Partite Iva e coltivatrici dirette, maggiori tutele per congedi parentali e indennità di maternità

Per le partite Iva, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi arrivano maggiori tutele sui congedi parentali e sulle indennità di maternità. Le nuove disposizioni rientrano nella bozza del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea numero 1158 del 2019. In particolare, ai lavoratori autonomi spettano maggiori tutele sulla maternità difficile e sul congedo parentale per quanto attiene le indennità.

Partite Iva e professionisti, quali le novità in arrivo per la maternità e i congedi parentali?

Le nuove disposizioni comprese nel decreto legislativo prevedono che, i liberi professionisti e le lavoratrici autonome abbiano diritto alle indennità giornaliere anche nei periodi prima dei due mesi antecedenti il parto. Sarà estesa l’indennità di congedo parentale per i liberi professionisti e le partite Iva. Inoltre, per gli iscritti alla Gestione separata Inps, si innalzerà da sei a nove mesi il periodo di congedo parentale e la fruizione sarà allargata dai tre ai dodici anni del figlio.

Lavoratori autonomi e libere professioniste, le novità della maternità difficile

La prima disposizione in arrivo per le libere professioniste riguarda le iscritte alle Casse previdenziali autonome e le partite Iva per la maternità difficile. Tra le lavoratrici autonome rientrano:

  • le mezzadre, le colone e le coltivatrici dirette;
  • le commercianti e le artigiane;
  • le pescatrici autonome.

Professioniste iscritte alle Casse previdenziali e lavoratrici autonome avranno maggiori tutele in caso di maternità difficile. In particolare, entrambe le categorie autonome potranno beneficiare di un’indennità estesa a prima dei due mesi antecedenti il parto.

Cosa cambia per il parto difficile per le lavoratrici autonome e le professioniste?

La bozza del decreto legislativo, dunque, pone modifiche all’attuale disciplina sulla maternità difficile. Quest’ultima avviene nel caso di “gravi complicazioni della gravidanza o nel caso di persistenti forme morbose che potrebbero aggravare lo stato della gravidanza”. La maternità difficile deve essere accertata dalla Asl. Per tutti questi casi, la bozza del provvedimento estende il diritto a ottenere l’indennità. Attualmente, l’indennità è dell’80% di 5/12 del reddito professionale denunciato ai fini fiscali per le libere professioniste; per le lavoratrici agricole l’indennità è fissata all’80% della retribuzione minima giornaliera.

Partite Iva, in arrivo l’estensione del congedo parentale anche agli uomini

Ancora, il decreto legislativo pone maggiori tutele anche alle partite Iva e ai lavoratori autonomi per quanto attiene al congedo parentale. La misura attualmente in vigore prevede che il congedo parentale spetti alle lavoratrici autonome per un periodo di tre mesi da fruirne entro il compimento di un anno di vita del bambino. Se si tratta di adozione, entro il primo anno dall’entrata in famiglia. La bozza del provvedimento estende la stessa misura anche ai lavoratori autonomi padri.

Congedo parentale, le novità in arrivo per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps

Infine, novità in arrivo anche per i professionisti senza la Cassa previdenziale. Si tratta di lavoratori autonomi, uomini e donne, iscritti alla Gestione separata Inps, che sono tenuti a versare contributi previdenziali con importi maggiorati. In tal caso, il congedo parentale verrebbe elevato da sei a nove mesi (per un periodo di almeno tre mesi da fruire da parte di ognuno dei due genitori). L’attuale normativa consente un periodo di fruizione del congedo parentale di sei mesi nei primi tre anni di vita del bimbo. Complessivamente, la coppia può usufruire di sei mesi di congedo parentale.

Congedo parentale, come potrebbe cambiare per partite Iva e professionisti della Gestione separata Inps?

Il cambiamento, rispetto all’attuale normativa, del congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps prevederebbe:

  • un periodo di fruizione incrementato dagli attuali sei mesi a nove mesi;
  • si potrebbe usufruire del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del figlio;
  • ciascun genitore potrebbe beneficiare di un periodo minimo di tre mesi del congedo parentale;
  • a uno dei due genitori spetterebbe un periodo aggiuntivo di tre mesi (dunque, il congedo spetterebbe per tre mesi a un genitore e per sei mesi all’altro);
  • non si può superare il limite dei nove mesi sommando i congedi parentali dei due genitori.

