Turismo, quali sono i finanziamenti per le nuove attività dal Pnrr?

Dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) arrivano finanziamenti per sostenere la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese (Pmi) del settore del turismo. Si tratta di concessione di garanzie per complessivi 358 milioni di euro fino al 2025. A beneficiarne saranno i giovani che avvieranno una nuova attività nel settore turistico.

Come agisce il Pnrr per sostenere le nuove imprese del turismo?

I finanziamenti alle nuove attività nel turismo rientrano nella misura M1 C3 del punto 4.2.4 del Piano nazionale per la ripresa e al resilienza. Nell’ambito dell’intervento verrà istituita la “Sezione Speciale del Turismo”, all’interno della quale agirà il Fondo centrale di Garanzia per le Pmi. Il fondo farà da garante per i finanziamenti ottenuti dalle nascenti imprese del turismo dei giovani.

Quali sono le risorse stanziate dal Pnrr per le nuove imprese dei giovani nel turismo?

Infatti, la concessione di garanzie per le nuove attività del turismo e per il consolidamento delle stesse andrà a vantaggio dei giovani fino ai 35 anni di età che, dunque, vogliano avviare una nuova realtà nel settore. Le dotazioni del fondo centrale di Garanzia per le Pmi del turismo saranno di:

  • 100 milioni di euro per il 2021;
  • 58 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 100 milioni di euro per il 2023;
  • 50 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.

Quali sono i requisiti per l’accesso ai finanziamenti per il turismo del Pnrr?

Le garanzie del fondo per il turismo ai giovani fino ai 35 anni che vogliano avviare una nuova attività andranno a coprire gli investimenti in riqualificazione energetica e in innovazione digitale. La garanzia concessa dal fondo è totalmente gratuita nell’importo massimo di 5 milioni di euro per ciascuna nuova impresa. Sono ammesse alla garanzia le imprese che abbiano un numero di dipendenti non eccedente le 499 unità.

Quali garanzie per le nuove attività del turismo dal Pnrr?

La copertura assicurata dal fondo istituito dal Pnrr per le nuove attività del turismo è inerente a ciascuna operazione finanziaria fino al 90%. Detta percentuale scenderà al 70% al termine della disciplina emergenziale del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge numero 23 del 2020. La percentuale stessa è, in ogni modo, aumentabile fino nel limite dell’80%.

Garanzia del debito per nuove attività turistiche in caso di rinegoziazione

Il fondo del Pnrr per il turismo garantisce anche le operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto richiedente. Affinché questa misura possa risultare ammissibile è necessario che:

  • il nuovo finanziamento rinegoziato preveda, a favore dello stesso beneficiario del primo finanziamento, un incremento del credito di almeno il 25% rispetto al precedente prestito;
  • alla rinegoziazione del debito deve conseguire un minor costo oppure una durata maggiore del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Garanzie nuove imprese del turismo per inadempienze probabili

La garanzia dei finanziamenti a favore delle nuove imprese del turismo copre anche le situazioni nelle quali il beneficiario, nel momento in cui faccia richiesta della garanzia, abbia esposizioni che il soggetto finanziatore abbia classificato come inadempienze probabili. Lo stessa copertura è assicurata per le esposizioni scadute oppure per quelle sconfinanti deteriorate. La classificazione non deve essere avvenuta in data precedente al 31 gennaio 2020.

Cumulabilità della garanzia del Fondo per il turismo del Pnrr con altre

Le garanzie ottenibili dal fondo del Pnrr per le nuove imprese del turismo possono essere cumulate anche con le altre garanzie già acquisite sui finanziamenti stessi. Deve trattarsi di investimenti immobiliari. C’è comunque un termine per le operazioni finanziarie già perfezionate e sulle quali si richieda la garanzia del fondo: l’erogazione del finanziamento non deve essere avvenuto da più di tre mesi. In caso di non perfezionamento dell’operazione finanziaria il richiedente non deve versare la commissione. Inoltre, non è richiesto il modello di valutazione per la richiesta della garanzia.

Nuove norme per il Fondo di Garanzia per le pmi

Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che rende noti i nuovi criteri di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, come previsto dal decreto del Fare.

Novità pregnante è l’ampliamento dell’accesso al Fondo anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico e in possesso delle relative attestazioni.

Emiliana Alessandrucci, presidente del CoLAP, ha dichiarato in proposito: “Siamo molto soddisfatti del risultato. Abbiamo fortemente voluto questo provvedimento che ha iniziato il suo percorso già a Luglio con l’approvazione dell’emendamento promosso dal CoLAP in cui si chiedeva di includere tra i soggetti beneficiari del Fondo proprio i Professionisti”.

