Inps rende note le aliquote della Gestione Separata 2013

Inps ha pubblicato una circolare in cui vengono rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2013.

In particolare, viene recepito l’aumento del 2% dell’aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro a seguito della modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.
Per questi soggetti, l’aliquota passa dal 18% al 20%, mentre per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l’aliquota resta ferma al 27,72%.

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
professionisti senza cassa, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;

  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
  • i soci-amministratori di Srl commerciale che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore e alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
  • i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.

Per il 2013 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 20% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013 a € 15.357,00.

Pertanto:

  • i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
  • tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.

L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

  • 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.

Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:

  • 45% a carico dell’associato;
  • 55% a carico dell’associante.

In queste due ultime ipotesi, il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.

Vera MORETTI

Scade il 30 novembre la seconda rata per i soggetti iscritti alla Gestione Separata

Ci sono pochi giorni di tempo per presentare il versamento della seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2012 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ovvero alla Gestione separata INPS.

L’appuntamento, infatti, è per il 30 novembre, e il calcolo dei contributi avverrà facendo riferimento ai dati indicati nel modello UNICO PF 2012 relativo ai redditi 2011.

Artigiani e commercianti iscritti alle gestioni dei contributi previdenziali IVS sono chiamati a versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori.
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:

  • per gli artigiani: 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni; 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti: 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni; 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.

Se la quota di reddito supera il minimale di € 14.930, e fino al al massimale di € 73.673, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente.

L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:

  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).

L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.

Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013.

I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:

  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione Separata Inps, che riguarda, ad esempio, i professionisti senza cassa, le aliquote contributive applicabili per il 2012 sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale;
  • 18% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

L’acconto per il 2012 è pari all’80% del contributo dovuto sul reddito così come dichiarato nel modello UNICO PF 2012 al rigo RE25 o al rigo RE21 (nuove iniziative produttive), ovvero al rigo CM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (regime dei minimi). A tale reddito si applica l’aliquota contributiva di cui sopra.

L’acconto (80%) dovrà essere versato in due rate di pari importo (40% ciascuna) entro i termini dell’acconto IRPEF, ovvero:

  • la prima rata andava versata entro il 09.07.2012, ovvero il 20.08.2012 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda rata va versata entro il 30.11.2012.

Vera MORETTI

Ecco le aliquote contributive per chi utilizza la Gestione Separata

di Vera MORETTI

Sono stati pubblicati, come ogni anno, gli importi dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps per il 2012.
Le aliquote contributive sono state innalzate dell’1% dalla Legge di Stabilità 2012 e la Manovra Correttiva 2011, inoltre, ha esteso l’obbligo anche ai soggetti che, pur avendo una Cassa separata di riferimento, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta.

Pertanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps:

  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);

Discorso a parte riguarda i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
La Gestione Separata interessa anche i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.

Relativamente al 2012, le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 18% per tutti gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Per quanto riguarda i massimali di reddito, per il 2012 è pari a € 96.149,00, perciò la misura massima dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps per il 2012 sarà pari a € 26.652,50 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e € 17.306,82 per tutti gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Il minimale di reddito, invece, è pari a € 14.930,00. Ciò significa che i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.138,60 e tutti gli altri avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 2.687,40.
Ovviamente, se si tratta di compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a servizi e prestazioni effettuati entro il 31 dicembre 2011, saranno applicate le aliquote del 2011.

In caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, l’onere contributivo è così ripartito: 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo: 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Tale versamento deve essere fatto, dal titolare del rapporto contributivo, entro il 16 del mese successivo alla prestazione, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.