 

 

Aprire partita Iva quando si ha già un lavoro alle dipendenze: quali contributi si pagano?

Si può aprire una partita Iva quando si ha già un lavoro alle dipendenze? E quali contributi si pagano? La risposta alla prima domanda è affermativa. Per la seconda occorre verificare lo sconto sui contributi previdenziali. Si può aprire una partita Iva per svolgere una seconda attività cercando di incrementare i guadagni rispetto al lavoro che si ha alle dipendenze. E lo si può fare anche alle condizioni fiscali più vantaggiose del regime forfettario. Molto spesso è richiesto che il lavoro da autonomo non sia in concorrenza con quello svolto in azienda.

Cosa fare per aprire una partita Iva quando si ha già un lavoro alle dipendenze?

A queste condizioni, si può aprire una partita Iva sfruttando eventualmente anche i vantaggi fiscali del regime forfettario. Rispetto al lavoro alle dipendenze, con contribuzione previdenziale obbligatoria Inps, il lavoro autonomo è regolato dall’iscrizione alla Gestione separata Inps. Ed è a questa gestione che dovranno essere versati, pertanto, i contributi. Non sono previste delle esenzioni dei versamenti previdenziali. Tuttavia la percentuale dei versamenti contributivi è più bassa rispetto al caso in cui non si abbia un lavoro alle dipendenze, ma solo uno autonomo.

Qual è l’aliquota contributiva nel caso di partita Iva che ha anche un lavoro alle dipendenze?

Il caso dell’apertura di una partita Iva per svolgere un’attività autonoma è regolato dalla legge numero 335 del 1995. Al comma 26 dell’articolo 2 e successive modifiche, viene riportata la situazione nella quale ci si iscriva alla Gestione separata Inps da liberi professionisti, senza avere tuttavia una cassa previdenziale di appartenenza. In tal caso, l’aliquota contributiva della Gestione separata Inps è pari al 24 per cento, più bassa rispetto al caso in cui non si ha un lavoro alle dipendenze. Vi è, pertanto, un sconto sull’aliquota dei contributi, ma non vi è alcuna esenzione contributiva.

Quando vanno versati i contributi per le partite Iva che hanno un lavoro alle dipendenze?

Il versamento dei contributi delle partite Iva (anche a regime forfettario) che abbiano parallelamente un lavoro alle dipendenze deve effettuato mediante due acconti. Sia il primo acconto che il secondo hanno misura pari al 40% e devono essere effettuati entro le medesime scadenze riguardanti la dichiarazione dei redditi. È previsto un saldo che deve essere versato alla stessa scadenza del versamento del primo acconto.

 

Contributi previdenziali partite Iva: regole, scadenze e importi da pagare

Per i lavoratori autonomi che hanno una partita Iva per un’attività professionale o imprenditoriale vige l’obbligo di pagare i contributi all’Inps (o, in alternativa, alle Casse previdenziali di appartenenza). Lo stesso vale per i commercianti e gli artigiani, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti. Quali sono le regole che i possessori di partita Iva devono seguire nei versamenti dei contributi previdenziali? E le scadenze e gli importi da pagare? Ecco una guida aggiornata per l’adempimento previdenziale dei lavoratori autonomi.

Contributi previdenziali delle partite Iva: cosa sono?

Il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e possessori di partita Iva assicura gli assicurati dall’evento che non possano più esercitare la propria attività lavorativa perché non più idonei. I contributi vanno versati periodicamente e sono basati essenzialmente sul reddito prodotto nel corso della propria attività lavorativa. Quando il lavoratore autonomo non sarà più idoneo a proseguire la propria attività lavorativa, quando versato in forma di contributi previdenziali verrà restituito sotto forma di assegno temporaneo o di vitalizio.

