Local Tax, le perplessità di Assoedilizia

Sono tanti i soggetti che hanno delle perplessità sulla ventilata Local Tax, l’imposta che dovrebbe sostituire e/o accorpare Imu, Tasi e altri tributi locali. Sul tema è intervenuto il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici, sollevando alcune perplessità.

C’è chi sostiene che in Italia l’imposizione fiscale sugli immobili sia molto inferiore a quella di altri Paesi europei e che occorra stare attenti a diminuirla. Queste affermazioni trovano origine nel gran pasticcio combinato dal nostro legislatore fiscale in materia di tassazione immobiliare”, esordisce Colombo Clerici.

A ben vedere, i tributi sugli immobili, che costituiscono ormai, se non l’unica, la preponderante fonte di finanziamento dei servizi comunali, non li pagano tutti: sono esenti, quanto all’Imu ben 20 milioni di abitazioni, sul totale di 30, e quanto alla Tasi 5 milioni di famiglie utenti dei servizi comunali, che affrontano il costo di una Tasi simbolica. Inoltre, secondo dichiarazioni governative, si affaccerebbe l’ipotesi di esentare dalla Tasi anche altri 20 milioni di famiglie italiane. Insomma, il pasticcio deriva dall’aver affidato le finanze comunali a tributi il cui presupposto è in parte di natura patrimoniale e in parte di natura personale”, prosegue il presidente di Assoedilizia sull’argomento, pur non nominando la Local Tax.

Con una simile impalcatura normativa è evidente che qualche reazione a difesa delle finanze dei comuni si profili; anche se risulta molto sommaria, e si riduce a dire che da noi gli immobili non pagano sufficienti imposte. Se disaggreghiamo il dato del gettito complessivo, osserviamo che da noi questi tributi sono a carico della metà degli immobili, e che soprattutto non pagano adeguatamente i servizi comunali molti fra quanti ne beneficiano”. A che servirebbe dunque una Local Tax?

È su questo piano – prosegue Colombo Clericiche bisogna muoversi. In Gran Bretagna la Council Tax (una vera Local tax), che rappresenta il grosso delle entrate per le municipalità, è pagata non dai proprietari degli immobili, ma da tutti coloro che, occupando un immobile, sono utenti dei servizi comunali, siano essi residenti o inquilini. Non ci sono categorie sociali che utilizzino servizi senza pagarli, come avviene da noi”.

Fino a quando non si uscirà da questo equivoco – conclude Colombo Clerici – ci sarà sempre qualcuno che dirà che l’imposizione nel settore immobiliare è insufficiente. Mentre invece, per coloro che finiscono per pagare, tale imposizione è esorbitante”. Da qui le perplessità sull’introduzione della Local Tax.

Tari, Imu e Tasi deducibili: ecco come

Dopo le notizie del salasso per Imu e Tasi e dopo le dritte su come pagare in ritardo senza essere uccisi dagli interessi e delle more, finalmente anche qualche buona notizia. Forse, infatti, non tutti sanno che Imu e Tasi, così come la Tari, possono essere scaricate in parte dal modello Unico 2015 da parte di alcune tipologie di contribuenti in quanto diventano oneri deducibili dal reddito d’impresa.

Possono scaricare Imu e Tasi, oltre alla Tari, le imprese, i professionisti, i titolari di partita Iva e gli imprenditori. Per poter procedere alla deduzione, queste categorie devono utilizzare a fini strumentali gli immobili sui quali hanno pagata Imu e Tasi, ossia vi devono svolgere la propria attività.

Giova ricordare che, per il pagamento di Imu e Tasi, gli immobili strumentali sono divisi in due tipologie: immobili strumentali per natura, ossia quelli con caratteristiche tali, per cui il loro utilizzo deve essere per forza strumentale; immobili strumentali per destinazione, ossia quelli utilizzati dal proprietario o dal possessore per esercitare la propria attività ma che potrebbero essere destinate anche ad altro utilizzo.

Entrando nel dettaglio dell’Unico 2015, le imprese inseriranno gli importi di Tari, Imu e Tasi nel quadro RF e quadro RG Unico, ai professionisti e agli studi professionali tocca il quadro RE mentre chi presenta la contabilità semplificata e i contribuenti in regime dei minimi inseriranno nel rigo RE19 nel Quadro LM.

Tari, Imu e Tasi hanno percentuali di deducibilità diversa. La più bassa è quella dell’Imu, normata dalla Legge 147/2013, che è pari al 20%, mentre a Tari e Tasi spetta la deduzione spettante del 100%.

Dichiarazione Imu entro il 30 giugno

La fine di giugno porta altre importanti scadenze fiscali. Nello specifico, ricordiamo ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali di godimento su beni immobili, che scadrà il 30 giugno il termine per presentare la dichiarazione Imu sia per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1 gennaio 2014, sia per quelli per i quali il possesso ha avuto inizio nel 2014 o per i quali, sempre lo scorso anno, sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Ricordiamo che la dichiarazione IMU deve essere consegnata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili, oppure spedita utilizzando una raccomandata in busta chiusa con la dicitura “Dichiarazione IMU 2014”; la dichiarazione Imu deve essere compilata utilizzando il modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012.

