Liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023: sconti per la chiusura

Come ormai tutti sanno, nella legge di bilancio 2023 è previsto un importante provvedimento di pace fiscale che consente lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro. Questa però non è l’unica novità prevista, infatti gli articoli 42 e seguenti dell’ultima bozza prevede la possibilità di ottenere un importante sconto fiscale in caso di liti tributarie pendenti davanti ai giudici di primo grado, secondo grado o in Corte di Cassazione. Ecco le novità.

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con pagamento di piccole somme

Al fine di ridurre le liti giudiziarie e quindi snellire le procedure giudiziarie è prevista la definizione agevolata anche nel caso in cui sia iniziato un processo. In questo caso la definizione agevolata deve essere richiesta dal soggetto che ha presentato ricorso e prevede il pagamento del controvalore della lite giudiziaria. Vi sono però delle riduzioni:

  • 90% in caso di ricorso pendente davanti al tribunale di primo grado.

I benefici aumentano se vi sono già state delle pronunce e queste sono a carico dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso infatti se :

  • l’Agenzia delle entrate è soccombente in primo grado è possibile definire la controversia con il pagamento del 40% del valore di giudizio;
  • se l’Agenzia delle entrate è soccombente in secondo grado è possibile addivenire alla definizione agevolata della controversia tributaria con il pagamento del 15%;
  • in caso di accoglimento parziale del ricorso è possibile ricorrere alla definizione agevolata pagando per intero le somme ormai accertate, mentre per la parte dell’atto annullata si può fare ricorso elle percentuali prima viste.
  • Per le controversie pendenti in Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in entrambi i primi due gradi, si può arrivare alla definizione agevolata con il versamento del 5% del valore della lite;
  • per le controversie avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni applicate ai tributi e non i tributi è possibile procedere alla definizione agevolata con il versamento del 15% degli importi nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia e del 40% negli altri casi.

Liti tributarie pendenti: alternative alla conciliazione

In alternativa alla conciliazione prevista dall’articolo 42 della bozza della legge di bilancio 2023 si può optare per la procedura di conciliazione definita dall’articolo 48 del d.lgs 546 del 1992 che prevede l’applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale a cui si aggiungono interessi ed eventuali accessori.

Questa procedura non si applica alle pendenze davanti alla Corte di Cassazione, trova in questo caso applicazione al posto dell’articolo 42, l’articolo 44 della bozza la rinuncia al ricorso principale o incidentale in seguito a definizione transattiva con la controparte. La definizione transattiva prevede:

  • pagamento dell’imposta;
  • sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale;
  • interessi ed eventuali accessori.

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Che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie e quali sono i vantaggi

Tra le agevolazioni proposte dal Fisco ai contribuenti ci sono pure quelle relative alle controversie tributarie. E questo, in particolare, attraverso una definizione agevolata delle liti che, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire non solo nel primo, ma anche nel secondo grado di giudizio. Vediamo allora, nel dettaglio, che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie, ed anche quali sono i vantaggi per il contribuente.

Controversie tributarie con la definizione agevolata, ecco come funziona

Per le controversie tributarie la regola generale è quella che prevede, da parte del contribuente, il pagamento dell’intero valore della lite. Pur tuttavia, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è la possibilità di dirimere e quindi di definire in maniera agevolata la lite versando il del 40% del valore della controversia.

E questo in caso di soccombenza da parte del Fisco in primo grado. Mentre, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado di giudizio, la definizione agevolata della controversia tributaria si riduce al pagamento di solo il 15% del valore della controversia.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, da parte del contribuente, è inoltre una strada percorribile anche in primo grado quando il ricorso è pendente. In tal caso la definizione agevolata prevede il pagamento del 90% del valore della controversia. Mentre in Cassazione il valore della lite da pagare si riduce a solo il 5% a patto che l’Agenzia delle Entrate risulti però soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Definizione agevolata delle controversie tributarie, possibile anche a rate

Utilizzando un apposito modello, che si scarica dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevede pure il pagamento rateale. Quando l’importo dovuto supera la soglia dei 1.000 euro.

E comunque fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, inoltre, occorre aggiungere gli interessi legali. Nel caso in cui la definizione agevolata della controversia non preveda delle somme da pagare, allora il suo perfezionamento avverrà semplicemente presentando la domanda.

Nel calcolo dell’importo dovuto, aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria, si sottrae in ogni caso ogni eventuale somma che è stata già versata a qualsiasi titolo in fase di pendenza di giudizio. Ed il tutto fermo restando che, precisa altresì l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet, l’adesione alla definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate. Anche se magari queste sono eccedenti rispetto a quanto è dovuto per la definizione stessa.

Le norme per definire le liti pendenti

Con la soppressione della Commissione Tributaria Centrale (CTC), è stata comunicata la proroga al 31/12/2013 per definire i contenziosi pendenti innanzi alla CTC.
Inoltre è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC.

Quest’ultima afferma che le liti ultradecennali sono definibili anche per soccombenza parziale dell’Ufficio qualora la pronuncia della CTP venga confermato nei successivi gradi di giudizio.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • la soccombenza (totale o parziale) dell’Ufficio pronunciata con sentenza della CTP è confermata dalla CTR solo qualora sia accolta la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di primo grado;
  • la soccombenza viene valutata solo in rapporto alla domanda giudiziale (cd petitum) e non in relazione ai motivi su cui tale domanda si fonda (cd causa petendi).

Ciò significa che non sono definibili le controversie ultradecennali nelle quali:

  • la decisione di primo grado (CTP) totalmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente/parzialmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado (CTR).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma interpretativa tutte le controversie pendenti al 26/05/2010 innanzi alla CTC per le quali al 28/02/2012 non risulta ancora depositata la relativa decisione.
Qualora non venga confermata la decisione della CTP nei successivi gradi di giudizio si determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

La norma di interpretazione autentica riguarda soltanto le controversie ultradecennali pendenti innanzi alla commissione centrale, mentre, non interessa le liti ultradecennali pendenti in Cassazione.
Per queste, continua a sussistere il presupposto della totale soccombenza dell’ Ufficio nei precedenti tre gradi di giudizio.

Vera MORETTI

Chiudere le controversie fiscali pendenti

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla chiusura delle liti fiscali pendenti che la vedono coinvolta di fronte alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione.

La circolare in questione, la n. 48/E del 24 ottobre, contiene la norma consente di definire le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi il cui valore – al netto di sanzioni e interessi – non superi i 20mila euro; riguarda le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio 2011 e per le quali, prima dell’entrata in vigore del Dl 98 (5 luglio 2011), non sia intervenuta alcuna pronuncia giuisdizionale definitiva.

Nel documento si chiarisce il concetto di “lite pendente”, che preclude l’accesso alla definizione per le controversie su cui si è configurato il giudicato nel periodo 1° maggio – 5 luglio 2011. Riserva molto spazio all’“ambito di definibilità delle liti”, sia per le tipologie di atti impugnati, sia per i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria e indica come determinare il valore delle “liti autonome” anche per i ricorsi cumulativi, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite.

La circolare illustra anche le modalità procedurali della definizione, spiegando come calcolare e quando versare gli importi o scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. Perfezionare la procedura di definizione agevolata: basta pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082) e presentare per via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Per le liti potenzialmente definibili opera la sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012. La prima sarà protratta fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà che sia stato effettuato il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà all’organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.

Solo in limitate ipotesi, al contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente il dovuto, l’ufficio potrà riconoscere la scusabilità dell’errore, invitandolo a versare la differenza entro 30 giorni, senza decadere dalla definizione.

Laura LESEVRE