Come calcolare il contributo FIRR Enasarco?

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) comprende i contributi che vengono accantonati dalle imprese mandanti a favore dei propri agenti di commercio. I contributi Firr vengono versati all’Enasarco. Nel momento in cui cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco liquida all’agente i contributi accantonati. Se il mandato di un agente cessa nell’arco dell’anno solare ancora in corso, il Fondo indennità di risoluzione rapporto deve essere liquidato dall’impresa stessa direttamente all’agente.

I requisiti delle aziende e degli agenti per il contributo Firr

I requisiti previsti per le aziende in merito al contributo Firr consistono:

  • nell’effettuare la prima iscrizione a Enasarco. L’iscrizione fa ottenere all’azienda il “numero di posizione” che identifica proprio le aziende mandanti;
  • nell’aver conferito minimo un mandato di rappresentanza commerciale o di agenzia.

Gli agenti destinatari dei contributi Firr, invece, possono operare in forma individuale, in forma di società di persone (come società in accomandita semplice o società in nome collettivo) o in forma di società di capitale (società per azione, società a responsabilità limitata).

Pagamento annuale del Firr

Gli importi da versare a titolo di contributi Firr vengono calcolati in funzione delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, del tipo di mandato con il quale lavora l’agente (monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi. Il calcolo, dunque, deve essere fatto sulla base di determinati scaglioni e il pagamento avviene annualmente. Le imprese, infatti, versano il Firr alla Fondazione Enasarco alla scadenza del 31 marzo dell’anno successivo. Ad esempio, entro il 31 marzo 2021 dovrà essere pagato il Firr del 2020.

Aliquote Firr

Le aliquote del Firr sono stabilite anno per anno nelle seguenti percentuali e per i seguenti scaglioni:

  • per i monomandatari, il 4% sulle provvigioni fino a 12,400 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari sulle provvigioni fino a 6.200 euro all’anno;
  • per i monomandatari l’aliquota è del 2% per la quota delle provvigioni tra i 12.400,01 e i 18.600 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote delle provvigioni tra i 6.200,01 e 9.300 euro all’anno;
  • l’aliquota dell’1% è pagata dai monomandatari sulle provvigioni oltre i 18.600,01 euro all’anno. La stessa percentuale è pagata dai plurimandatari per le quote di provvigioni al di sopra dei 9.300,01 euro all’anno.

Calcolo delle quote del Firr

Volendo calcolare quale sarà la quota del Firr per un agente plurimandatario che abbia lavorato continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre e con un totale di provvigioni nell’anno pari a 7.800 euro occorrerà considerare percentuali e scaglioni. Dunque, la quota che ricade nel primo scaglione fino a 6.200 euro dovrà essere moltiplicata per il 4% con risultato pari a 248 euro. La quota in questo caso è totale perché le provvigioni superano il limite della quota stessa. La quota che eccede il primo scaglione (ovvero 7.800 – 6.200 = 1.600 euro) dovrà essere moltiplicata per la relativa percentuale, ovvero il 2%. Dunque 1.600 x 2% = 32 euro. Pertanto, il contributo totale Firr dovuto è pari a 248 + 32 euro = 280 euro.

Calcolo Firr per mandato inferiore all’anno solare

Se il rapporto tra l’azienda e l’agente non inizia il 1° gennaio, ma nel corso dell’anno, occorre ridurre gli scaglioni in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare. Ad esempio, se un agente plurimandatario inizia il mandato il 31 agosto e nell’anno solare percepisce un totale provvigioni pari a 6.000 euro, è necessario considerare solo i mesi effettivi, ovvero agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mese va considerato per intero anche se si lavora un solo giorno. Quindi gli scaglioni si calcolo per i 5 dodicesimi dell’anno solare e diventano:

  • 6.200 euro per 5/12 = 2.583,34  euro, scaglione sul quale si applica il 4%;
  • lo scaglione da 6.200,01 e 9.300,00 diventa da 2.583,35 a 3.875,00 euro applicando i 5/12. Lo scaglione è moltiplicato per la percentuale del 2%;
  • il successivo scaglione delle provvigioni da 9.300,01 euro si riduce a partire da 3.875,01 sul quale si applica l’1%.

