Iva agevolata al 4% con semplificazioni per chi ha una patente “speciale

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze entrato in vigore il 29 gennaio 2022 si è provveduto a un’importante semplificazione delle procedure previste per ottenere l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% per i disabili.

Chi può ottenere l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli?

La normativa italiana (legge n. 97/1986 e del n. 31, Tabella A, Parte II, Allegata al Dpr n. 633/1972) prevede che i disabili possano ottenere una serie di agevolazioni fiscali, tra quelle più importanti e più richieste c’è l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di autoveicoli. Questo diritto viene riconosciuto a :

  • non vedenti e sordi;
  • soggetti con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
  • pluriamputati o soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (articolo 3 legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ) per i quali non sono richieste modifiche o adattamenti al veicolo. L’agevolazione può essere riconosciuta anche a familiari a cui il soggetto sia fiscalmente a carico.

Per conoscere nei dettagli la disciplina, leggi l’articolo: Acquisto auto con Iva agevolata: non basta il riconoscimento della 104

Documenti necessari per ottenere l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli

In generale coloro che vogliono avvalersi di questa agevolazione devono mostrare al concessionario:

  • la documentazione rilasciata dalle Commissioni mediche attestante handicap e invalidità e la patente di guida speciale dalla quale può risultare anche l’indicazione degli adeguamenti ( anche di serie) che devono essere presenti sul veicolo.

Con l’approvazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, entrato in vigore definitivamente il 29 gennaio 2022, vi sono però delle semplificazioni alla procedura attraverso una modifica del decreto ministeriale 16 maggio 1986 articolo 1.

Chi può avvalersi delle semplificazioni in materia di Iva agevolata al 4%?

La nuova norma agevola l’accesso alle agevolazioni fiscali e in particolare all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli nel caso in cui il soggetto sia titolare di una patente di guida speciale e con la previsione di adattamenti alla guida.

Prima della riforma anche costoro dovevano presentare il certificato della Commissione medica, ora invece per ottenere il beneficio devono consegnare alla concessionaria la copia della patente di guida da cui si evincono gli adattamenti da apportare al veicolo e un atto notorio, o dichiarazione di responsabilità, in cui si afferma che negli ultimi 4 anni non si è usufruito delle agevolazioni previste per l’acquisto di auto con Iva agevolata.

L’Agenzia delle Entrate , su interpello di una concessionaria, ha ribadito la validità di questa norma nella risposta 313/2022 del 30 maggio 2022.

Restano valide le disposizioni e quindi la necessità di mostrare il certificato della commissione medica attestante lo stato di invalidità in tutti gli altri casi, cioè quando non è stata rilasciata una patente speciali in cui sono prescritti gli adattamenti da apportare al veicolo.

Acquisto auto con IVA agevolata: non basta il riconoscimento della 104

L’acquisto auto con IVA agevolata è un beneficio previsto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, molti però ritengono che basti il riconoscimento della 104 per poter accedere, in realtà non sempre è così perché non tutte le patologie aprono la strada a tale diritto. Vediamo in quali casi si può ottenere tale agevolazione.

La legge 104 del 1992: quadro generale

La legge 104 del 1992 regola diritti e agevolazioni spettanti a coloro che sono colpiti da disabilità, è rubricata “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e disegna un quadro abbastanza meticoloso, ma soprattutto cerca di dare a ogni disabile, in base alla gravità della condizione e alla tipologia di limitazione, un supporto adeguato, cioè mirato. Non tutti i benefici e le agevolazioni previste vengono riconosciute a tutti indistintamente, ma si procede in base alla condizione del singolo.

Per chi vuole conoscere le varie tipologie di aiuto per i disabili c’è la guida: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104: quali sono e a chi spettano

Acquisto auto con IVA agevolata per disabili

In questo caso ci occuperemo in modo dettagliato dell’acquisto auto con IVA agevolata. Il beneficio prevede la possibilità di acquistare un veicolo con il pagamento dell’IVA al 4% e non al 22% (aliquota ordinaria), come si può notare il risparmio è davvero notevole, inoltre si può beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto e la detrazione IRPEF al 19%. Questi benefici però non sono automatici , cioè non vengono riconosciuti a tutti i soggetti con legge 104, ma solo per alcune patologie, si tratta di:

  • non vedenti, tra cui ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi;
  • sordità congenita o preverbale;
  • soggetti con handicap fisico o mentale per i quali è prevista anche l’indennità di accompagnamento;
  • soggetti pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulare;
  • disabili con ridotte o limitate capacità motorie, in questo caso l’agevolazione è riconosciuta solo nel caso in cui sia necessario effettuare degli adattamenti al veicolo.

C’è comunque un’altra condizione per poter accedere al beneficio, cioè il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente per il trasporto del disabile.

A ben vedere si tratta quindi di soggetti che hanno capacità di movimento gravemente limitate, in assenza di gravità non si può accedere a questi benefici. Per valutare se si ha diritto a ottenere il riconoscimento del diritto all’acquisto auto con IVA agevolata per disabilità si deve fare riferimento al verbale redatto dalla commissione che ha riconosciuto il diritto al riconoscimento della legge 104. Se in esso è scritto che il paziente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non c’è spazio per ottenere i benefici previsti.

Chi può ottenere l’acquisto auto con IVA agevolata

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio può essere richiesto dal disabile o dal familiare che lo ha in carico. Il disabile è a carico di un familiare quando è minorenne oppure se maggiorenne con reddito inferiore a 4.000 euro, se di età inferiore a 24 anni e 2.840,51 euro annui, se di età inferiore.

Quali veicoli si possono acquistare

Non tutti i veicoli possono beneficiare dell’acquisto auto con IVA agevolata, deve infatti trattarsi di vetture con cilindrata non superiore 2.000 cc se a benzina o 2.800 cc con alimentazione diesel.

Per i veicoli elettrici non è possibile ottenere l’IVA agevolata in quanto la stessa è subordinata ai limiti di cilindrata, mentre si può usufruire per le vetture ibride, quindi con doppia alimentazione. L’agevolazione non è prevista neanche per le minicar, che possono essere guidate anche senza patente. Si può invece ottenere per le motocarrozzette, da intendersi come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, con massimo 4 posti, compreso quello del conducente ed equipaggiati con idonea carrozzeria. Un’altra particolarità sta nel fatto che si può ottenere l’IVA agevolata per l’acquisto anche di autocaravan per il trasporto massimo di 7 persone compreso il conducente.

L’acquisto può riguardare un’auto nuova o usata, inoltre non si può godere dello stesso più di una volta nell’arco di 4 anni. Ci sono però deroghe a tale limitazione, infatti se il precedente veicolo viene demolito, è possibile ottenere l’agevolazione anche prima dei 4 anni. In caso di furto, si può ottenere il beneficio prima del quadriennio dal precedente acquisto.

Disabilità: IVA agevolata per le modifiche al veicolo

Naturalmente può capitare che un disabile abbia bisogno di apportare delle modifiche sul veicolo acquistato al fine di rendere possibile il trasporto del disabile, oppure per far in modo che possa guidare nonostante le menomazioni. In questo caso l’IVA agevolata si estende anche a tali “optional” o modifiche. L’IVA agevolata si estende quindi alle sue riparazioni degli adattamenti. Ad esempio se si adatta il cambio per rendere possibile la guida al disabile, si può ottenere l’IVA agevolata e la detrazione al 19% su tale modifica, se lo stesso è danneggiato e va riparato, i benefici si ottengono anche sull’intervento di riparazione, ma se si rompe a un’altra componente che non sottoposta ad adattamento, non si può usufruire dell’IVA agevolata.

Documenti da presentare per l’acquisto auto con IVA agevolata legge 104

Il venditore applica in modo diretto l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto a uso prevalente o esclusivo del disabile, ma ci sono delle procedure da espletare, in particolare è necessario consegnare al venditore la documentazione che prova la disabilità, quindi il verbale di accertamento da cui emerge la tipologia e la gravità della patologia.

Occorre inoltre presentare:

  • autocertificazione con cui si dichiara che nei precedenti 4 anni non si è usufruito del beneficio;
  • Se l’acquisto è effettuato dal soggetto a cui il fiscalmente a carico occorre fornire l’autocertificazione di tale status.

Chi vende deve emettere la fattura da cui emerge l’agevolazione applicata e comunicare all’Agenzia delle Entrate (sede territorialmente competente) la vendita indicando anche le generalità dell’acquirente, la targa del veicolo e la data dell’operazione.

Acquisto condizionatore con IVA ordinaria: non è ausilio per disabili

La legge 104 del 1992 riconosce ai disabili e ai familiari rispetto ai quali sono fiscalmente a carico delle agevolazioni il cui obiettivo è aiutare il disabile ad avere una qualità della vita migliore e a relazionarsi con l’ambiente circostante e con le persone in modo completo.

Agevolazioni legge 104/1992

La legge 104 del 1992 è un importante pilastro del nostro ordinamento per la tutela del disabile e riconosce diversi gradi di disabilità in base alle patologie e alla loro gravità e in correlazione a tali caratteristiche prevede anche agevolazioni diverse. Proprio perché trattasi di una legge particolarmente complessa la normativa ha dato adito a dubbi interpretativi realtivi a cosa si potesse far rientrare tra gli acquisti con agevolazioni e in particolare con l’IVA agevolata oppure con IVA ordinaria. In questo caso ci occuperemo della possibilità di acquistare un condizionatore d’aria con l’IVA agevolata.

Se vuoi conoscere le agevolazioni spettanti ai disabili leggi l’articolo: Acquisti agevolati per invalidi con legge 104.

Acquisto del condizionatore con IVA ordinaria o agevolata?

La prima domanda a cui rispondere è: perché è sorto il dubbio interpretativo sulla possibilità di effettuare l’acquisto del condizionatore con  IVA ordinaria o agevolata? La risposta è semplice, infatti il decreto legge 669 del 1996 convertito in legge 30 del 1997 si occupa delle disposizioni urgenti in materia tributaria e all’articolo 2 comma 9 “prevede  l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni  funzionali  permanenti,  si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le modalità alle quali e’  subordinata  l’applicazione  della  predetta aliquota.”

Il successivo decreto di attuazione è del 14/03/1998 e all’articolo 2 a sua volta precisa che i dispositivi che possono godere di tale beneficio sono “ basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Disabilità: collegamento funzionale tra condizionatore e patologia

La parte che ha destato ambiguità al punto da indurre a pensare che i condizionatori potessero essere acquistati con IVA agevolata è quella inerente il controllo dell’ambiente. Nel caso concreto, un Associazione di categoria ha proposto un interpello sottolineando che si sono verificati casi di prescrizione del condizionatore per soggetti malati di sclerosi multipla. Molti medici specialisti del Servizio Pubblico (ASL)  sottolineano l’esistenza del collegamento funzionale tra la malattia e l’apparecchiatura e questo perché avere un clima confortevole, non eccessivamente caldo e umido in estate, evita ai pazienti un aggravamento della condizione di salute e in particolare riduce i sintomi.

Il condizionatore non è ausilio per disabili

Da questi dubbi interpretativi nasce l’esigenza della Risoluzione n° 57 del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, in questa si precisa che il legislatore quando parla di controllo dell’ambiente intende riferirsi  “all’installazione  di  strumenti  basati su tecnologie  meccaniche, elettroniche   o   informatiche  che  consentano  al  disabile  il  superamento degli  impedimenti  derivanti  dal proprio handicap od il parziale  recupero di  migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio.”

Nella Risoluzione si sottolinea che deve trattarsi di ausili il cui obiettivo è dare maggiore autosufficienza e propone degli esempi: “dispositivi a telecomando che  consentono l’apertura  o  la  chiusura  di porte o finestre, l’accensione o lo  spegnimento di  luci,  rispondere  al  citofono  e  al  telefono,  gestire gli  elettrodomestici, la   televisione   oppure   gli   strumenti   meccanici  che  consentano di  conferire  una  certa  autonomia  permettendo,  ad  esempio, al  portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa”. Infine, nella Risoluzione l’Agenzia sottolinea che il Ministero della Salute è dello stesso parere e di conseguenza, sebbene sia evidente che il climatizzatore possa alleviare i sintomi per i soggetti colpiti da sclerosi multipla, la regola prevede l’acquisto del condizionatore con IVA ordinaria in quanto non è considerato un ausilio per disabili.

 

 

IVA agevolata acquisto prima casa: regole e beneficiari

La casa è sempre stata ritenuta dagli italiani un bene essenziale, proprio per questo tutti vogliono averne una di proprietà e preferiscono tale soluzione abitativa ad altre, ad esempio alla locazione. Il legislatore in un certo senso si è adeguato a questa che sembra essere una vera e propria necessità e ha previsto delle agevolazioni fiscali, tra queste vi è l’IVA agevolata acquisto prima casa.

Acquisto immobili: quando è dovuto il pagamento dell’IVA

Comprare un immobile in Italia prevede il pagamento di diverse imposte che gravano sempre su chi acquista, tra le tasse che più di altre incidono sul costo finale dell’abitazione vi è sicuramente l’IVA che deve essere versata quando si acquista direttamente dal costruttore, o comunque da soggetti che si occupano professionalmente di compravendita di immobili, mentre non è dovuta nel caso in cui si tratti di un atto di compravendita tra privati. Nel secondo caso comunque deve essere versata l’imposta di registro. Il primo  dato essenziale da sottolineare quindi è che l’imposta di registro e l’IVA sono alternative. A queste si aggiungono l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale che per la prima casa godono anch’esse di agevolazioni fiscali. Occorre ricordare che, in caso di acquisto di prima casa possono essere portati in detrazione dalle imposte sui redditi gli interessi passivi pagati sul mutuo e le spese di intermediazione mobiliare.

IVA agevolata acquisto prima casa: importi

L’aliquota IVA normalmente applicata per la compravendita di immobili è al 10%, risulta peraltro evidente che si tratti di una somma non irrisoria, calcolando, ad esempio, un immobile con un costo di 100.000 euro (difficile trovare soluzioni abitative con un costo inferiore) si deve versare un’imposta pari a 10.000 euro. Il legislatore però, al fine di agevolare l’acquisto della casa, e quindi anche la nascita di nuovi nuclei familiari, ha stabilito che nel caso in cui l’abitazione sia destinata ad essere utilizzata come abitazione principale e non si sia titolari di diritto di proprietà di altri immobili, l’IVA sia al 4%.

Tale beneficio si estende anche alle pertinenze, ma per ogni categoria è ammessa l’agevolazione su una sola pertinenza, ad esempio può trattarsi di un box o posto auto, di una tettoia o una cantina. L’IVA agevolata si può ottenere anche su fabbricati rurali, l’importante è che siano idonei all’utilizzo residenziale e non deve trattarsi di mere pertinenze rispetto a fabbricati principali (circolare dell’Agenzia delle Entrate 38/2005).

Limiti alle agevolazioni fiscali

Si è già detto che per poter usufruire del beneficio dell’IVA agevolata acquisto prima casa non si deve essere proprietari di altri immobili, ora vediamo nel dettaglio cosa si intende. Per poter usufruire del beneficio non si deve essere:

  • titolari, neanche in comunione dei beni con il coniuge, di un altro immobile situato nello stesso Comune;
  • non si deve essere titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione su un immobile ubicato in qualunque parte del territorio nazionale.

Inoltre l’immobile deve trovarsi nel comune in cui è fissata la propria residenza, o in cui si ha intenzione di fissare la propria residenza nell’arco di 18 mesi dal momento dell’acquisto dell’immobile. La dichiarazione di voler trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere resa al momento dell’acquisto dell’immobile, solo in questo modo è possibile ottenere il beneficio. L’acquisto può essere effettuato con IVA agevolata anche nel caso in cui l’immobile si trovi nel Comune in cui si svolge la propria attività.

Infine, per poter godere dell’IVA agevolata acquisto prima casa, l’immobile non deve essere censito nelle categorie considerate di lusso, cioè A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville, intendendosi per tali quelle con giardino e/o parchi o situate in zone urbanistiche di pregio), A/9 (castelli e palazzi).

Quando si decade dal beneficio

L’IVA agevolata sull’acquisto prima casa può essere considerato un aiuto alle famiglie e nel caso in cui si abusi di questo aiuto e si usufruisca dello stesso pur non avendone i requisiti, si è sottoposti a sanzioni: oltre a dover versare l’imposta ordinaria, viene applicata anche una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’importo non pagato. In caso di ravvedimento operoso è comunque possibile risparmiare sulle sanzioni.

Deve inoltre essere ricordato che si decade dal beneficio anche nel caso in cui l’immobile sia ceduto nei successivi 5 anni dal momento dell’acquisto.  Dal 1° gennaio 2016 è possibile evitare questo effetto solo nel caso in cui si provveda a riacquistare un altro immobile da utilizzare quale abitazione principale. Il nuovo acquisto deve essere effettuato entro un anno.

IVA agevolata acquisto priuma casa al 50%

Questi in linea generale sono i criteri per ottenere l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa, ma cosa succede nel caso in cui l’immobile debba essere acquistato in comunione dei beni e uno dei “comunisti” ha i requisiti soggettivi per ottenere l’IVA agevolata acquisto prima casa, mentre l’altro soggetto della comunione risulta già proprietario di un altro immobile? Il caso di scuola riguarda due coniugi che intendano acquisire una casa per stabilire la residenza familiare, ma uno dei due risulti già proprietario di altro immobile, in questo caso la misura agevolata si applica solo su una quota del 50%, questo perché solo uno dei due futuri comproprietari ha i requisiti soggettivi.

Iva agevolata al 10%: i casi in cui viene applicata

I casi in cui è prevista l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% sono quelli riguardanti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa.
L’IVA 10% costituisce, inoltre, il regime naturale per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

L’applicazione di tale aliquota ridotta è compatibile, al ricorrere dei relativi presupposti, sia con la detrazione Irpef del 36% (ora innalzata al 50% fino al 30.06.2013) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia con la detrazione Irpef/Ires del 55% (valida fino al 30.06.2013, dopo sarà integrata in quella del 36%) per gli interventi volti al risparmio energetico dell’edificio.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per i quali è prevista l’agevolazione, sono:

  • interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili;
  • interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Vera MORETTI

Se il paziente è registrato ha l’iva agevolata

Aliquota agevolata del 4% per le fatture emesse dalle farmacie convenzionate. Chi ne usufruirà? Le aziende sanitarie locali, per i dispositivi medici erogati gratuitamente ai clienti affetti da diabete con menomazione permanente, attestata dal Registro regionale diabetici.

Nello specifico si tratta di strisce reattive di automonitoraggio, apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna e siringhe monouso per insulina.

La norma in questione (Dpr 633/1972, tabella A, parte seconda n. 41-quater), spiega l’Agenzia dell’Entrate, è stata introdotta per aiutare chi deve acquistare dispositivi utili a superare o alleviare disabilità permanenti.

La funzione di alcune di queste attrezzature è inequivocabile e, per l’applicazione dell’aliquota minima, non è richiesta un’ulteriore documentazione a supporto della prescrizione.

In altri casi, invece, gli ausili potrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli individuati dalla disciplina e occorre, dunque, un’adeguata documentazione sanitaria a sostegno del regime di favore.

Il dubbio potrebbe nascere anche per i prodotti oggetto dell’interpello.

Ma i farmacisti, precisa l’Agenzia delle Entrate, rilasciano aghi, iniettori, strisce e siringhe con imposta scontata “unicamente ed esclusivamente” a diabetici iscritti al Registro regionale diabetici, circostanza che garantisce la regolarità della prescrizione.

Marco Poggi