Finanziamenti a coloro che hanno subito danni a seguito di calamità

Coloro che vivono, lavorano ed esercitano un’attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi possono godere di finanziamenti agevolati, come confermato dalla legge di stabilità 2016.
Tali finanziamenti, ovviamente, sono fondamentali per rimediare, dove possibile, sia ai danni che interessano il patrimonio privato sia a quelli relativi alle attività economico-produttive.

A proposito, dunque, le banche che operano in questi luoghi possono concedere ai soggetti danneggiati finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale.
In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d’imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

La legge, inoltre, prevede che le modalità di fruizione del credito d’imposta siano stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento 6 febbraio 2017, quindi, attua quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

L’importo del credito d’imposta è ottenuto, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, sommando:

  • sorte capitale
  • interessi dovuti
  • spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato.

Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere la rate di rimborso.

A sua volta, il soggetto che ha erogato il finanziamento recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi mediante compensazione, tramite modello F24.
Il finanziatore può esercitare la compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
In alternativa, il recupero può avvenire mediante cessione del credito. In questo caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

Infine, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • elenchi dei soggetti beneficiari
  • ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario
  • numero e importo delle singole rate
  • dati di eventuali risoluzioni.

Vera MORETTI

Part-time agevolato per chi è prossimo alla pensione

Il ministro del Lavoro Poletti ha firmato nei giorni scorsi un decreto, introdotto da una norma della Legge di Stabilità 2016, per disciplinare le modalità di riconoscimento del part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione.

In sostanza, la norma prevede che i lavoratori del settore privato assunti full time e con contratto a tempo indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (pari a 20 anni di contributi) e che matureranno anche il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possano concordare col datore di lavoro la trasformazione del proprio contratto in part-time.

La riduzione dell’orario di lavoro sarà tra il 40% e il 60% e questi lavoratori, ogni mese, riceveranno in busta paga, oltre alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per la quota di orario non lavorato.

Oltre a questo, al lavoratore sarà riconosciuta la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. In questo modo, al maturare dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione.

Con questa norma sperimentale, il ministero punta a promuovere l’uscita graduale dall’attività lavorativa dei lavoratori prossimi alla pensione

Il lavoratore che vuole beneficiare di questa procedura sperimentale come scivolo verso la pensione, deve prima richiedere all’Inps una certificazione che attesti il possesso dei requisiti contributivi, oltre alla maturazione del requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Una volta ottenuti stipulerà con il proprio datore di lavoro il cosiddetto “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, dove il datore stesso indicherà la misura della riduzione di orario.

Contributo bimbi prorogato per il 2016

Le famiglie con bambini trovano nella Legge di Stabilità 2016 la proroga del contributo bimbi destinato al pagamento dell’asilo nido e della baby sitter attraverso il sistema dei voucher Inps, introdotto in via sperimentale nel periodo 2012-2015.

Ricordiamo che l’importo del contributo bimbi è di 600 euro mensili per un massimo di sei mesi, da richiedere entro gli 11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio, a fronte della rinuncia all’equivalente periodo di congedo parentale.

Destinatarie del contributo bimbi sono le lavoratrici dipendenti e parasubordinate, nonché le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps. Per queste ultime, la durata è ridotta a 3 mesi). Con un decreto ministeriale ad hoc, il bonus bimbi dovrebbe essere esteso anche ad altre categorie di lavoratrici autonome.

Le domande per ottenere il contributo bimbi possono essere presentate fino a fine 2016 o fino all’esaurimento dei fondi (20 milioni di euro) a disposizione per finanziare il bonus. Le domande possono essere presentate esclusivamente online sul sito dell’Inps, utilizzando il codice di identificazione personale.

Per richiedere il bonus è necessario un Isee valido e si ricorda che, qualora il contributo bimbi fosse utilizzato per pagare la retta dell’asilo nido, è necessario che il bambino sia già iscritto in un asilo accreditato, prima che i genitori presentino la domanda.

Pressione fiscale, zavorra per le imprese

Quando si tratta di parlare di impresa e fiscalità, il rischio di toccare un tasto dolente è sempre dietro l’angolo. E se questo tasto si chiama pressione fiscale, svoltare l’angolo non è nemmeno una manovra così difficile.

Lo sa benissimo Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, che nei giorni scorsi a Milano, durante il convegno “Le novità fiscali per le imprese alla prova della loro attuazione” è tornato sull’argomento pressione fiscale con una valutazione secca ma anche con una proposta di collaborazione.

Dopo aver elogiato alcuni interventi positivi a favore delle imprese inseriti nell’ultima Legge di Stabilità, come il superammortamento e il nuovo welfare aziendale, positivi ”perché immediatamente utilizzabili dalle imprese”, Rocca si è poi tolto un sassolino dalla scarpa.