A questo punto, dal CoLAP emerge la spereanza che questo strumento possa supportare concretamente il settore dei professionisti, sempre più in crescita negli ultimi anni, attraverso iniziative di sostegno per le startup, i processi di innovazione, ma anche l’aiuto agli studi in difficoltà.

Ha aggiuntoi la presidente del CoLAP: “E’ un provvedimento importante da due punti di vista. Il primo perché è l’unico provvedimento anticrisi per i professionisti e il secondo perché valorizza quei professionisti in possesso dell’attestato di qualificazione professionale rilasciato dalle associazioni, ai sensi della legge 4/2013. L’attestazione infatti diventa titolo necessario per l’accesso alla garanzia del credito e riconosce l’importanza ed il ruolo delle associazioni professionali come soggetti in grado di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche e della professionalità degli iscritti. Il CoLAP fornirà ai propri associati supporto e consulenza per poter fare in modo che questo provvedimento sia realmente utilizzabile”.

Vera MORETTI

Decreto Fare: le novità per i professionisti

Sono tante le novità dedicate ai professionisti contenute nel Decreto del Fare.
A suscitare polemiche e sospetti, da parte di alcune categorie che si erano sentite attaccate, erano stati molti emendamenti ma sembra che molte controversie siano state risolte.

I più combattivi si sono mostrati gli avvocati, che hanno anche manifestato con uno sciopero durato una settimana, soprattutto a causa della reintroduzione della conciliazione obbligatoria che, di fatto, sviliva in maniera determinante l’Avvocatura.
Questa procedura, infatti, prevede l’obbligo di assistenza legale per tutta la durata del procedimento, che varia molto da caso a caso ma, se si conclude al primo tentativo, non prevede alcuna remunerazione per gli organismi di mediazione.

Incassano inoltre, oltre alla revisione di un periodo di quattro anni di sperimentazione ma con una verifica sostanziale già dopo due anni, il vincolo di sottoscrizione da parte degli avvocati coinvolti nell’accordo se si intende dare all’intesa forza esecutiva. Cancellata del tutto la norma che concentrava solo in alcuni tribunali le controversie che vedono parti le imprese senza stabile organizzazione in Italia, il decreto propone una versione notevolmente annacquata anche della conciliazione giudiziale, possibile senza limiti di materia.

Ora il giudice può formulare una proposta transattiva, ma solo prima tenendo conto della natura del giudizio, del valore della controversia, della complessità delle questioni di diritto. Sparisce poi la possibilità per il giudice di valutare ai fini del giudizio l’ingiustificato rifiuto alla proposta del giudice.

Tra le discipline accolte positivamente dalla categoria, la possibilità di nomina non più per gli avvocati a riposo ma solo per quelli che hanno cessato la professione da non più di tre anni e l’estensione delle incompatibilità all’assistenza in giudizio anche ai soci dell’avvocato/giudice ausiliario.

Gli altri professionisti sono interessati da due principali novità. Quella che spicca è la proroga dell’assicurazione obbligatoria, che però solo le professioni sanitarie.
La scadenza del 15 agosto, come termine ultimo per attivare un’assicurazione, resta quindi valida; gli unici a non doverla rispettare sono: medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e veterinari.

Un’altra importante novità è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, esteso anche ai professionisti iscritti agli ordini e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

Vera MORETTI

CoLAP chiede un Fondo di Garanzia per i professionisti

Le professioni associative sono sempre al centro delle azioni del CoLAP, che in questi giorni si sta battendo per far ottenere anche alle associazioni di professionisti un Fondo di Garanzia.
La proposta è stata presentata all’attenzione del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Stefano Fassina e riguarda la revisione dei criteri di accesso e fruibilità del Fondo di Garanzia per le pmi, con l’inclusione, tra i soggetti beneficiari, anche i professionisti.

La presidente del CoLAP, Emiliana Alessandrucci, ha infatti dichiarato: “Il Fondo di Garanzia ha sempre sostenuto lo sviluppo delle piccole e medie imprese Italiane, ma non ha mai fatto nessun riferimento specifico al mondo delle professioni. Come sempre accade si dà poca rilevanza ad un settore che oggi potrebbe rispondere meglio di altri alla crisi, all’economia in cambiamento e al nuovo mercato del lavoro. Il sistema professionale associativo, nonostante sia continua crescita, è privo di qualsiasi supporto in termini economici e finanziari. Questo dato di fatto incide molto sulla crescita ulteriore del settore limitando i processi di networking delle professioni e degli studi professionali, di internazionalizzazione, di avvio di Start up e di implementazione di attività professionali consolidate”.

