Cartelle esattoriali 2022: proroga e decadenza dopo 5 rate, resta da pagare l’aggio

Si amplia l’arco temporale di pagamento delle cartelle esattoriali notificate fino al 31 marzo 2022. I contribuenti avranno più tempo per pagarle, fino a 180 giorni dalla data della notifica. La decadenza invece torna a scattare dopo cinque rate non pagate. A procedere con l’estensione dei termini di pagamento è stata la legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021) che ha confermato e prolungato quanto già previsto dal decreto Fisco Lavoro all’articolo 2 del decreto legge numero 146 del 2021.

Cartelle esattoriali, entro quando bisogna pagarle?

L’estensione della scadenza di pagamento è prevista per le cartelle esattoriali che vengono notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo del 2022. I contribuenti avranno 180 giorni di tempo per procedere con il versamento a partire dalla data della notifica. Le ultime scadenze di pagamento saranno fissate a fine settembre prossimo. Già il decreto legge Fisco Lavoro aveva esteso i termini di pagamento delle cartelle esattoriali da 60 a 180 giorni. In particolare, il provvedimento si riferiva alle cartelle notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

Cartelle esattoriali, termine di pagamento a 180 giorni: sono dovuti gli interessi o procedure cautelari o pignoramento?

La legge di Bilancio 2022 ha provveduto a prolungare i termini di pagamento delle cartelle relative al primo trimestre dell’anno. All’interno della scadenza dei sei mesi per il pagamento non sono dovuti gli interessi di mora. Analogamente, nello stesso periodo non si possono attuare procedure cautelari o avviato il pignoramento. Rimane invariato, invece, il termine per presentare il ricorso fissato in 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

Cartelle esattoriali a 180 giorni, va pagato l’aggio? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate

Sulle cartelle esattoriali che rientrano nel prolungamento della scadenza di pagamento a 180 giorni, deve essere pagato l’aggio? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate riportando la regola consueta che vuole l’applicazione dell’aggio dal 3% al 6% quando il pagamento viene effettuato dopo i consueti 60 giorni. Con la maggiore concessione di tempo per il pagamento delle cartelle esattoriali ricevute fino a marzo prossimo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non si può procedere con il raddoppio dell’aggio. Pertanto, per tutte le cartelle rientranti nei termini dei 180 giorni, l’aggio rimane invariato al 3%, senza raddoppiare.

Cartelle esattoriali, cosa cambia per gli accertamenti esecutivi o a seguito di sentenza della Cpt

Non risultano esserci novità dalla legge di Bilancio 2022 per quanto concerne i pagamenti derivanti dagli accertamenti esecutivi e quelli emessi in seguito alle sentenze dei Consulenti tecnici di Ctp. Nel primo caso, i pagamenti devono essere effettuati entro i termini ordinari. Se si tratta di un atto impoesattivo originario, la scadenza coincide con la data entro la quale sia possibile presentare ricorso. Se si tratta, invece, di atto impoesattivo secondario (dopo sentenza dei Ctp), la scadenza di pagamento è fissata in 60 giorni.

Cartelle esattoriali e domanda di rateazione di quanto dovuto: torna la decadenza con 5 rate non pagate

Per le cartelle notificate nel 2022, i contribuenti potranno chiedere la rateazione all’agente della riscossione. La rateazione torna a essere applicata con le misure consuete. Ciò vuol dire che non dovranno essere più applicate le agevolazioni vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria ed economica. La causa di decadenza della rateazione, dal 1° gennaio 2022, è tornata a essere quella del mancato pagamento di cinque rate.

Cartelle esattoriali, quali notifiche non rientrano nel beneficio di pagamento di 180 giorni?

Infine, tra le cartelle che i contribuenti possono ricevere, non rientrano nel beneficio del prolungamento della scadenza a 180 giorni:

  • le ingiunzioni fiscali pervenute dai comuni;
  • quelle arrivate da concessionari privati che non si avvalgono dell’Agenzia delle entrate Riscossioni.

I termini di pagamento, in tutti questi casi, rimangono fissati a 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

Cartelle esattoriali, nuova scadenza per chi riceve gli avvisi di pagamento

Tra le novità in arrivo con il decreto legge Fiscale ci sarà l’introduzione di un nuovo calendario per le cartelle esattoriali. Cambieranno le date per la rottamazione e i versamenti legati alle cartelle stesse. Ci sarà più tempo per pagare: dai 60 giorni si passerà a 150 giorni. Le cartelle sono quelle relative al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Quali cartelle esattoriali rientrano tra le novità del decreto Fiscale?

Le nuove scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali con la proroga dei 150 giorni riguardano le cartelle ricevute nei mesi da settembre a dicembre 2021. La proroga della scadenza riguarda anche la decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio della procedura di pignoramento. Per il ricorso, invece, sono previsti 60 giorni dalla data di ricezione della cartella esattoriale.

