Imu sui terreni agricoli, le informazioni su quanto e quando si paga

Imu sui terreni agricoli si paga, anche se molti non lo sanno. Tutte le informazioni su quanto e quando si paga la tassa comunale a carico dei proprietari.

Imu sui terrei agricoli, chi deve pagarla?

L’imu è l’imposta Municipale Unica che versano i proprietari di casa.  L’imu è una tassa del sistema tributario italiano in vigore dal 2012 e introdotta sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011. A pagarla sono tutti i proprietari di immobile, ad esclusione di coloro che hanno la casa come prima casa. Per prima casa si intende la casa in cui si abita e si ha la residenza. Sono tenuti al pagamento dell’Imu i seguenti soggetti:

  • proprietario;
  • titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario in caso di leasing.

I casi di esonero dal pagamento dell’imposta

Anche i proprietari di terreni agricoli devono pagare l’imu, tranne nei casi di esenzione o in quelli seguenti:

  • posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole e indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • boschivi ubicati in aree montane o di collina classificati secondo i criteri di legge;
  • ubicati nei comuni delle isole minori;
  • destinati all’agrosilvicultura, pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

In tutti gli altri casi l’Imu si paga tramite i bollettini che vengono inviati al contribuente direttamente dal comune. Sono dei semplici modelli F24 precompilati che devono essere pagati presso la Posta, la Banca, Pagopa, ma anche qualsiasi esercente abilitato al pagamento.

Imu terreni agricoli quando e quanto si paga?

In merito all’Imu cerchiamo di capire quanto e quando si deve pagare al comune per questa imposta. Il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito dominicale dal primo gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. L’aliquota ordinaria dello 0,76%, inoltre, può essere soggetta ad aumento o diminuzione nel limite dello 0,3% da parte dei singoli Comuni.

In merito ai pagamenti l’Imu può essere pagato o in unica soluzione (entro il 16 giugno), oppure seguendo queste indicazioni:

  • il primo acconto con scadenza 16 giugno 2023;
  • il saldo con scadenza 16 dicembre 2023

Si consiglia di pagare sempre entro le date previste. Se invece si fa in ritardo, oltre al versamento dell’imposta si deve pagare una sanzione pari al 3,75 per cento.

IMU sui terreni agricoli e su quelli che diventano edificabili

E appena trascorso il 16 giugno, data ultima entro cui gli interessati avrebbero dovuto versare la rata di acconto Imu senza pagare le sanzioni che invece deve versare chi provvede a pagare in ritardo. Molti di quelli che hanno pagato, potrebbero avere il dubbio di non aver fatto i conti per bene. Soprattutto se hanno un terreno agricolo, Il dubbio è lecito, perché l’Imu dovrebbe essere dovuta anche sui terreni agricoli, che però in gran parte d’Italia vengono considerati esenti. Ma se un terreno agricolo diventa edificabile, come si legge sul sito “laleggepertutti.it”, l’Imu è dovuta o no? Ecco una sintetica guida per capire bene cosa fare, e per eventualmente versare l’imposta con qualche giorno di ritardo e pagare meno rispetto a chi accumula un ritardo più massiccio.

Un terreno agricolo quando diventa edificabile

Naturalmente non può essere il contribuente a modificare la destinazione d’uso di un terreno che però può passare da semplicemente agricolo ad agricolo edificabile. In questo caso deve essere il Comune a mutare la destinazione urbanistica del terreno. In primo luogo va detto che l’Imu si paga sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e pure sui terreni agricoli a qualsiasi uso sono destinati. Un terreno agricolo sito in una località Montana come previsto dall’elenco dei Comuni consultabile dal sito del, non dovrebbe essere assoggettato ad Imu in quanto esente. Inoltre la stessa agevolazione si applica per i terreni in cui un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, svolgono la loro attività.

Fino a dove può spingersi un Comune per quanto riguarda l’Imu e i terreni edificabili

Detto ciò, un Comune non può in maniera autonoma decidere di trasformare la destinazione di un terreno da agricolo in edificabile. O meglio, non può farlo senza rendere edotto il proprietario. In effetti, nel momento in cui adotta questa imposizione, dovrebbe darne informazione al contribuente proprio perché sul contribuente potrebbero gravare le tasse che precedentemente non gravavano.

Imu ed aree fabbricabili

Quindi oltre che sulle case (tranne che sulle abitazioni principali e le pertinenze dove l’IMU non è dovuta), anche sulle aree fabbricabili questa imposta comunale va pagata. Ripetiamo che il presupposto fondamentale, come si legge sul sito prima citato, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. È per area fabbricabile come si legge sul codice, si tratta di quelle “utilizzabili a scopo edificatorio”, ad esclusione però di quelle aree condotte dagli imprenditori agricoli dei coltivatori diretti. Per quanto detto quindi se il terreno agricolo si trova in queste condizioni, l’IMU non è dovuta in nessun caso. E nemmeno il Comune può trasformare la destinazione d’uso di un terreno che appartiene ad uno di questi soggetti.

Cos’altro sapere sul terreno agricolo ai fini IMU

In genere la normativa varia da Comune a Comune, anche perché ogni singola amministrazione ha il suo piano regolatore. Il cambio di destinazione di un terreno, che diventa edificabile, può venire per due motivi. O per via di disposizioni contenute nel già citato piano regolatore. Oppure nei casi in cui per questioni di pubblica utilità, un terreno viene espropriato al suo legittimo proprietario. Un terreno diventa a tutti gli effetti edificabile solo se lo stesso finisce, come collocazione geografica, tra i terreni di questo genere previsti dal piano regolatore comunale. Effettivamente ogni qualvolta una area cambia di destinazione, va aggiornato questo piano regolatore. Ed è uno dei punti deboli maggiori di qualsiasi Comune italiano, che hanno piani regolatori obsoleti e non aggiornati da anni ed anni.

Dal reddito dominicale al valore venale

Come abbiamo detto, anche su terreno agricolo si paga l’Imu, a meno che non si rientra in quelle esenzioni prima citate. Ciò che cambia, se un terreno diventa edificabile, e l’importo le l’imposta da versare. Infatti un terreno che passa da semplicemente agricolo ad edificabile, cambia valore ed aumenta di valore. Inevitabilmente il proprietario pagherà di più di imposta rispetto a prima, sempre se la pagava. Cambia tutto in questi casi. Perché dal reddito dominicale che rappresenta la base imponibile per calcolare l’Imu su un terreno che è “solo” agricolo, si passa al valore venale di un’area edificabile, nettamente più alto.

Esenzione Imu terreni agricoli, nuove determinazioni

Ancora un capitolo nella storia infinita dell’ Imu terreni agricoli. Questa volta viene dalla Legge di Stabilità 2016 che, in un articolo, riporta in vigore, ai fini dell’esenzione Imu terreni agricoli, il criterio contenuto già contenuto nella circolare ministeriale 9/1993.

In sostanza, con questo articolo si sancisce che da quest’anno, per determinare i criteri dell’esenzione Imu terreni agricoli che non sono coltivati da coltivatori diretti del fondo o da imprenditori agricoli professionali (Iap), si torna a fare riferimento al dettato della suddetta circolare ministeriale, che stabilisce questa distinzione tra i Comuni:

  • qualora accanto all’indicazione del Comune non vi sia alcuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
  • qualora accanto all’indicazione del Comune vi sia l’annotazione “parzialmente delimitato”, l’esenzione è limitata a una parte del territorio comunale.

Con il ripristino della vecchia normativa, sono quindi esenti dal 2016 i terreni agricoli che:

  • sono posseduti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, a prescindere da dove si trovano i terreni;
  • sono destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali in modo immutabile, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che i terreni siano o meno coltivati per usi agricoli o destinati a pascolo per il bestiame;
  • si trovano nelle isole minori.

In sostanza viene accantonata la normativa precedente per l’esenzione Imu terreni agricoli, che utilizzava come criteri quello altimetrico in primis e poi la classificazione territoriale Istat.

“Doppia” Imu, ecco chi rischia

Tra l’imposta dovuta per il primo semestre del 2013, in scadenza a metà dicembre, e il dover pagare il il 40% della differenza fra l’aliquota minima e quella applicata dal comune di appartenenza, c’è una consistente fetta di concittadini che, invece di non pagare l’imposta sulla prima casa come abbondantemente profetizzato dai nostri politici, rischierà di pagarla due volte.

