Redditi da locazione per possesso fabbricati: come vanno inseriti nel modello 730?

Come vanno dichiarati i redditi prodotti dal possesso dei fabbricati nel modello 730 ai fini della dichiarazione? Il quadro da utilizzare nel modello 730 è quello “B”, ma va indicata l’eventuale riduzione del canone di locazione dello scorso anno nel caso in cui non sia stata fatta comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Come dichiarare i redditi da locazione di fabbricati nel quadro B del modello 730?

Chi deve compilare il quadro “B” del 730? Innanzitutto chi possiede fabbricati o è titolare di altri diritti reali. Chiamati alla compilazione del quadro “B” sono anche i soci delle società, sia semplici che tipologie simili, nel caso di produzione di reddito da fabbricati. Questi ultimi devono essere situati nel territorio statale e produrre del reddito. Non sono compresi, invece:

  • i fabbricati rurali;
  • quelli per i quali sono in corso interventi con relativo provvedimento di licenza;
  • i fabbricati aperti al pubblico in quanto sedi di archivi, emeroteche, biblioteche e cineteche. In questo caso, chi possiede il fabbricato non deve ricavarci alcun reddito;
  • quelli adibiti a sede di culto e le relative pertinenze;
  • i monasteri di clausura.

Come si determina l’imponibile del reddito da fabbricato?

Il calcolo dell’imponibile ai fini del reddito da fabbricato dipende dal fatto che l’immobile sia locato oppure no. I fabbricati che non siano stati locati, infatti, concorrono alla formazione dell’imponibile nella misura della rendita catastale con rivalutazione del 5%. Ma se nello scorso anno sono stati già assoggettati all’Imu, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’Irpef (criterio di alternatività).

Come indicare nel modello 730 i fabbricati non locati?

Per i fabbricati non locati, dunque, l’iscrizione nel modello 730 al quadro B deve essere comunque fatta, anche se questi cespiti non si considerano ai fini del reddito come avviene per gli immobili locati. È prevista una eccezione per i fabbricati a utilizzo abitativo e non locati ma che sono situati nel medesimo comune nel quale il contribuente ha un immobile adibito come abitazione principale. In questa situazione, il reddito concorre a formare la base imponibile Irpef per la metà (il 50%). I fabbricati non locati devono essere inseriti in corrispondenza della colonna 1 e rigo B 1. Si deve indicare la rendita catastale, mentre la rivalutazione del 5% verrà applicata successivamente da chi provvede all’assistenza fiscale. Nel caso in cui l’immobile è esente dall’Imu, e dunque soggetto a Irpef, il contribuente deve compilare la casella 12 riportante proprio i casi particolari dell’Imu.

Fabbricati dati in locazione, come si compila il modello 730?

Per i fabbricati locati la formazione del reddito del contribuente è nella misura pari al canone percepito con riduzione forfettaria del 5%. Se l’immobile locato si trova:

  • nei comuni di Venezia, Murano, Burano e Giudecca, la riduzione sale al 25%;
  • per fabbricati di interesse artistico o storico la percentuale da detrarre è del 35%.

Inoltre se il complessivo del canone è più basso della rendita catastale è quest’ultima che si prende a riferimento per il calcolo del reddito. I fabbricati locati devono essere inseriti nella colonna “5” con il codice relativo alla tassazione. Pertanto:

  • il codice “1” per i casi di abbassamento forfettario del 5%;
  • gli immobili artistici e storici hanno il codice “4”.

Nella colonna numero 6 si deve indicare il totale del canone che si è percepito. Quella “11”, invece, va utilizzata solo nel caso in cui si applica la cedolare secca.

Rinegoziazione del canone di locazione nell’anno 2021: cosa avviene?

Nel caso in cui nello scorso anno è stato rinegoziato il canone di locazione è necessario procedere con la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel seguente modo:

  • compilare il quadro “B”;
  • prendere a riferimento la colonna “7”, quella relativa ai casi particolari;
  • scegliere uno dei tre codici disponibili (6, 7 e 8), ovvero il “6” se dalla rinegoziazione sia derivata una riduzione del canone di locazione; il contribuente riporta il codice “7” se non ha comunicato all’Agenzia delle entrate la riduzione del canone di locazione del fabbricato a utilizzo abitativo. Questo codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui, oltre alla mancata comunicazione, il contribuente non abbia ricevuto, anche parzialmente, i canoni concordati.