Partite Iva, l’obbligatorietà di versare i contributi previdenziali per la pensione o per altre indennità

Essenzialmente, i contributi previdenziali versati dalle partite Iva sono spesso legati alla maturazione della pensione di vecchiaia o di altre formule di uscita anticipata dal lavoro. In ogni modo, i contributi previdenziali coprono anche altre altre indennità, come quella di maternità e l’invalidità. Il versamento dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi è sempre obbligatorio. Tuttavia, a seconda della tipologia di attività esercitata, possono essere versati all’Inps oppure alle Casse previdenziali di appartenenza, nel caso in cui la propria attività professionale vi possa rientrare.

Cosa versano le partite Iva all’Inps di contributi previdenziali?

I contributi previdenziali che le partite Iva versano all’Inps o alle altre gestioni speciali sono chiamati “Contributi Ivs“. L’acronimo significa “invalidità, vecchiaia e superstiti”. Versano i contributi all’Inps varie categorie di lavoratori autonomi. Ad esempio, i professionisti con partita Iva ma privi di una Cassa previdenziale di appartenenza. Oppure i commercianti e gli artigiani, o gli imprenditori. Versano i contributi previdenziali all’Inps anche i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti che appartengono alla gestione ex Enpals. Tutte le categorie hanno regole ben precise di versamento dei contributi, cosi come delle scadenze e dei criteri per la determinazione di quanto pagare.

Versamento dei contributi previdenziali all’Inps: la Gestione separata

La Gestione separata dell’Inps è la principale attività previdenziale dedicata a determinate categorie di professionisti e di lavoratori autonomi. Tutte le partite Iva hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata nel termine dei 30 giorni successivi alla data di apertura dell’attività. Lo stesso obbligo vige anche per i professionisti che esercitano una attività in maniera abituale, anche se non esclusiva. Per i professionisti, l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps è in alternativa a quella di una Cassa professionale previdenziale, nel caso sia prevista. Ad eccezione dei commercianti e degli artigiani, nella Gestione separata Inps non sono previsti dei contributi fissi da versare obbligatoriamente annualmente.

Partite Iva e lavoratori autonomi, quando si versano i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps?

Partite Iva e lavoratori autonomi versano i propri contributi previdenziali a giugno e a novembre di ciascun anno. Il versamento coincide con il pagamento delle imposte, rispettando le scadenze previste dal meccanismo del saldo e dell’acconto. I versamenti previdenziali dipendono, in percentuale, dai compensi e dai redditi prodotti durante l’anno. Il massimo dei versamenti effettuabili per il 2022 è fissato in 105.014 euro. Esiste anche un minimale che consente di ottenere l’accredito di un intero anno di contributi. Per il 2022 il minimale è fissato a 16.243 euro.

Aliquote applicate per il versamento dei contributi delle partite Iva e dei lavoratori autonomi

Le aliquote applicate per il versamento dei contributi delle partite Iva e dei lavoratori autonomi sono state aggiornate per l’anno 2022. Ai professionisti con partita Iva, nono iscritti ad altre gestioni obbligatorie o risultanti pensionati è applicata l’aliquota del 26,23%; i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie versano contributi per il 24%. Nelle aliquote sono già inclusi i versamenti a titolo di assistenza pari, come gli anni scorsi, allo 0,72%. Per tutte le percentuali, l’Inps ha emesso la circolare numero 25 del 2022.

Contributi previdenziali di commercianti e artigiani: come funziona?

I contributi previdenziali versati dai commercianti e dagli artigiani si dividono in fissi e a percentuale. I contributi fissi sono determinati annualmente sul reddito minimale e sono da versare obbligatoria. Per la determinazione provvede l’Inps con circolare annuale. I contributi a percentuale si calcolano, invece, sul reddito eccedente il minimale di reddito all’anno e devono essere pagati con la stessa cadenza delle imposte. Le aliquote contributive di finanziamento dell’anno 2022 sono le seguenti:

  • il 24% per i soggetti che abbiano oltre i 21 anni di età;
  • il 22,8% per chi è sotto i 21 anni di età;
  • riduzione del 50% dei contributi per chi ha oltre i 55 anni di età e sia già pensionato.

Commercianti e artigiani, che cos’è l’aliquota previdenziale aggiuntiva dello 0,48%?