Non possiamo però dimenticare – ha affermato – che la fiscalità costituisce ancora una zavorra per il Paese. Basti pensare che la pressione fiscale effettiva per il 2015 è stimata al 49,4% del PIL dal Centro Studi di Confindustria e che non potrà diminuire finché non ridurremo la spesa corrente (al netto degli interessi è passata da 671 miliardi nel 2012 a 692 miliardi nel 2014)”.

In poche parole, le imprese fanno la loro parte, ma per la riduzione della pressione fiscale la leva principale da muovere è nelle mani della politica: “In sostanza – ha concluso Rocca -, abbiamo fatto passi in avanti, ma il percorso è ancora lungo e deve contare sull’impegno e la collaborazione per semplificare la vita delle imprese”.

Accertamento Iva e imposte dirette, nuovi termini

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia fiscale, anche per quello che riguarda i termini di accertamento per le imposte dirette sui redditi e per l’Iva. Lo ha fatto intervenendo su due articoli della normativa fiscale.

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2016 ha ampliato i termini per l’ accertamento fiscale delle predette imposte, riscrivendo rispettivamente l’articolo 57 del D.P.R. 633/1972 relativo all’IVA e l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 relativo alle imposte sui redditi.

La legge prevede ora questo ampliamento dei termini di accertamento:

  • 5 anni, successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi su rettifiche e accertamenti induttivi. Il termine precedente era di 4 anni;
  • 7 anni, a decorrere da quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla (ora equiparate). Il termine precedente era di 5 anni.

In base alla nuova normativa, l’ accertamento può essere integrato o modificato a salire attraverso la notifica di nuovi avvisi, entro i termini previsti, qualora l’Agenzia delle Entrate venga a conoscenza di nuovi elementi.

Importante ricordare che i nuovi termini di accertamento sono applicati agli avvisi relativi al periodo d’imposta vigente alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d’imposta precedenti restano in vigore le disposizioni precedenti:

  • notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione;
  • notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata, nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di nullità della stessa.

Incentivi per la rottamazione dei camper

Sono tanti, in Italia, gli appassionati di vacanze in camper che, invece di noleggiarlo all’inizio delle ferie, ne posseggono uno di proprietà. Spesso, però, si tratta di autocaravan datati, inquinanti, poiché non vengono cambiati con frequenza in quanto costosi.

Ora, con la Legge di Stabilità 2016, i possessori dei camper più vecchi che hanno rimandato il cambio più per ragioni economiche che affettive, potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di 8mila euro per l’acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31 marzo 2017) di un nuovo camper di categoria non inferiore a Euro 5 che sostituisca un analogo autocaravan di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da demolire.

Il contributo previsto dalla Legge di Stabilità sarà anticipato dal rivenditore attraverso uno sconto sul prezzo di vendita dell’autocaravan. Al rivenditore spetterà poi il rimborso attraverso il riconoscimento del corrispondente credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione secondo il dettato dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Al momento non sono ancora state rese note le modalità di attuazione dell’agevolazione destinata ai camper più vecchi, che saranno definite successivamente attraverso un decreto ministeriale ad hoc.

Imu e Tasi scontata per gli affitti a canone concordato

Abbiamo da poco finito di pagare Imu e Tasi, con la speranza di essercele tolte dai piedi una volta per tutte (aspettando l’impatto sulle casse dello Stato), che già dalla Legge di Stabilità 2016 arrivano nuove indicazioni per le due imposte, per chi ancora le dovrà pagare.

La Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che sia applicato uno sconto del 25% a Imu e Tasi per gli immobili abitativi che sono affittati a canone concordato. All’inizio, Confedilizia aveva chiesto di applicare l’aliquota Imu del 4 per mille a tutti i casi in oggetto, ma il Governo ha scelto diversamente.

Si tratta comunque di una riduzione significativa di Imu e Tasi, anche se sarà applicata, nella maggior parte dei casi, nei Comuni nei quali è stata già deliberata l’aliquota massima del 10,6 per mille. Conti alla mano, l’aliquota media dovrebbe assestarsi intorno al 7/8 per mille. È già qualcosa per chi non riesce a liberarsi di Imu e Tasi.

Metodo previsionale e acconto imposte

Per quanti aspettano il 30 novembre per versare l’ acconto imposte c’è una cosa in più da sapere. È infatti possibile utilizzare il metodo previsionale al posto di quello storico per pagare una o più imposte (con riferimento a uno o a tutti gli acconti), purché venga correttamente determinato il reddito presunto.