Quando gli immobili a utilizzo abitativo si possono non assoggettare a tassazione?

A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contribuente può non assoggettare a tassazione i canoni della locazione inerenti immobili ad utilizzo abitativo nei seguenti casi:

  • non abbia percepito i canoni di locazione entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • il contribuente non abbia avanzato ingiunzione di pagamento oppure intimazione dello sfratto per morosità.

Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve comune inserire la rendita catastale.

Quando il contribuente deve utilizzare il codice ‘8’ nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Nel quadro “B”, in corrispondenza della colonna 7, il contribuente deve utilizzare il codice “8” nel caso in cui:

  • il contribuente abbia rinegoziato il canone di locazione con abbassamento dello stesso;
  • lo stesso non abbia presentato la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • il contribuente abbia il possesso del fabbricato come comproprietario;
  • la locazione sia stata effettuata solo da uno o più comproprietari per la propria parte.

Cedolare secca, come procedere nel modello 730?

Come si procede nel modello 730 di dichiarazione dei redditi con la cedolare secca? L’aliquota prevista è quella fissa del 21% per gli affitti delle unità abitative. Ma si può, in specifici casi, utilizzare la percentuale più bassa del 10%. È bene tener presente che la cedolare secca non può essere applicata all’interno del perimetro delle attività economiche. Chi sceglie l’opzione della cedolare secca sostituisce l’Irpef, le varie addizionali e le imposte di registro e di bollo.

Per quali tipologie di contratti si può scegliere la cedolare secca?

Le tipologie di contratti di locazione per le quali è possibile scegliere la cedolare secca sono quelle degli immobili destinati a uso abitativo disciplinati:

  • dal canone libero;
  • dall’equo canone;
  • dal canone concordato agevolato
  • dai contratti transitori;
  • dalle locazioni agevolate sulle unità abitative situate in Abruzzo;
  • dai contratti di locazione per una parte dell’abitazione principale;
  • per le locazioni brevi per usi abitativi o turistici;
  • per i contratti sulle unità abitative della categoria C 1 e superficie non eccedente i 600 mq con annesse pertinenze, affittate congiuntamente. Il beneficio riguarda i soli contratti stipulati nell’anno 2019.

Come si esercita l’opzione della cedolare secca?

Per beneficiare della cedolare secca, è occorrente che il locatore comunichi la scelta al conduttore. La comunicazione consiste nel mettere al corrente del conduttore dell’unità abitativa della rinuncia agli aggiornamenti del canone di affitto. Si rinuncia, altresì, anche alle variazione di incremento degli indici Istat. Tra gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (Interpello numero 165 del 2021) si è stabilito che l’opzione della cedolare secca rimane efficace anche per i contratti a canone concordato. Per questo tipo di contratti si può beneficiare della riduzione al 10% come misura di sostegno per i contratti in essere nel periodo di emergenza Covid. Inoltre, si può cautamente affermare che questa regola viga anche per le altre casistiche di riduzione del canone ai fini delle agevolazioni per i conduttori delle unità immobiliari rispetto agli incrementi dei canoni di locazione.

Quando bisogna scegliere la cedolare secca per i contratti di locazione?

Quando bisogna fare la scelta scelta della cedolare secca in un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo?  Di solito, l’opzione si esercita all’atto della registrazione del contratto di locazione. Resta tuttavia da effettuare il rinnovo della cedolare secca nei casi di proroga del contratto; oppure la revoca al termine di ciascuna annualità. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione della proroga del contratto con la cedolare secca, non si perde la stessa se il locatore mantiene un comportamento coerente con la volontà di proseguire con la stessa cedolare secca. Se invece si comunica tardivamente la scelta viene applicata una sanzione di:

  • 50 euro, se la comunicazione avviene entro i 30 giorni susseguenti alla scadenza;
  • 100 euro per comunicazioni avvenute oltre questo termine.

Qual è la base imponibile della cedolare secca?

