Registro unico revisori: ecco come iscriversi

Dal 13 settembre scorso sono entrati in vigore i regolamenti previsti dal decreto legge 39/2010, che prevedeva l’istituzione di un unico Registro per i revisori, la cui gestione spetta direttamente al Ministero della Giustizia.

L’articolo 17 del DM 145/2012 stabilisce che per le persone fisiche e le società già iscritte al 13/09/2012 al Registro dei revisori contabili ed all’Albo speciale delle società di revisione sussiste il diritto all’ iscrizione al nuovo registro istituito presso il MEF.

Su richiesta dell’interessato possono essere iscritti anche i soggetti che:

  • anteriormente al 13/09/2012 hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso (quindi entro il 13/09/2013);
  • dal 13/09/2012 hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori e hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame.

I vecchi revisori, ovvero quelli già iscritti al Registro, dovranno comunicare al MEF:

  • le informazioni inerenti il contenuto informativo del Registro
  • le informazioni strumentali alla tenuta del Registro
  • l’opzione relativa l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi e nella sezione dei revisori inattivi, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un’attività di revisione presso una società di revisione.

I revisori legali e le società di revisione vengono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi anche se non comunicano le predette informazioni.

Entro 90 giorni dall’emanazione di un apposito Provvedimento, le informazioni necessarie per la formazione del “nuovo” registro dei Revisori devono essere trasmesse, da parte dei soggetti già iscritti nel “vecchio” Registro.

Il MEF ha anche previsto che , in caso di ritardata o mancata comunicazione dei dati può:

  • applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione pecuniaria da €.1.000 a €. 150 mila;
  • sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità;
  • revocare uno o più incarichi di revisione legale;
  • vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni;
  • cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

Quando viene fatta la richiesta dell’iscrizione al Registro occorre versare un contributo fisso per le spese di segreteria, il cui importo prevede:

  • €. 50 per l’iscrizione al Registro del tirocinio;
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori legali delle persone fisiche;
  • €. 50 per l’iscrizione al Registro dei revisori delle società di revisione;
  • €.100 per l’iscrizione dei revisori legali di altri Paesi UE o dei Paesi terzi .

L’ammontare di questi contributi, inoltre, può essere aggiornato con decreto del MEF e, in tal caso, l’aggiornamento entrerà in vigore a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il versamento va fatto tramite bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a CONSIP spa, che li versa in ciascun bimestre di ogni anno, entro 10 giorni dalla chiusura del bimestre.
Oltre a ciò, è previsto un contributo obbligatorio che gli iscritti al Registro sono tenuti a versare entro il 31/01 di ogni anno, attualmente pari ad €.26,84.

Vera MORETTI