Versione definitiva di “Iva Tr”

Approvata, con provvedimento direttoriale del 20 marzo, la versione definitiva di “Iva Tr”, da presentare per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia e del Mef.

E’ prelevabile anche da altri siti internet, a patto che abbia le stesse caratteristiche tecniche di stampa e siano indicati il sito stesso e gli estremi del provvedimento.

La nuova versione del modello sostituisce quella approvata il 19 marzo 2009.

Le istanze di rimborso Iva, o di utilizzo in compensazione, vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (articolo 8, Dpr 542/1999). La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile (per le richieste relative al primo trimestre del 2012).

La trasmissione deve avvenire per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Questi ultimi devono rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, redatta su modelli conformi, per struttura e sequenza, a quelli approvati con il provvedimento.

Nel rigo “Ufficio competente” del frontespizio va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito nel menu “contatti”. I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, devono riportare il codice ufficio 250, relativo al Centro operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005).

Fonte: fiscooggi.it

ACE: cos’è e come si calcola

di Vera MORETTI

L’articolo 1 del Decreto Monti prevede, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale che intende premiare gli imprenditori “virtuosi” e la capitalizzazione dell’azienda in proprio.
Tale agevolazione si chiama ACE, ovvero aiuto alla crescita economica, ed introduce la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Si tratta di una norma retroattiva, poiché si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate nell’anno passato, ed è destinata a società di capitali, cooperative, enti commerciali, società che, pur non essendo residenti in Italia, hanno nel Belpaese la propria organizzazione. Sono comprese, inoltre, anche società di persone ed imprenditori individuali la cui contabilità sia ordinaria, ma per quest’ultima categoria occorre attendere un decreto specifico sulle modalità di calcolo, anche se non saranno molto differenti.

Per quanto riguarda le imprese soggette a IRES, il premio fiscale è dello 0,825% nel primo anno di applicazione e la deduzione si ripete negli anni successivi con una moltiplicazione del premio in caso di ulteriori incrementi di capitale.
Questa agevolazione è stata introdotta al fine di rafforzare il patrimonio delle imprese italiane con capitale netto cresciuto, nel triennio 2007-2010, più del 15%.

Con questo provvedimento, dunque, si mira a detassare le ricapitalizzazioni in una misura pari ad una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario “per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni“.

Come si calcola l’ACE?
Per il primo triennio, l’aliquota è stata fissata, per le società di capitali ed enti commerciali, al 3%, dopodiché verrò fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, ed è da considerarsi coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento riguardano i conferimenti di denaro ai soci ma non quelli in natura, che corrispondono a aumenti di capitale sociale, versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionali, gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).
I versamenti dei soci come finanziamento non rientrano in queste categorie perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le nuove imprese, si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.

Nel caso delle COOP gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE. Sono da considerarsi decrementi di capitale l’attribuzione ai soci di utili, gli acquisti di partecipazione, gli acquisti di aziende e i conferimenti ai soci in natura a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati.

Le perdite di esercizio, poiché non vanno attribuite a soci, ai fini ACE non sono rilevanti.

Per chi presta assistenza fiscale, compensi con modelli 730


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 12 settembre del decreto ministeriale 14 giugno 2011, viene ufficializzata la rivalutazione degli importi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d’imposta e ai professionisti abilitati che forniscono assistenza ai contribuenti per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati passa quindi da 16,03 a 16,29 euro. Per i sostituti d’imposta che hanno raccolto ed elaborato lo scorso anno le dichiarazioni dei propri dipendenti, invece, il compenso è rivalutato da 12,82 a 13,03 euro.
Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta il compenso è invece doppio.

Il parametro usato per l’adeguamento dei compensi è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, riferito al 2010. La variazione percentuale comunicata dall’Istituto di statistica per lo scorso anno risulta pari a + 1,6 per cento.

Le modalità per la corresponsione dei compensi dovuti ai Caf e professionisti sono stabilite dal decreto ministeriale de 29 marzo 2007. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i soggetti interessati presentano al dipartimento Finanze la fattura relativa alle prestazioni effettuate.

L‘Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato i modelli ricevuti, comunica al dipartimento Finanze del Mef il numero di dichiarazioni elaborate e trasmesse da ciascun soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il passo successivo è la liquidazione degli importi.
I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto le somme spettanti per l’attività svolta nel 2010 possono recuperare la differenza riducendo i versamenti delle ritenute fiscali di settembre.

Marco Poggi