Usura, dal Mef fondi alle imprese per combatterla

In tempi di crisi, il ricorso all’ usura, purtroppo, è una pericolosa tentazione in cui le imprese spesso cadono. Per questo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato oltre 32 milioni di euro in contributi destinati alla concessione di garanzie sul credito alle imprese e alle famiglie, proprio per prevenire il fenomeno dell’ usura.

Tramite il Fondo per la prevenzione dell’ usura, cui attinge il finanziamento in questione, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha erogato negli ultimi 16 anni circa 590 milioni di euro che hanno permesso di garantire oltre 68mila finanziamenti per oltre 1,8 miliardi di euro.

Beneficeranno dei contributi contro l’ usura 33 entità, tra associazioni e fondazioni del Terzo Settore impegnate in attività di assistenza e solidarietà in favore dei soggetti in difficoltà economica, oltre a 144 Confidi. Nello specifico, il 30% dei contributi andrà in favore delle fondazioni e delle associazioni, mentre il restante 70% sarà destinato ai Confidi.

I Confidi garantiranno fino all’80% dei finanziamenti a medio termine (fino a 8 anni) e incrementi di linee di credito a breve termine alle Pmi ad alto rischio finanziario, vale a dire quelle imprese cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento anche se già garantita al 50% dagli stessi Confidi. Con l’obiettivo di non farle diventare prede dell’ usura.

Verso il saldo i debiti delle PA

Poco alla volta, i debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese si stanno saldando.
Di strada da fare ce n’è ancora, ma, al 24 settembre risultavano messi a disposizione degli enti pubblici debitori 17,9 miliardi di euro, pari al 90% dei 20 miliardi stanziati dal Dl 35/2013, e con questi sono stati pagati ai creditori circa 11,3 miliardi di euro, ovvero il 57% dell’importo stanziato.

A comunicarlo è lo stesso Ministero dell’Economia, che conferma, rispetto al precedente monitoraggio risalente al 4 settembre, un progresso nell’estinzione dei debiti di ulteriori 4,1 miliardi, “a testimonianza di una procedura di attuazione volta a garantire l’efficacia del provvedimento in tempi rapidi“.

Il Governo, poi, oltre ai 20 miliardi stanziati con il DL 35/2013, ha autorizzato il pagamento di ulteriori 7,2 miliardi di euro entro la fine del 2013.

In una nota del Mef si legge: “L’attuazione del decreto legge 35/2013 ‘sblocca debiti’ procede regolarmente, facendo registrare un costante incremento del volume finanziario complessivamente trasferito dagli enti debitori della Pubblica Amministrazione ai creditori“.

In particolare, si registra un notevole progresso nel pagamento dei debiti sanitari da parte delle Regioni, poiché in questo ambito risultano effettuati pagamenti per 3,9 miliardi.

Vera MORETTI

Fabbisogno raddoppiato: “Colpa anche dell’abolizione Imu”

Nel mese di agosto si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari a circa 9.200 milioni, in netto aumento rispetto al fabbisogno di 5.986 milioni dello stesso mese dell’anno precedente. In una nota diffusa ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottolinea: “Il peggioramento riflette sia la diversa platea dei contribuenti interessati allo slittamento delle scadenze fiscali, sia un’accelerazione della dinamica dei prelievi delle amministrazione pubbliche, anche in relazione al pagamento dei debiti pregressi”.

Nei primi otto mesi di quest’anno il fabbisogno cumulato supera addirittura quota 60 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai valori dell’anno scorso nello stesso periodo. Sempre secondo il Mef il mancato gettito dell’incasso Imu per circa 2,4 miliardi e i “maggiori tiraggi per circa 4000 milioni da parte degli enti esterni al settore statale, destinati per la gran parte al pagamento dei debiti pregressi” sono tra le cause del peggioramento del fabbisogno ad agosto.

I consulenti del lavoro soddisfatti della proroga del 770

La decisione presa in comune accordo da Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate di prorogare al 20 settembre la presentazione del modello 770 è stata accolta con soddisfazione da Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Erano stati proprio i consulenti del lavoro, unitamente alle altre categorie di professionisti, a farne richiesta, per dare il tempo necessario ai sostituti d’imposta.

Per questo, Calderone ha commentato positivamente l’intervento: “Un plauso all’Agenzia delle entrate e al Mef per avere raccolto tempestivamente le sollecitazioni dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti. In effetti, la situazione di ingolfamento a fine mese di scadenze tributarie che ricadono sugli studi suggeriva una soluzione di buon senso. Rinvio che, peraltro, è giunto anche in un momento opportuno, evitando ai professionisti e alle loro strutture un impegno straordinario in un momento molto particolare nella gestione degli adempimenti“.