Qualora, infatti, il versamento effettuato risultasse insufficiente nel suo complesso, si rischia di vedersi comminata la relativa sanzione per insufficiente versamento dell’ acconto imposte. Fortunatamente, per la determinazione anticipata e corretta del reddito presunto è possibile fruire di alcune norme fiscali di favore, nel caso in cui la normativa non preveda espressamente il contrario.

Sarebbe, quest’ultimo, il caso dell’ acconto imposte per la nuova deduzione Irap relativa sia a imprese, sia a esercenti arti e professioni. In questo caso, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato e alcune deduzioni richiamate dalla norma costituisce una ulteriore deduzione dalla base imponibile.

D’altro canto, non è possibile tenere conto dell’incremento dal 4% al 4,5% della percentuale utile alla determinazione del rendimento nozionale ai fini del calcolo dell’Ace 2015, come recita un apposito comma della legge di stabilità 2014.

Immobili strumentali, novità in Legge di Stabilità

Tra le pieghe della Legge di Stabilità 2016 si nascondono alcune novità relative agli immobili strumentali delle imprese. Per esempio, grazie a un emendamento alla legge gli imprenditori individuali potranno estromettere i propri immobili strumentali dalla sfera dell’impresa e lo potranno fare in forma agevolata.

Gli imprenditori individuali che, al 31 ottobre 2015, hanno beni immobili strumentali che rientrano nei casi normati dall’articolo 43, comma 2 del TUIR, posso scegliere entro il 31 maggio 2016 di escluderli dal patrimonio dell’impresa.

Per gli immobili strumentali esclusi secondo questa modalità, gli imprenditori dovranno pagare un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza pari all’8% della differenza tra il valore normale del fabbricato ed il valore fiscalmente riconosciuto.

Si tratta di una possibilità interessante per quanti stanno per chiudere la propria attività; approfittando infatti di questa esclusione, possono evitare l’onere troppo elevato dell’Irpef sulla plusvalenza degli immobili strumentali che, spesso, è un ostacolo alla cessazione dell’attività.

Poiché questo emendamento alla Legge di Stabilità è stato inserito nell’articolo 9, vengono applicate le altre regole sull’assegnazione dei beni immobili ai soci, specialmente quelle relative alla determinazione del valore normale su base catastale.

Legge di Stabilità e partite Iva

La Legge di Stabilità 2016 impatterà su alcuni aspetti della fiscalità delle famiglie e sulle agevolazioni fiscali per le aziende, ma anche su quello che è il target primario del nostro giornale, il popolo delle partite Iva.

La Legge di Stabilità interviene infatti sul regime dei minimi introducendo una specie di ibrido tra il vecchio regime dei minimi e il regime forfettario approvato con la Legge di Stabilità del 2015. L’ipotesi per il nuovo regime dei minimi considera infatti un’aliquota del 5% su guadagni fino a 30mila euro e per i primi cinque anni di attività, passati i quali la tassazione salirà al 15%. Cala anche l’aliquota per le start-up, che si dimezza al 5% dal precedente 10%.

Novità importante anche per le partite Iva senza cassa previdenziale, per le quali la Legge di stabilità considera l’aliquota contributiva Inps bloccata al 27,72%, anziché sottoposta all’innalzamento graduale che era stato previsto fino a raggiungere il 33,72%.

Tornando all’aliquota forfettaria, il dettato della Legge di Stabilità prevede che si possa applicare solo fino a quando persistono i requisiti di reddito. Per il calcolo dell’imponibile, la legge prevede l’applicazione ai ricavi di coefficienti diversi a seconda delle diverse categorie professionali:

  • 30mila euro per i professionisti, dai precedenti 15mila;
  • 30mila euro per artigiani e imprese, dai precedenti 20mila;
  • 50mila euro per i commercianti, dai precedenti 40mila;
  • 50 mila euro per alberghi e ristoranti;
  • 40mila euro per gli ambulanti di bevande e alimentari e bevande;
  • 30mila euro per gli ambulanti di altri prodotti.

Novità importante prevista dalla Legge di Stabilità è l’accesso al nuovo regime dei minimi anche per i dipendenti e i pensionati con un’attività in proprio, purché lo stipendio o la pensione siano inferiori a 30mila euro l’anno.

Ricordiamo che, oltre alla importante revisione del regime dei minimi, la Legge di Stabilità 2016 interviene anche su alcune agevolazioni fiscali per i professionisti e per le società di persone. Per queste ultime ci un’agevolazione fiscale che prevede l’innalzamento della franchigia di deduzione Irap a 13mila euro dai precedenti 10.500. I professionisti potranno invece avvalersi di un’agevolazione fiscale sulle spese di formazione, che saranno interamente deducibili dal reddito fino a 10mila euro all’anno.