Pensioni con i fondi di solidarietà bilaterali, cosa sono e quali sono i requisiti di uscita

Per alcuni settori produttivi si può andare in pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali, usufruendo di requisiti agevolati e di un’uscita anticipata di cinque anni. Lo strumento previdenziale riguarda, nella maggior parte dei casi, i settori del credito, delle assicurazioni, delle Ferrovie dello stato e del credito cooperativo. Ma anche altri settori possono accedere ai fondi bilaterali consentendo ai datori di lavoro di accompagnare i lavoratori all’uscita anticipata. I meccanismi previdenziali compresi in questa misura contemplano l’erogazione di un assegno straordinario di integrazione al reddito basato sulla contrattazione collettiva.

In pensione con i fondi bilaterali, i riferimenti normativi e le estensioni del 2022

A prevedere la possibilità di pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali è stato il decreto legislativo numero 148 del 2015. All’articolo 26 il decreto definisce gli strumenti a sostegno dei redditi dei lavoratori per situazioni di riduzione dell’attività lavorativa o di accompagnamento alla pensione. Novità sono arrivate dalla legge di Bilancio 2022. Infatti, la finanziaria ha esteso la possibilità di ricorrere ai fondi bilaterali anche le imprese con un solo dipendente. Nel contempo, la legge spinge le parti sociali a ricorrere maggiormente alla contrattazione.

Pensioni con i fondi bilaterali, come matura il diritto all’uscita anticipata?

Andare in pensione con i fondi bilaterali comporta l’accordo collettivo delle maggiori sigle sindacali nazionali. Tali accordi sono volti a utilizzare i fondi di solidarietà bilaterali per sostenere il reddito in periodi di difficoltà delle imprese o per procedere all’accompagnamento alla pensione con alcuni anni di anticipo dei lavoratori.

Pensioni con l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali: di cosa si tratta?

Proprio in questo ambito, uno degli strumenti più diffusi messi a disposizione dai fondi di solidarietà bilaterali è rappresentato dall’assegno straordinario di sostegno al reddito. Si tratta di una indennità finanziata dai datori di lavoro per coinvolgere i lavoratori nell’esodo aziendale. L’indennità accompagna, dunque, i lavoratori negli anni di prepensionamento fino ad arrivare ai requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni di età.

Quali sono i requisiti richiesti per la maturazione delle pensioni con i fondi di solidarietà bilaterali?

Per poter accedere alla formula di pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali i requisiti richiesti al lavoratori sono:

  • maturazione di requisiti per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;
  • accompagnamento all’uscita per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti necessari per la pensione anticipata.

Similmente a quanto avviene per l’isopensione, l’accordo sindacale è necessario per l’accesso alla pensione con i fondi bilaterali. Diventa indispensabile, pertanto, che i lavoratori aderiscano allo scivolo previdenziale. Il passaggio necessario è quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali o isopensione: quale conviene di più?

Per il lavoratore, la pensione anticipata con i fondi di solidarietà bilaterali è più conveniente, in termini di trattamento economico mensile, rispetto all’isopensione. Lo è perché l’importo dell’assegno straordinario dei fondi bilaterali calcola già i contributi complessivi fino a tutto l’espletamento dello scivolo pensionistico. Ovvero fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Mentre nel caso dell’isopensione, i contributi si fermano a quanto maturato al momento dell’uscita con l’esodo. In entrambi i casi, tuttavia, il datore di lavoro versa la contribuzione fino a quando il lavoratore non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.

In pensione con i fondi di solidarietà bilaterali: si può continuare a lavorare?

Particolari regole vigono per quanto attiene al cumulo dei redditi da lavoro e da pensione. E, dunque, alla possibilità di lavorare durante gli anni di esodo del contribuente accompagnato alla pensione. I singoli fondi bilaterali possono prevedere l’incompatibilità e la non cumulabilità dei redditi, sia parziale che totale. Cosa che non avviene nel caso dei contratti di espansione e nell’isopensione. Pertanto, in alcuni settori come quelli del credito e delle assicurazioni, il contribuente che percepisce l’assegno straordinario non può continuare a lavorare.