La dichiarazione Imu può anche essere trasmessa in via telematica utilizzando un account di posta elettronica certificata. La presentazione della dichiarazione IMU vale anche ai fini Tasi, come specificato dalla Risoluzione n. 3/DF del 25.03.2015.

Ritardo pagamento Imu e Tasi? Ecco ravvedimenti e sanzioni

Il giorno terribile di Imu e Tasi è passato, ma siamo certi che qualcuno, per distrazione, impegni o confusione, non è riuscito a saldare in tempo l’acconto delle due imposte. Poco male, o quasi, è possibile pagare Imu e Tasi anche in ritardo, ovviamente incorrendo in sanzioni. Ecco come.

Ravvedimento operoso
Imu e Tasi non differiscono da altre imposte per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vale a dire una sanzione in forma ridotta nella quale si incorre purché si paghi in maniera tempestiva quanto non saldato nei tempi. È bene ricordare che chi è sotto accertamento o sotto ispezione per l’imposta non pagata non può usufruire del ravvedimento operoso, né su Imu e Tasi né sulle altre imposte.

Ravvedimento “sprint”
Si può accedere al ravvedimento “sprint” per Imu e Tasi se si salda il dovuto entro 14 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 giugno. Alla somma dovuta in acconto saranno da aggiungere la sanzione dello 0,2% giornaliero sul totale dovuto, oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso annuale, che può essere maggiorato dal Comune.

Ravvedimento breve
Il ravvedimento breve su Imu e Tasi si ha per i pagamenti effettuati tra il 15esimo e il 30esimo giorno dopo la scadenza. La sanzione da aggiungere agli interessi giornalieri è del 3% dell’importo.

Ravvedimento medio
Nel caso di pagamento in ritardo di Imu e Tasi tra il 30esimo e il 90esimo giorno, agli interessi giornalieri calcolati sulla base del tasso annuale si aggiunge e una sanzione del 3,33% del totale.

Ravvedimento lungo
Il ritardo nel pagamento di Imu e Tasi che va dai 90 giorni a un anno prevede la sanzione del 3,75% del totale, oltre agli interessi giornalieri. I furbi o i distratti che vanno oltre l’anno di ritardo saranno invece gravati da una sanzione pari al 30% del dovuto, oltre a ricevere la temutissima cartella di Equitalia.

Imu e Tasi? Tasse raddoppiate in quattro anni

Il bello di Imu e Tasi è che ogni giorno escono cifre nuove e in un certo senso sconvolgenti su queste due imposte. Dopo che ieri abbiamo parlato delle stime di Confartigianato sulle aliquote medie di Imu e Tasi in diverse zone d’Italia e sull’aumento della tassazione specialmente sugli immobili produttivi (negozi, uffici e capannoni) tra il 2012 e il 2014, oggi registriamo altre cifre, diffuse questa volta dalla Cgia.

Gli artigiani di Mestre hanno fatto il loro conti su Imu e Tasi per gli immobili strumentali e hanno rilevato che, tra il 2011 e il 2014, “la tassazione sugli immobili strumentali ha subito una vera e propria impennata: dai 5 miliardi di gettito dell’ultima Ici pagata, nel 2014 il prelievo ha superato i 10 miliardi”. Raddoppiata.

La Cgia è poi entrata nel dettaglio dell’aumento di Imu e Tasi per le diverse categorie d’immobili: +142% per gli uffici e gli studi; +137% per botteghe ed esercizi commerciali; +107% per laboratori artigianali; +101% per le banche; +94% per gli immobili a uso produttivo.

Interessanti anche i dati sul gettito di Imu e Tasi per categoria di immobile. I capannoni hanno prodotto il gettito più significativo, passato dai 3,17 miliardi del 2011 ai 6,15 miliardi del 2014 (+94%). Seguono negozi e botteghe artigiane (809 milioni nel 2011, 1,9 miliardi nel 2014, +137%), uffici e studi (da 545 milioni a 1,32 miliardi, +142%), laboratori (da 228 milioni a 473 milioni, +107%).

I calcoli su Imu e Tasi eseguiti dall’Ufficio studi della Cgia hanno utilizzato per ciascuna tipologia di imposta l’aliquota media risultante dalle delibere dei Comuni capoluogo di provincia; relativamente alle tipologie immobiliari, è stata ricavata la rendita catastale media utilizzando la banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, nell’analisi della variazione del carico fiscale prodotto da Imu e Tasi, l’Ufficio studi della Cgia non ha considerato il “risparmio fiscale concesso dalla legge. Così come avvenuto nel 2014, anche per quest’anno la Tasi per le aziende è completamente deducibile dal reddito di impresa, mentre l’Imu lo è solo per una quota pari al 20%“.