Caso di agente con mandato conferito nel corso dell’anno solare

Nel caso in esame, dunque, sui 6.000 euro delle provvigioni guadagnate nei 5 mesi verranno applicate le seguenti percentuali:

  • fino a 2.583,34 euro il 4% = 103,34 euro. Il primo scaglione si prende per intero essendo il totale delle provvigioni maggiore al limite dello scaglione stesso;
  • secondo scaglione, 3.875,00 – 2.583,34 = 1291,66 euro. La percentuale del 2% fa 25,83 euro. Anche il secondo scaglione si calcola per intero;
  • terzo scaglione, 6.000 – 3.875,00 = 2.125 euro x 1% = 21,25 euro;
  • sommando i tre risultati (103,34 + 25,83 + 21,25) si ottiene il contributo totale, pari a 150,42 euro.

Come si versa il contributo Firr?

Il sito Enasarco offre la possibilità di utilizzare anche un calcolatore per determinare quale sia l’importo Firr da versare entro il 31 marzo di ogni anno. Per versare il contributo Firr è necessario entrare nell’area riservata dello stesso sito, all’interno della quale l’impresa preponente compila la distinta on line. Inserendo le provvigioni guadagnate dagli agenti, il sistema restituirà in automatico il calcolo dei contributi dovuti. Per il versamento si può scegliere di:

  • pagare con bollettino bancario Mav. È questo il pagamento classico che il sistema propone;
  • utilizzare in alternativa l’addebito su conto corrente bancario.

Contributo Enasarco, cos’è e come si calcola

Il contributo Enasarco rappresenta una percentuale sulle provvigioni degli agenti di commercio e dei rappresentanti utile a raggiungere il massimale o, almeno, il minimo della contribuzione. L’importo calcolato come contributo Enasarco deve essere inserito nella fattura e sottratto all’imponibile.

Elementi del contributo Enasarco: aliquota contributiva 2021

Per determinare i contributi Enasarco è necessario essere a conoscenza di almeno tre elementi, ovvero l’aliquota contributiva, il massimale e il minimale. Questi ultimi due elementi rappresentano i contributi annui massimi e minimi che gli agenti di commercio versano. L’aliquota contributiva è fissata al 17% e deve essere pagata dal mandante e dall’agente in pari misura, all’8,5% da ciascuno.

Massimali e minimali contributivi annui per agenti monomandatari e plurimandatari

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli importi dei minimali e dei massimali contributivi sono determinati:

  • per l’agente plurimandatario, il massimale annuo per ogni rapporto di agenzia è di 25.682 euro. Al massimale corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro;
  • il minimale contributivo per l’agente plurimandatario per ogni rapporto di agenzia è di 431 euro, pari a 107,75 euro a trimestre;
  • per l’agente monomandatario, il massimale per ogni rapporto di agenzia è di 38.523 euro, con un contributo massimo pari a 6.548,91 euro;
  • il minimale di un agente monomandatario annuo per ogni rapporto di agenzia è di 861 euro, pari a 215,25 euro a trimestre.

Contributo da determinare per ogni trimestre dell’anno

Il contributo di un monomandatario va calcolato, per ciascun trimestre dell’anno, fino a raggiungere il tetto massimo che è pari a 38.523 euro all’anno. Alle provvigioni che superano questo tetto non si dovrà applicare alcuna aliquota, ma l’eccedenza deve essere sempre dichiarata. Ad esempio, se le provvigioni sono pari a:

  • 15.000 euro per il primo trimestre;
  • 20.000 euro per il secondo;
  • 30.000 euro per il terzo;
  • 20.000 euro per il quarto.