Oltre ai contributi previdenziali, si versa un’aliquota aggiuntiva fissata per il 2022 allo 0,48% che serve a finanziare gli indennizzi nei casi di cessazione delle attività commerciali. L’indennità, in questo caso, viene corrisposta nel caso in cui non siano stati raggiunti i requisiti per la pensione. Per redditi superiori ai 48.279 euro, l’aliquota è pari a un punto percentuale. Le scadenze previste per il versamento delle rate contributive sono fissate annualmente al 16 maggio, al 20 agosto, al 16 novembre e al 16 febbraio (dell’anno successivo).

Sportivi professionali e lavoratori dello spettacolo, quali contributi previdenziali si pagano all’Inps?

I lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionali versano i contributi previdenziali all’Inps, dopo la soppressione dell’Enpals. Sono due i fondi previsti, rispettivamente: il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo (Fpls) e il Fondo pensione degli sportivi professionisti (Fpsp). La percentuale contributiva è pari al 33% delle retribuzioni minime giornaliere. Il calcolo tiene conto che una parte della percentuale previdenziale è a carico del datore di lavoro e l’altra del lavoratore. I committenti devono presentare denuncia dei contributi versati mediante modello F24.

Partita Iva, cosa fare in caso di lavoro extra del dipendente statale

Come deve comportarsi un dipendente del pubblico impiego, assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel caso in cui dovesse svolgere delle attività extra? Le norme impediscono al lavoratore statale di aprire partita Iva. Ma spesso capita di svolgere lavori extra per i quali il lavoratore non deve far richiesta di autorizzazione all’ente pubblico. Rientrano in queste attività, ad esempio, lo svolgimento di lezioni tecniche o quelle di tenere dei corsi via web.

Apertura partita Iva e prestazioni lavorative entro i 5 mila euro annui

Non potendo aprire la partita Iva, il dipendente del pubblico impiego potrebbe ricorrere alla prestazione occasionale. Emerge, in ogni modo, la necessità di conoscere qual è il volume di compensi che il lavoratore percepisce all’anno per l’attività occasionale. Infatti, determinati obblighi fiscali derivano dal superamento del tetto dei 5 mila euro all’anno.

Attività occasionali extra lavorative, quando bisogna iscriversi alla Gestione separata dell’Inps?

Ai fini dell’obbligo di apertura della partita Iva, in questo caso il superamento dei 5 mila euro risulta irrilevante. Infatti, la condizione per l’apertura della partita Iva è il carattere di abitualità di svolgimento di una certa attività. Se il dipendente del pubblico impiego, con le attività extra lavorative, non dovesse superare il tetto dei 5 mila euro annui, allora può essere esonerato rispetto all’obbligo di iscriversi alla Gestione separata dell’Inps.

Cosa avviene se con dei lavori si superano i 5 mila euro di compensi?

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps sussiste, invece, nel caso in cui dall’attività autonoma ne derivi un volume di compensi che superino i 5 mila euro annui. Con l’iscrizione alla gestione separata, infatti, chi svolge attività occasionali dovrà versare i contributi previdenziali.

Come si calcolano i contributi previdenziali nella Gestione separata Inps?

Per l’iscrizione alla Gestione separata Inps l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali sussiste per un terzo in capo a chi svolge l’attività. I restanti due terzi competono a chi ha commissionato l’attività stessa. Tuttavia, il versamento sussiste solo sulle somme che eccedono i 5 mila euro. Nel caso in cui l’attività occasionale viene svolta con la cessione dei diritti di autore non vi sono limiti di compensi e sulle somme non sono soggette ai contributi.

Sconto sui contributi partite Iva: come si invia la domanda dal sito Inps

Come si invia la domanda all’Inps per lo sconto dei contributi a favore delle partite Iva entro il 30 settembre 2021? L’istanza deve seguire una procedura ben precisa e l’Inps ha messo a disposizione dei modelli specifici per ogni singola gestione che deve essere compilata.

Avvertenze sulla presentazione della domanda di accesso esonero parziale contributi

L’esonero parziale dei contributi per le partite Iva e i lavoratori autonomi ha come limite massimo individuale 3mila euro da riparametrare e applicare su base mensile. Ne consegue che la domanda deve essere inoltrata verso un solo ente previdenziale e per una sola formula di previdenza obbligatoria. Pertanto, è consentita la registrazione per una sola previdenza gestita dall’Istituto di previdenza. Il richiedente, nell’istanza, deve dichiarare di non aver già presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della misura prevista dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021.