Invio delle cartelle esattoriale dopo il periodo di sospensione Covid

La misura contenuta nel decreto Fiscale approvato il 15 ottobre nel Consiglio dei ministri relativa alle cartelle esattoriali deriva dal blocco di riscossione delle stesse imposto dall’articolo 68 del decreto legge numero 18 del 2020. La sospensione infatti disponeva che a partire dall’8 marzo 2020 l’agente della riscossione non potesse notificare cartelle di pagamento e di intraprendere azioni volte al recupero delle somme. Pertanto, l’Agenzia delle entrate, durante il periodo di sospensione, non ha potuto notificare, tra gli altri, anche le ipoteche, gli atti di pignoramento e i preavvisi di fermo dei veicoli.

Pagamento cartelle esattoriali ricevute dal 1° settembre 2021

La sospensione della notifica delle cartelle esattoriali è terminata il 31 agosto 2021. Ciò significa che, a partire dal 1° settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha potuto nuovamente inviare avvisi di riscossione nonostante le permanenti difficoltà dei contribuenti. Da qui l’intervento del governo nell’adeguare il ripristino delle operazioni di riscossione con scadenze meno rigide. Intervento che è arrivato nel decreto Fiscale di venerdì scorso.

Cosa impone il decreto Fiscale sulla riscossione delle cartelle esattoriali?

Sulle cartelle esattoriali, nel dettaglio della norma, l’articolo 2 del decreto Fiscale impone che la scadenza del pagamento sia posticipata fino a 150 giorni rispetto limite dei 60 giorni. Pertanto i contribuenti hanno fino a 5 mesi dall’arrivo della cartella notificata tra il 1° settembre e il 31 dicembre prossimo per procedere con il pagamento. Diversamente, chi ha già provveduto al pagamento della somma indicata nella cartella ricevuta, non può richiedere alcun rimborso. Si tratta, infatti, di importi che i contribuenti devono comunque versare.

Cartelle esattoriali, da quando iniziano a decorrere gli interessi di mora?

In virtù del nuovo decreto cambia anche il meccanismo di calcolo degli interessi di mora per il mancato pagamento. La norma generale, infatti, fissa a 60 giorni la decorrenza degli interessi. Con il decreto Fiscale, invece, gli interessi inizieranno a decorrere solo dopo i 150 giorni concessi dal governo per il pagamento di quanto dovuto e indicato nella cartella esattoriale. Per effetto della norma, inoltre, prima dei cinque mesi non potranno partire nemmeno le azioni volte al pignoramento dei beni (recupero coattivo di quanto dovuto dal contribuente). Prima dei 150 giorni non potranno partire, pertanto, neppure le azioni esecutive.

Decreto fiscale: cosa avviene per il fermo dei veicoli e l’ipoteca?

Il decreto fiscale non menziona gli strumenti cautelari dell’ipoteca e del fermo dei veicoli. Tuttavia, l’interpretazione della norma porta a ritenere che la proroga dei pagamenti dei contribuenti a 150 giorni dalla ricezione dell’avviso sia da estendersi anche a questi due casi. Con un’attenzione maggiore sui termini di presentazione del ricorso. Infatti, se il termine di pagamento slitta da 60 a 150 giorni, quello per la presentazione del ricorso deve avvenire entro i consueti 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Infine, il decreto Fiscale non si applica per le ingiunzioni di versamento degli enti regionali e comunali. Per il pagamento agli enti territoriali il limite, infatti, rimane sempre a 60 giorni dal giorno della ricezione dell’avviso di pagamento.

Si abbassano gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo

Buone notizie per i ritardatari col Fisco. L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento ad hoc ha stabilito che, a partire dal 15 maggio prossimo, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passeranno dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale.

Il provvedimento richiama l’articolo 30 del Dpr 602/1973 secondo il quale gli interessi di mora applicati alle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, sono pari al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze e relativo alla media dei tassi bancari attivi.

Ebbene, riferendosi a quel Dpr, gli interessi di mora da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era al 5,14% in ragione annuale, passato al 4,88% in quanto la Banca d’Italia, con una nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi per il periodo 1.1.2014-31.12.2014.

Ecco dunque perché il provvedimento delle Entrate fissa, con effetto dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora al 4,88% in ragione annuale per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Provvedimento delle Entrate sugli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha determinato gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, nella misura del 5,14% in ragione annuale, a decorrere dal 1° maggio 2014.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 4 marzo 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,2233 per cento in ragione annuale.
Considerato che l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013-31.12.2013.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° maggio 2014, al 5,14 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Vera MORETTI