CUD: dove scaricarlo e come ottenerlo

Al fine di ridurre la spesa pubblica, la Finanziaria 2013 ha deciso di rendere disponibile il modello CUD in forma telematica.
Per poter visualizzare e stampare il documento è possibile accedere ad Internet attraverso il sito di Inps nella sezione “Servizi al cittadino” previa identificazione tramite PIN.

L’invio del CUD INPS 2014 può essere effettuato, su richiesta, al proprio indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.

Nell’interesse di quella fascia di contribuenti che non possiedono i mezzi e le competenze per la fruizione dei servizi on-line, resta ferma la possibilità richiedere il formato cartaceo:

  • Rivolgendosi agli sportelli INPS
  • Utilizzando le postazioni informatiche self service posizionate nelle sedi territoriali
  • Avvalendosi dell’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato
  • Rivolgendosi ai Comuni e alle altre Pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio.
  • Rivolgendosi agli Uffici postali c.d. “Sportello amico” a fronte di un corrispettivo pari a € 2,70 più IVA.

Direttamente a casa, nei seguenti casi:

  • ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, in tal caso bisogna farne richiesta allo sportello della competente struttura INPS;
  • pensionati residenti all’estero, contattando i numeri telefonici dedicati (06 59054403 – 06 59053661 – 06 59055702), con orario 8.00-19.00;
  • tutti in caso di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, in via diretta o tramite un altro soggetto delegato, contattando la competente sede INPS o tramite il contact center multicanale (numero verde 800.43.43.20).

Vera MORETTI

Entrate tributarie erariali: + 4 miliardi

Un incremento di oltre 4 miliardi di euro rispetto al 2010 per un totale di 258 miliardi e 241 milioni raccolti da gennaio ad agosto 2011. Le entrate tributarie erariali crescono nel 2011, secondo quanto emerso dal Bollettino del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Uno sprint arriva dal gettito Ire, l’imposta sui redditi, che cresce del 2,3% con un incremento che sfiora i 2,5 miliardi, anche grazie al buon andamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente pubblico e privato e di quelle sui redditi di lavoro autonomo. Positivo il fronte delle imposte indirette, che registrano un più 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nonostante l’aumento introdotto dall’ultima finanziaria, cresce anche il gettito Iva, con un +1,9%, arrotondato grazie al prelievo sulle importazioni.

Crescono le entrate legate ai giochi, con un + 16,9%, e al consumo di tabacchi, con un + 3%, nonostante il recente rincaro dell’imposta nazionale sulla vendita di tabacchi, mentre le attività di accertamento e controllo hanno fatto registrare un incremento del 36,8%. La “cedolare secca” invece, l’imposta sostitutiva dell’Irpef, ha generato entrate per 138 milioni di euro.

Un bilancio positivo, ma quali sono invece i settori in calo? Il gettito Ires perde il 5% rispetto allo stesso periodo del 2010, flessione imputabile all’assenza delle imposte sostitutive introdotte con la Finanziaria del 2008. Un calo più lieve registra invece l’imposta sulle successioni e donazioni, che si arresta al -1,3%. Ad aumentare infine le entrate legate ai canoni di abbonamento radio e Tv, che guadagnano 31 milioni di euro in più rispetto al periodo gennaio-agosto 2010 (+1,9%), le concessioni governative con 23 milioni (+2%) e le tasse auto con 18 milioni di euro(+4,3%).

A.C.

Ex PMI ai regimi minimi: niente studi di settore

Esclusione dagli studi di settore le PMI che prima della manovra finanziaria rientravano nei regimi minimi. E’ la richiesta fatta al governo dal deputato leghista Gianluca Forcolin. Lo scopo è di evitare di penalizzare i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti già gravati dalla crisi e che fino al luglio scorso potevano beneficiare dei regimi minimi.

Con l’approvazione della nuova Finanziaria il regime dei minimi è scomparso, per essere sostituito da un “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità“. Ma se prima della finanziaria il regime dei minimi riguardava il 96% dei contribuenti di tale fascia, oggi il nuovo regime fiscale di vantaggio riguarda meno del 5% dei precedenti beneficiari. Il regime dei minimi era infatti esteso alle imprese che rientravano nella fascia contributiva limite di 30.000 euro all’anno di fatturato.