Per il calcolo della base imponibile ai fini della cedolare secca, è occorrente prendere:

  • il complessivo dei canoni di locazione annui come da contratto;
  • non applicare abbattimenti;
  • calcolare l’imposta in base all’aliquota fissa del 21% valida per tutte le tipologie di contratto di locazione, sia a canone libero che affitti brevi.

Nel caso di contratti di locazione brevi, la cui durata sia inferiore ai 30 giorni, si provvede al calcolo della cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Cedolare secca, quando l’aliquota del 21% si riduce al 10%?

L’aliquota del 21% della cedolare secca passa al 10% se il contratto di locazione è inerente al canone concordato stipulato tra organizzazioni di proprietà edilizia e chi prende in affitto l’immobile. Tale vantaggio spetta nei casi di contratti di locazione:

  • dove c’è scarsa disponibilità di unità abitative;
  • nei comuni capoluogo di provincia;
  • nelle aree ad alta tensione abitativa. In questo caso, l’individuazione delle aree è disponibile a cura del Cipe.

Quali altri contratti di affitto hanno la percentuale del 10% di cedolare secca?

L’aliquota di cedolare secca ridotta al 10% si applica anche ai contratti di affitto a canone concordato non assistiti. Tuttavia, per beneficiarne è necessario che sia stata ottenuta la relativa attestazione da parte delle organizzazioni aderenti all’accordo.

Come si registra la cedolare secca nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

La scelta della cedolare secca per i contratti di locazione deve essere indicata nel modello 730 di dichiarazione dei redditi barrando la casella 11 del quadro “B”. L’aliquota applicata alla cedolare secca, invece, dipende dalla tipologia di contratto che va indicata nella colonna “2”. Pertanto, si applica l’aliquota del 21% per la cedolare secca relativa ai contratti di locazione in regime di libero mercato oppure di equo canone. In questi due casi, si utilizza il codice “3” o il codice “4”. Se invece, l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione, il codice da utilizzare è l’11.

Dichiarazione dei redditi: cosa indicare nel modello 730 per la cedolare secca a tasso ridotto del 10%?

Nei casi di aliquota ridotta al 10% di cedolare secca per i contratti di locazione a canone convenzionale, i codici da utilizzare sono i seguenti:

  • 8 nella situazione standard;
  • 12, se l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione a canone concordato;
  • 14, per le unità abitative di immobili collocati nelle aree colpite dal sisma in Abruzzo.

Dove va riportato il canone da assoggettare a tassazione della cedolare secca?

Il canone da assoggettato alla tassazione della cedolare secca deve essere riportato nella colonna 6. Per il semplice fatto che il canone è sempre quello risultante dal contratto di locazione, è necessario immettere sempre il codice 3 in corrispondenza della colonna 5. Infine, il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere escluso dal reddito complessivo ma va ricompreso nel reddito nel caso in cui si debbano calcolare detrazioni, deduzioni e benefici riconducibili a requisiti del reddito.

Cedolare secca: come si applica?

Come si applica la cedolare secca con aliquota fissa del 21% per gli affitti degli immobili? E quando si può applicare la percentuale più bassa del 10%? Una prima regola generale impone che la cedolare secca possa essere applicata solo al di fuori del perimetro delle attività economiche. La scelta dell’opzione della cedolare secca consente di sostituire l’Irpef, le addizionali e le imposte di bollo e di registro.

Quando si può optare per il regime di cedolare secca?

Si può optare per la cedolare secca solo per gli immobili destinati a utilizzo abitativo con contratti a:

  • canone libero;
  • canone concordato agevolato;
  • equo canone;
  • contratti transitori;
  • locazioni agevolate sui fabbricati situati in Abruzzo;
  • se si loca solo parzialmente una casa principale;
  • nei casi di locazione breve per utilizzi abitativi o turistici;
  • ai contratti sulle unità immobiliari di immobili di categoria C 1, con superfici entro i 600 mq e pertinenze inerenti, locate congiuntamente. Questo vantaggio è riservato solo ai contratti stipulati nel 2019.

Quando sul contratto di locazione non può essere applicata la cedolare secca?