Divieto di cumulo redditi da lavoro e da pensione nel caso di fondi di solidarietà bilaterali

E dunque non può cumulare l’assegno stesso con redditi derivanti da lavoro alle dipendenze o autonomo. Il divieto vige specificamente perché il lavoro svolto dal contribuente andrebbe in concorrenza con il datore di lavoro dal quale il soggetto ha ricevuto l’esodo. In base alla normativa, sono vietati anche i susseguenti contratti di consulenza e di collaborazione con lo stesso datore di lavoro che ha utilizzato l’esodo. Se si violano le disposizioni, si decade dal trattamento economico e dalla relativa contribuzione.

Pensione con l’esodo dei fondi di solidarietà, si può lavorare con altri datori di lavoro?

Nel caso in cui si svolga un’altra attività con un datore di lavoro non in concorrenza con l’azienda che ha accompagnato alla pensione con i fondi di solidarietà il lavoratore, l’assegno straordinario si può cumulare con i redditi da lavoro dipendente nel limite dell’ultima retribuzione mensile. Se si supera questa soglia, l’assegno straordinario viene decurtato della parte eccedente. Il lavoratore, pertanto, ha l’obbligo di effettuare la comunicazione per far presente lo svolgimento della nuova attività. Tale comunicazione va fatta sia al fondo tramite al sede Inps competente per territorio, sia allo stesso datore di lavoro.

Pensioni con i fondi di solidarietà, si può usufruire della quota 102 del 2022?

Si può beneficiare delle pensioni a quota 102 con i fondi di solidarietà bilaterali? In altre parole, l’anticipo dei fondi può essere fatto sui requisiti della quota 102? Per rispondere alla domanda è necessario rifarsi alla precedente quota 100. Il decreto legge numero 4 del 2019 stabilì l’impossibilità di accesso alla quota 100 con l’assegno straordinario assicurato dallo scivolo dei fondi bilaterali. Successivamente è stato previsto un assegno ad hoc parallelo alla quota 100, peraltro esteso nel 2022 alla quota 102. Si ritiene, pertanto, che le aziende possano accompagnare i lavoratori alla pensione con riferimento al nuovo strumento previdenziale sperimentale fino al 31 dicembre 2022.

Fondi bilaterali per la pensione, agevolazioni sul riscatto della laurea

Peraltro, alcuni fondi bilaterali hanno previsto alcune agevolazioni a favore dei lavoratori accompagnati allo scivolo previdenziale con l’assegno straordinario. In alcuni settori, infatti, il datore di lavoro ha la possibilità di pagare direttamente al lavoratore l’onere del riscatto della laurea. Oppure l’onere di ricongiunzione. Questa possibilità accorcia i requisiti per accedere allo scivolo previdenziale, permettendo, nei casi di consistenza di requisiti richiesti, di accedere alla pensione senza nemmeno permanere un mese nel fondo di solidarietà.

Sussidi per lavoratori estesi anche alle piccole imprese

All’interno del Fondo di integrazione salariale, il vecchio Fondo residuale, l’INPS ha stabilito di erogare sussidi al reddito per lavoratori in imprese che hanno minimo 5 dipendenti.
L’importo dell’assegno di solidarietà corrisponde a quello della cassa integrazione ordinaria e verrà erogato per un massimo di 12 mesi.

Possono accedere al sussidio i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per quanto riguarda gli apprendisti, percepiscono l’assegno solo i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi quelli per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, il lavoratore deve avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale.

Per quanto riguarda le imprese che rientrano in questo provvedimento, si tratta di tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa.

La soglia dimensionale va calcolata comprendendo anche gli apprendistati: sono però esclusi i contratti di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time si conteggiano in proporzione all’orario di lavoro previsto. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing. I lavoratori assenti e non retribuiti (servizio militare, gravidanza) sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sostituzione siano stati assunti altri lavoratori: in tal caso sarà computato il sostituto.

Il requisito temporale cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

  • datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale: l’assegno è dovuto per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016;
  • datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo in quanto non organizzati in forma di impresa: i sussidi al reddito scattano per eventi di riduzione di attività lavorativa dal 30 marzo 2016;
  • datori di lavoro fra 5 e 15 dipendenti: dal 1° luglio 2016.

Sono al contrario esclusi i settori che hanno già istituito altri Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità previste dal decreto attuativo del Jobs Act, ad esempio: imprese assicuratrici e società di assistenza, personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aziende del credito cooperativo, aziende del settore del credito, servizi della riscossione dei tributi erariali, settore marittimo, settore trasporto pubblico, settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani.
Sono esclusi anche i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artigianato, somministrazione lavoro) e le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS).

Vera MORETTI