Il nuovo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” favorirà infatti i giovani imprenditori, fino ai 35 anni d’età, e le imprese di nuova costituzione, quelle cioè create prima del 2008, per un periodo massimo di 5 anni. L’obiettivo è quello di favorire l’imprenditoria giovanile e le start up italiane. Ma l’esclusione dal regime di vantaggio degli ex contribuenti appartenenti al regime dei minimi obbligherà tali aziende a sottostare agli Studi di Settore, comportando un aumento significativo delle tasse a loro carico che potrebbe portare in alcuni casi alla chiusura dell’azienda.

Per evitare aumenti drastici a carico di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli esercenti, il Fisco ha però concesso alle imprese con un basso ricavo, ovvero sotto i 30.000 euro all’anno (gli ex regimi minimi per intenderci) o con investimenti sotto i 15.000 euro al triennio un prelievo fiscale agevolato. Le imprese a basso livello di ricavo dovranno infatti versare al Fisco il 20% dei redditi prodotti, ma saranno esentati dal versamento dell’Irap e esonerati dagli obblighi Iva.

Alessia Casiraghi

Commercio al dettaglio: in un anno calo del 2%

Mobili, articoli tessili ed arredamento. Secondo l‘Istat sono questi i settori ad aver registrato nell’ultimo anno una contrazione nelle vendite al dettaglio maggiore. I dati raccolti nell’ultimo rapporto sulle vendite al dettaglio per i beni di consumo non alimentari attinenti al mese di luglio 2011 mostrano un calo congiunturale dei consumi del 2,06% rispetto allo stesso mese del 2010.

Il rapporto ha riscontrato un calo significativo delle vendite delle principali componenti merceologiche del vestire, arredare e benessere. Se al primo posto fra i settori che hanno registrato una più marcata riduzione dei consumi figurano mobili, articoli tessili ed arredamento, scesi in un anno del 3,2 %, la medaglia d’argento spetta ai prodotti di gioiellerie e orologerie, con un -2% nel 2011. Negativi anche i valori per i settori del vestire: abbigliamento e pellicceria in un anno hanno perso un -1,9%, come anche le calzature, articoli in cuoio e da viaggio scesi del -1,8%. Fanalino di coda i prodotti di profumeria e cura della persona che, dopo un trend positivo negli scorsi anni, hanno visto ridurre nel 2011 le vendite del -1,4%.

La riduzione del clima di fiducia dei consumatori ha contribuito alla contrazione delle vendite, che a settembre 2011 sono scese a 98,5 rispetto al 100,3 del mese di agosto. A peggiorare la situazione sono poi le valutazioni, presenti e prospettiche, sulla situazione economica del paese e della famiglia, nonché i giudizi sul bilancio familiare e sull’opportunità del risparmio.

L’aumento dell’Iva al 21% introdotto dalla nuova Finanziaria rischia inoltre, secondo l’Ufficio Studi di Confcommerciodi bloccare qualsiasi tentativo delle famiglie di reagire alla crisi. E’ dunque prevedibile per i consumi un peggioramento nel terzo e quarto trimestre che comporterà un ulteriore indebolimento delle prospettive di sviluppo dell’economia.”

Alessia Casiraghi

Articolo 8: è scontro in Parlamento

C’è aria di tempesta in Parlamento dopo l’approvazione dell’articolo 8 della manovra finanziaria che prevede la possibilità di derogare con i contratti aziendali e territoriali ai contratti nazionali e alla legge.

In materia di licenziamento, eccezion fatta per quello discriminatorio, per gravidanza o matrimonio, le modifiche apportate dalla maggioranza in commissione Bilancio al Senato all’articolo 8 del decreto, prevedono la possibilità di licenziare anche tramite un accordo a livello aziendale o territoriale, raggiunto a maggioranza dai sindacati più rappresentativi.
In contrapposizione con quanto previsto dall‘articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e in particolare la legge 300 del 1970 che impone, per le aziende sopra i 15 dipendenti, il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

Dura la replica di parlamentari e sindacati: per la Cgil si tratta di una manovra che viola la Costituzione, e la sua leader, Susanna Camusso passa all’attacco: ”il governo autoritario annulla il contratto collettivo nazionale di lavoro e cancella lo Statuto dei lavoratori, e non solo l’articolo 18, in violazione dell’articolo 39 della Costituzione e di tutti i principi di uguaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama”.

Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, tiene a sottolineare, in risposta alle parole della Camusso, che ‘‘è inequivoco che tali interventi non possono modificare le norme di rango superiore come i fondamentali principi costituzionale o di carattere comunitario e internazionale’ e che quindi ”non ha senso parlare di libertà di licenziare o usare altre semplificazioni che non corrispondono, neppure lontanamente, alla oggettività della norma”.

Il confronto sull’articolo 8 del decreto in discussione in Parlamento non può trasformarsi in uno scontro continuo tra diverse concezioni sul sistema di relazioni sindacali necessario al nostro Paese“, è la nota di intervento del direttore generale di Confcommercio, Francesco Rivolta.

Cisl e Uil evidenziano infine l’importanza di una precisazione, ossia che solo i sindacati comparativamente più rappresentativi possono siglare intese a livello aziendale, come stabilito nell’accordo interconfederale, unitario, del 28 giugno scorso, evitando la costituzione di sindacati di ”comodo”.

Alessia Casiraghi

Avvocati, alla Camera riparte la riforma

Inizia questa settimana l’esame del Decreto legge sulla manovra Finanziaria. Ampio il capitolo dedicato al lavoro. Le audizioni dei rappresentanti dell’Abi, dell’Isfol e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in merito all’indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo sono spalmate tra martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 luglio in commissione Lavoro a Montecitorio. Sempre in commissione Lavoro prosegue l’esame del provvedimento sull’erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità con il relatore Massimiliano Fedriga. La stessa commissione, mercoledì 13 luglio, è stata impegnata nelle modifiche al testo concernente il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, presentate da Silvano Moffa. Nello stesso giorno sono proseguiti i lavori della commissione Lavoro di Palazzo Madama sulle norme relative alle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. La relazione è stata affidata a Pasquale Giuliano, su iniziativa di Paolo Nerozzi. Per questa settimana, infine, non è invece previsto l’esame delle misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni di Antonino Lo Presti.

Rimane assegnata alle commissioni Giustizia e Attività produttive riunite della Camera, e alle rispettive relatrici Maria Grazia Siliquini e Monica Faenzi, la “proposta di legge di iniziativa popolare in materia di riforma delle professioni e testi abbinati”. Sempre in commissione Giustizia, mercoledì 13 luglio, è ripreso l’esame della riforma dell’accesso alla professione forense e del raccordo con l’istruzione universitaria. Relatore, Roberto Cassinelli. In commissione Giustizia al Senato, sempre il 13 luglio, l’esame del disegno di legge sul processo breve del relatore Giuseppe Valentino. Approda in commissione alla Camera l’indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. I presidenti degli Ordini dei medici delle province di Catania, Ferrara, Potenza, Bologna e Latina, e i consiglieri nazionali dell’Enpam hanno riferito mercoledì 13 luglio sulla gestione del patrimonio mobiliare dell’Ente. Intanto, sempre il 13 luglio, in commissione Affari Sociali, Melania De Nichilo Rizzoli ha relazionato sulla normativa in materia di sperimentazione clinica e sulla riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Le disposizioni in materia di “alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” sono state presentate in Aula alla Camera, martedì 12 luglio, dai relatori Domenico Di Virgilio e Antonino Palagiano. Infine, la promozione dell’edilizia ecologica e le disposizioni riguardanti la qualità dell’edilizia residenziale sono state al centro dei lavori del relatore Giuseppe Leoni e della commissione Territorio e Ambiente al Senato mercoledì 13 luglio.

Detrazione Iva e deducibilità dei costi per le autovetture

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.

Con l’approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Un’ultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dell’art. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto l’acquisto e l’importazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).

Tale modifica conferma il principio per cui l’imposta relativa alle predette prestazioni, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

E’ tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con

Interventi sul risparmio energetico: La disciplina

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico: I limiti temporali e di detrazione

La persona fisica, non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, può operare la detrazione con riguardo alle spese per le quali il pagamento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

Il soggetto titolare di reddito d’impresa per lavori relativi all’attività commerciale, può beneficiare della detrazione con riguardo alle spese imputabili nei periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 Dicembre 2010; in tale ipotesi conviene quindi richiesto che il pagamento venga eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

L’agevolazione viene ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta sul reddito annua del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi; l’eventuale importo che eccede non può essere richiesto a rimborso.

Fonte: Agenzia delle Entrate