Acconto Ires 2012: nuove riduzioni e dilazioni nel pagamento

Novità in vista per il versamento dell’acconto Ires 2012 per le piccole e medie imprese. L’acconto Ires è stato ridotto dal 100 al 98,5% rispetto al 2011, mentre il decreto legge fiscale che il Governo porterà al Consiglio dei Ministri venerdì prossimo rivoluziona l’intero calendario dei versamenti delle imposte a carico delle imprese.

Al posto di due versamenti, il versamento dell’Ires sarà suddiviso in quattro appuntamenti annuali:

  • 16 marzo, versamento del 30% dell’acconto complessivo dovuto nel periodo d’imposta precedente
  • 16 giugno, versamento del 50% dell’acconto dovuto, tenuto conto dell’acconto versato
  • 16 settembre, 25% della quota restante dovuta
  • 16 novembre, quota restante dovuta

Per quanto riguarda il versamento in acconto di ritenute, premi e altri frutti corrisposti dalle aziende e istituti di credito nonché i termini di pagamento delle ritenute sugli interessi corrisposti da Poste italiane e dalla Cassa depositi e prestiti, le date di pagamento vengono anticipate. Non più il 16 giugno ma il 16 marzo, e non più il 16 ottobre ma il 16 maggio. Passa al 16 marzo anche il termine per il pagamento della “mini-patrimoniale” introdotta dal decreto del dicembre scorso, che riguarda depositi titoli e conti correnti.

Restando in materia di pagamenti, il decreto legge fiscale che sarà discusso il prossimo venerdì prevede a rinuncia dell’amministrazione al recupero degli importi tributari sia erariali che locali fino a 30 euro, mentre oggi il limite minimo era fissato a 16,53 euro.

Equitalia si dice poi disposta a concedere piani di ammortamento più flessibili e non più con rate costanti ai contribuenti in difficoltà con il saldo dei propri debiti fiscali verso lo Stato. Dal momento della richiesta di rateizzazione, poi, Equitalia non potrà più procedere all’iscrizione di eventuale ipoteche nei confronti del debitore. Una novità importante, perché grazie alla rateizzazione del debito fiscale molte aziende avranno opportunità di rientrare nelle gare per l’assegnazione di appalti pubblici, partecipando alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi all’impresa.

ACE: cos’è e come si calcola

di Vera MORETTI

L’articolo 1 del Decreto Monti prevede, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale che intende premiare gli imprenditori “virtuosi” e la capitalizzazione dell’azienda in proprio.
Tale agevolazione si chiama ACE, ovvero aiuto alla crescita economica, ed introduce la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Si tratta di una norma retroattiva, poiché si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate nell’anno passato, ed è destinata a società di capitali, cooperative, enti commerciali, società che, pur non essendo residenti in Italia, hanno nel Belpaese la propria organizzazione. Sono comprese, inoltre, anche società di persone ed imprenditori individuali la cui contabilità sia ordinaria, ma per quest’ultima categoria occorre attendere un decreto specifico sulle modalità di calcolo, anche se non saranno molto differenti.

Per quanto riguarda le imprese soggette a IRES, il premio fiscale è dello 0,825% nel primo anno di applicazione e la deduzione si ripete negli anni successivi con una moltiplicazione del premio in caso di ulteriori incrementi di capitale.
Questa agevolazione è stata introdotta al fine di rafforzare il patrimonio delle imprese italiane con capitale netto cresciuto, nel triennio 2007-2010, più del 15%.

Con questo provvedimento, dunque, si mira a detassare le ricapitalizzazioni in una misura pari ad una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario “per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni“.

Come si calcola l’ACE?
Per il primo triennio, l’aliquota è stata fissata, per le società di capitali ed enti commerciali, al 3%, dopodiché verrò fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, ed è da considerarsi coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento riguardano i conferimenti di denaro ai soci ma non quelli in natura, che corrispondono a aumenti di capitale sociale, versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionali, gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).
I versamenti dei soci come finanziamento non rientrano in queste categorie perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le nuove imprese, si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.

Nel caso delle COOP gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE. Sono da considerarsi decrementi di capitale l’attribuzione ai soci di utili, gli acquisti di partecipazione, gli acquisti di aziende e i conferimenti ai soci in natura a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati.

Le perdite di esercizio, poiché non vanno attribuite a soci, ai fini ACE non sono rilevanti.

Entrate tributarie erariali: + 4 miliardi

Un incremento di oltre 4 miliardi di euro rispetto al 2010 per un totale di 258 miliardi e 241 milioni raccolti da gennaio ad agosto 2011. Le entrate tributarie erariali crescono nel 2011, secondo quanto emerso dal Bollettino del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Uno sprint arriva dal gettito Ire, l’imposta sui redditi, che cresce del 2,3% con un incremento che sfiora i 2,5 miliardi, anche grazie al buon andamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente pubblico e privato e di quelle sui redditi di lavoro autonomo. Positivo il fronte delle imposte indirette, che registrano un più 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nonostante l’aumento introdotto dall’ultima finanziaria, cresce anche il gettito Iva, con un +1,9%, arrotondato grazie al prelievo sulle importazioni.

Crescono le entrate legate ai giochi, con un + 16,9%, e al consumo di tabacchi, con un + 3%, nonostante il recente rincaro dell’imposta nazionale sulla vendita di tabacchi, mentre le attività di accertamento e controllo hanno fatto registrare un incremento del 36,8%. La “cedolare secca” invece, l’imposta sostitutiva dell’Irpef, ha generato entrate per 138 milioni di euro.