Vera MORETTI

A marzo aumentato il fabbisogno statale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le stime provvisorie che riguardano il fabbisogno del settore statale: nel mese di marzo è infatti salito a 21,40 miliardi, rispetto ai 17,86 miliardi di marzo 2012.

Questo incremento è dovuto a maggiori rimborsi in conto fiscale, ma anche a maggiori erogazioni alle Ferrovie spa ed a più elevati pagamenti di interessi sul debito, per effetto di una diversa modulazione delle scadenze.
Un altro fattore che ha contribuito all’aumento del fabbisogno mensile riguarda la sottoscrizione dell’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti per la quota azionaria pari al 16,17 per cento, con relativo versamento in un’unica tranche di circa 1,6 miliardi.

Al netto di tali fattori peggiorativi dovuti ad anticipi di pagamenti, già considerati nelle stime annue, pari a circa 6 mld, il fabbisogno del mese sarebbe risultato pari a circa 15,5 mld.

Vera MORETTI

L’esenzione Imu per gli enti non commerciali

Il pagamento dell’Imu relativamente ad enti non commerciali era stato discusso varie volte, ma sempre lasciando qualche dubbio circa i margini di applicazione.

Se, stando alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l’esenzione per gli enti non commerciali si applica a condizione che l’immobile sia posseduto e utilizzato per attività meritevoli direttamente dallo stesso ente non commerciale, il Mef ha stravolto questo orientamento concludendo che l’esenzione Imu si applica nel caso di immobili concessi in comodato a titolo gratuito ad altri enti dello stesso tipo.

Secondo il Mef, infatti, l’elemento decisivo per l’applicazione o meno dell’Imu è la presenza di un reddito determinato dall’immobile, che nel caso del comodato a titolo gratuito non sussiste.
Ciò che conta, per il Ministero, è la gratuità della concessione, e quindi la non formazione di reddito in capo all’ente.

Questo è un caso, inoltre, che non ha nulla a che vedere neppure con gli immobili dati in locazione: se, infatti, quest’ultima prevede la determinazione di un reddito ed esclude l’applicabilità dell’esenzione, nel caso del comodato gratuito non si genera alcun reddito in capo all’ente, e pertanto l’esenzione si applica.

Ovviamente l’ente utilizzatore non deve pagare l’Imu perché non è soggetto passivo, ma deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile, tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.

L’esenzione rappresenta il giusto riconoscimento del valore sociale apportato dagli enti no profit attivi in settori particolarmente delicati della vita dei cittadini.
È proprio il carattere non lucrativo l’elemento che giustifica l’esenzione, e che tra l’altro, esprimendosi in termini di umanizzazione, costituisce un ritorno nelle tasche dei cittadini.

E’ pertanto la natura del contratto di comodato e la sua non onerosità a consentire al ministero di giustificare l’esenzione Imu. Restano ovviamente soggetti a tassazione gli immobili locati in quanto l’affitto rappresenta un reddito e una fonte di ricchezza che è oggettivamente incompatibile con gli obiettivi che le norme sull’esenzione dall’Imu tutelano.

Vera MORETTI

Dichiarazione Imu prorogata al 4 febbraio

A grande richiesta, la data del 30 novembre, come data ultima per presentare la dichiarazione Imu, è stata prorogata: ora c’è tempo fino al 4 febbraio per mettersi in regola con la tassa.
La decisione, comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata dettata soprattutto dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

La norma, infatti, ora prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.

Questo rinvio si riferisce agli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, ma i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta.

Questa proroga, comunque, non ha nulla a che vedere con il saldo Imu, la cui scadenza è fissata per il 17 dicembre.

Vera MORETTI

Novità dal MEF sulla certificazione dei crediti

Il Ministero dell’Economia e Finanza ha deciso di modificare le disposizioni in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

E’ stato infatti disposto che l’amministrazione o l’ente debitore debba certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, o deve rilevarne l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, non più entro 60, ma entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Non sono però certificabili crediti vantati nei confronti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari e di Enti locali commissariati.
Non rientrano in questa casistica le certificazioni già rilasciate dal debitore in base al DL 78/2010 nonché quelle rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani o programmi.

Per quanto riguarda i crediti d’importo superiore a €.10.000, il DM 19/10/2012 stabilisce che l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.

Se ci si trova di fronte ad una esposizione debitoria nei confronti della stessa Amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’Ente debitore.
Tra i debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi.