In realtà, le proposte alternative sono due:

  • ampliare il Fondo di Garanzia anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte all’elenco tenuto dal MISE;
  • istituire una sezione speciale del Fondo dedicata esclusivamente ai professionisti, che potrebbe essere cogestita con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Questa richiesta è stata fatta in nome delle professioni associative, che, secondo la presidente di CoLAP 2.0, hanno diritto ai provvedimenti economici, sociali e lavorativi riconosciuti alle altre categorie, come accade per le pmi.

Vera MORETTI

In arrivo un fondo di garanzia per le pmi

E’ stato siglato un nuovo accordo tra il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza e siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico, che avrà il merito di alimentare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con oltre 17 milioni di euro.

L’accordo è stato firmato da 19 Province italiane, ovvero Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese, unitamente al ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, e i Presidenti delle relative Camere di Commercio.

Le risorse che arriveranno alle pmi saranno di 600 milioni di euro e avranno come primo obiettivo quello di rafforzare la crescita e la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, prestando particolare attenzione alle peculiarità dei sistemi economici del territorio.

Questo avverrà grazie alle garanzie statali concesse per l’accesso al credito delle pmi che chiederanno finanziamenti alle Banche, anche per investire all’estero.
Ciò significa che le imprese non ricevono denaro ma agevolazioni nell’ottenere finanziamenti senza necessità di presentare all’istituto finanziario garanzie aggiuntive.
In caso di insolvenza, dunque, sarà il Fondo di Garanzia a risarcire la banca.

Le operazioni che verranno presentate a valere sulle sezioni speciali istituite con le Camere di Commercio potranno chiedere la copertura massima del finanziamento, anche in caso di future rimodulazioni.
La garanzia può essere richiesta per qualsiasi tipologia di operazione direttamente finalizzata all’attività d’impresa, da tutte le pmi definite “economicamente e finanziariamente sane”.
La garanzia diretta del Fondo copre l’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.

Vera MORETTI

I nuovi requisiti per accedere al fondo di garanzia per le pmi

Il 7 dicembre sono entrati in vigore i nuovi requisiti e criteri di ammissione al Fondo di Garanzia per le pmi.

Ciò che balza all’occhio è l’introduzione di criteri più precisi per definire le operazioni che hanno diritto alla copertura del Fondo pmi, le procedure di valutazione e le regole per l’istruttoria, nonché nuovi tetti per garanzie e contro-garanzie.
Gli interventi sono stati estesi in base a criteri che non riguardano più solo le caratteristiche dell’azienda e la sua collocazione territoriale, ma anche le singole operazioni e il relativo grado di rischiosità.

Le operazioni ammissibili alla garanzia sono le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione ad alcune tipologie:

  • di durata non inferiore a 36 mesi
  • di anticipazione dei crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni.

Ma esistono altre operazioni finanziarie comprese, come quelle finalizzate al pagamento dei fornitori o delle spese per il personale, ma anche del consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso oppure appartenente ad un diverso gruppo bancario rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento.

Altre ancora sono le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione, operazioni di fideiussione strettamente collegate all’attività caratteristica dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale, operazioni a fronte di investimento, prestiti partecipativi, finanziamenti a medio lungo termine.

Sono invece sempre escluse le operazioni finanziarie che non abbiano una durata o una scadenza stabilita e certa e le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all’esportazione.
Le regole cambiano per le imprese dell’autotrasporto: le operazioni a favore delle imprese del settore sono ammissibili alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Sezione speciale per l’autotrasporto. Non sono ammissibili le operazioni a fronte di investimenti che comprendano mezzi e attrezzature di trasporto.

Nel caso di operazioni a favore di soggetti beneficiari finali con sede legale e/o operativa nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e conformi alle Linee Guida comunicate dal Gestore – MCC (Mediocredito Centrale), la Riserva PON (programma operativo nazionale ricerca e competitività) e la Riserva POIn (programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico) e relative sottoriserve sono utilizzate in via prioritaria. Queste operazioni devono sempre rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida del Gestore – MCC.

Per le operazioni relative alle imprese femminili e alle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 la Garanzia diretta è concessa con priorità d’istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.