Nell’ultimo caso del precedente paragrafo, la scelta della cedolare secca non può essere effettuata nel caso in cui, al giorno 15 ottobre 2018, risultava vigente un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e sulla medesima unità abitativa. Al contrario, si può optare per la cedolare secca nel caso in cui il precedente contratto di locazione era giunto a naturale scadenza nel corso del 2019. Pertanto, nel caso in cui il contratto di locazione fosse stato prorogato o stipulato nel corso del 2019, si può optare per la cedolare secca rispettivamente alla proroga o in sede di registrazione annuale.

Cedolare secca, le ultime novità normative

Tra le ultime novità normative della cedolare secca rientra anche la scelta dell’opzione nei casi in cui l’inquilino sia un condominio e l’unità abitativa fosse locata al portiere. In tal caso, il portiere non è ricompreso tra i soggetti che possono esercitare una professione o un’attività di impresa o di arti. A tale conclusione è arrivata l’Agenzia delle entrata con la risposta all’Interpello numero 790 del 2021. In linea generale, è necessario che sia il locatore dell’immobile e il conduttore dell’unità abitativa non esercitino un’attività di lavoro autonomo o di impresa. Sono invece discordanti i pareri della giurisprudenza di merito sulla questione della locazione dell’unità abitativa a favore dei propri collaboratori e dei dipendenti di chi svolge un’attività di impresa.

Come si esercita la scelta della cedolare secca?

Ai fini dell’applicazione della cedolare secca, è necessario che il locatore comunichi l’opzione al conduttore. La comunicazione si concretizza nel metterlo al corrente della rinuncia degli aggiornamenti del canone di affitto (e della variazione degli indici dell’Istat) a favore della tassa piatta. Tra gli ultimi chiarimenti normativi, l’Agenzia delle entrate con l’Interpello numero 165 del 2021 ha stabilito che la scelta della cedolare secca resta efficace anche se si tratta dei contratti a canone concordato. Per queste tipologie di contratti può essere prevista la riduzione del 10% come misura agevolativa del periodo di emergenza sanitaria. Si può cautamente sostenere che questa regola viga anche negli altri casi di riduzione del canone nell’ottica di agevolare i conduttori delle unità abitative rispetto agli aumenti dei canoni di locazione.

Quando si effettua la scelta della cedolare secca?

Qual è il momento in cui si fa la scelta dell’opzione della cedolare secca? Normalmente all’atto della registrazione del contratto di affitto. Rimangono tuttavia da effettuare l’obbligo di rinnovo della cedolare secca se si proroga il contratto o la scelta di revoca alla fine di ogni annualità. Tuttavia, se non si comunica la proroga del contratto con l’opzione, non avviene la decadenza della cedolare secca nel caso in cui il locatore mantiene un condotta coerente con la volontà di proseguire con l’opzione stessa. Inoltre, se si comunica tardivamente la scelta è prevista una sanzione di 50 euro se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza; di 100 euro per comunicazioni avvenute oltre questo termine.

Qual è la base imponibile della cedolare secca?

Per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione della cedolare secca, è necessario prendere:

  • il totale del canone di affitto annuo come da contratto;
  • non procedere con abbattimenti;
  • applicare l’aliquota fissa del 21% valida per tutte le tipologie di contratto di locazione, sia a canone libero che affitti brevi.

Per i contratti di affitto brevi, di durata inferiore ai 30 giorni, la cedolare secca si applica direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Cedolare secca, quando l’aliquota del 21% si riduce al 10%?

L’aliquota del 21% della cedolare secca si riduce al 10% se il contratto di affitto riguarda il canone concordato stipulato tra organizzazioni di proprietà edilizia e fruitori. Tale beneficio è applicato ai contratti abitativi:

  • dove c’è poca disponibilità di immobili;
  • nei comuni capoluogo di provincia;
  • dove c’è alta tensione abitativa (l’individuazione di queste aree è fatta dal Cipe).

Quali altri contratti di affitto hanno la percentuale del 10% di cedolare secca?

L’aliquota del 10% di cedolare secca è applicata anche per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti. La riduzione dell’aliquota opera, però, solo nel caso in cui sia stata ottenuta la relativa attestazione da parte delle organizzazioni aderenti all’accordo.

