Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati

di Vera MORETTI

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del ministero del Lavoro che proroga al 2011 alcune misure agevolative introdotte dalla Finanziaria 2010.

Sono stati stanziati 3,6 milioni di euro per agevolare le assunzioni di dipendenti con età superiore a 50 anni, percettori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Le agevolazioni riguardano anche le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, le facilitazioni non possono andare oltre il 31 dicembre 2011. Sono ammessi tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative, per soci con rapporto di lavoro subordinato.

In cosa consiste il beneficio? In pratica, verranno versati i contributi previdenziali nella misura del 10% ma decade se, nei sei mesi precedenti, sono stati licenziati soggetti che ricoprivano le stesse mansioni, oppure se sono state applicate riduzioni di orario. E l’assunzione non deve avvenire a fronte di un obbligo legislativo o contrattuale.

Un’altra proroga riguarda i soggetti in mobilità o beneficiari della disoccupazione con requisiti normali, che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva. Se questi sono stati assunti nel 2011, o erano già presenti in azienda in data 1 gennaio 2011, danno la possibilità al datore di lavoro di versare i contributi ridotti al 10%.

Un’altra proroga riguarda i datori di lavoro che hanno assunto nel 2011 lavoratori a tempo pieno e indeterminato che erano destinati all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile. Il beneficio consiste nel riconoscimento dì un incentivo economico pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Questa facilitazione vale anche per i casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un contratto di lavoro a termine, stipulato dopo il 1° gennaio 2011. L’incentivo è cumulabile con le altre agevolazioni vigenti.

Per quanto riguarda i lavoratori che accedono alla disoccupazione con requisiti normali, utilizzando fino a 13 settimane di lavoro svolto come co.co.co/pro, il decreto stanzia oltre tre milioni.
Coloro che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e percepiscono l’indennità di mobilità o qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, accettando un’offerta di lavoro che prevede l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, hanno la possibilità di richiedere una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Finanziaria 2010: proroga al 2012 delle detrazioni per gli interventi di edilizia privata

La Finanziaria 2010 si apre all’energia sostenibile e introduce sostegni per chi ha sostenuto delle spese sugli immobili privati.

Fino al 2012, infatti, sarà possibile godere di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficienza energetica.

E’ notizia di oggi che la Finanziaria 2010 ha incluso la proroga delle detrazioni fiscali per coloro che si sono fatti carico della ristrutturazione di un immobile e la conversione del rivestimento di un tetto in pannelli solari.

Ecco le specifiche:

– per le ristrutturazioni edilizie, la detrazione Irpef rimarrà stabile al 36% fino a un limite massimo di spesa di 48mila€ per ogni edificio sul quale siano stati compiuti questo tipo di interventi; mentre le agevolazioni dell’IVA sono al 10% sui lavori di risanamento e restauro.

– per gli interventi di efficienza energetica si intendono pannelli solari, nuove caldaie o interventi contro le dispersioni termiche: per questi, è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 55% .

Per beneficiare di queste detrazioni occorre compilare l’apposito modulo presente sul sito e nelle sedi dell’Agenzia dell’Entrate contenente tutta la documentazione sui lavori, ed inviare il tutto all’Agenzia delle Entrate.

Paola Perfetti

Finanziaria 2010: norme e prassi sull’aliquota nell’edilizia

Con la Finanziaria 2010 è stata stabilizzata anche l‘aliquota ridotta nell’edilizia, ovvero per quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni finiti, materie prime o semilavorati.

Fin dalla prima emanazione del Dpr 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’edilizia e ha distinto fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie prime e semilavorate per l’edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’appalto.

Ne sono seguite molte modifiche e integrazioni, e le varie fattispecie sono state collocate in alcune voci delle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.

Con la nuova Finanziaria, l’applicazione dell’aliquota ridotta è limitata a quei beni denominati “beni finiti” cioè acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni “agevolate”, sia che il soggetto costruisca “in economia” sia che esegua lavori in appalto o subappalto; gli stessi beni che si trovano non nell’ultimo anello della fase di commercializzazione ma in uno stadio precedente non possono beneficiare dell’aliquota ridotta.

Excursus sulle modalità di applicazione dell’aliquota:

– del 4% per la vendita di prodotti finiti circa la costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408/1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).

– del 10% per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964 (integrato dall’articolo 44 della legge 865/1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127-terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

– agevolata del 2% (allora vigente) per i caminetti (definiti beni finiti come da risoluzione prot. 353485 del 1982) se ceduti a “chi li impiega per realizzare immobili agevolati (case non di lusso, scuole, case rurali, eccetera); viceversa, sono da assoggettare all’aliquota ordinaria le cessioni di caminetti effettuate in una fase di commercializzazione diversa da quella testé indicata.

– ordinaria nel caso di fornitura di materie prime o semilavorate e qualora si tratti di semplice compravendita (indipendentemente dai soggetti tra cui è posta in essere) anche se corredata dall’eventuale posa in opera.

– “a regime” l’aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata come stabilizzato dalla legge 191/2009 (Finanziaria 2010).
In questo caso, l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata dall’eventuale impiego dei “beni significativi” individuati dal Dm 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza): bisogna cioè considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota ridotta. Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’aliquota ordinaria del 20%

A questo punto, è bene specificare due aspetti delle normative sull’edilizia:

1- Per qualificare un contratto come appalto o come vendita con posa in opera, occorre stabilire la concreta volontà delle parti e verificare se prevale l’obbligazione di fare rispetto a quella di dare.
Se si tratta di appalto, è applicabile l’aliquota Iva ridotta anche in presenza di materie prime o semilavorate impiegate per la realizzazione dell’opera commissionata dal cliente (per esempio un impianto idro-sanitario, di riscaldamento, elettrico, eccetera), precisamente il 4% per interventi di cui alla voce n. 39 della tabella A, parte II, e del 10% per gli interventi previsti dalle voci 127-septies, 127-duodecies, 127-quaterdecies della tabella A, parte III, nonché per gli interventi edilizi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 (esplicitati al paragrafo n. 4 della circolare 71/2000).

