniche per le quali è stato correttamente assolto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo;
  • l’elenco B è invece contenuta la lista delle fatture elettroniche per le quali non è stato assolto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo o è stato assolto in modo insufficiente. In caso di incongruenze l’elenco B poteva essere modificato entro il 10 settembre.

Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche II trimestre e I trimestre

Entro il 20 settembre 2002 è invece è possibile entrare nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e verificare gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo sulla fatturazione elettronica. Gli stessi dovranno quindi essere versati entro il 30 settembre 2022 con modello F24. I codici tributo sono:

  • 2521 I° trimestre
  • 2522 II° trimestre

  • 2523 III° trimestre

  • 2524 IV° trimestre

  • 2525 sanzioni

  • 2526 interessi.

In alternativa è possibile effettuare il pagamento dall’area riservata e con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario.

Ricordiamo che nel caso in cui le imposte da versare al termine di un trimestre abbiano un importo inferiore a 250 euro, il pagamento può slittare al trimestre successivo, quindi entro il 30 settembre 2022 è possibile versare anche le somme relative all’imposta di bollo del primo trimestre 2022, senza maggiorazioni e sanzioni, se tali importi erano inferiori a 250 euro. Dal 2023 il limite dei 250 euro sarà innalzato a 5.000 euro.

In caso di mancato o insufficiente versamento l’Agenzia delle Entrate comunica il mancato pagamento al contribuente indicando le somme da pagare, gli interessi e le sanzioni. Questa è solo una delle  scadenze del mese di settembre quindi è meglio prestare attenzione.

Fatturazione elettronica e sanzioni pos, cosa cambia tra oggi e domani?

Fatturazione elettronica e sanzioni pos, sono due degli argomenti caldi di questi giorni. Ecco tutte le novità previste per oggi e domani.

Fatturazione elettronica e sanzioni pos per i commercianti

A partire da oggi, 30 giugno 2022 scatteranno le sanzioni nei confronti degli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che non accettano pagamenti con carte elettroniche: lo prevede l’art. 18, comma 1, del decreto “PNRR 2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36), che modifica l’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. La disposizione viene confermata anche nella versione definitiva del decreto, a seguito della conversione in legge, approvata ieri dall’Aula della Camera.

L’applicazione effettiva partirà quindi dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023, come aveva, invece, stabilito il primo decreto “PNRR” (art. 19-ter, D.L. 6 novembre 2021, n. 152). Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta:

  1. da una parte fissa di 30 euro;
  2. e da una parte variabile, pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS.

Attenzione perché la legge non è un obbligo pos, ma vanno bene qualsiasi strumento che permette il pagamento in via telematica e con carte di credito.

Fatturazione elettronica e sanzioni pos, per i forfettari

Da domani, 1° luglio 2022, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. A prevedere l’obbligo è stato l’art. 18 del decreto “PNRR2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri), che intervenendo in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

L’obbligo è in merito ai soggetti che ricadono nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario), nonché per coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 398/1991, ha stabilito che tali contribuenti sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica da luglio, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

Fatturazione elettronica, alcune precisazioni

In merito alla fatturazione elettronica si precisa quanto segue:

  1. qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a euro 25.000, non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente a euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024;
  2. l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i cd. soggetti minori scatta dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal contenuto letterale della disposizione normativa citata si evince che si debba fare riferimento ai compensi/ricavi dell’anno precedente, anche ragguagliati ad anno (quindi, in caso di inizio attività nel corso del 2021, il limite di compensi andrà “scomposto” per il periodo di riferimento, al fine di verificare il superamento della soglia), quindi, non considerando l’anno in corso in cui è iniziata l’attività. Sul punto si auspica una conferma ministeriale;
  3. a seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, saranno tenuti anche:
    • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
    • alla conservazione elettronica delle fatture;
    • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

Cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML

Per trasmettere una fattura elettronica in Italia c’è un unico canale che garantisce, ai sensi di legge, la consegna al destinatario ed il pieno rispetto della normativa fiscale vigente. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Per la correttezza del ciclo di fatturazione elettronica, inoltre, i dati devono essere trasmessi attraverso lo standard XML, che è una sigla che sta per eXtensible Markup Language.

Con il Fisco che, nell’acquisire la fattura elettronica, analizza di dati del tracciato XML, effettua le opportune verifiche e poi, se è tutto ok, procede con la consegna dell’e-fattura al destinatario. Vediamo allora, nel dettaglio, cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML, e perché di conseguenza è così importante.