Come controllare l’accoglimento della domanda di esonero contributi?

È altresì importante far riferimento alla comunicazione Inps numero 2761 del 19 luglio 2021. Le partite Iva e gli autonomi che presenteranno istanza per l’esonero parziale dei contributi potranno seguire anche l’andamento dell’istanza. Infatti, è possibile verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento della domanda accedendo dal sito Inps al proprio Cassetto previdenziale. La sezione da selezionare è proprio quella relativa all’esonero contributivo in questione. L’accoglimento della domanda, inoltre, comporta anche la comunicazione da parte dell’Inps dell’importo residuo da versare.

Come si presenta la domanda per l’esonero dei contributi di partite Iva e autonomi?

Partite Iva e autonomi dovranno seguire diversi percorsi, sul sito dell’Inps, per poter inoltrare la domanda di esonero dei contributi. In particolare:

  • per la Gestione speciale degli artigiani e dei commercianti è necessario accedere al “Cassetto previdenziale per Artigiani e commercianti” e, successivamente, alla sezione “Esonero contributivo articolo 1, comma 20-22 bis legge 178 del 2020”;
  • per gli autonomi iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il percorso da seguire passa da “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” a “Comunicazione bidirezionale”.

Professionisti della Gestione separata Inps: invio domanda esonero contributi

I professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, invece, dovranno procedere accedendo al “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, poi “Domande Telematiche” e, infine, “Esonero contributivo legge 178 del 2020”.

 

Rendita vitalizia dei contributi prescritti: quando è possibile il riscatto?

Per un lavoratore, i periodi non coperti o con insufficienti contributi previdenziali rappresentano un danno per la sua futura pensione. La legge permette di rimediare, anche nel momento in cui il termine di prescrizione sia scaduto. Si tratta della rendita vitalizia, lo strumento mediante il quale si possono riscattare in modo oneroso i periodi non coperti o carenti di contributi previdenziali. Il riscatto può avvenire da parte del datore di lavoro o, in mancanza, per iniziativa del lavoratore stesso.

Circolare Inps numero 78 del 29 maggio 2019

Sulla questione è intervenuta recentemente l’Inps con la circolare numero 78 del 29 maggio 2019. Nel documento l’Istituto di previdenza elenca i dettagli procedurali per la presentazione della domanda e l’indicazione dei mezzi di prova che supportano la richiesta. La prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro, la data certa, l’esistenza certa, le dichiarazioni ora per allora e quelle dalla Pubblica amministrazione, le attestazioni del sindaco sono altresì precisate nella medesima circolare. Tuttavia, l’istituto del riscatto dei contributi omessi risale già all’articolo 13 della legge numero 1338 del 1962.

La legge 1338 del 1962 sulla costituzione della rendita vitalizia

Secondo la legge, infatti, “il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’articolo 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, numero 1827, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.

Rendita dei contributi prescritti, effetto immediato sulla pensione

La stessa legge specifica che la rendita dei contributi prescritti integra con effetto immediato la pensione già in essere. In caso contrario, i contributi sono valutati ai fini dell’assicurazione obbligatoria prevista per la pensione di invalidità, per la vecchiaia e a favore dei superstiti.

Contributi prescritti, quando il pagamento spetta al datore di lavoro

Il datore di lavoro può esercitare la facoltà del versamento dei contributi prescritti esibendo all’Inps i documenti di data certa, dai quali si evince l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Deve risultare, inoltre, anche la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

Quando i contributi prescritti devono essere versati dal lavoratore?

I contributi prescritti possono essere versati dal lavoratore nel momento in cui non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita. In questo caso, il lavoratore si sostituisce al datore di lavoro, salvo il diritto del risarcimento del danno. Ricade sul lavoratore stesso l’onere di fornire all’Inps le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione. Tra i soggetti interessati alla costituzione della rendita vitalizia rientrano anche i superstiti del lavoratore.

Quando può essere presentata la domanda all’Inps dei contributi prescritti?

