Riforma catasto: Ci sarà la patrimoniale sui beni immobili?

La giornata di ieri, 6 ottobre 2021, è stata abbastanza convulsa e confusa sul piano politico: due gli schieramenti. Matteo Salvini afferma che l’articolo 7 del Disegno di Legge sulla Delega Fiscale nasconda una patrimoniale e dall’altro lato il Presidente del Consiglio Draghi che afferma il contrario. Quale potrebbe essere la verità?

Cosa succederà nel 2026?

Matteo Salvini è leader politico della Lega che in teoria dovrebbe sostenere il Governo, ma più volte ha assunto posizioni contrastanti, nella successiva disamina cercheremo di determinare l’oggetto del contendere con il solo scopo di capire cosa potrebbe succedere con la riforma del catasto. Occorre fare delle premesse. La Riforma entrerà in vigore nel 2026, si presume che in tale epoca il Parlamento, che ha potere legislativo e potrebbe introdurre un’imposta patrimoniale, sarà composto da altre maggioranze e ci saranno altri scenari, comunque sarà terminata questa legislatura, così come molto probabilmente Draghi non sarà Presidente del Consiglio.

Perché c’è bisogno di una riforma del fisco?

Il secondo dettaglio molto più importante è che la riforma fiscale (tutta complessivamente) si inserisce in questo particolare periodo in cui l’Italia dispone dei fondi del PNRR, gli stessi non sono erogati tutti insieme e non siamo liberi di usarli come vogliamo e senza i paletti dell’Unione Europea che ha dato delle indicazioni importanti. Tra le critiche mosse all’Italia c’è un’eccessiva stratificazione normativa attuata senza una dovuta armonizzazione delle norme, tutto questo genera un carico burocratico eccessivo e un rallentamento della crescita. La Riforma nel complesso risponde all’esigenza, non procrastinabile ad avviso di chi scrive, di mettere un po’ di ordine nella normativa fiscale.

Mettere ordine nel nostro ordinamento, risponde a un’esigenza primaria di tutela del cittadino che deve potersi muovere senza “eccessiva confusione” tra norme che si sono susseguite nel tempo spesso in modo poco ragionato. Sicuramente risponde a tale esigenza il riordino di deduzioni e detrazioni, la neutralità fiscale per le imprese e probabilmente anche la riforma del catasto potrebbe andare in questa direzione. Tra l’altro deve essere precisato che l’Unione Europea non si occupa direttamente della tassazione nei Paesi Membri, ma vigila e tra gli obiettivi di tale vigilanza vi è quello di evitare che le imposte discrimino i contribuenti, i lavoratori e le imprese.

Per una disamina generale sul disegno di legge delega, leggi l’articolo: Con la legge delega prende il via un’epocale riforma fiscale: novità

Cosa prevede l’articolo 7 del disegno di legge delega per la riforma fiscale?

Il tanto discusso articolo 7 prevede una modifica del sistema di rilevazione catastale in modo da modernizzare il sistema per il controllo delle consistenze di terreni e fabbricati l’obiettivo è dare all’Agenzia delle Entrate uno strumento valido per:

  •  rilevare gli immobili non censiti e determinare l’esatta consistenza degli stessi in riferimento ad eventuali discordanze tra la situazione di fatto e quanto rilevato al catasto;
  •  far emergere terreni edificabili classificati come agricoli (hanno una valutazione/rendita superiore rispetto ai terreni agricoli, è  anche vero che in vista di un’eventuale vendita avere un terreno agricolo è controproducente, quindi alcuni potrebbero anche trarne vantaggi economici);
  • rilevare immobili abusivi, in questa particolare voce si sottolinea che devono essere individuati incentivi e forme di trasparenza in favore dei comuni per supportare le attività svolte da questi;
  • L’articolo 7 sottolinea che il Governo con la delega alla riforma fiscale è delegato ad attribuire a ciascun immobile, oltre al valore della rendita catastale secondo i criteri ad oggi stabiliti, anche il valore patrimoniale e la rendita attualizzata in base ai valori di mercato; La riforma dovrà inoltre prevedere aggiornamenti periodici di tali valori.