Cos’è il tracciato XML per le fatture elettroniche

Riguardo a cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML la risposta è semplice. In quanto si tratta del codice di cui è composto il file della e-fattura da inviare al Sistema di Interscambio. Quello XML, in particolare, è un formato ad alta leggibilità così come è anche molto leggero per la lettura e per il salvataggio su computer.

L’SdI verifica proprio che i dati del tracciato XML siano corretti. Al fine di procedere poi alla validazione della fattura elettronica ed all’invio al destinatario. In mezzo, tra la validazione e l’invio, l’Agenzia delle Entrate registra la fattura elettronica nel suo database.

Perché le e-fatture che transitano sull’SdI non possono essere duplicate o modificate

Al destinatario la fattura elettronica, transitando dal Sistema di Interscambio (SdI), sarà consegnata nel cassetto fiscale oppure sarà acquisibile attraverso il proprio software di fatturazione elettronica utilizzato. In più, per evitare che le fatture elettroniche possano essere modificate o duplicate nel tempo, a far fede è lo stampo temporale ed anche la firma elettronica.

Generazione del file XML per le e-fatture, dai software accreditati agli applicativi gratuiti del Fisco

I software accreditati di fatturazione elettronica, compilando i vari campi per la generazione del documento digitale, creano il file XML in automatico. E lo stesso dicasi pure per gli applicativi gratuiti che sono messi a disposizione per i titolari di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ovverosia, l’app FatturAE ed il portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ con accesso tramite le proprie credenziali.

Cos’è la fatturazione elettronica B2C

I titolari di partita IVA, con obbligo di fatturazione elettronica, sono tenuti all’emissione del documento digitale non solo verso altri soggetti passivi IVA, ma anche verso i consumatori finali. Ovverosia, verso soggetti che sono privi di partita IVA e che sono identificabili, in questo caso, con il codice fiscale.

Nella fattispecie, da un operatore economico ad un consumatore finale, si parla di fatturazione elettronica B2C, ovverosia Business To Consumer. Vediamo allora di approfondire tutti gli aspetti legati proprio alla fatturazione elettronica B2C.

Come funziona la fatturazione da titolare di partita IVA a consumatore finale

Nel dettaglio, la fatturazione elettronica B2C funziona sostanzialmente allo stesso modo delle e-fatture B2B, ovverosia tra due soggetti passivi IVA. E questo perché si tratta sempre di generare e di emettere una fattura elettronica il cui destinatario, nella fattispecie, è un consumatore finale.

Ovverosia, per esempio, un privato cittadino che ha effettuato presso un medico specializzato una visita oculistica. L’oculista procederà così a generare la fattura elettronica e ad inviarla attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, in formato cartaceo o via posta elettronica, la copia dell’e-fattura deve essere sempre inoltrata al consumatore.

Nella fase di emissione e di trasmissione della fattura elettronica B2C, inoltre, il soggetto passivo IVA può eventualmente indicare, se fornito, pure l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del consumatore. La PEC non è obbligatoria ma, se non indicata, il titolare di partita IVA, come sopra indicato, avrà l’obbligo di inviare via posta elettronica o di consegnare in formato cartaceo una copia dell’e-fattura.

Come gestire la fatturazione elettronica B2C anche attraverso il portale del Fisco

Per la gestione completa del ciclo della fatturazione elettronica, includendo pure quella Business To Consumer, il soggetto passivo IVA può avvalersi a costo zero dei canali e degli applicativi che sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ovverosia, con l’app FatturAE ed anche, senza scaricare alcun software, accedendo con le proprie credenziali al portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ del Fisco.

L’uso dell’app FatturAE, e del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, non è comunque obbligatorio. In quanto, includendo pure il ciclo di fatturazione BTC, il soggetto passivo IVA per la fatturazione elettronica può pure far uso di un software di fatturazione accreditato.

Fattura elettronica per tutti, cosa cambia dal 1° luglio: la guida

Cosa cambia nel regime di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022? In primo luogo l’estensione della fattura elettronica è a quasi tutti i soggetti economici che finora ne erano esonerati dall’utilizzo. Infatti, da luglio saranno obbligati all’adempimento attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate i soggetti passivi dell’Iva fino a questo momento esonerati. Ovvero le partite Iva a regime forfettario, quelle a regime di vantaggio e gli enti rientranti nella legge 398 del 1991. L’obbligo scatta a chi ha conseguito un volume di compensi o di ricavi nel 2021 eccedente ai 25 mila euro. Al di sotto di questa soglia, l’obbligo scatterà solo a partire dal 1° gennaio del 2024.

Fattura elettronica: le partite Iva che fuoriescano dal regime forfettario sono obbligate dal 1° gennaio 2023

Sarà, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024 che l’obbligo di adottare la fattura elettronica scatterà nei confronti di proprio tutti, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi conseguiti nel 2022. A meno che non vengano a decadere i presupposti favorevoli all’esonero. Ad esempio, una partita Iva che fuoriesca dal regime forfettario e che adotti il regime ordinario è obbligata a utilizzare la fattura elettronica dal 1° gennaio 2023.

Chi è obbligato ad adottare la fattura elettronica da subito?

Pertanto, rientrano tra gli obbligati ad adottare la fattura elettronica dal prossimo 1° luglio i soggetti in regime di:

  • vantaggio, secondo l’articolo 227 del decreto legge numero 98 del 2011;
  • forfettari, secondo l’articolo 1 della legge numero 190 del 2014;
  • speciale come previsto dalla legge numero 398 del 1991. Si tratta delle associazioni senza fini di lucro, ad esempio. Per questi soggetti l’obbligo scatta purché nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito dei proventi dall’attività commerciale per un tetto non eccedente i 65 mila euro.

A disciplinare l’obbligo di adozione della fattura elettronica è il comma 2, dell’articolo 18, del decreto legge numero 36 del 2022 (il cosiddetto decreto “Pnrr 2”). Il provvedimento modifica il comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015.

Quali altri requisiti bisogna possedere per l’adozione della fattura elettronica?

Pertanto, sono obbligati a passare al regime di fattura elettronica tutti i soggetti:

  • passivi Iva;
  • con residenza in Italia o stabili in Italia;
  • per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi effettuati riguardo a un soggetto anch’esso residente o stabile in Italia.

I soggetti del reparto sanitario e i produttori agricoli devono emettere fattura elettronica?

In merito ai soggetti appartenenti al comparto sanitario, al momento non vi è ancora l’obbligo di adozione della fattura elettronica. Al contrario, i produttori agricoli – sia nelle vesti di cessionari che di committenti – che si trovino in regime di esonero dagli adempimenti dell’Iva il decreto dell’Agenzia delle entrate datato 30 aprile 2018 estende la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio, accessibile dalla propria area riservato del portale on line dell’Agenzia stessa.

Da quando decorre l’obbligo di fattura elettronica?

L’obbligo dell’adozione della fattura elettronica decorre dal 1° luglio 2022 per le partite Iva e i soggetti finora esonerati che nel precedente anno abbiano conseguito un volume di compensi o di ricavi di almeno 25 mila euro. La decorrenza per tutti gli altri soggetti è dal 1° gennaio 2024. A prevederlo è il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 (“Pnrr 2”). Pertanto, ai fini dell’obbligo di fatturazione elettronica bisogna far riferimento ai compensi e ai ricavi realizzati durante l’anno di imposta 2021. Nel caso in cui l’attività non sia stata svolta durante tutto l’anno scorso (ad esempio, gli operatori che abbiano aperto partita Iva a metà 2021), l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’intero anno.

Chi ha aperto la partita Iva forfettaria nel 2022, deve adottare la fattura elettronica?

Cosa avviene per gli operatori economici che hanno aperto la partita Iva a regime forfettario nell’anno 2022 ai fini dell’obbligo di fattura elettronica? In questo caso, si ritiene che risulti irrilevante l’ammontare dei compensi e dei ricavi conseguiti nel corso di quest’anno. Dunque, chi ha aperto la partita Iva durante il 2022, adottando il regime forfettario o gli altri regimi speciali, è tenuto all’obbligo di fattura elettronica solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale decorrenza permane se sussistono i presupposti per l’adozione dei regimi di vantaggio fiscale anche nell’anno 2023. Ovvero, quelli previsti dal comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015 per l’esonero della fatturazione dei regimi speciali; e quelli del decreto 398 del 1991 per quanto riguarda i proventi delle attività commerciali svolte nel 2022 dagli enti (il tetto dei 65 mila euro).

Estensione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022: cosa avviene nel primo periodo di applicazione?