La garanzia diretta è concessa in regime di de minimis per le seguenti operazioni:

  • di anticipazione crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • in favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni
  • di durata non inferiore a 36 mesi con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine

Altre operazioni finanziarie, sempre con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine.
La garanzia arriva fino all’80% per tutti i soggetti previsti dal primo decreto e anche per soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve e imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
La copertura massima non è applicabile se si tratta di anticipazione crediti verso la PA; consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e operazioni di capitale di rischio.

Garanzia diretta al 70% per l’anticipazione dei crediti verso la PA e anche per operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di soggetti beneficiari finali diversi da quelli ammessi alle garanzie all’80%.
Copertura massima del 60% per le altre operazioni finanziarie, del 50% per operazioni sul capitale di rischio di imprese con sede su tutto il territorio nazionale, del 30% per il consolidamento delle passività.

Operazioni con importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro:

  • operazioni sul capitale di rischio,
  • soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve,
  • imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012,
  • anticipazione crediti verso la PA,
  • operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro:

  • consolidamento passività a breve termine,
  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni,
  • altre operazioni finanziarie.

Copertura dell’80% per le operazioni con garanzia all’80% nei confronti di: imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, operazioni a valere sulla Riserva PON o POIn, operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, anticipazione credit5i verso la PA, operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, altre operazioni finanziarie.

Copertura del 60% per:

  • garanzie al 60% sulle operazioni sul capitale di rischio.
  • garanzie al 60% su consolidamento passività a breve termine.

Il decreto fissa con precisione le procedure per la richiesta di ammissione all’intervento del fondo, che deve arrivare entro sei mesi dalla data dell’operazione. Bisogna utilizzare l’apposito modulo comunicato dal Gestore-MCC mediante procedura telematica, fax o posta.

Vera MORETTI

Pmi, le regioni contro i tagli al Fondo di garanzia

Forte preoccupazione da parte delle Regioni per il taglio delle risorse del Fondo di garanzia per le Pmi previsto nella manovra finanziaria 2012. La legge prevedeva inizialmente uno stanziamento complessivo per l’anno di 545 milioni di euro, passato ora a 239 milioni. I governatori, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, manifestano la loro “forte preoccupazione” a fronte del “drastico” taglio del Governo e ricordano come la riduzione in manovra possa “mettere a serio rischio l’operatività del Fondo”.

Le Regioni sottolineano la delicatezza di questa scelta in una fase economica come l’attuale, in cui “i problemi di accesso al credito rimangono tra i più rilevanti per il sistema produttivo”; insomma, quando le imprese hanno più bisogno di poter accedere ai fondi regionali e nazionali, questi vengono tagliati. “In questo modo – continuano i governatori – si depotenzia uno strumento che riveste un rilievo primario per le nostre imprese”.

Prolungata la moratoria per le imprese in crisi

A partire da oggi le aziende che in seguito a una crisi hanno già usufruito della moratoria di un anno per il pagamento dei  mutui ipotecari, qualora abbiano ancora problemi di liquidità potranno ottenere l’allungamento dei finanziamenti senza aumentare il tasso originario. Questo quanto stabilito dall’accordo raggiunto tra l’Abi, Confindustria, Rete imprese Italia Alleanza delle cooperative e tutte le altre organizzazioni imprenditoriali insieme al ministero dell’Economia, Giulio Tremonti, alla presenza del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

In una nota si legge: “il Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per le Pmi ha deliberato le modalità con cui le banche accederanno alla copertura di tali misure. In caso di default dell’impresa il Fondo interverrà a copertura del capitale residuo relativo alle rate aggiunte al piano di ammortamento originario. Le imprese prosegue l’Economia non sosterranno pagamenti di alcuna commissione o oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per la conclusione delle operazioni di allungamento“.

L’Abi ha comunicato i dati relativi alla moratoria di un anno, i cui termini sono stati riaperti fino a giugno 2011: al 31 marzo di quest’anno erano pervenute 273mila domande di sospensione e ne risultavano accolte 203mila per un ammontare di mutui superiore a 59 miliardi e una liquidità disponibile per le imprese pari a 15 miliardi. Il Presidente dell’Abi ha espresso opinione positiva sul decreto “sviluppo”: “tra le importanti novità contenute nel decreto – spiega – alcune intervengono sull’attività bancaria per allineare le norme italiane con quelle europee e sono un contributo alla trasparenza fra banche e imprese“.

Mirko Zago