Un bilancio positivo, ma quali sono invece i settori in calo? Il gettito Ires perde il 5% rispetto allo stesso periodo del 2010, flessione imputabile all’assenza delle imposte sostitutive introdotte con la Finanziaria del 2008. Un calo più lieve registra invece l’imposta sulle successioni e donazioni, che si arresta al -1,3%. Ad aumentare infine le entrate legate ai canoni di abbonamento radio e Tv, che guadagnano 31 milioni di euro in più rispetto al periodo gennaio-agosto 2010 (+1,9%), le concessioni governative con 23 milioni (+2%) e le tasse auto con 18 milioni di euro(+4,3%).

A.C.

Ammortizzazioni e operazioni straordinarie: ecco come si fa

Introdotta la possibilità di ammortizzare fiscalmente (“riallineare”) gli avviamenti, i marchi e le altre attività immateriali acquisiti al bilancio sotto forma di partecipazioni a seguito di operazioni straordinarie, pagando la sostitutiva del 16% in dieci anni.

Secondo L’Agenzia delle Entrate, in questo modo, si risparmiano Ires e Irap sul maggior valore iscritto in bilancio. Una regola che si applicherà a un numero limitato di società, soprattutto del settore bancario, che trova così una parziale compensazione agli aggravi Irap.

Per le società di capitali, viene meno il limite di cinque anni per riportare le perdite fiscali.

L’Ires scade oggi

Scade oggi il pagamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011 dell’Ires, anche se è possibile avere il rinvio al 18 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Le società di maggiori dimensioni, che non rientrano negli studi di settore, devono procedere entro il 16 giugno al pagamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011, salva la possibilità di slittare al 18 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% (o in presenza di approvazione del bilancio a giugno).
Nel calcolo del saldo Ires del 2010, le società possono usufruire della detassazione Tremonti-ter. L’incentivo comporta una deduzione dal reddito pari al 50% dei costi di investimenti in beni nuovi della Tabella Ateco 28 effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2010.

 

Irpef, Ires, Irap: oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto

Oggi 30 novembre 2010 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto IRPEF, IRES ed IRAP. Ad essere interessati milioni di contribuenti: persone fisiche e soggetti collettivi compresi. L’obbligo dell’acconto riguarda anche le persone fisiche in regime dei minimi, che dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 20%. L’acconto dovrà essere versato per intero e senza possibilità di rateizzazione, con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 4034 per l’IRPEF, 2002 per l’IRES, 3813 per l’IRAP, 1799 per l’acconto dovuto dai minimi.

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.

Agevolazioni fiscali per le imprese del tessile e della moda

Arrivano gli aiuti alle imprese che operano nei settori del tessile e dell’abbigliamento moda, come articoli di abbigliamento, in pelle, pelliccia, anche se l’attività non è svolta in modo prevalente.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare con le indicazioni sulle modalità di accesso alla detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti effettuati nel 2010, individuando chi può usufruire del beneficio, per quali costi, con quali modalità di calcolo e di presentazione della richiesta.

Parliamo delle istruzioni operative atte a definire le agevolazioni fiscali a supporto delle attività di ricerca industriale e sviluppo competitivo per la realizzazione dei campionari, senza alcun limite giuridico o sulla dimensionale dell’impresa.

Sono abilitate al beneficio, quindi, sia le imprese residenti sia le stabili organizzazioni (anche se determinano il reddito in modo forfetario e hanno cominciato l’attività dal 2010).

Condizioni necessarie per usufruire della detassazione dedicata al settore tessile e della moda è effettuare le attività di ricerca e ideazione estetica, o realizzare prototipi per creare un campionario o delle collezioni e dimostrare l’inerenza delle spese alle attività agevolabili.

La detassazione consiste nell’esclusione dal reddito d’impresa di un importo determinato in base agli investimenti effettuati e include sia l’Irpef, addizionali comprese, che l’Ires, riconosciuta a prescindere dal risultato di esercizio (utile o perdita).

Infine, qualche chiarimento.

L’Agenzia delle Entrate precisa che:

– il risparmio d’imposta non può superare l’importo massimo che l’Agenzia comunicherà in via telematica in seguito alla richiesta di agevolazione del contribuente;

– la richiesta di agevolazione deve essere presentata tra il primo dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011;

– l’agevolazione viene attribuita proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto dal contribuente qualora gli investimenti superino complessivamente i 70 milioni di euro stanziati;

– l’importo massimo per il quale si può fruire dell’agevolazione è pari a 200mila euro.

Fonte

Paola Perfetti

Risparmio su IRES e IRAP “per chi ci crede”.

 

Le agevolazioni del DL. 78/2009

Il DL. 78/2009 ha previsto un’agevolazione per diversi tipi di  società, che hanno effettuato aumenti di capitale sociale in un determinato periodo, pari ad un bonus del 3% su di un importo massimo.

Le società conferitarie interessate sono le società di capitali, le società cooperative, le società di persone che esercitano attività di impresa. I conferimenti possono essere effettuati da persone fisiche o da imprenditori individuali.

Sono ammessi gli aumenti di capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, e il capitale iniziale delle società neocostituite. Il beneficio è stato esteso dalla Circolare 53/E/2009 anche ai versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale e ai finanziamenti infruttiferi dei soci.

E’ necessario che gli aumenti di capitale siano perfezionati, ossia che la delibera di aumento del capitale sia iscritta nel registro delle  imprese, che i versamenti siano effettivamente eseguiti, che i soci abbiano fatto rinuncia ai crediti, esclusivamente nel periodo di agevolazione rilevante per legge che va dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010.
La detassazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini IRES o IRPEF e IRAP nella misura del 3% su un aumento di capitale massimo di euro 500.000 (rispetto al capitale di partenza alla data del 4 agosto) da ripartire nell’anno di ricapitalizzazione e nei 4 anni successivi e opera anche se la società è in perdita.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI