Ecco le modalità da seguire per l’Iva per cassa

L’Iva per cassa è stata ormai approvata e per questo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità da seguire per poter esercitare l’opzione o la revoca del nuovo regime.

I soggetti interessati rappresentano una fetta molto ampia di contribuenti, poiché possono accedervi i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
Ciò è possibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

L’esercizio dell’opzione comporta:

  • per il cedente o prestatore che esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
  • per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell’Iva, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Tale opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI

Iva per cassa, ci siamo

Dopo tanto parlare, finalmente l’Iva per cassa è una realtà. Un regalo di Natale anticipato per professionistiimprese. Dall’1 dicembre infatti, queste categorie avranno la possibilità di versare l’Iva sulle fatture emesse non più in base alla data di emissione della fattura, ma a quella di pagamento.

Il provvedimento che istituisce l’Iva per cassa, contenuto nel decreto Sviluppo della scorsa estate, dovrebbe contribuire ad arginare il fenomeno dei pagamenti sempre più ritardati, che colpisce professionisti e piccole imprese, specialmente se di mezzo si trova la Pubblica Amministrazione.

Col regime in vigore fino al 30 novembre prossimo, i titolari di partita Iva devono versare al fisco l’Iva sulle fatture emesse, tenendo conto della loro data, anche se nel frattempo il pagamento non è ancora stato ricevuto. In sostanza devono anticipare allo Stato una somma che ancora era loro dovuta dal cliente e che, di fatto, ancora non era andata a reddito. Ora, invece, è possibile scegliere l’Iva per cassa ed effettuare i pagamenti in base alla data dell’incasso effettivo.

Se viene incassata solo una parte dell’importo della fattura, l’Iva va versata in proporzione: se si riceve in pagamento un terzo dell’importo della fattura, alla scadenza del pagamento sarò necessario versare solo un terzo dell’Iva dovuta per quella fattura. Se si sceglie l’Iva per cassa, lo stesso principio si applica anche agli acquisti effettuati: andrà dunque portata in detrazione l’Iva con riferimento alla data del pagamento effettivo e non a quello del documento d’acquisto.

Le novità fiscali illustrate da INT

Due appuntamenti a cui non mancare per poter essere aggiornati sulle novità fiscali di stagione, organizzate da INT, Istituto Nazionale Tributaristi.
Entrambi si svolgeranno sabato 27 ottobre, uno all’Hotel Palace del Conero ad Osimo, in provincia di Ancona, e l’altro presso l’Hotel Minerva Centro Congressi di Pordenone.

L’incontro marchigiano verrà introdotto dal delegato regionale Francesco Oca, che darà inizio ai lavori, mediati da Paolo Rissi, docente di Economia e Finanza, e coadiuvato dai consiglieri nazionali Alfredo Giampaoli e Piergiorgio Mansanta.

In Friuli Venezia Giulia, invece, saranno Remo Fracassi, delegato provinciale, e Giuseppe Pellegrino, delegato regionale, a dare inizio ai lavori e ad introdurre l’intervento di Riccardo Alemanno, presidente di INT.
Relatore della giornata sarà Giuseppe Zambon, consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità INT.

Le guest star dei due convegni avranno l’incarico di illustrare gli accordi quadro nazionali con Agenzia delle Entrate e Inps, ma non si mancherà di affrontare le tematiche più calde, come, ad esempio, l’Iva per cassa e la comunicazione dei beni in godimento ai soci.

Vera MORETTI

Nuove regole per l’Iva per cassa

Un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 11 ottobre 2012 dovrebbe chiarire le conseguenze dell’estensione del regime dell’Iva per cassa, stabilita con il Decreto Sviluppo.

Ciò che è stato stabilito in quell’ambito, infatti, è che rientrano nell’opzione della liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa tutti i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Considerando che, prima di questo decreto, si trattava di una possibilità riservata a chi realizzava un massimo di 200.000 euro di fatturato, il cambiamento è notevole.

Prima di tutto, viene specificato che l’opzione vale per le operazioni effettuate dall’1 dicembre 2012 ed è accessibile per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Per il cedente o prestatore che esercita l’opzione per l’Iva per cassa, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo accade per non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
La decorrenza è di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Nello stesso modo, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge invece, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbia esercitato anch’egli l’opzione per l’Iva per cassa.

Non possono beneficiare di questa opzione le operazioni attive effettuate in regimi speciali Iva.

In caso di più attività con applicazione separata dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Vengono escluse dall’Iva per cassa le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l’Iva per cassa si applica come “regime naturale”.

Le operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione sono le seguenti:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi Iva.

In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per il 2012 è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI

Decreto sviluppo, le principali novità fiscali

Le principali novità contenute nel Dl 83/2012 con “misure per la crescita del Paese”, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto.

Iva per cassa
Passa da 200mila a 2 milioni di euro la soglia di volume d’affari che apre alla liquidazione dell’Iva “per cassa”.

Interessi da project bond: imposta agevolata
Viene concesso un regime fiscale agevolato alle obbligazioni emesse da società di progetto per finanziare investimenti in infrastrutture o servizi di pubblica utilità. Il regime agevolato ha lo scopo di attrarre capitali su questi titoli, permettendo la tassazione degli interessi che ne derivano al 12,5% anziché al 20%.

Bonus energia e ristrutturazioni edilizie
Ancora sei mesi per usufruire della detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica. Lo sconto è stato prorogato fino al 30 giugno 2013, rimanendo distinto fino a quella data dal bonus per le ristrutturazioni edilizie, salito al 50% dei costi sostenuti fino a un limite massimo di 96mila euro di spesa contro i precedenti 48mila.

Aerotaxi
Il tributo sugli aerotaxi viene esteso anche ai voli effettuati tramite elicottero ma, per le tratte non superiori a 100 chilometri, il prelievo scende a 10 euro.

Assunzioni qualificate
Un contributo concesso sotto forma di credito d’imposta alle imprese che assumono a tempo indeterminato nuovo personale “altamente qualificato” (ossia con un dottorato di ricerca universitario o una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche) e impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio fiscale, utilizzabile soltanto in compensazione, è pari al 35% delle spese sostenute per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo di 200mila euro all’anno per impresa. Parte dei fondi stanziati (2 milioni di euro per il 2012 e 3 a decorrere dall’anno 2013) è stata riservata alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni colpiti dal terremoto in Emilia.