Tutti gli infortuni coperti e non per le casalinghe, ecco come fare cassa

Tutti lo ritengono importante ed anche particolarmente faticoso ed è il lavoro svolto da una casalinga. Il lavoro di cura della casa e della famiglia è considerato da tutti come un’attività piuttosto importante, ma dal punto di vista delle tutele non è equiparabile alle altre attività lavorative. Ciò non vuol dire che sia un settore privo di tutela, perché qualcosa c’è che le casalinghe possono sfruttare. Per esempio all’INPS è aperto un fondo chiamato proprio fondo casalinghe, dove esiste la possibilità di versare contributi per la pensione futura. Questo dal punto di vista previdenziale. Ma dal punto di vista assicurativo, non va dimenticata la polizza casalinga da versare all’Inail. Previdenza e assicurazione quindi non sono diritti completamente negati anche per chi svolge il ruolo della casalinga in una famiglia.

All’Inail la polizza casalinghe, così e a cosa serve

L’assicurazione casalinghe è prevista dalla normativa vigente e dall’Inail, ed è la soluzione ad eventuali infortuni domestici che possono subire le donne durante lo svolgimento dell’attività in casa. Naturalmente bisogna prima stipulare questo genere di polizza per poter poi, eventualmente, richiedere un risarcimento. E dal 1999, con la legge numero 493 che è stata istituita l’assicurazione contro l’infortunio per le casalinghe. Assicurazione che riguarda le casalinghe di età compresa tra i 18 ed di 67 anni. I 18 anni perché naturalmente bisogna essere maggiorenni, mentre i 67 perché rappresentano la soglia anagrafica per la pensione di vecchiaia ordinaria. Tutte le casalinghe che svolgono tale attività senza remunerazione, senza assunzione e senza vincolo di subordinazione possono essere assicurate contro gli infortuni. La legge che istituì l’assicurazione sui lavori di casa l’ha resa obbligatoria. Questo, anche se nella realtà non tutte le casalinghe sono assicurate. Questione oggettiva questa, soprattutto perché non possono esistere controlli nelle case private per la verifica dello svolgimento di questa attività.

Alcuni chiarimenti sulla polizza casalinghe

L’assicurazione sulle casalinghe quindi anche se pagata regolarmente dalla diretta interessata non coprirà l’infortunio di chi svolge il compito di casalinga, come una normale attività lavorativa. Inevitabile fare riferimento al lavoro di una collaboratrice domestica (Colf), che se è assunta regolarmente dal datore di lavoro, anche in famiglia, non rientra nel perimetro di coperture dell’assicurazione. Se regolarmente assunta una Colf, come qualsiasi altra lavoratrice, ha le tutele strettamente collegate al lavoro svolto. L’assicurazione casalinghe però si applica per esempio ad uno studente universitario. Infatti qualora lo studente si collega all’Inail e versa l’assicurazione, se si va male durante lo svolgimento delle normali attività di casa, dove abita per motivi di studio, è coperto da un’assicurazione.

Costo, modalità di pagamento e informazioni

La polizza per le casalinghe quindi va versata direttamente all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ed è all’Inail infatti che occorre fare un versamento. La polizza è annuale e il pagamento deve essere in unica soluzione. Infatti la copertura annuale è pari a 24 euro. Il versamento va fatto tramite i canali PagoPa, con avviso di pagamento che le interessate dopo l’iscrizione, possono richiedere direttamente on-line sul sito dell’Inail e nell’area riservata all’iniziativa sul sito ufficiale dell’Istituto. La data di scadenza del pagamento è sempre il 31 gennaio di ogni anno a cui l’assicurazione fa riferimento e la copertura di eventuali infortuni va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Solo per pagamenti successivi al primo gennaio di ogni anno, la copertura scatta dal primo giorno successivo al pagamento.

Quando le casalinghe non pagano

A volte si può essere coperti anche non versando il premio assicurativo all’Inail. Infatti sono esonerati dal versamento dell’assicurazione restando comunque coperti dal punto di vista degli infortuni coloro i quali hanno un reddito personale al di sotto di 4.648,12 euro all’anno, o di famiglia fino a 9.296,22 euro. Ed il reddito è inteso al lordo. Se dal punto di vista della convenienza visto l’importo, ci sono pochi dubbi, diverso il fatto relativo agli infortuni coperti dalla polizza. Infatti non tutti gli infortuni godono di questa tutela. Prima di tutto l’infortunio deve essere tale da aver determinato almeno il 27% di invalidità nella casalinga. Inoltre l’assicurazione anche se personale non copre gli infortuni occorsi in ambito non domestico. Infatti la tutela vale solo se l’infortunio si è verificato in casa, nelle seconde case o nelle parti comuni degli immobili vive come possono essere ascensori, scale o pianerottoli. Niente risarcimento per esempio, per un infortunio mentre si va a fare la spesa.

Successo del Durc online

Dall’1 luglio è disponibile sui siti Inps, Inail e Casse edili, il Durc online, ovvero il documento unico di regolarità contributiva.
Coloro che necessitano di consultarlo, dunque, possono farlo direttamente online tramite codice pin e, se regolare, avrà validità di 120 giorni per ogni tipologia di richiesta, mentre il Durc negativo varrà solo per il giorno in cui è stato emesso.