Locazioni brevi, quali vincoli per le detrazioni fiscali e quando si deve aprire la partita Iva

Sulle locazioni brevi è necessario rispettare, dal 2021, il nuovo vincolo dei quattro appartamenti. Al di sopra di questa soglia, infatti, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva poiché questa situazione si inquadra nello svolgimento di un’attività di impresa. E, dunque, la dichiarazione dei redditi non può più essere ottemperata mediante la presentazione del modello 730.

Quali sono le locazioni brevi?

Le locazioni brevi sono disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 2017. In base alla definizione data dal provvedimento, le locazioni brevi sono quelle riguardanti gli immobili ad utilizzo abitativo. La durata non può eccedere i 30 giorni. Chi cede in locazione un immobile può essere una persona fisica, non qualificata come imprenditore. Ci si può servire anche di intermediari immobiliari ai fini della locazione e anche dei siti on line specializzati in finalità del turismo o abitative.

Qual è la durata del contratto di locazione breve?

La durata della locazione breve massima, fissata in 30 giorni, si riferisce al singolo contratto stipulato. Tra le parti possono essere sottoscritti più contratti di durata breve, ma sempre nell’arco del tempo massimo previsto. Se nell’anno la durata dovesse eccedere i 30 giorni, è necessaria la registrazione del contratto. Chi loca l’immobile può scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi o se registra il contratto, di beneficiare della cedolare secca. L’attuale aliquota è fissata al 21% e può essere scelta come alternativa alla tassazione ordinaria.

Cosa può comprendere e cosa è escluso dal contratto di locazione breve degli immobili?

Il contratto con il quale si cede in locazione un immobile per un periodo breve può comprendere:

  • la biancheria;
  • la pulizia delle stanze e dei locali;
  • l’area condizionata;
  • le spese per le utenze;
  • la navigazione a internet wifi.

Nella locazione breve degli immobili, invece, devono essere esclusi:

  • i pasti;
  • la colazione;
  • la disponibilità di auto a noleggio;
  • le guide turistiche;
  • gli interpreti.

Come va dichiarato il reddito derivante dalla locazione breve nel modello 730?

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da colui che dell’immobile ne è il proprietario, il reddito è considerato fondiario. Quindi, deve essere dichiarato nel modello 730 nel quadro “B”. Come deve essere applicata la tassazione? Nel caso in cui il proprietario dell’immobile scelga la tassazione ordinaria, il corrispettivo della locazione si abbassa, forfettariamente, del 5 per cento. Nel caso in cui, invece, il proprietario dell’immobile scelga la cedolare secca, il canone del contratto di locazione è tassato per l’intero importo. In quest’ultimo caso, in sede di compilazione del modello 730, deve essere selezionata la colonna “11” dei righi: B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 e B 6.

Quale tassazione per i contratti di locazione breve nel caso di cedolare secca?

Se il proprietario applica la cedolare secca per i contratti di locazione breve, il canone del contratto sarà tassato per intero e dovrà essere utilizzato il codice “3” nella colonna “5”. Le spese sostenute da chi loca l’immobile non possono essere detratte in nessun modo dalla dichiarazione dei redditi nel caso di cedolare secca. Fa eccezione il caso in cui le spese non siano addebitate al conduttore dell’immobile sulla base dei consumi che ha prodotto nel periodo di permanenza.

Cosa avviene in caso di contratto di locazione breve del comodatario o del locatario?

Nel caso in cui il contratto di locazione breve venga stipulato dal locatario o dal comodatario dell’immobile si ricade nella situazione dei redditi diversi. In tal caso i redditi devono essere inseriti nel quadro D del modello 730 e si deve riportare il codice “10” in corrispondenza del rigo D 4 e della colonna 3. Per avvalersi della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “2”.

Come si compila il modello 730 in caso di locazioni brevi?

Inoltre, nella compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, nella colonna “4” è necessario indicare il reddito che si è incassato l’anno precedente. Ad esempio, l’anno 2021. Il principio da seguire è quello per cassa, a prescindere dall’anno al quale si riferisca il contratto. Nella colonna “5”, invece, si possono riportare le spese sostenute e, naturalmente, non prive di relativa documentazione. Tali spese devono essere correlate alla locazione e possono essere detratte solo se si sceglie il regime ordinario di tassazione (non la cedolare secca).