Nel primo periodo di adozione a decorrere dal prossimo 1° luglio, la normativa non prevede l’applicazione nell’immediato delle sanzioni in caso di mancato utilizzo della fattura elettronica. Si tratta delle sanzioni previste dal comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo numero 471 del 1997. Infatti, il comma 3, dell’articolo 18 del decreto legge numero 36 del 2022 prevede che per tutto il terzo trimestre del 2022 (luglio, agosto e settembre), le sanzioni non sono applicate nel caso in cui la fattura elettronica dovesse essere emessa entro il mese successivo rispetto a quello nel quale si sia effettuata l’operazione. Pertanto, nel terzo trimestre dell’anno, chi entra a far parte dei nuovi obbligati all’adozione della fattura elettronica, non riceverà la sanzione nel caso in cui emetta il documento entro il mese successivo, diversamente dai termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Adozione della fattura elettronica, cosa avviene per l’esterometro?

Infine, l’obbligo di fattura elettronica per i nuovi soggetti comporta anche l’obbligo di comunicare, in via telematica all’Agenzia delle entrate, le operazioni effettuate nei riguardi di soggetti residenti all’estero. La relativa normativa prevista dal comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015, esclude le sole operazioni per le quali sia stata emessa la fattura elettronica. Oppure per la quale sia stata emessa la bolletta doganale. Pertanto, la comunicazione prevista dall’esterometro potrà essere effettuata, già a partire dal terzo trimestre del 2022, mediante l’espletamento della fattura elettronica. I tempi sono quelli indicati dalle lettere a) e b), del comma 3 bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo 127 del 2015.

Come funzionano i software di fatturazione elettronica e quali sono tutti i vantaggi

Per la gestione completa del ciclo della fatturazione elettronica il titolare di partita IVA può fare tutto a costo zero. E questo grazie, in particolare, all’app FatturAE ed anche al portale ‘Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Pur tuttavia, nulla vieta al piccolo imprenditore, al libero professionista o al lavoratore autonomo a partita IVA di gestire tutto il ciclo della fatturazione elettronica utilizzando un software accreditato.

Ovverosia, un applicativo grazie al quale, tra l’altro, è possibile inviare e ricevere le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo allora, nel dettaglio, come funzionano proprio i software di fatturazione elettronica, e quali sono tutti i relativi vantaggi.

Cosa offrono i migliori software di fatturazione elettronica in commercio

Nel dettaglio, il software di fatturazione elettronica è un applicativo che, oltre a permettere di rispettare l’obbligo di digitalizzazione dei documenti, che transitano attraverso l’SdI, semplifica la vita del professionista, del piccolo imprenditore e del lavoratore autonomo a partita IVA.

E questo perché i migliori software di fatturazione elettronica in commercio, prima di tutto, sono sempre al passo con la normativa fiscale di riferimento. E quindi non c’è mai bisogno di doversi ogni volta aggiornare quando cambiano le regole.

In più, i migliori software di fatturazione elettronica in commercio non permettono solo di gestire l’intero ciclo delle e-fatture, ma offrono pure tanti altri servizi aggiuntivi. Dalla gestione delle note di credito alla possibilità di emettere altri documenti come i preventivi per i clienti. Ed il tutto a fronte di relazioni sempre agili e semplificate con il proprio commercialista di fiducia.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzare gli applicativi per fatturazione e contabilità

Quindi, i migliori software di fatturazione elettronica in commercio permettono ai titolari di partita IVA di gestire la contabilità a tutto tondo, e quindi di risparmiare tempo e denaro attraverso la gestione automatizzata di tutti i processi. Il che, tra l’altro, permette pure di minimizzare gli errori.

Così come con i migliori software di fatturazione elettronica in commercio i dati sono sempre conservati e tenuti in ordine anche al fine di avere sempre un quadro puntuale e chiaro dell’andamento della propria attività. E si può dire addio, come sopra accennato, pure alle ore passate a documentarsi, per quel che riguarda la normativa fiscale, sull’uscita di nuove leggi.

Come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata

Sono tre i tipi di fattura elettronica che in Italia un operatore economico può generare e trasmettere. La fattura elettronica ordinaria, la FatturaPA, ovverosia quella verso la Pubblica Amministrazione, e la fattura elettronica semplificata.

Con quest’ultima che si può spiccare solo rispettando opportune condizioni. Vediamo allora, nel dettaglio, proprio come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata. E quali sono, di conseguenza, i relativi vantaggi.