Giovanna Del Mondo, responsabile Inps per l’architettura del Durc online, ha dichiarato, durante la videoconferenza “Durc on line: l’Inps sede centrale risponde ai commercialisti”, organizzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti : “Il primo giorno sono arrivate più di 4mila richieste. Di queste 4mila, la metà ha generato come esito un’attestazione di regolarità con conseguente generazione automatica del Durc. Stamattina, invece, le domande sono state più di 50mila”.

All’evento hanno partecipato, per l’Inps anche il direttore centrale Gabriella Di Michele, Vincenzo Tedesco e Maria Gabriella Ricossa.
Per il Consiglio nazionale dei commercialisti il consigliere Vito Jacono, delegato all’area Commercialista del lavoro, insieme a Cinzia Brunazzo e Lorena Raspanti, componenti dell’omonima commissione.

Durante la videoconferenza sono stati illustrati il Durc on line e le relative modalità operative, nonché le problematiche emerse in questa fase di collaudo e le soluzioni adottate per un’iniziativa che, numeri alla mano, è partita alla grande.

Vito jacono, consigliere dei commercialisti, ha aggiunto: “Si tratta di una semplificazione tangibile. Certo, come per tutte le rivoluzioni ci sono dei problemi, ma contiamo che verranno risolti presto. Chiediamo solo che ci venga dato più tempo per rispondere agli avvisi di irregolarità. Si tratta quindi di un’iniziativa che accogliamo a braccia aperte perché ci permette di evitare una serie di adempimenti burocratici, tornando a fare consulenza vera senza essere semplicemente dei passacarte. Mettere in comune le banche dati Inps, Inail e Casse edili è stato un lavoro immane che aiuta i 117mila commercialisti che assistono tre milioni di aziende”.

Gabriella Di Michele, direttore centrale Inps, ha affermato dal canto suo: “Ai commercialisti mi lega un’antica simpatia visto che insieme abbiamo costruito uno degli sportelli unici nel Lazio, a dimostrazione di uno spirito di collaborazione in cui credo fermamente. Il Durc on line è un momento di reale semplificazione grazie al quale l’Italia è più vicina all’Europa. Smettere di far girare le carte è sicuramente il dato positivo di questa operazione perché il primo Durc richiesto durerà 120 giorni e sarà a disposizione di tutti gratuitamente. Inoltre, tenendo conto che si tratta di una costruzione informatica che solo per il nostro istituto riguarda 15 archivi, credo che il debutto della nuova procedura sia stato brillante”.

Un’ulteriore novità su cui ci si è soffermati nel corso della seconda parte della videoconferenza è la creazione, nell’ambito del portale Inps, del profilo “Altro delegato” con cui viene data la possibilità a imprese e lavoratori autonomi di delegare alla richiesta della verifica della regolarità contributiva chiunque vi abbia interesse, ossia qualsiasi soggetto munito di pin.

Vera MORETTI

Debutta il nuovo contratto di apprendistato

L’apprendistato era stato al centro della riforma del lavoro proposta dal Governo Monti ed ora è al suo debutto il contratto che lo riguarda.
La sua nuova definizione, presa direttamente dal nuovo decreto, lo indica come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Linda Grilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, fra le aziende leader nel software e nell’area outsourcing dei servizi per amministrare e gestire le risorse umane, ha accolto questo cambiamento positivamente: “È stata superata la vecchia e limitativa concezione dell’apprendistato come contratto “a causa mista”, cioè comprendente la prestazione di lavoro e la formazione professionale. Adesso l’accento è sulla finalità che il contratto persegue: sostenere l’occupazione giovanile“.

Questo significa che il datore di lavoro non deve solo garantire una retribuzione al suo apprendista, ma anche fornirgli il giusto insegnamento per imparare davvero il mestiere ed essere in possesso, alla fine del periodo, di una qualifica professionale.

La disciplina del contratto è demandata dal Testo Unico alla contrattazione collettiva e ai regolamenti delle Regioni, con due conseguenze importanti: si supera la frammentazione che finora si è avuta e il contratto di apprendistato sarà calibrato sulle particolarità di ciascun settore produttivo.

A tal proposito, sono molti i comparti che stanno adeguando i loro contratti. Ai settori come artigianato, alimentari, turismo, commercio, e studi professionali, che hanno già concluso l’iter, faranno seguito anche gli altri, così come faranno le Regioni, dopo che Lazio, Basilicata, Lombardia e Veneto hanno già approvato i regolamenti.

Un fattore importante che accompagna il nuovo contratto di apprendistato è l’impatto che questo avrà sul costo del lavoro.
Oltre alle agevolazioni preesistenti, come l’esenzione totale ai fini dell’IRAP, d’ora in poi il datore di lavoro sarà soggetto a un contributo complessivo del 10% a suo carico, comprendente contribuzione Inps e contribuzione Inail.
Per i titolare di aziende fino a nove addetti, inoltre, è prevista una riduzione contributiva totale in caso di assunzione di apprendisti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Vera MORETTI