La domanda dei contributi prescritti può essere presentata all’Inps senza limiti temporali, anche dopo il verificarsi del pagamento di un trattamento di pensione. È inoltre ammessa la domanda per omissioni parziali, nel caso in cui sia stata versata una contribuzione parziale rispetto alle retribuzioni che sono state percepite effettivamente. Infine, si può presentare domanda dei contributi prescritti anche per coprire parzialmente il periodo durante il quale si sia verificata omissione contributiva. Ad esempio, il riscatto può avvenire solo per le settimane necessarie per perfezionare i requisiti della pensione.

Chi sono i destinatari del riscatto o della costituzione della rendita vitalizia?

La circolare Inps 78 del 29 maggio 2019 riporta compiutamente i destinatari dello strumento del riscatto dei contributi omessi, ovvero gli interessati alla costituzione della rendita vitalizia. Infatti, figurano:

  • i lavoratori di un rapporto di lavoro subordinato;
  • i familiari coadiuvanti e coadiutori di chi è titolare di impresa artigiana o commerciale;
  • i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
  • i lavoratori che, essendo soggetti al regime assicurativo della gestione separata, non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente o associante e versata direttamente da quest’ultimo;
  • gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Prescrizione dei contributi, quale attesa?

Il presupposto per attivare l’istituto del riscatto dei contributi omessi è che i contributi stessi siano caduti in prescrizione. Ciò avviene al trascorrere di cinque anni se la domanda viene presentata dal datore di lavoro e di dieci anni se è invece il lavoratore stesso a farne denuncia all’Inps.

Quanto si paga per riscattare i contributi omessi nel sistema retributivo?

Se i periodi per i quali si richiede il riscatto dei contributi omessi rientrano nel meccanismo retributivo, il costo viene calcolato in termini di “riserva matematica”. Ciò significa che si effettua il differenziale annuo tra la pensione con il riscatto dei contributi e quella senza il riscatto. Il risultato va moltiplicato per il coefficiente inerente al sesso, all’età e all’anzianità contributiva.

Costo del riscatto dei contributi omessi nel sistema contributivo

Diverso è il calcolo del riscatto di periodi di contributi omessi rientranti nel sistema contributivo. In questo meccanismo rientrano i lavoratori:

  • che abbiano iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e con meno di 18 anni di contribuzione prima del 1996;
  • i periodi dal 2012 in poi per contribuenti che abbiano almeno 18 anni di contributi versati prima del 1996.

Per queste categorie di contribuenti il costo è quantificato applicando l’aliquota contributiva in vigore nel momento in cui si presenta domanda alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda stessa. Si tratta di un sistema simile, dunque, al riscatto della laurea per chi non può beneficiare del sistema agevolato dell’articolo 4 del 2019.

Costo riscatto contributi iscritti alla Gestione separata Inps, artigiani e commercianti

Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata Inps il costo del riscatto di periodi di omessa contribuzione fa riferimento al valore medio mensile dei compensi assoggettati alla contribuzione obbligatoria degli ultimi dodici mesi precedenti la domanda stessa. Non è stato ancora chiarito, invece, quale sia il reddito sul quale debbano far riferimento gli artigiani e i commercianti per il riscatto dei periodi non coperti.

Gestione Separata INPS: chi deve iscriversi?

Il mondo del lavoro nel tempo è stato profondamente modificato e sono emerse forme contrattuali che possono essere definite atipiche, per tutte costoro c’è comunque l’esigenza di avere una previdenza sociale. Sopperisce a tale necessità la Riforma Dini del 1995  che istituisce la Gestione Separata INPS, ma di cosa si tratta e chi deve iscriversi?

Cos’è la gestione Separata INPS?

La Gestione Separata INPS è un fondo previdenziale istituito con la Legge 335 del 1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare“, anche conosciuta come Riforma Dini. Il fondo è alimentato con i contributi versati dai lavoratori assicurati. L’obiettivo è far in modo che lavoratori non iscritti in altre casse possano comunque avere delle tutele per la vecchiaia, pensione, in caso di malattia o in maternità.

Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

I lavoratori che hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS sono una categoria piuttosto eterogenea e le norme applicate sono diverse. Fin da ora è bene sottolineare che in alcuni casi il versamento dei contributi ricade completamente sul lavoratore, del tutto assimilato quindi a un professionista, mentre in altri casi ricade sul datore di lavoro in quanto il rapporto può essere iscritto comunque nella categoria del lavoro dipendente. Deve anche essere detto che i contributi raccolti in questo fondo sono solitamente di piccola entità, proprio per questo vi è una certa difficoltà da parte del fondo stesso ad erogare delle prestazioni sociali che possano assicurare una buona qualità della vita.

In linea generale devono iscriversi alla Gestione Separata INPS coloro che non sono iscritti in altre casse previdenziali, si tratta quindi di lavoratori autonomi, persone con contratto di collaborazione o lavoro autonomo occasionale. Possono essere tenuti all’iscrizione a tale cassa previdenziale anche i pensionati e coloro che esercitano abitualmente altre attività e occasionalmente svolgono lavoro autonomo.

Collaborazione continuata e continuativa (co.co.co)

Si è anticipato che non tutti coloro che si iscrivono alla Gestione Separata INPS sono sottoposti allo stesso trattamento, un caso particolare è quello dei co.co.co.. Le collaborazioni coordinate e continuative sono infatti assimilate a lavoro dipendente, affinché si configuri questo tipo di trattato devono però verificarsi determinate condizioni:

  •  il lavoratore decide autonomamente orari e tempi di lavoro;
  •  il committente esercita un potere di coordinamento che rappresenta comunque un limite all’autonomia del lavoratore;
  •  continuità nelle prestazioni tale da far nascere un vincolo continuativo tra le parti;
  •  retribuzione in forma periodica  prestabilita.

Come detto, la collaborazione coordinata e continuativa viene assimilata a lavoro dipendente, proprio per tale motivo gli oneri contributivi per il fondo Gestione Separata INPS devono essere versati da entrambe le parti. Le quote sono così stabilite: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore, ma sotto forma di ritenuta dal compenso, proprio per questo motivo il versamento è tutto a carico del committente in qualità di sostituto d’imposta.

Lavoratore con contratti di prestazioni occasionali e Gestione Separata INPS

Nelle collaborazioni meramente occasionali manca la coordinazione del lavoro da parte del committente. Il lavoratore che ha contratti di prestazioni occasionali nella maggior parte dei casi lavora in favore di più soggetti, in tal caso, nel momento in cui supera la soglia dei 5.000 euro annui è tenuto a comunicare a tutti i committenti il superamento della soglia. Costoro devono provvedere alla iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata INPS e di conseguenza a versare gli importi dovuti tenendo in considerazione le aliquote stabilite con circolare INPS per l’anno in corso. Anche in questo caso la misura da applicare è di 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore, ma trattenuto dal compenso.

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna cassa previdenziale e non ascrivibili nel campo del collaboratori coordinati e continuativi e nei contratti di prestazione occasionale devono iscriversi autonomamente alla Gestione Separata INPS. La procedura si svolge attraverso il sito dell’INPS, nella sezione “servizi per il cittadino” a cui si accede con il PIN o con lo SPID. Una volta iscritti si possono versare gli importi in relazione ai redditi da lavoro autonomo. La normativa prevede il versamento con le stesse scadenze previste per le imposte sul reddito, quindi entro il 30 giugno si versa il saldo per l’anno precedente e contestualmente si versa l’acconto per l’anno in corso, entro il 30 novembre viene invece versato il secondo acconto per l’anno in corso.

Riepilogo: chi deve iscriversi alla gestione Separata INPS?

Tra i lavoratori che devono iscriversi alla Gestione Separata, in base alle indicazioni fornite dall’INPS, ci sono :

  • gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • coloro che usufruiscono di borse di studio per la frequenza di dottorati di ricerca, attività di tutorato, didattiche e di recupero;
  • i medici con contratti di formazione specialistica;
  • gli amministratori locali;
  • gli associati in partecipazione;
  • i volontari del Servizio Civile Nazionale, iscrizione e contributi devono essere versati dall’ente che usufruisce del servizio;
  • collaboratori occasionali;
  • titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( a questi sono assimilati i venditori porta a porta).

 

Inps rende note le aliquote della Gestione Separata 2013

Inps ha pubblicato una circolare in cui vengono rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2013.