2- Quali sono le differenze vigenti fra beni finiti, materie prime o semilavorati.

Per beni finiti, la definizione generale intende quei beni che, anche dopo essere stati impiegati nella costruzione o nell’intervento di recupero e seppur incorporati nell’immobile, non perdono la loro individualità. Lo sono, ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, i sanitari per il bagno, prodotti per impianti idrici, i prodotti per impianti di riscaldamento ( “Trattasi, infatti, di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”- Risoluzione 39/1996); mentre non lo sono quelli che, anche se prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime o semilavorate per il cessionario (come mattoni, maioliche, chiodi).

Ecco che tutti i materiali privi delle caratteristiche come sopra sono da definirzi materie prime. La circolare ministeriale 142/1994 ha elencato come tali materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; materiali inerti come polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti; laterizi (tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli); manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.

Fonte

Paola Perfetti

Finanziaria 2010: IVA sulla manutenzione dei fabbricati

Stabilizzata l’aliquota sui servizi per l’edilizia privata

La Finanziaria 2010 ha stabilizzato a regime l’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge n.457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Sono esclusi da questa agevolazione tutte le manutenzioni non abitative, quindi negozi, uffici, ecc.,anche se sono situati in edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché ai fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.): per loro si applica l’aliquota del 20% .

I precedenti della legge:

In principio, l’art. 7, comma 1, lett. b) e 2, della Legge 23/12/1999, n. 488 aveva previsto questa applicabilità agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) fatturati nel corso dell’anno 2000 e sempre pertinenti ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In seguito questa agevolazione tributaria è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2005, per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006, per il 2007, fino al 2010 in forza dell’art. 1, comma 18, Legge 2004/2007 (Finanziaria 2008).

In ultnma istanza, la Finanziaria 2009 ne aveva stabilito la proroga sino al 2011.

Sono beneficiari e si intendono fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000):

– le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici), indipendentemente dall’utilizzo di fatto;

– gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati;

– gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;

– le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato ;

– le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cioè tutte le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e in operazioni necessarie per mantenere efficienti gli impianti tecnologici, i materiali o le finiture come la sostituzione integrale o parziali di pavimenti; la riparazione dell’impianto idraulico, elettrico, dello smaltimento delle acque bianche e nere, etc.; rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, tinteggiature; sostituzione di tegole;impermeabilizzazioni; sostituzione di infissi esterni ecc.).

La norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi, escludendo dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni anche se l’Amministrazione Finanziaria (con la circolare n.71 del 7/4/2000) ha ammesso nell’agevolazione anche il caso in cui l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.

All’opposto, però, l’Amministrazione Finanziaria (con circolare n. 36 del 31/5/2007, al paragrafo 9) ha ritrattato quanto asserito precedentemente e ha precisato che:

– l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”;

– le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.

Paola Perfetti

Finanziaria 2010 : Misure per il lavoro

Indennità forfettaria ai cococo che hanno perso il lavoro

Per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS , con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR.

Per poter beneficiare del sostegno i co.co.co devono congiuntamente rispettare le seguenti condizioni:
a) operare in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento aver accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultare accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data . (art. 2 c. 130)

Contributi figurativi per chi beneficia di misure a sostegno del reddito

In via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, è riconosciuta una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

E’ previsto un decreto attuativo per la disciplina delle modalità di erogazione.

Agevolazioni per i datori di lavoro che assumono disoccupati 50enni

In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti) , e’ estesa ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età e almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva.
La riduzione spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio e’ concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. (art.2 c.134_135)

Altre misure per far fronte alla crisi di lavoro

– proroga al 2010 di alcune disposizioni che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

– possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

– estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT sul costo della vita.

– erogazione, per il 2010 da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.
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– finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

– detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Finanziaria 2010 : Acquisto prima casa

Viene modificato la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), sia per quando riguarda la denominazione che la finalità del fondo – che da fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa diventa finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
l Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, è destinato alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita’ per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vengono inoltre stabilite le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. (art.2c.39)

Finanziaria 2010 : DURC

L’applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio ambulante , spetta alle Regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Sempre alle regioni spetta stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono verificare il rispetto di tale disposizione, avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che possono essere chiamate al compimento di attivita’ di verifica della sussistenza e regolarita’ della predetta documentazione.
L’autorizzazione all’esercizio e’ in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
La mancata presentazione annuale del DURC comporta la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. (art.2 c.12)

Finanziaria 2010 : Proroga 36% , rivalutazione di terreni e partecipazioni

Proroga 36% per le ristrutturazioni e a regime l’aliquota Iva agevolata del 10%
E’ prorogata sino dal 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ogni unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. (art.2 c.10)

L’aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia diventa definitiva. (art.2 c.11)

Riapertura termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Viene riaperto il termine per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Occorre fare riferimento al valore dei beni al 1 gennaio 2010 e procedere al pagamento dell’imposta entro il 31 ottobre 2010.

Finanziaria 2010 : Credito di imposta per l’acconto 2009

Le persone fisiche che entro il 30 novembre 2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza avvalersi della possibilità di riduzione dell’importo corrispondente a venti punti percentuali possono beneficiare di un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte e contributi.
Il sostituto di imposta che ha trattenuto l’acconto e versato all’Erario puo’ restituirlo al contribuente con il pagamento dello stipendio di dicembre detraendo poi l’importo dai versamenti dallo stesso dovuti. (art. 2 c. 6-8))