Cosa avviene per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche tramite intermediari?

Qual è la procedura da seguire nella dichiarazione dei redditi per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche mediante l’intervento dell’intermediario? In tal caso, se l’intermediario ha l’onere di incassare i corrispettivi delle locazioni brevi, è necessario che quest’ultimo applichi la ritenuta del 21% sul totale del canone lordo. Inoltre, l’intermediario deve rilasciare la Certificazione unica che ne riporti l’operazione.

Ritenuta del 21% per le locazioni brevi, come deve essere considerata?

La ritenuta del 21% deve essere considerata a titolo di imposta se la scelta ricade sulla cedolare secca. Nel caso di tassazione ordinaria, invece, costituisce ritenuta di acconto. Pertanto, se l’intermediario ha rilasciato la Certificazione unica a favore del proprietario dell’immobile, nel modello 730 l’operazione deve essere inserita al rigo F 8. L’onere dell’inserimento è a carico del proprietario che ha già compilato il quadro “B” del modello; oppure del comodatario o del locatario che hanno l’onere di compilare il quadro “D”.

LM: franchising nell’amministrazione condominiale

Franchising non vuol dire solo negozi ma anche uffici e agenzie di consulenza.

Una di queste si occupa di amministrazioni condominiali e locazioni, ed è in costante crescita: si tratta di LM franchising che, dopo le prime agenzie aperte in Puglia, Campania e Sardegna, si sta ora diffondendo in tutta Italia.

Ora che, per diventare amministratore di condominio, occorre avere una specifica preparazione e frequentare corsi di formazione, appoggiarsi ad una rete di consulenti esperti e preparati è una vera e propria necessità.

Per questo motivo, potrebbe rivelarsi vincente, in questo momento, aprire un’agenzia LM.
Il mercato, infatti, è in fermento e le figure professionali esistenti rischiano di non coprire la domanda.

LM offre una formula di affiliazione chiavi in mano che va dalla formazione al tutoraggio, dall’allestimento dell’agenzia alle attività di marketing necessarie allo sviluppo sul territorio, dall’assistenza continua all’aggiornamento professionale.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile collegarsi sul sito di LM franchising.

Confcommercio: crescono le imprese associate

Nonostante l’acuirsi della crisi generale nel nostro Paese, la particolare stagnazione delle vendite e delle locazioni degli immobili e in un quadro generale di recessione economica, inasprita dai provvedimenti del Governo che influenzano negativamente i consumi e gli acquisti, la FIMAA, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio, vede crescere il numero di imprese associate confermandosi leader nei settori immobiliare, creditizio e merceologico.

Infatti, nel 2011 il totale delle imprese iscritte alla Federazione è di 11.695 e, analizzando i dati del tesseramento, il trend di crescita è del 9% dal 2009 al 2010 e del 10% dal 2010 al 2011. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Federazione stessa che, tra imprenditori, dipendenti e collaboratori, rappresenta oltre 76.000 addetti nel comparto dei servizi alle persone e alle imprese.

Il Segretario Generale FIMAA, Rossano Asciolla, dopo aver reso noti i dati del tesseramento dichiara: “è stata fondamentale la relazione tra FIMAA e Confcommercio. Ciò ha anche favorito la crescita qualitativa della categoria. Credo che la FIMAA oggi sia uno dei “pezzi” più importanti del Sistema Confederale”. Conclude dicendo: “FIMAA è intervenuta nell’ultimo anno da protagonista in tutte le principali sedi istituzionali – Parlamento, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia – in cui si sono discusse le principali leggi che regolamentano i settori immobiliare e creditizio.”

La Federazione dal 1956 è ormai un punto di riferimento sicuro, anche in questi tempi complessi. FIMAA attraverso le sue attività di tutela, assistenza, consulenza sindacale e l’offerta dei servizi in generale ed anche nel credito, ha consentito a tutti gli agenti immobiliari, ai mediatori creditizi, ai mediatori merceologici e agli agenti in attività finanziaria di far crescere la propria professionalità a garanzia dei cittadini/clienti a cui sono state offerte le migliori prestazioni professionali. Per FIMAA – prosegue la nota – la crescita culturale, la formazione continua, la deontologia professionale sono i valori che vengono posti a garanzia dei consumatori che usufruiscono dei servizi di mediazione delle imprese associate. FIMAA è ben consapevole dell’importanza sociale dell’attività dei propri agenti che nell’interesse di entrambe le parti – quella venditrice e quella acquirente – svolgono un’attività economica su beni di primaria importanza per la popolazione: la casa e il denaro. Per questo è così attenta ai valori ed all’etica professionale.