Novità positive potrebbero invece esservi per i titolari di edifici di interesse storico o artistico, questi infatti potranno notare una riduzione della rendita catastale tenendo in considerazione i maggiori oneri di manutenzione che devono essere affrontati e dei vincoli legislativi che gravano su tali immobili.

Infine deve essere sottolineato il punto 6D del comma 3 dell’articolo 7 del disegno di legge delega. Questo prevede espressamente che i nuovi valori determinati in seguito all’applicazione della riforma fiscale non debbano essere utilizzati per la “determinazione della base imponibile” di tasse e imposte che hanno come base i valori catastali. Questo sembrerebbe escludere un aumento delle tasse sui beni immobili e un’imposta patrimoniale nascosta.

Possibili conseguenze della riforma fiscale

Premesso che nel 2026 potrebbe esservi una situazione completamente diversa dal punto di vista economico e con un Parlamento mutato e un Governo diferente e quindi non si può sapere oggi quel governo cosa potrebbe fare con le evidenze prodotte dalla riforma del catasto, è ovvio che delle conseguenze vi saranno.

Possiamo fare delle ipotesi: se viene rilevato un immobile abusivo o un contrasto tra la situazione di fatto e i dati catastali, saranno aggiornate anche le imposte. Esempio banale, un terreno classificato come seminativo in seguito alle verifiche potrebbe rilevarsi essere un vigneto o uliveto, appare di tutta evidenza che la rendita catastale molto probabilmente sarà diversa. In questo caso si scopre un “abuso” e ci sarà un aumento della rendita. E’ bene sottolineare che spesso il piccolo proprietario neanche sa che se decide di dismettere l’orticello e piantare ulivi, deve aggiornare il catasto e d’altronde non fa neanche il contrario, cioè se decide di dismettere l’uliveto per l’orticello dovrebbe comunque fare le modifiche al catasto e avrebbe una rendita minore.

Dei riflessi potrebbero esservi sui mutui, ad esempio se un immobile viene classificato nella fascia in cui è possibile usufruire delle agevolazioni sul mutuo prima casa e si scopre in seguito che c’è una piscina e che per tutta una serie di motivi l’immobile deve essere classificato di lusso e quindi non può ottenere le agevolazioni fiscali, ci saranno anche dei riflessi economici. Siamo però sempre nell’ambito di un allineamento tra situazione di fatto e situazione catastale e non nell’ambito di una patrimoniale nascosta.

Patrimoniale: quale soglia di ingresso?

“Nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ci siamo posti il problema della patrimoniale. Il punto sul quale abbiamo trovato un’intesa, ma non una soluzione, è quello di definire la soglia di ingresso per intervenire sui patrimoni, indipendentemente dal tipo di patrimonio che si intende ‘colpire'”. Lo dice Costanzo Jannotti Pecci, Rappresentante del Cnel, in audizione nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, rispondendo ad una domanda sulla patrimoniale. “Una seconda casa di basso valore che magari è frutto di sacrifici e risparmi di una famiglia per dare una casa al figlio la colpiamo nello stesso modo di un’altra seconda casa frutto di altre condizioni economiche? La patrimoniale, inoltre, non potrebbe non avere caratteristiche di periodo limitato, se non una tantum. Soprattutto, il problema è che fine fanno le risorse della patrimoniale”.

Fonte: agenparl.it

Nuova patrimoniale sugli immobili all’estero: gli adempimenti

La nuova imposta patrimoniale sugli immobili all’estero è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli stessi, vale a dire il costo che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza, il valore di mercato ce si rileva nella località in cui è situato l’immobile.

Il D.L. 201/2011, che ha istituito l’imposta, è stato integrato dal D.L. 16/2012, che ha escluso dalla tassazione i casi in cui l’imposta non supera i 200 euro e ha modificato la base imponibile per gli immobili in Paesi che appartengono all’Unione europea o in quelli che aderiscono allo Spazio economico europeo e garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Il criterio del costo storico o del valore di mercato sono utilizzati solo in via residuale.

In sostanza, gli adempimenti da assolvere in questi casi sono:

– indicazione delloimmobile nel Modulo RW (Sezione II);
– dichiarazione degli affitti percepiti nel Modello Unico PF;
– versamento della nuova imposta patrimoniale relatica all’immobile