Documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, ecco quali sono tutti i vantaggi

Tra i modelli del Fisco precompilati non c’è solo il 730 ed il Redditi. E questo perché, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei documenti precompilati pure per i titolari di partita IVA. Si tratta, nello specifico, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

Vediamo allora come si utilizzano questi documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, e soprattutto quali sono i vantaggi per i titolari di partita IVA che utilizzano questi modelli con i dati precaricati da parte del Fisco.

Ecco la panoramica sui documenti precompilati dell’Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA

Nel dettaglio, la novità relativa ai documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate è scattata, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dall’1 luglio del 2021. Con i modelli precompilati che, per i soggetti passivi IVA residenti, ed anche per quelli stabiliti in Italia, sono accessibili da un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia accedendo tramite le credenziali.

Partendo dalle bozze messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il titolare di partita IVA può effettuare la convalida senza aggiunte, oppure può procedere con delle integrazioni. Ed il tutto con il vantaggio che, convalidando i documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non avrà l’obbligo di tenuta dei registri.

Dai registri fatture emesse agli acquisti, ecco come si ottiene la bozza della Comunicazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, mensilmente, alimenta i dati presenti nelle bozze dei registri, principalmente, sia con i dati relativi alle fatture elettroniche, sia attraverso l’esterometro. In questo modo il titolare di partita IVA, convalidando il registro delle fatture emesse ed il registro delle fatture acquisti, sarà esonerato dalla tenuta dei registri per il trimestre di riferimento. Così come, sempre per il trimestre di riferimento, con la convalida dei registri il titolare di partita IVA avrà accesso, sempre dalla propria area riservata, alla bozza della Comunicazione IVA.

Quali sono i termini di accesso, di lavorazione e di convalida per i documenti IVA precompilati

Per i contribuenti, i citati documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate sono accessibili, per la consultazione e per la lavorazione, dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Mentre per quel che riguarda la convalida dei documenti IVA precompilati i termini si aprono a partire dal giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, e fino alla fine dello stesso mese.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, obblighi e casi di esonero

In Italia per i soggetti passivi Iva, tra gli obblighi di comunicazione nei confronti del Fisco, c’è pure quello relativo alla trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative proprio all’imposta sul valore aggiunto.

E questo, in particolare, avviene attraverso la cosiddetta ‘Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA‘. Vediamo allora nel dettaglio, proprio per questo tipo di comunicazione, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare. Ma anche, quando previsto ed ammesso, quali sono i casi di esonero.

Obblighi e casi di esonero per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco

I soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

In particolare, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA può essere trasmessa nei termini previsti in proprio, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure avvalendosi del supporto e dell’assistenza di un intermediario abilitato.

In assenza di dati da indicare il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio telematico della comunicazione. A meno che, ed in tal caso l’obbligo ricorre comunque, c’è da evidenziare, nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco, il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

In più, il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio della comunicazione quando non ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva o di effettuare le liquidazioni periodiche Iva. Ed il tutto chiaramente a patto che, nell’anno di imposta di riferimento, le condizioni di esonero persistono e, quindi, non vengono meno.

Per quel che riguarda le tempistiche di trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, quella relativa al secondo semestre deve essere presentata al Fisco entro e non oltre il 16 settembre. Mentre la Comunicazione relativa al quarto trimestre, in opzione, si può presentare pure in concomitanza con la dichiarazione annuale Iva.

Ma in tal caso il termine è quello del mese di febbraio relativo all’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Inoltre, nel rispetto di queste scadenze, se l’ultimo giorno utile cade di sabato, o in un giorno festivo, allora il termine ultimo per l’adempimento slitta sempre al primo giorno feriale successivo.

Come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Su come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva due applicativi software. Ovverosia, il software di compilazione ed il software di controllo liquidazioni periodiche Iva.

INT in audizione alla Commissione per la semplificazione

L’Istituto Nazionale Tributaristi all’audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, con Riccardo Alemanno, presidente INT, e Giuseppe Zambon, Consigliere nazionale nonché Coordinatore della Commissione fiscalità, i quali hanno presentato una serie di indicazioni e di proposte per semplificare gli attuali obblighi fiscali e dare maggiore certezza all’applicazione delle norme tributarie.

La delegazione INT è stata ricevuta dall’On. Bruno Tabacci, al quale ha elencato una serie di elementi considerati indispensabili per poter affrontare il tema della semplificazione: una necessaria tregua normativa, maggiore rispetto ed applicazione della Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente, evitare che norme comportino funzioni esclusive per singole categorie di intermediari fiscali, uso della telematica e confronto con gli intermediari fiscali il cui ruolo è indispensabile per il funzionamento e l’utilizzo della telematica, per poi passare ad indicazioni specifiche anche su tematiche di estrema attualità come spesometro e comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA.

Riccardo Alemanno si è detto soddisfatto dell’audizione e del lavoro che la Commissione bicamerale sta effettuando: “Siamo consapevoli che il tema della semplificazione è di estrema difficoltà, il nostro sistema fiscale è complesso ed ormai conta un numero spropositato di norme che negli anni hanno creato una sorta di sedimentazione che rende difficoltosi i nuovi interventi legislativi, per questo abbiamo indicata come prioritaria una sorta di tregua normativa. Inoltre abbiamo evidenziato come la semplificazione deve tenere sempre conto dell’equità ed evitare che le norme creino esclusive impedendo al contribuente di poter assolvere in autonomia i proprio obblighi tributari, il rivolgersi ad un intermediario fiscale deve essere una scelta e non un obbligo, registriamo purtroppo che invece alcune organizzazioni professionali vorrebbero utilizzare la semplificazione per ottenere funzioni esclusive, ciò non solo è deleterio per la concorrenza e per il contribuente, poiché si creano costi aggiuntivi, ma è lesivo di una vera semplificazione che tenga in considerazione l’interesse generale rispetto a quello di singole categorie”.

Il Consigliere Zambon, ha voluto portare l’attenzione sulla necessità di semplificare la tecnica legislativa, sui testi unici fiscali e sullo Statuto del contribuente, l’opportunità di superare l’obbligo del visto di conformità pur mantenendo sistemi di controllo delle compensazioni, la necessità di evitare di istituire ulteriori certificazioni che andrebbero a detrimento della semplificazione e costituirebbero un mero orpello burocratico nonché una breve analisi sullo spesometro, di cui si è chiesta la semestralità anche per il 2018, e sulle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA.

Vera MORETTI