Il Presidente FIMAA Nazionale Valerio Angeletti commenta: “Sono veramente molto soddisfatto della crescita della nostra Federazione, oggi FIMAA è la più grande associazione di settore e questo risultato è stato raggiunto grazie alla voglia di fare squadra con oltre 17.000 imprenditori e circa 76.000 addetti in totale che operano nel settore su tutto il territorio nazionale. Un dato importante che si consolida grazie al lavoro e all’impegno di tutti i Presidenti Provinciali e della Segreteria Nazionale, che hanno messo a disposizione della Federazione le loro esperienze e conoscenze”.

Lo rende noto la Confcommercio.

Fonte: agenparl.it

Affitti, Milano tra le città meno care d’Europa

Affittare una casa a Milano è un affare, almeno se si guarda ai prezzi delle altre maggiori città europee: su 32 grandi centri, Milano è infatti al 25esimo posto. Solo sette grandi città risultano più convenienti e il capoluogo lombardo continua a guadagnare in competitività, a causa di una variazione dei prezzi delle locazioni meno accentuata in termini relativi rispetto alle altre città: nel 2010 era al 22esimo posto e nel 2009 era al 20esimo (-5 posizioni in 2 anni). I dati emergono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano attraverso il Lab MiM su dati statistici internazionali al 2011.

Roma si conferma più cara di Milano, posizionandosi al 15esimo posto in Europa (era 16esima nel 2010): ponendo gli affitti di Milano pari a 100, il costo medio a Roma sale a 126. In Europa sempre prima Londra, con un indice dei costi pari a quasi cinque volte quello di Milano. Ma anche Parigi non scherza, con un indice di 221. Seguono due città svizzere: Ginevra (184) e Zurigo (173). La città europea più economica per le locazioni si conferma anche nel 2011 Lione (61).

La posizione di Milano si conferma anche considerando i prezzi degli affitti degli appartamenti medi (Roma al 13esimo posto: indice 132), mentre sale per gli appartamenti di lusso (23esima, con Roma al 17esimo posto: 120). Milano guadagna di competitività anche a livello globale: il capoluogo lombardo si posiziona nella seconda metà della classifica delle 100 città più care, al 57esimo posto (era al 47esimo posto nel 2010), mentre Roma è al 41esimo posto (era al 34esimo posto). Tra le città considerate, la più cara al mondo per gli affitti risulta Hong Kong (con un indice pari a 712: sette volte più cara di Milano), seguita da Londra (480) e da Mosca (434), che precede Tokyo (398).

In questo quadro si inserisce MECA, il Primo Mercato Milanese della Casa, a Milano dal 25 al 27 novembre 2011: “Pensare, vedere, saper scegliere la casa”. È l’evento dedicato alla compravendita e alla locazione degli immobili pensato e rivolto ai privati, promosso e organizzato da OSMI Borsa Immobiliare (Camera di Commercio di Milano), Consiglio Notarile di Milano, FIMAA Milano e ASSIMPREDIL ANCE.

Milano – ha dichiarato Antonio Pastore, presidente di Borsa Immobiliare, azienda speciale della Camera di Commercio di Milanosi conferma nel quadro europeo e internazionale come un riferimento non solo solido e significativo, ma anche competitivo. In questa fase economica turbolenta diventa allora importante fare network, promuovendo il lavoro e l’impegno congiunto delle istituzioni e degli operatori privati per un costante monitoraggio e per una promozione di Milano e delle sue opportunità anche a livello internazionale. In questa interazione OSMI Borsa Immobiliare si pone quale cerniera tra le istituzioni e il mercato promuovendo MECA, il cui obiettivo è di facilitare l’incontro tra domanda e offerta del settore immobiliare in maniera informata e trasparente“.