In particolare, viene recepito l’aumento del 2% dell’aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro a seguito della modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.
Per questi soggetti, l’aliquota passa dal 18% al 20%, mentre per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l’aliquota resta ferma al 27,72%.

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
professionisti senza cassa, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;

  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
  • i soci-amministratori di Srl commerciale che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore e alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
  • i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.

Per il 2013 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 20% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013 a € 15.357,00.

Pertanto:

  • i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
  • tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.

L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

  • 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.

Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:

  • 45% a carico dell’associato;
  • 55% a carico dell’associante.

In queste due ultime ipotesi, il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.

Vera MORETTI

Scade il 30 novembre la seconda rata per i soggetti iscritti alla Gestione Separata

Ci sono pochi giorni di tempo per presentare il versamento della seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2012 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ovvero alla Gestione separata INPS.

L’appuntamento, infatti, è per il 30 novembre, e il calcolo dei contributi avverrà facendo riferimento ai dati indicati nel modello UNICO PF 2012 relativo ai redditi 2011.

Artigiani e commercianti iscritti alle gestioni dei contributi previdenziali IVS sono chiamati a versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori.
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:

  • per gli artigiani: 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni; 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti: 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni; 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.

Se la quota di reddito supera il minimale di € 14.930, e fino al al massimale di € 73.673, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente.

L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:

  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).

L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.

Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013.

I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:

  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione Separata Inps, che riguarda, ad esempio, i professionisti senza cassa, le aliquote contributive applicabili per il 2012 sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale;
  • 18% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

L’acconto per il 2012 è pari all’80% del contributo dovuto sul reddito così come dichiarato nel modello UNICO PF 2012 al rigo RE25 o al rigo RE21 (nuove iniziative produttive), ovvero al rigo CM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (regime dei minimi). A tale reddito si applica l’aliquota contributiva di cui sopra.

L’acconto (80%) dovrà essere versato in due rate di pari importo (40% ciascuna) entro i termini dell’acconto IRPEF, ovvero:

  • la prima rata andava versata entro il 09.07.2012, ovvero il 20.08.2012 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda rata va versata entro il 30.11.2012.

Vera MORETTI

I tributaristi contro l’umento dell’aliquota contributiva previdenziale

Il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Monti e ai Membri di Governo per evidenziare l’impossibilità da parte dei professionisti obbligati al versamento dei contributi nella gestione separata Inps di sopportare un ulteriore aumento (attuale aliquota 27%) così come previsto dal DDL Lavoro varato dal Governo (un punto percentuale per anno sino a raggiungere il 33% nel 2018).

Un passaggio chiave della missiva di Alemanno: “E’ importante però evidenziare che a tale Fondo, oltre ai lavoratori parasubordinati, fanno anche riferimento ai sensi della Legge 335/95 i professionisti privi di cassa autonoma, quali i tributaristi che mi onoro di rappresentare, i quali già da anni applicano, per il versamento dei contributi previdenziali, una percentuale (27%) che in taluni casi è il doppio di quelle delle casse professionali private e comunque la più alta in assoluto nell’ambito del lavoro autonomo, prelievo contributivo che già oggi ha raggiunto livelli pressoché insostenibili“.

Alemanno, che nei prossimi giorni non esclude ulteriori iniziative e chiederà un incontro al Ministro del Lavoro Elsa Fornero, conclude: “In questi anni ho spesso sottolineato, ai vari titolari del Dicastero del Lavoro, la necessità di separare nell’ambito del suddetto Fondo previdenziale i parasubordinati dai professionisti autonomi, riconoscendo che sarebbe stato giusto portare, per il lavoro parasubordinato, la contribuzione in linea con quello subordinato, anche se forse oggi i gravi problemi lavorativi e di reddito del Paese e quindi dei parasubordinati (normalmente soggetti deboli nel rapporto contrattuale) sarebbero ulteriormente aggravati dall’incremento del terzo a loro carico. Ciò detto, Signor Presidente e Sigg. Membri del Governo, nell’ambito della discussione parlamentare, Vi chiedo di escludere i professionisti dall’incremento previsto dal DDL, con il carico contributivo già sopportato in questi anni più di tanti altri abbiamo fatto (e stiamo facendo) la nostra parte di sacrifici“.