Calcolo massimale per un monomandatario

Il contributo Enasarco da pagare si calcola nel modo seguente:

  • per il primo trimestre, 15.000 x 17% = 2.550 euro;
  • nel secondo trimestre, 20.000 x 17% = 3.400 euro;
  • per il terzo trimestre è necessario considerare come base imponibile solo la differenza tra il massimale e quanto già guadagnato, ovvero 38.523 – 35.000. Alla differenza (3.523 euro) si applica l’aliquota contributiva del 17%, pari a 598,91 euro. Ai restanti 26.477 euro delle provvigioni del terzo trimestre non si applica alcuna aliquota, ma vanno ugualmente dichiarati;
  • per il quarto trimestre non vi sono calcoli da fare con l’aliquota contributiva, ma le provvigioni devono essere ugualmente dichiarate.

Massimale dell’agente plurimandatario

Il calcolo del massimale nel caso di un agente plurimandatario è uguale a quello dell’agente monomandatario. È necessario tener conto solo del limite del massimale, fissato per il 2021 a 25.682 euro annui. Pertanto, prendiamo in esame un agente che maturi provvigioni per:

  • primo trimestre 13.000 euro;
  • secondo trimestre 23.000 euro;
  • terzo trimestre 35.000 euro;
  • quarto trimestre 49.000 euro.

Calcolo massimale per agente plurimandatario

Il calcolo dovrà effettuarsi per ogni trimestre, ovvero:

  • per il primo trimestre: 13.000 euro x 17% = 2.210 euro;
  • nel secondo trimestre si fa la differenza tra il massimale e le provvigioni già pagate nel primo trimestre, dunque 25.682 euro – 13.000 euro. Sulla differenza, pari a 12.682, dovrà essere applicato il 17%, pari a 2.156 euro. Ai rimanenti 10.318 euro non dovrà essere applicata l’aliquota contributiva, ma le provvigioni dovranno essere dichiarati;
  • sia nel terzo che nel quarto trimestre le provvigioni dovranno essere dichiarate ma non dovrà essere applicata alcuna aliquota contributiva perché il massimale è stato raggiunto già nel secondo trimestre.

Versamento trimestrale dei minimali

I minimali dei contributi Enasarco, differentemente dai massimali, si calcolano frazionandoli per trimestri. I minimali sono dovuti se il rapporto di agenzia produce provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in minima parte. Dunque, se almeno in un trimestre dell’anno si maturano provvigioni dovranno essere pagate anche le quote dei minimali previsti per i restanti trimestri dell’anno, anche se il rapporto è improduttivo. Il minimale non è dovuto solo se tutto l’anno è stato nella globalità improduttivo.

Come si calcola il minimale per i monomandatari e i plurimandatari?

Pertanto, in caso di inizio di attività o di cessazione della stessa nel corso dell’anno, l’importo minimale deve essere frazionato in quote trimestrali e versato per tutti i trimestri dell’anno in ragione della durata del rapporto di agenzia. Analogamente, la differenza tra l’importo minimale e l’entità dei contributi deve essere versata dall’agenzia mandate. Anche per i minimali è possibile utilizzare il calcolatore che il sito ufficiale Enasarco mette a disposizione.

Pagamento dei minimale, un caso concreto di agente monomandatario

Prendendo in esame il caso di un agente monomandatario e considerando che l’importo minimale annuo è di 861 euro, pari a 215,25 euro per ogni trimestre, è possibile calcolare quanto dovuto dall’agente.

  • Se nel primo trimestre, l’agente matura 250 euro di provvigioni, il contributo teorico sarebbe pari a 250 euro per il 17%, pari a 42,50 euro. Tale importo è inferiore al minimale riferito al trimestre (215,25 euro), pertanto è dovuta l’integrazione al minimale a totale carico dell’agenzia mandante. L’integrazione a carico dell’agenzia è pari a 215,25 euro – 42,50 euro = 172,75 euro;
  • per il secondo trimestre, l’agente matura 350 euro di provvigioni. Anche in questo caso si applica l’aliquota contributiva del 17%, generando una contribuzione da pagare pari a 59,50 euro. La differenza per arrivare a 215.25 è versata dall’agenzia mandataria;
  • nel terzo trimestre l’agente non matura contributi, dunque dovrà pagare il contributo minimo di 215,25 euro;
  • se nel quarto trimestre non matura provvigioni, dovrà ugualmente versare la quota minima.

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