Per informazioni e adesioni a MECA: Segreteria organizzativa OSMI Borsa Immobiliare. 02-85154126, franco.simona@mi.camcom.it. Sito web: www.mecamilano.it (a breve on line).

Milano, mercato immobiliare in lenta ripresa

Continua la ripresa del mercato immobiliare milanese nel primo semestre del 2011. I prezzi a Milano riprendono a salire in città per gli immobili residenziali nuovi o ristrutturati (+1,4% in sei mesi, +2,6% in un anno) e più lentamente anche in provincia (+0,1% le case nuove in centro in media, +0,3% in periferia). Comprare casa a Milano costa in media 4.746 euro al metro quadro (era 4.679 euro a fine 2010), per gli immobili residenziali nuovi o ristrutturati. La crescita maggiore è nei Bastioni (+3,3%, 6.867 euro al mq in media), soprattutto in zona Solferino-Corso Garibaldi (+11,6%) e Conca del Naviglio-Porta Genova (+7,3%), ma i prezzi salgono anche in centro (+1,7%, 8.894 euro al mq), in Circonvallazione (+1,3%, soprattutto in zona Solari-Napoli, +4,3%) e in periferia (+0,4%, Padova-Palmanova +3,4%). Mentre rallenta la periferia, in zone come Quarto Oggiaro (-1,7%) e Santa Giulia-Rogoredo (-1,5%). 

Le case più care? In Spiga – Montenapoleone con 13.200 euro al mq (+0,8%) e Vittorio Emanuele – S. Babila con 10.200 euro al mq (+1,5%). Le più convenienti in Salomone-Bonfadini con 2.550 euro al mq (-1,9%), e in Forlanini Mecenate (2.800 euro al mq, +0%).

Rallentano gli affitti a Milano. Nel primo semestre 2011 il prezzo di locazione in città rallenta in media del 2,1%, per un prezzo medio di 169 euro al mq all’anno. Diminuiscono soprattutto i bilocali (in media 190 euro al mq all’anno, -3,2%) e i trilocali (122 euro al mq all’anno, -2%).

Le compravendite. Se nel 2010 le transazioni sono cresciute del +6,7% a Milano città, quasi 19.000 contro le circa 18.000 dell’anno precedente, nel primo trimestre del 2011 si registra un leggero rallentamento (-0,9%). E si allungano in tempi di contrattazione.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla 39° edizione della “Rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Milano” sul primo semestre 2011 realizzata dalla Camera di commercio di Milano attraverso l’azienda speciale Borsa Immobiliare, in collaborazione con gli agenti rilevatori di  FIMAA Milano.

I dati dei primi mesi del 2011 fotografano un mercato immobiliare milanese in lieve ripresa, soprattutto nelle zone del centro e in quelle interessate dagli investimenti di sviluppo immobiliare e infrastrutturale, ma con alcuni aspetti contrastanti – ha dichiarato Antonio Pastore, presidente di OSMI Borsa Immobiliare, azienda speciale della Camera di commercio di Milano –. Se crescono zone come quella della moda e ripartono anche aree etniche come via Padova, rallenta l’estrema periferia e le compravendite, nel primo trimestre dell’anno, registrano una leggera flessione. Indice questo di un mercato che sconta ancora le fragilità della crisi finanziaria internazionale e le difficoltà delle famiglie nell’accedere ai mutui per l’acquisto di abitazioni”.

Il mercato della casa milanese presenta ancora forti chiaroscuri, ma il peggio sembra alle spalle, nonostante l’acquisto per investimento non consenta ancora di ottenere rendimenti da locazione crescenti” conferma Lionella Maggi, Presidente di FIMAA Milano. “Si deve però guardare a quello che è successo in termini di rivalutazione dei prezzi delle case dal 2006 ad oggi, per acquistare in tranquillità. Nonostante il periodo di crisi, i nostri dati, infatti, confermano in media, in città, come rivalutazione quinquennale un +10,3% di rivalutazione dei prezzi delle case nuove ed un significativo +7,6% per gli appartamenti vecchi, tipologia che più ha sofferto. Considerata la volatilità evidenziata in questi giorni dai mercati finanziari il mattone si conferma ancora l’investimento più sicuro”.