Se l’importo certificato viene in parte utilizzato in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, l’importo del credito da utilizzare in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione ed il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

Quando sono passati 30 giorni e non è stata rilasciata alcuna certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.
E’ prevista che l’impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

In caso di cessione del credito certificato ad una banca/intermediario finanziario, quest’ultimo secondo il DM 19/10/2012, trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione.
L’Amministrazione debitrice, entro 10 giorni, comunica l’esito della verifica alla banca o intermediario finanziario che provvede ad informare il soggetto titolare del credito “commerciale”.

Sono state introdotte modifiche riguardanti i modelli per la richiesta di rilascio della certificazione nonché per la nomina del Commissario ad acta, al fine di adeguarli alla nuova possibilità di presentazione della stessa tramite conferimento di un mandato alla banca/ intermediario finanziario nonché lo stesso modello per il conferimento del predetto mandato.

Il MEF ha inoltre annunciato la piattaforma online da utilizzare ai fini della certificazione dei crediti verso la PA. Tale piattaforma, è disponibile presso l’Indirizzo web CertificazioneCredito.

Vera MORETTI

Registro unico revisori: ecco come iscriversi

Dal 13 settembre scorso sono entrati in vigore i regolamenti previsti dal decreto legge 39/2010, che prevedeva l’istituzione di un unico Registro per i revisori, la cui gestione spetta direttamente al Ministero della Giustizia.

L’articolo 17 del DM 145/2012 stabilisce che per le persone fisiche e le società già iscritte al 13/09/2012 al Registro dei revisori contabili ed all’Albo speciale delle società di revisione sussiste il diritto all’ iscrizione al nuovo registro istituito presso il MEF.

Su richiesta dell’interessato possono essere iscritti anche i soggetti che:

  • anteriormente al 13/09/2012 hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso (quindi entro il 13/09/2013);
  • dal 13/09/2012 hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori e hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame.

I vecchi revisori, ovvero quelli già iscritti al Registro, dovranno comunicare al MEF:

  • le informazioni inerenti il contenuto informativo del Registro
  • le informazioni strumentali alla tenuta del Registro
  • l’opzione relativa l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi e nella sezione dei revisori inattivi, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un’attività di revisione presso una società di revisione.

I revisori legali e le società di revisione vengono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi anche se non comunicano le predette informazioni.

Entro 90 giorni dall’emanazione di un apposito Provvedimento, le informazioni necessarie per la formazione del “nuovo” registro dei Revisori devono essere trasmesse, da parte dei soggetti già iscritti nel “vecchio” Registro.

Il MEF ha anche previsto che , in caso di ritardata o mancata comunicazione dei dati può:

  • applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione pecuniaria da €.1.000 a €. 150 mila;
  • sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità;
  • revocare uno o più incarichi di revisione legale;
  • vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni;
  • cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

Quando viene fatta la richiesta dell’iscrizione al Registro occorre versare un contributo fisso per le spese di segreteria, il cui importo prevede:

  • €. 50 per l’iscrizione al Registro del tirocinio;
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori legali delle persone fisiche;
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori delle società di revisione;
  • €.100 per l’iscrizione dei revisori legali di altri Paesi UE o dei Paesi terzi .

L’ammontare di questi contributi, inoltre, può essere aggiornato con decreto del MEF e, in tal caso, l’aggiornamento entrerà in vigore a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il versamento va fatto tramite bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a CONSIP spa, che li versa in ciascun bimestre di ogni anno, entro 10 giorni dalla chiusura del bimestre.
Oltre a ciò, è previsto un contributo obbligatorio che gli iscritti al Registro sono tenuti a versare entro il 31/01 di ogni anno, attualmente pari ad €.26,84.

Vera MORETTI

Prorogata la scadenza per gli adempimenti dei sostituti d’imposta

di Vera MORETTI

Hanno tempo fino al 20 aprile, i sostituti d’imposta, per inviare le comunicazioni dell’indirizzo telematico, dove ricevere il flusso dei modelli 730-4 online. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha prorogato la scadenza, che inizialmente era stata fissata per il 31 marzo scorso.

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i sostituti d’imposta (direttamente o tramite intermediario) che intendono conoscere i dati dei modelli 730-4 per la liquidazione dell’esito finale dei 730 dei loro dipendenti.
Per ricevere, dunque, i dati relativi ai modelli 730-i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4”.

La trasmissione interessa ormai tutti i sostituti (esclusi solo Inps e Mef) tranne coloro che hanno presentato tale comunicazione negli anni scorsi (quindi che hanno ricevuto nel 2011 i modelli 730-4 relativi al 730/2011): da quest’anno infatti non devono più inviarla, se non ci sono state variazioni rispetto ai dati già forniti.
Si tratta perciò di un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati, che permette di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4 è disponibile sul sito internet Agenziaentrate.gov.it, sezione Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4.