Emissione della fattura elettronica semplificata, attenzione al limite di importo ed al tipo di operazione

Sulla generazione e sulla trasmissione di una fattura elettronica semplificata c’è da dire, prima di tutto, che l’importo IVA inclusa non può mai superare i 400 euro. Come corrispettivo finalizzato a certificare operazioni su beni e servizi.

Inoltre, rispettando il limite di importo previsto, la fattura elettronica semplificata, rispetto a quella ordinaria, è ammessa a patto che non si tratti di cessioni intracomunitarie. Rispetto a quella ordinaria, inoltre, la fattura elettronica semplificata presenta il vantaggio relativo alla compilazione di un minor numero di campi obbligatori.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica semplificata rispetto a quella ordinaria

Nel dettaglio, con la fattura elettronica semplificata basta indicare la partita IVA o il codice fiscale. Senza obbligo di andare ad inserire tutti i dati completi del cliente così come avviene per la generazione della fattura elettronica ordinaria.

Inoltre, per i beni o per i servizi legati alla fatturazione, con la fatturazione elettronica semplificata non è obbligatoria la descrizione dettagliata. Ma basterà una descrizione sommaria. Così come nella fattura elettronica semplificata si indica il totale IVA inclusa e non il totale e l’imposta sul valore aggiunto.

Quali sono i campi obbligatori per la generazione di una fattura elettronica semplificata

Detto questo, i campi obbligatori, per la generazione di una fattura elettronica semplificata, sono rappresentati dal numero della fattura che deve essere univoco e sempre in sequenza; la data di emissione; i dati propri e quelli semplificati del cliente; l’importo complessivo della fattura elettronica semplificata comprensivo di IVA.

Quindi, la fattura elettronica ordinaria e la fattura elettronica semplificata ai fini fiscali hanno la stessa validità. Pur tuttavia, se la fattura elettronica ordinaria si utilizza per tutte le transazioni, l’uso di quella semplificata, per quanto detto e descritto, presenta delle limitazioni sia per quel che riguarda l’importo, sia per i casi di utilizzo.

Come scegliere l’utenza di lavoro sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate

Per la gestione completa del flusso relativo alle fatturazione elettronica c’è sul web un portale istituzionale che, con accesso tramite le credenziali, è ad accesso ed a fruizione gratuita. Il che significa che il titolare di partita IVA, volendo, non ha bisogno di dover utilizzare software a pagamento per essere in regola con tutto il ciclo della fatturazione elettronica.

Questo portale è ‘Fatture e Corrispettivi‘ dell’Agenzia delle Entrate con l’autenticazione che è subordinata sia all’uso di un browser aggiornato, sia alla scelta dell’utenza di lavoro. Vediamo allora, nel dettaglio, proprio come scegliere l’utenza di lavoro sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Accesso al portale Fatture e Corrispettivi solo con un browser aggiornato

In particolare, come sopra accennato, prima di scegliere l’utenza di lavoro sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate è necessario che il browser di navigazione che è stato scelto per l’accesso tramite le credenziali, per esempio ‘Chrome’, sia correttamente aggiornato. Ovverosia, che sia aggiornato ad una versione recente.

Al riguardo, nella sezione relativa all’assistenza online per il portale ‘Fatture e Corrispettivi’, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti proprio il servizio web di verifica rapida del proprio browser. Un servizio di verifica che è ad accesso libero e quindi senza alcun bisogno di autenticazione.

Portale Fatture e Corrispettivi, dall’utenza di lavoro alla sola opzione ‘Me stesso’

Accedendo al portale ‘Fatture e Corrispettivi’ con le proprie credenziali, l’utente è chiamato a selezionare l’utenza di lavoro quando opera per conto di altri. Ed al riguardo è stato legittimamente incaricato e delegato.

Invece, l’utente che accede al portale ‘Fatture e Corrispettivi’ in proprio per la propria partita IVA, e quindi in assenza di deleghe, la scelta dell’utenza di lavoro si riduce alla presenza della sola opzione ‘Me stesso‘. Ed in tal caso, si legge altresì sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il sistema, in quanto non ci sono utenze di lavoro tra cui scegliere, mostrerà direttamente quelli che sono i servizi disponibili.

Ricordiamo infine che per autenticarsi al portale ‘Fatture e Corrispettivi’ serve il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Così come i titolari di partita IVA, a differenza dei privati, possono ancora utilizzare le credenziali rilasciate dal Fisco. Ovverosia, il Codice Fiscale/Codice Entratel unitamente alla password ed al codice PIN.