A rischiare il doppio pagamento sono gli anziani in casa di riposo e gli italiani residenti all’estero, i proprietari di immobili ceduti in comodato d’uso, i militari e gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda gli anziani in casa di riposo, i contribuenti si potrebbero trovare a versare la prima rata (che avevano omesso legittimamente in caso di modifica regolamentare successiva al 17 giugno) oltre, naturalmente, al saldo entro il 16 dicembre, se il comune di residenza avesse cancellato l’assimilazione operante nel 2012, che consentiva di assimilare all’abitazione principale il fabbricato non affittato e posseduto da anziani o disabili con residenza nel luogo di ricovero o da cittadini italiani residenti all’estero.  Ed entro il 16 gennaio, il 40% dell’eventuale differenza tra l’imposta calcolata con aliquote e detrazioni vigenti nel 2013 e quella con aliquote e detrazioni “di base”. Non dormono sonni tranquilli neppure quelli che avevano potuto godere dell’equiparazione tra l’abitazione principale e il fabbricato concesso in comodato a parenti che lo utilizzavano come abitazione principale. Delicata, d’altronde, anche la soluzione dei militari nonostante da luglio, grazie al 102/2013, viene considerato abitazione principale un solo immobile non di lusso posseduto da militari e appartenenti alle forze dell’ordine, purché non locato e a prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza del contribuente stesso. Una situazione abbastanza complicata non semplicissima da risolvere…

Pasticcio Imu, il Governo studia il dietrofront

Un mega pasticcio tecnico che sta diventando un problema non solo politico, la questione Imu esige chiarezza: il decreto legge 133/2013 contenente Disposizioni urgenti concernenti l’IMU” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.281 del 30 novembre), rendendo noto il testo e stabilendo l’abolizione della seconda rata solo nei Comuni in cui nel 2013 le aliquote non superano quelle standard: ergo, si dovrà pagare la differenza del 40% tra l’IMU calcolata con aliquota al 4% e quella calcolata con le aliquote deliberate dal proprio Comune nel 2012 entro il 16 gennaio 2014.Il decreto, infatti, pur eliminando la seconda rata sulle abitazioni, stabilisce che si debba pagare una sorta di conguaglio per chi possiede una casa in un Comune con aliquota che eccede lo 0,4%.

Difficile da calcolare, antipatica tanto ai contribuenti quanto ai sindaci, ai quali era stata promessa la cancellazione, eliminare definitivamente questa sorta di “mini-Imu” 2013 non sarà propriamente un gioco da ragazzi, nonostante i 200 milioni di euro che servirebbero per coprire la differenza non sembrerebbero un ostacolo insormontabile.

“Era più semplice far pagare una quota al 10% dei più abbienti. Ne avremmo ricavato 1,2-1,4 miliardi. E invece guarda cosa succede ora. I troppi compromessi ci costringono a dover racimolare altri 150-200 milioni”, ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, in un’intervista a Repubblica relativa al caos Imu.

Due sarebbero le soluzioni al vaglio in queste ore nel Consiglio dei ministri: una piuttosto elaborata prevederebbe l’obbligo di versare la differenza, salvo poi vedersela rimborsare nei prossimi mesi. L’altra soluzione, più lineare, consiste in una discussione immediata nell’ambito del dibattito alla Camera sulla Legge di Stabilità per garantire fin da subito le coperture. L’opinione del segretario generale di Unimpresa, Sergio Battaglia, intervistato ieri in merito, secondo cui l’abolizione dell’Imu fosse solo l’ennesima operazione di facciata, sembrerebbe via via prendere consistenza…

Jacopo MARCHESANO

Imu ridotta per i coltivatori

Per i coltivatori l’Imu sarà meno pesante: i terreni agricoli, infatti, scontano l’imposta municipale sempre con l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille applicata sul valore determinato moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25%, per il coefficiente 135. Sono poi esenti dall’imposta i terreni montani e di collina elencati nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

Le agevolazioni per la determinazione della base imponibile Imu per i terreni agricoli sono tre: il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato è pari a 110 invece che 135; i terreni compresi in aree edificabili sono considerati agricoli se persiste l’uso agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività agricole; si applica una riduzione della base imponibile per scaglioni fino al valore del terreno di 32.000 euro.

Queste agevolazioni si applicano quando i terreni sono posseduti e lavorati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Sono agevolate anche le società agricole che hanno come oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività agricola.